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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 22/05/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 2306/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2306/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nissoria (EN) alla via Angelo Faro s.n.c. presso lo studio dell'Avv.
Angela Maenza (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Canicattì (AG) alla via Senatore Sammartino n. 74 presso lo studio dell'Avv. Angelo Asaro (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._4 in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 04.12.2024, i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso che dal loro matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili Per_2
del matrimonio dagli stessi contratto ad OR (EN) l'01.02.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, Anno 1992.
Premesso, altresì, che il Tribunale di Enna con Sentenza n. 56/2023, resa in data 24.01.2023, pubblicata il 30.01.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 1389/2019 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e che dalla separazione è trascorso oltre un anno senza che si sia ricostruita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, le parti hanno chiesto volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando “che nessuno dei coniugi debba all'altro alcun assegno di mantenimento per gli stessi e per i figli in quanto tutti economicamente autosufficienti”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Risulta sussistente lo stato di separazione dei coniugi in forza della Sentenza n. 56/2023, resa dal
Tribunale di Enna in data 24.01.2023, pubblicata il 30.01.2023, all'esito del giudizio iscritto al n.
1389/2019 R.G., dimostrato altresì dal protrarsi di tale separazione per oltre un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza proposta dai coniugi nata ad [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), dichiara la Controparte_1 C.F._3
cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto ad OR (EN) l'01.02.1992,
2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, Anno
1992.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2306/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nissoria (EN) alla via Angelo Faro s.n.c. presso lo studio dell'Avv.
Angela Maenza (C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
E
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in Canicattì (AG) alla via Senatore Sammartino n. 74 presso lo studio dell'Avv. Angelo Asaro (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, giusta procura C.F._4 in atti
-RICORRENTI-
Visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26 marzo 2025.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiuntamente depositato il 04.12.2024, i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
premesso che dal loro matrimonio sono nati i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili Per_2
del matrimonio dagli stessi contratto ad OR (EN) l'01.02.1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, Anno 1992.
Premesso, altresì, che il Tribunale di Enna con Sentenza n. 56/2023, resa in data 24.01.2023, pubblicata il 30.01.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 1389/2019 R.G., ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e che dalla separazione è trascorso oltre un anno senza che si sia ricostruita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, le parti hanno chiesto volersi pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando “che nessuno dei coniugi debba all'altro alcun assegno di mantenimento per gli stessi e per i figli in quanto tutti economicamente autosufficienti”.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Risulta sussistente lo stato di separazione dei coniugi in forza della Sentenza n. 56/2023, resa dal
Tribunale di Enna in data 24.01.2023, pubblicata il 30.01.2023, all'esito del giudizio iscritto al n.
1389/2019 R.G., dimostrato altresì dal protrarsi di tale separazione per oltre un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza proposta dai coniugi nata ad [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
nato ad [...] il [...] (C.F.: ), dichiara la Controparte_1 C.F._3
cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto ad OR (EN) l'01.02.1992,
2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, Anno
1992.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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