Sentenza 21 gennaio 1988
Massime • 2
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva interpretato l'undicesimo comma dell'art. 17, parte generale, sez. Terzo, del CCNL 16 luglio 1979 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale - secondo cui l'adozione di un provvedimento disciplinare deve essere comunicata dal datore di lavoro al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato a quest'ultimo per presentare le sue giustificazioni - nel senso che nel termine suddetto il provvedimento doveva essere spedito al lavoratore). ( V 211/87, mass n 449976).*
La normativa del secondo comma dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo cui il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore - senza averlo sentito a sua difesa -, previa contestazione dell'addebito, deve essere interpretata nel senso che solo ove il lavoratore lo chieda espressamente il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore stesso, ma in difetto di tale richiesta non esiste alcun Onere del datore di lavoro di invitare il lavoratore a discolparsi oralmente, con la conseguenza che nessuna violazione del citato art. 7 è ravvisabile nell'ipotesi che la sanzione disciplinare sia stata irrogata dopo che il lavoratore abbia presentato le proprie giustificazioni scritte. ( V 6157/86, mass n 448437; ( Conf 5048/82, mass n 422959).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/1988, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1988 |
Testo completo
L'interpretazione dei contratti collettivi post-corporativi di diritto comune è devoluta al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità unicamente per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva interpretato l'undicesimo comma dell'art. 17, parte generale, sez. Terzo, del CCNL 16 luglio 1979 per i lavoratori dipendenti dalle aziende metalmeccaniche a partecipazione statale - secondo cui l'adozione di un provvedimento disciplinare deve essere comunicata dal datore di lavoro al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato a quest'ultimo per presentare le sue giustificazioni - nel senso che nel termine suddetto il provvedimento doveva essere spedito al lavoratore). ( V 211/87, mass n 449976).*