TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/04/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1715/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
composto dai magistrati: dott. Beatrice Magarò Presidente- Relatore dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1715/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Aversa;
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Leonardo CP_1 C.F._2
Lucente;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 18/07/2022, ha convenuto in Parte_1
giudizio deducendo: CP_1
- di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente il 13/06/2009 in Trebisacce, trascritto negli Uffici del Registro dello Stato civile del medesimo Comune con atto n. 9, p.
II, s. A, anno 2009;
- che dall'unione sono nate le due figlie , in data 13/05/2010, e , Persona_1 Per_2
in data 02/01/2015;
- che il matrimonio si era rivelato infelice e la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, e che pertanto era già stata dichiarata dal Tribunale di Castrovillari la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 582 del 04/05/2022, emessa nell'ambito del procedimento n. 3194/2018 R.G.;
- che, in particolare, con la succitata sentenza, il Tribunale si era limitato a prendere atto dell'accordo intervenuto tra le parti, il quale prevedeva tra l'altro l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre, l'impegno di trasferire la casa coniugale alle figlie medesime previa istanza al Giudice Tutelare, nonché l'obbligo a carico del padre di corrispondere l'assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “I) Pronunciare e Parte_1
così dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e il 13/06/2009 in Trebisacce, regolarmente trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2009, Parte II, Serie A, n. 9; II) le minori, in affido condiviso, abiteranno con la madre presso la casa coniugale sita in Villapiana alla
Via Delle Azalee n. 14, si da atto che ad oggi non è avvenuto il trasferimento in favore delle minori;
III) il contribuirà al mantenimento delle figlie, versando alla moglie Pt_1
l'importo di € 400,00 (€ 200,00 per ognuna delle figlie) entro il giorno 25 di ogni mese, nonché partecipando al 50% delle spese straordinarie, decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per la prole;
in ogni caso si intendono “spese straordinarie” quelle imprevedibili e di rilevante importo;
IV) il padre incontrerà e terrà le figlie con sé due pomeriggi a settimana: lunedì e venerdì (il venerdì alternato alla domenica); un fine settimana al mese (dall'uscita di scuola del venerdì o del sabato, a mesi alterni, alle ore 18,00 del giorno dopo), cinque giorni nel periodo natalizio
(comprensivo del Natale ovvero del Capodanno, ad anni alterni); quattro giorni nel periodo pasquale (comprensivi della Pasqua ovvero dal lunedì dell'Angelus, ad anni alterni) e dieci giorni nel mese di luglio (dal giorno 1° a giorno 10 alternativamente) e ad agosto (dal 15 al
25)”.
In data 24/12/2022 si è costituita in giudizio associandosi alla domanda di CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestando per il resto le avverse deduzioni. In particolare, la resistente rappresenta che l'importo di Euro 400,00 è divenuto insufficiente rispetto alle reali esigenze delle figlie, essendo queste cresciute, e che ad ogni modo il si sottrae ai doveri di cura e assistenza inerenti le sue responsabilità Pt_1 di padre e che pertanto la , non potendo contare sull'apporto del rispetto ai CP_1 Pt_1
compiti domestici e di cura assunti per le figlie minori, non riesce a trovare una stabile occupazione.
Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Conclude affinché CP_1
il Tribunale adito voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il 13/06/2009 in Trebisacce, regolarmente trascritto Parte_1 CP_1
nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2009, Parte II, Serie A, n. 9, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cosenza di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge. Voglia riconoscere in favore della resistente: -
Affidamento esclusivo, poiché il sig. non esercita i diritti di visita a favore delle Pt_1 figlie;
- Mantenimento delle figlie €. 600,00 (300 + 300) per i motivi di cui in narrativa;
-
Assegno unico al 100% in favore della resistente”.
All'udienza del 09.04.25 le parti, sentite personalmente, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio nei seguenti termini:
• Affido condiviso delle minori, con collocamento delle stesse presso la madre;
• Il padre potrà tenere le figlie, almeno due pomeriggi a settimana, da concordare tra le parti, sentite le minori;
• Il padre potrà tenere con se le figlie durante le festività ad anni alterni, tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti, in modo che se per alcune festività il sig.
ha impegni di lavoro, recupererà nella festività successiva, anche con Pt_1
l'ausilio dei nonni;
• Il sig. verserà la somma di € 400,00 (200,00 per figlia) quale contributo al Pt_1 mantenimento delle figlie, e la sig.ra tratterrà l'intero importo dell'assegno CP_1
unico.
2.Tanto premesso la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. In punto di diritto va brevemente evidenziata la ricorrenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, poiché non v'è dubbio che sia venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi e che sia decorso il tempo prescritto dalla legge per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla quale il Pubblico Ministero
non si è opposto.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti il perdurare dello stato di separazione,
che in mancanza di eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto e il definitivo venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Per quanto riguarda le ulteriori statuizioni, il Tribunale ritiene eque e conformi all'interesse della prole le condizioni previste all'udienza del 09.04.25, all'esito del tentativo di conciliazione che è andato a buon fine, grazie all'encomiabile atteggiamento collaborativo assunto dalle parti e dai rispettivi difensori.
Appare equo compensare le spese di lite in ragione del comportamento processuale assunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• -DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Trebsiacce atto n. 9, p. II, s. A, anno 2009; Parte_1 CP_1
• Dispone l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre;
• Dispone che il padre potrà tenere le figlie, almeno due pomeriggi a settimana, da concordare tra le parti, sentite le minori;
• Dispone che il padre potrà tenere con se le figlie durante le festività ad anni alterni, tenuto conto delle esigenze lavorative delle parti, in modo che se per alcune festività il sig. ha impegni di lavoro, recupererà nella festività successiva, Pt_1 anche con l'ausilio dei nonni;
• Dispone che il sig. verserà la somma di € 400,00 (200,00 per ciascuna Pt_1
figlia) quale contributo al mantenimento delle figlie, e la sig.ra tratterrà CP_1
l'intero importo dell'assegno unico.
• ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10
L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.04.25.
Il Presidente
Dott.ssa Beatrice Magarò