Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 283/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente est. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(Brasile) il 25.10.1984
e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
Guandu (Brasile) il 21.09.1992,
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Acquati ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali continueranno ad esercitare la Per_1 responsabilità genitoriale ed a condividere le responsabilità educative verso di lui;
2) il minore continuerà ad essere collocato presso la madre cui è stata assegnata, in sede di separazione consensuale, l'abitazione familiare sita in Bernareggio (MB);
3) il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo Parte_1 Parte_3 al mantenimento per il figlio , la somma mensile di €500,00 (euro cinquecento / 00), somma Per_1 che sarà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo della vita;
4) l'assegno unico sarà destinato alla IG.ra che, pertanto, Parte_2 percepirà l'intero importo;
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) i IGg.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non Pt_1 Parte_2 richiedere alcun assegno divorzile.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
7) In considerazione del fatto che attualmente pendono le seguenti posizioni debitorie: finanziamento per acquisto di una stufa: 36 rate mensili di € 152,79 con decorrenza 28/07/2022 e scadenza 28/07/2025;
finanziamento Agos: € 128,00 al mese per 60 mesi con decorrenza 15/07/2022 e scadenza
15/06/2027;
mutuo ipotecario per acquisto dell'unità immobiliare sita nel Comune di Bernareggio (MB), Via
Gaetano Donizetti n. 12, in regime di comunione legale dei beni: € 475,00 al mese (tasso fisso) per
25 anni, contratto nell'anno 2020.
i IGg.ri e si impegnano ciascuno a versare, mensilmente, la metà della Parte_2 Pt_1 complessiva somma di € 760,00 (derivante da: 475,00 rata mutuo;
€155,00 comprese le commissioni di addebito per acquisto stufa;
€ 130,00 comprese le commissioni di addebito per rata finanziamento
Agos), pari ad € 380,00 sul conto corrente identificato dal codice iban [...] acceso presso l'istituto di credito . Altresì gli Controparte_1 odierni ricorrenti, garantiscono piena solidarietà, versando ciascuno il 50% delle rate dei debiti contratti sino ad estinzione, assumendosi pure l'impegno di dividere al 50% ogni ulteriore somma da tali finanziamenti scaturenti.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 09.05.2024 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla data di deposito delle note scritte in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un Per_1 quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in Baixo Guandu (Brasile) in data 20.08.2010 e trascritto nel registro degli atti
[...] di matrimonio del Comune di Monza (atto n. 26, Parte II, Serie C, Anno 2011), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di conIGlio, in data 13.02.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti