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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5939 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Iglesias presso lo studio dell'Avv. GIOI ANNARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.9.2024 prot. n. 3319/2024
ricorrente
contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in VIA GB CP_1
TUVERI 54 09129 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MASSACCI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione personale con rinuncia ad ogni pretesa economica e spese del giudizio compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con ricorso depositato dalla in data CP_1 Parte_1
26/09/2024, con note scritte depositate in data 16.12.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla pronuncia della separazione.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_2
Quartu Sant'NA (Ca) e nato il [...] (Ca), mandando al Controparte_3 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 250,
parte II, serie c, anno 2017 Comune di Cagliari)..
2 Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27/3/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott.Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5939 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Iglesias presso lo studio dell'Avv. GIOI ANNARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 4.9.2024 prot. n. 3319/2024
ricorrente
contro
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in VIA GB CP_1
TUVERI 54 09129 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. MASSACCI GIAMPIERO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge
All'udienza del 5.2.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale pronunciare la separazione personale con rinuncia ad ogni pretesa economica e spese del giudizio compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, con ricorso depositato dalla in data CP_1 Parte_1
26/09/2024, con note scritte depositate in data 16.12.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa, è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulla pronuncia della separazione.
***
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1 pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_2
Quartu Sant'NA (Ca) e nato il [...] (Ca), mandando al Controparte_3 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 250,
parte II, serie c, anno 2017 Comune di Cagliari)..
2 Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27/3/2025.
Il Giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti