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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBB LICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott.ssa NI AR Presidente
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. IA TO US Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 929/2021 R.G.
PROMOSSA DA
con sede in Parte_1
Industriestrasse 56, Ruggell, Principato del Liechtenstein,
(C.F. e P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta in primo grado,
dagli Avv.ti Luigi Cascone, Michele Siri e Claudia Rappa;
Appellante;
CONTRO
Controparte_1
ai sensi della L.R. n. 8/2014, e poi della L.R. n.
[...]
15/2015 (ai sensi della L.R. n. 8/2014)- già Controparte_2
- (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.
RT TA d'Alcontres;
Appellata e appellante incidentale;
E
(già ), con sede in Maroggia CP_3 CP_4
(Svizzera), viale Stazione n. 16, ( Controparte_5
Numero d'ordine ), in persona del legale NumeroDiPatente_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura agli atti del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Ciro Fabio
ON e IA ON;
Appellata;
(C.F. , rappresentato e CP_6 C.F._1
difeso, giusta procura agli atti del giudizio di primo grado,
dagli Avv.ti Paoloandrea ON e Lelio Gurrera;
pag. 2/11 Appellato;
(C.F. ), Controparte_7 C.F._2
rappresentato e difeso, procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti IA Flammia e
Calogero Alaimo;
Appellato;
(C.F. n. Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore e (C.F. n. Controparte_9
) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, rappresentate e difese, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Michael
Jonathan Fargion;
Appellate;
E
(C.F. ) rappresentata e CP_10 C.F._3
difesa, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Giovanna Giaimo;
Appellata; pag. 3/11 (C.F. ); Controparte_11 C.F._4
Appellato non costituito nel presente grado;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1676/2021, depositata il 19 aprile 2021,
il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo nel giudizio n. 13266/2010 R.G., così statuiva: “Definitivamente
pronunziando nella contumacia di disattesa Controparte_11
ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte dalla (oggi Controparte_2
con l'atto di citazione notificato nell'ottobre Controparte_1
2010, così decide: rigetta le domande dirette alla declaratoria di nullità della Polizza “Life Asset Portfolio (LAP) Italy – Dinamica
– Assicurazione sulla vita a Premio Unico a vita intera, emessa da
A.G. nel dicembre 2007 o di singole Parte_1
clausole; risolve, per inadempimento di Parte_1
A.G. il predetto contratto e condanna Pt_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...]
all'attrice la somma di € 4.251.120,18 oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo pagamento;
rigetta le domande pag. 4/11 spiegate dalla nei confronti di Controparte_2
; condanna l'attrice a pagare a CP_4 CP_10 [...]
, e l'importo di € 4.200,00 ciascuno, ai CP_6 Controparte_7
sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.; condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice e le liquida in complessivi € 26.700,00 di cui € 25.200,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da le liquida in complessivi € 25.200,00 per Controparte_4
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e le distrae in favore dei procuratori della parte vittoriosa, dichiaratisi antistatari;
condanna, altresì, l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_10
e le liquida – per ciascuno – in CP_6 Controparte_7
€ 12.600,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e distrae ai procuratori antistatari quelle liquidate a lascia CP_6
infine a carico dei terzi chiamati le spese processuali da costoro anticipate.”.
pag. 5/11 Avverso detta sentenza proponevano appello principale e appello incidentale Parte_1
condizionato la Controparte_12
.
[...]
Si costituivano nel giudizio di secondo grado CP_3
(già ), , CP_4 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 [...]
e mentre non si Controparte_9 CP_10
costituiva . Controparte_11
All'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
2. Rileva notare che, con nota di deposito di istanza congiunta depositata il 28 ottobre 2025, l'appellante principale esponeva che: “la Corte d'Appello di Palermo, in relazione alla causa in oggetto, ha differito l'udienza di precisazione delle conclusioni al 26 febbraio 2026; - tra la e la , uniche parti impugnanti nel Parte_2 Controparte_1
giudizio (rispettivamente, in via principale e in via incidentale), è
intervenuto un accordo per la risoluzione bonaria della controversia, a spese compensate, accordo che è già stato eseguito;
pag. 6/11 - e le Altre Appellate hanno già regolato le spese Parte_1
inerenti al presente giudizio d'appello; - l'accordo per la regolamentazione delle spese non è stato raggiunto esclusivamente con e CP_8 Controparte_8 [...]
(di seguito congiuntamente le Controparte_9
“Assicurazioni”); - le non avendo proposto CP_9
impugnazione avverso la sentenza n. 1676/2021 (di seguito la
“Sentenza”), non hanno alcun interesse perché Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello adotti una decisione nel merito;
- per la definizione del presente giudizio, il Collegio adito dovrà dunque esclusivamente prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione nel merito della lite con una sentenza di cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra la e le Altre Appellate;
- dal Parte_1 Controparte_1
momento che i. nessuna delle parti del presente giudizio ha proposto appello avverso i capi della Sentenza inerenti alla posizione delle Assicurazioni, né queste ultime hanno impugnato la predetta decisione;
ii. la Sentenza ha chiaramente statuito nella motivazione che le spese legali del primo grado del procedimento
“rimangono nondimeno a carico dei terzi chiamati che le hanno anticipate”, lasciando “infine a carico dei terzi chiamati le spese pag. 7/11 processuali da costoro anticipate”, si ritiene che la sentenza con cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dichiarerà la cessazione della materia del contendere dovrà disporre la compensazione delle spese anche nei confronti delle Assicurazioni;
- per economia processuale, la causa in oggetto può essere chiamata in una data più prossima, dovendo essere definita senza esame nel merito con la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Ciò
premesso, deposita l'istanza Parte_1
congiunta sottoscritta digitalmente dai difensori delle Altre
Appellate e congiuntamente con essi chiede a Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello di voler anticipare l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il 26 febbraio 2026, disporne lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. o mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese interamente compensate tra le parti”.
Allegata alla predetta nota di deposito è l'istanza congiunta del 21-10-2025 nella quale i procuratori delle parti, ivi indicate, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
A tale istanza hanno aderito anche Controparte_8
pag. 8/11 e in data 12 CP_8 Controparte_9
dicembre 2025 e in data 16 dicembre 2025. CP_10
Così in vista dell'udienza del 18 dicembre 2025, tutte le parti costituite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite (cfr. note scritte di A.G. del Parte_1
12-12-2025; note scritte di Controparte_8
e del 12-12-2025; note scritte Controparte_9
di del 16-12-2025; note scritte di CP_10 [...]
del 17-12-2025; note scritte di CP_6 Controparte_7
del 17-12-2025; note scritte di (già CP_3 CP_4
) del 17-12-2025; note scritte della Controparte_1
del 18-12-2025).
[...]
3. Ora, il raggiungimento della conciliazione comporta -
com'è evidente - la cessazione della materia del contendere,
istituto che, da un lato, «costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, in relazione a tutte le ipotesi di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir pag. 9/11 meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso»; e che, d'altro lato, determina «la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata» (le parti tra virgolette riportano passi di Cass. 3122/2003, che, a sua volta, richiama Cass.
1048/2000; nello stesso senso Cass. 4714/2006).
Si veda, anche, la motivazione di Cass. 16891/2021, la quale ha ribadito che «secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di [quella] Corte, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto».
4. Infine, le spese di questo grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, conformemente a quanto richiesto da tutte le parti costituite.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_11
- Nel contraddittorio delle parti sull'appello principale e su quello incidentale condizionato proposti,
rispettivamente, da e Parte_1
dalla Controparte_12
ai sensi della L.R. n. 8/2014, e poi della n. 15/2015 (ai CP_13
sensi della L.R. n. 8/2014)- già Controparte_2
-avverso la sentenza del Tribunale di Palermo
[...]
n. 1676/2021, depositata il 19 aprile 2021, dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione
Civile della Corte di Appello di Palermo il 23-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
IA TO US
Il Presidente
NI AR
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sig.ri Magistrati
dott.ssa NI AR Presidente
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
dr. IA TO US Consigliere rel. est.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 929/2021 R.G.
PROMOSSA DA
con sede in Parte_1
Industriestrasse 56, Ruggell, Principato del Liechtenstein,
(C.F. e P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione risposta in primo grado,
dagli Avv.ti Luigi Cascone, Michele Siri e Claudia Rappa;
Appellante;
CONTRO
Controparte_1
ai sensi della L.R. n. 8/2014, e poi della L.R. n.
[...]
15/2015 (ai sensi della L.R. n. 8/2014)- già Controparte_2
- (C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv.
RT TA d'Alcontres;
Appellata e appellante incidentale;
E
(già ), con sede in Maroggia CP_3 CP_4
(Svizzera), viale Stazione n. 16, ( Controparte_5
Numero d'ordine ), in persona del legale NumeroDiPatente_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, per procura agli atti del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Ciro Fabio
ON e IA ON;
Appellata;
(C.F. , rappresentato e CP_6 C.F._1
difeso, giusta procura agli atti del giudizio di primo grado,
dagli Avv.ti Paoloandrea ON e Lelio Gurrera;
pag. 2/11 Appellato;
(C.F. ), Controparte_7 C.F._2
rappresentato e difeso, procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti IA Flammia e
Calogero Alaimo;
Appellato;
(C.F. n. Controparte_8
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore e (C.F. n. Controparte_9
) in persona del legale rappresentante pro P.IVA_5
tempore, rappresentate e difese, giusta procure allegate alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Michael
Jonathan Fargion;
Appellate;
E
(C.F. ) rappresentata e CP_10 C.F._3
difesa, per procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall'Avv. Giovanna Giaimo;
Appellata; pag. 3/11 (C.F. ); Controparte_11 C.F._4
Appellato non costituito nel presente grado;
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 18 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1676/2021, depositata il 19 aprile 2021,
il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo nel giudizio n. 13266/2010 R.G., così statuiva: “Definitivamente
pronunziando nella contumacia di disattesa Controparte_11
ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
provvedendo sulle domande proposte dalla (oggi Controparte_2
con l'atto di citazione notificato nell'ottobre Controparte_1
2010, così decide: rigetta le domande dirette alla declaratoria di nullità della Polizza “Life Asset Portfolio (LAP) Italy – Dinamica
– Assicurazione sulla vita a Premio Unico a vita intera, emessa da
A.G. nel dicembre 2007 o di singole Parte_1
clausole; risolve, per inadempimento di Parte_1
A.G. il predetto contratto e condanna Pt_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...]
all'attrice la somma di € 4.251.120,18 oltre interessi nella misura legale dalla domanda all'effettivo pagamento;
rigetta le domande pag. 4/11 spiegate dalla nei confronti di Controparte_2
; condanna l'attrice a pagare a CP_4 CP_10 [...]
, e l'importo di € 4.200,00 ciascuno, ai CP_6 Controparte_7
sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.; condanna Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla
[...]
rifusione delle spese processuali sostenute dall'attrice e le liquida in complessivi € 26.700,00 di cui € 25.200,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite sostenute da le liquida in complessivi € 25.200,00 per Controparte_4
compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e le distrae in favore dei procuratori della parte vittoriosa, dichiaratisi antistatari;
condanna, altresì, l'attrice al pagamento delle spese del giudizio in favore di CP_10
e le liquida – per ciascuno – in CP_6 Controparte_7
€ 12.600,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi e distrae ai procuratori antistatari quelle liquidate a lascia CP_6
infine a carico dei terzi chiamati le spese processuali da costoro anticipate.”.
pag. 5/11 Avverso detta sentenza proponevano appello principale e appello incidentale Parte_1
condizionato la Controparte_12
.
[...]
Si costituivano nel giudizio di secondo grado CP_3
(già ), , CP_4 CP_6 Controparte_7
Controparte_8 [...]
e mentre non si Controparte_9 CP_10
costituiva . Controparte_11
All'udienza del 18 dicembre 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente.
2. Rileva notare che, con nota di deposito di istanza congiunta depositata il 28 ottobre 2025, l'appellante principale esponeva che: “la Corte d'Appello di Palermo, in relazione alla causa in oggetto, ha differito l'udienza di precisazione delle conclusioni al 26 febbraio 2026; - tra la e la , uniche parti impugnanti nel Parte_2 Controparte_1
giudizio (rispettivamente, in via principale e in via incidentale), è
intervenuto un accordo per la risoluzione bonaria della controversia, a spese compensate, accordo che è già stato eseguito;
pag. 6/11 - e le Altre Appellate hanno già regolato le spese Parte_1
inerenti al presente giudizio d'appello; - l'accordo per la regolamentazione delle spese non è stato raggiunto esclusivamente con e CP_8 Controparte_8 [...]
(di seguito congiuntamente le Controparte_9
“Assicurazioni”); - le non avendo proposto CP_9
impugnazione avverso la sentenza n. 1676/2021 (di seguito la
“Sentenza”), non hanno alcun interesse perché Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello adotti una decisione nel merito;
- per la definizione del presente giudizio, il Collegio adito dovrà dunque esclusivamente prendere atto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione nel merito della lite con una sentenza di cessazione della materia del contendere, a spese compensate tra la e le Altre Appellate;
- dal Parte_1 Controparte_1
momento che i. nessuna delle parti del presente giudizio ha proposto appello avverso i capi della Sentenza inerenti alla posizione delle Assicurazioni, né queste ultime hanno impugnato la predetta decisione;
ii. la Sentenza ha chiaramente statuito nella motivazione che le spese legali del primo grado del procedimento
“rimangono nondimeno a carico dei terzi chiamati che le hanno anticipate”, lasciando “infine a carico dei terzi chiamati le spese pag. 7/11 processuali da costoro anticipate”, si ritiene che la sentenza con cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dichiarerà la cessazione della materia del contendere dovrà disporre la compensazione delle spese anche nei confronti delle Assicurazioni;
- per economia processuale, la causa in oggetto può essere chiamata in una data più prossima, dovendo essere definita senza esame nel merito con la cessazione della materia del contendere a spese compensate. Ciò
premesso, deposita l'istanza Parte_1
congiunta sottoscritta digitalmente dai difensori delle Altre
Appellate e congiuntamente con essi chiede a Codesta Ecc.ma
Corte d'Appello di voler anticipare l'udienza di precisazione delle conclusioni già fissata per il 26 febbraio 2026, disporne lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. o mediante collegamenti audiovisivi ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
al fine di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese interamente compensate tra le parti”.
Allegata alla predetta nota di deposito è l'istanza congiunta del 21-10-2025 nella quale i procuratori delle parti, ivi indicate, chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
A tale istanza hanno aderito anche Controparte_8
pag. 8/11 e in data 12 CP_8 Controparte_9
dicembre 2025 e in data 16 dicembre 2025. CP_10
Così in vista dell'udienza del 18 dicembre 2025, tutte le parti costituite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite (cfr. note scritte di A.G. del Parte_1
12-12-2025; note scritte di Controparte_8
e del 12-12-2025; note scritte Controparte_9
di del 16-12-2025; note scritte di CP_10 [...]
del 17-12-2025; note scritte di CP_6 Controparte_7
del 17-12-2025; note scritte di (già CP_3 CP_4
) del 17-12-2025; note scritte della Controparte_1
del 18-12-2025).
[...]
3. Ora, il raggiungimento della conciliazione comporta -
com'è evidente - la cessazione della materia del contendere,
istituto che, da un lato, «costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, in relazione a tutte le ipotesi di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir pag. 9/11 meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso»; e che, d'altro lato, determina «la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata» (le parti tra virgolette riportano passi di Cass. 3122/2003, che, a sua volta, richiama Cass.
1048/2000; nello stesso senso Cass. 4714/2006).
Si veda, anche, la motivazione di Cass. 16891/2021, la quale ha ribadito che «secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di [quella] Corte, la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto».
4. Infine, le spese di questo grado del giudizio vanno interamente compensate tra le parti, conformemente a quanto richiesto da tutte le parti costituite.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando,
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_11
- Nel contraddittorio delle parti sull'appello principale e su quello incidentale condizionato proposti,
rispettivamente, da e Parte_1
dalla Controparte_12
ai sensi della L.R. n. 8/2014, e poi della n. 15/2015 (ai CP_13
sensi della L.R. n. 8/2014)- già Controparte_2
-avverso la sentenza del Tribunale di Palermo
[...]
n. 1676/2021, depositata il 19 aprile 2021, dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della III Sezione
Civile della Corte di Appello di Palermo il 23-12-2025.
Il Consigliere rel. est.
IA TO US
Il Presidente
NI AR
pag. 11/11