Art. 6.
Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000.
Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000.