Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 14/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5236/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. , entrambi con il patrocinio dell'Avv. VIOLI ANDREA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
La sentenza di separazione personale dei coniugi n. 246/2024 emessa dal
Tribunale di Modena in composizione collegiale, pubblicata in data 27/05/2024 nel procedimento RG n. 1582/2024;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
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1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_1 resterà a vivere prevalentemente con la madre nella casa coniugale di proprieta' di quest'ultima, sita in Formigine (MO), via Sant'Antonio n. 112.
2) Il sig. potra' vedere e stare con la propria figlia due pomeriggi/sera a Pt_2 settimana, nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle ore 18.00 sino a dopo cena;
nonchè un fine settimana alternato dal venerdì sera sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori.
Le parti si impegnano ad applicare la suddetta regolamentazione con la dovuta elasticità, nell'interesse esclusivo della propria figlia, concordando con congruo anticipo eventuali variazioni o scambi di orario e di giornata che si rendessero necessari.
3) Il sig. trascorrerà, inoltre, con la propria figlia: Parte_2
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno le principali festività;
- 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, coincidenti, ad anni alterni, con il venerdì, il sabato e la domenica e con il lunedì, il martedì ed il mercoledì;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da determinarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Nel caso di disaccordo, negli anni pari deciderà il padre e negli anni dispari la madre.
Le parti dichiarano di essere edotte del reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo pagina 2 di 5 del luogo ove, con la figlia, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie.
Ciascuno di essi avrà il diritto di avere notizie e di conferire con , a mezzo Per_1 telefono, anche quotidianamente.
4) Le parti si impegnano a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi e le scelte di vita della minore nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultima. Si impegnano, pertanto, ad adottare insieme ogni decisione riguardante l'educazione, l'istruzione e la formazione della figlia
(educazione religiosa, somministrazione di cure mediche, eventuali cure specialistiche, ecc...).
5) A titolo di contributo al mantenimento nei confronti della figlia, il sig.
si impegna a versare alla sig.ra entro il giorno 16 di Parte_2 Pt_1 ogni mese, la somma di € 350,00 (Euro trecentocinquanta). Tale importo e' rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat nazionali.
A carico di ciascun genitore nella misura del 50% le spese straordinarie della figlia secondo lo schema e le modalità del protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena che, di seguito, si riporta integralmente:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di pagina 3 di 5 recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
6) Le parti riconoscono di avere ciascuna una propria attivita' lavorativa e di essere economicamente autosufficienti.
7) Le parti si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto o della carta d'identità valevole per l'estero e si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso per il visto per l'espatrio.”
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c. pagina 4 di 5
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in FORMIGINE il 06/02/2011 fra nata a [...] il Parte_1
14/01/1973 e nato a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di FORMIGINE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2011 Atto n. 1 Parte 1;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 2/4/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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