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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°5/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in
Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
03.01.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°151/2023 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 13 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della CP_2 pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, sottoposto a visita medico legale la parte, ed esaminata la documentazione in atti, certificazione medica, depositata sostegno delle patologie lamentate dalla parte istante, in realtà concludeva confermando il giudizio medico- legale del CTU della fase di ATP;
la valutazione fatta dal CTU nella fase di ATP e quello della fase di merito, hanno evidenziato che il quadro clinico funzionale e le patologie riscontrate non consentono al momento il riconoscimento di uno stato invalidante tale da poter riconoscere quanto richiesto da parte ricorrente, il tutto per come motivato nell'elaborato periziale sia della fase di ATP ed ancor di più nella fase di merito, senza che risultino specifici rilievi da parte ricorrente sulle motivazioni e valutazioni fornite dal CTU, tali da poter pervenire a conclusioni diverse se non a quelle rassegnate ed alle quali non abbia dato risposta in modo pagina 2 di 3 chiaro ed esauriente;
valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nella relazione medico-legale siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte resistente, ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento di quanto richiesto ed alla cui motivazioni si riporta.
Infatti concludeva “… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a parziale modifica del parere medicolegale espresso in data 27/1/23 dalla Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' di CP_2
Lamezia Terme (CZ), che il Sig. è da considerare invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88 con percentuale 61% (sessantuno) a decorrere dal 7/11/22. …”
La percentuale di invalidità riconosciuta non è tale da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 13 della L. 118/71.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att.
Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att.
C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e CP_2 merito liquidati come da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Francesco Tallarico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 13/06/2025, del dispositivo della seguente
Sentenza nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°5/2024
R.g./Lav., vertente
TRA
C.F. da Lamezia Terme (CZ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Angela LONGO, presso lo studio del quale in
Lamezia Terme (CZ) alla Via dei Mille n°171, elegge domicilio, in virtù di procura nel ricorso introduttivo del giudizio, - Ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Lamezia Terme alla CP_2
Via Saverio D'Ippolito n°6, rappresentato e difeso dall'Avv. Giacinto GRECO, dell'Ufficio Legale del Ente, - Resistente -
OGGETTO: Fase di Marito Avverso A.T.P. ex art. 445 bis Cpc.
*******
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt.
132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c. tempestivamente depositato il
03.01.2024, parte ricorrente, ha contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n°151/2023 di R.G./Lav., chiedendo che venisse riformato il ricorso per A.T.P. proposto dalla parte istante e previa nuova CTU, venisse accertata la sussistenza dei requisiti di cui alla L. n°118/71 art. 13 (nel procedimento di ATP all'odierna parte resistente non era stato riconosciuto in capo allo stesso i requisiti dei diritti richiesti).
Parte convenuta, , costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto della CP_2 pretesa avversaria, chiedendo la conferma delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nella fase di istruzione preventiva.
Va, preliminarmente, evidenziato che, ai sensi dell'art. 445-bis, ultimo comma c.p.c., nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, nel caso di specie, la parte ricorrente, nel contestare le valutazioni del
C.T.U., chiedendo per la fase di merito la rinnovazione della perizia medico-legale dell'A.T.P., e riportando, nel ricorso per il merito, tutte le deduzioni e conclusioni formulate.
Questo giudicante esaminati i motivi del ricorso, nonché l'elaborato peritale della fase di ATP, ha ritenuto rinnovare la CTU della Fase di ATP.
Il nuovo CTU, sottoposto a visita medico legale la parte, ed esaminata la documentazione in atti, certificazione medica, depositata sostegno delle patologie lamentate dalla parte istante, in realtà concludeva confermando il giudizio medico- legale del CTU della fase di ATP;
la valutazione fatta dal CTU nella fase di ATP e quello della fase di merito, hanno evidenziato che il quadro clinico funzionale e le patologie riscontrate non consentono al momento il riconoscimento di uno stato invalidante tale da poter riconoscere quanto richiesto da parte ricorrente, il tutto per come motivato nell'elaborato periziale sia della fase di ATP ed ancor di più nella fase di merito, senza che risultino specifici rilievi da parte ricorrente sulle motivazioni e valutazioni fornite dal CTU, tali da poter pervenire a conclusioni diverse se non a quelle rassegnate ed alle quali non abbia dato risposta in modo pagina 2 di 3 chiaro ed esauriente;
valutazioni dalle quali non si ritiene di doversi discostare, ritenendo che nella relazione medico-legale siano state adeguatamente valutate ed esplicitate le condizioni patologiche psico-fisiche della parte resistente, ed il cui grado invalidante non è tale da consentire un riconoscimento di quanto richiesto ed alla cui motivazioni si riporta.
Infatti concludeva “… Per quanto fin qui detto il sottoscritto ritiene, a parziale modifica del parere medicolegale espresso in data 27/1/23 dalla Commissione
Medica per l'accertamento dell'invalidità civile del Centro Medico Legale dell' di CP_2
Lamezia Terme (CZ), che il Sig. è da considerare invalido con Parte_1 riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art. 2 e 13 L. 118/71 e art 9 DL 509/88 con percentuale 61% (sessantuno) a decorrere dal 7/11/22. …”
La percentuale di invalidità riconosciuta non è tale da aver diritto al riconoscimento di cui all'art. 13 della L. 118/71.
Ebbene, la domanda di accertamento avanzata dal ricorrente risulta essere infondata e deve essere respinta allo stato degli atti.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, 6 C. c.p.c..
Le spese di entrambe le fasi del giudizio vengono compensate ex art. 152 dip. Att.
Cpc, le spese della consulenza tecnica espletata per la fase ATP, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa:
a) Rigetta il ricorso proposto da parte ricorrente, ex art. 445-bis, comma 6 c.p.c., in riforma all'esito dell'A.T.P., per quanto evidenziato in parte motiva, infondatezza della richiesta;
b) Compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio, ex art. 152 disp. Att.
C.p.c., tra le parti;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.t.u della fase di A.T.P. e CP_2 merito liquidati come da separati decreti.
Così deciso in Lamezia Terme il 13/06/2025
IL GIUDICE Dott. Francesco Tallarico
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