Articolo 6 della Legge 24 luglio 1930, n. 1278
Articolo 5Articolo 7
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4 ottobre 1930
Art. 6.

Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000.

Entrata in vigore il 4 ottobre 1930