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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G.L., promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Parte_4
Barboni e Annamaria Nardone ed elettivamente domiciliati presso i difensori, per procura in atti ricorrenti
Contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
- l
[...] Controparte_3
, in persona del Dirigente in carica,
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistenti
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato telematicamente il 16/01/2024, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, presso Istituti Scolastici del CP_1
, ovvero:
[...]
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso la Parte_1
Scuola Primaria di Parabiago (doc. nn. 1 e 5), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2019/20, dal 26.11.2019 all'8.6.2020;
• 2020/21, dal 21.10.2020 al 10.6.2021;
• 2022/23, dal 29.9.2022 al 30.6.2023;
• 2023/24, dal 14.9.2023 al 30.6.2024;
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso Parte_2
la Scuola di primo grado “B. De La Riva” di Legnano (doc. nn. 2 e 6), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2019/20, dal 29.10.2019 al 30.6.2020;
• 2021/22, dall'8.10.2021 al 30.6.2022;
• 2022/23, dal 12.9.2022 al 30.6.2023;
• 2023/24, dall'1.9.2023 al 30.6.2024;
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso la Parte_3
Scuola Primaria “G. Pinciroli” di VI Cortese (doc. nn. 3 e 7), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2022/23, dal 19.12.2022 al 30.6.2023;
2 • 2023/24, dal 2.10.2023 al 30.6.2024;
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso Parte_4
la Scuola di Primo Grado “don Carlo Gnocchi” di BI (doc. nn. 4 e 8), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2021/22, dal 15.10.2021 all'8.6.2022;
• 2022/23, dal 12.9.2022 al 30.6.2023;
• 2023/24, dall'1.9.2023 al 30.6.2024.
Le ricorrenti hanno dedotto di non aver mai fruito dell'importo di euro
500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e
122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del
23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, le ricorrenti hanno chiesto di: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
(c.d. Carta docenti) di importo pari a euro 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015; e al conseguente pagamento dei relativi importi tramite la citata carta elettronica, con riferimento a tutti gli anni di servizio a tempo determinato resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della l. 107/2015, nei limiti della prescrizione quinquennale, come di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente: (4 anni scolastici): a.s. 2019/20; a.s. 2020/21; Parte_1
a.s. 2022/23; a.s. 2023/24; (4 anni scolastici): Parte_2
a.s. 2019/20; a.s. 2021/22; a.s. 2022/23; a.s. 2023/24;
[...]
(2 anni scolastici): a.s. 2022/23; a.s. 2023/24; Parte_3 Parte_4
(3 anni scolastici): a.s. 2021/22; a.s. 2022/23; a.s. 2023/24; -
[...]
3 PER L'EFFETTO CONDANNARE il
[...]
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, il Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento degli importi pari a euro 500,00 annui, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta docenti), ex art. 1 comma
121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della
l. 107/2015, nei limiti della prescrizione quinquennale, come sopra elencati;
- CONDANNARE il Controparte_4
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, il Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese di giudizio – ivi compreso il contributo unificato - oltre IVA, CPA e 15% per spese generali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi, nonché l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, con rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note scritte sino al 25 settembre 2024, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, è stato concesso un nuoto termine per documentare la permanenza o meno delle ricorrenti nel sistema scolastico con termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 6.3.2025 per note scritte;
all'esito del deposito delle suddette, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
4 Il ricorso è fondato e merita accoglimento, tranne che per l'annualità
2021/22 della ricorrente . Pt_4
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
5 Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno Controparte_6
dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. 3.
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_6
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte Controparte_6
da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_6
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1.
Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui
6 utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_6
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo
[...]
quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti
e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è
7 assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il
Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_6
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_6
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
8 professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 CP_7
novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si sottolinea che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole, la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione
9 della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
10 Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_6
Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica. Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
11 - l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio1;
- l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione delle ricorrenti
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta Parte_1
docenti per le annualità 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24; la ricorrente domanda il riconoscimento della carta Parte_2
docenti per le annualità 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; la ricorrente domanda il riconoscimento della carta Parte_3
docenti per le annualità 2022/23 e 2023/24 e la ricorrente Parte_4
domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità
[...]
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, stante gli atti di diffida, interruttivi della prescrizione, del 26/10/2023, per la ricorrente (doc. Pt_1
12 n. 5 fasc. ricorrenti), del 14/9/2023, ricevuta il 3/10/2023, per la ricorrente
(doc. n. 6 fasc. ricorrenti), del 30/10/2023 per la ricorrente Pt_2 Pt_3
(doc. n. 7 fasc. ricorrenti) e del 20/9/2023, ricevuta il 21/9/2023, per la ricorrente (doc. n. 8 fasc. ricorrenti). Pt_4
Non può, inoltre, essere accolta, alla luce dei principi espressi dalla
Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, l'eccezione di estinzione (o perenzione) formulata da parte resistente, essendo peraltro evidente che le ricorrenti non avrebbero potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, tutte le docenti hanno svolto incarichi di supplenza per periodi superiori a 180 giorni, dal settembre/ottobre al 30 giugno, come da contratti e autocertificazioni (doc. da n. 1 a n. 8 fasc. ricorrenti), nonché come emerge dagli stati matricolari (doc. n. 16 fasc. resistenti), tranne che per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per la ricorrente e l'anno Pt_1
scolastico 2021/22 per la ricorrente . Pt_4
In particolare, la ricorrente negli anni scolastici 2019/20 e Parte_1
2020/21 ha svolto supplenza in continuità nella medesima cattedra, a seguito della stipulazione di 4 contratti nell'a.s. 2019/20 (dal 26.11.2019 al
6.12.2019, dal 9.12.2019 al 10.12.2019, dal 12.2019 al 20.12.2019 e dal
7.1.2020 all'8.6.2020), e di ben 48 contratti nell'a.s. 2020/21 (per il periodo dal 21.10.2020 al 10.6.2021), come da stato matricolare al quale si rimanda (doc. n 16 fasc. resistenti), da considerarsi, in entrambi gli anni, supplenze in continuità “di analoga taratura rispetto all'incarico annuale”
(cfr. Cass. n. 29961 del 27.10.2023), proprio in quanto in continuità sulla medesima cattedra per un periodo ben superiore a 180 giorni.
13 Non può, invece, essere considerata supplenza di analoga taratura rispetto all'incarico annuale quella della ricorrente Parte_4
per l'a.s. 2021/22, considerato che, come emerge dallo stato matricolare
(doc. n. 16 fasc. resistente), la stessa non ha svolto supplenza in continuità sulla medesima cattedra per un periodo superiore a 180 giorni, avendo stipulato plurimi contratti per i periodi dal 15.10.2021 al 12.1.2022 presso la scola di primo grado di Bracigliano, dal 13.1.2022 al 16.2.2022 presso la scuola di primo grado di San Cipriano Piacentino, dal 17.2.2022 al 18.3.2022 presso la scuola e dal 19.3.2022 Controparte_8
all'8.6.2022 presso l'Istituto Superiore “A. Galizia” di Nocera Inferiore, con completamento, dal 25.3.2022 al 17.7.2022, presso la scuola di primo grado di Sicignano degli Alburni “D. Savio”.
Con produzione del 3.3.2025, le ricorrenti hanno documentato altresì
l'attualità dell'interesse ad agire essendo tutte destinatarie di ulteriori contratti a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025 (doc. da n. 10 a n. 13 fasc. ricorrenti).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici richiesti, ad eccezione dell'a.s. 2021/22 per la ricorrente . Pt_4
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione delle ricorrenti la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato indicati, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano in favore delle ricorrenti, in solido tra
14 loro, in complessivi € 4.000,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a €
26.000, omessa la fase istruttoria, considerato il numero dei ricorrenti), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge e spese vive per euro
118,50 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto delle ricorrenti all'ottenimento della carta docenti per l'importo di € 500,00 per ciascun anno, per i seguenti anni scolastici: per per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e Parte_1
2023/24, per per gli anni scolastici 2019/20, Parte_2
2021/22, 2022/23 e 2023/24, per per gli anni Parte_3
scolastici 2022/23 e 2023/24 e per per gli anni Parte_4
scolastici 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il resistente a mettere a disposizione di ciascuna CP_6
ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di €
2.000,00 per le ricorrenti e e di € Parte_1 Parte_2
1.000,00 per le ricorrenti e Parte_3 Parte_4
quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- rigetta la domanda relativa all'a.s. 2021/22 per la ricorrente Parte_4
;
[...]
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, in solido tra loro, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, oltre spese vive di €
15 118,50 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 7 marzo 2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 86/2024 R.G.L., promossa da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Parte_4
Barboni e Annamaria Nardone ed elettivamente domiciliati presso i difensori, per procura in atti ricorrenti
Contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
- l
[...] Controparte_3
, in persona del Dirigente in carica,
[...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati come in atti resistenti
OGGETTO: Altre ipotesi. Pubblico Impiego, riconoscimento “carta docente” al personale docente non di ruolo.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato telematicamente il 16/01/2024, le ricorrenti in epigrafe indicate hanno esposto di aver prestato servizio come personale docente a tempo determinato, presso Istituti Scolastici del CP_1
, ovvero:
[...]
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso la Parte_1
Scuola Primaria di Parabiago (doc. nn. 1 e 5), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2019/20, dal 26.11.2019 all'8.6.2020;
• 2020/21, dal 21.10.2020 al 10.6.2021;
• 2022/23, dal 29.9.2022 al 30.6.2023;
• 2023/24, dal 14.9.2023 al 30.6.2024;
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso Parte_2
la Scuola di primo grado “B. De La Riva” di Legnano (doc. nn. 2 e 6), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2019/20, dal 29.10.2019 al 30.6.2020;
• 2021/22, dall'8.10.2021 al 30.6.2022;
• 2022/23, dal 12.9.2022 al 30.6.2023;
• 2023/24, dall'1.9.2023 al 30.6.2024;
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso la Parte_3
Scuola Primaria “G. Pinciroli” di VI Cortese (doc. nn. 3 e 7), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2022/23, dal 19.12.2022 al 30.6.2023;
2 • 2023/24, dal 2.10.2023 al 30.6.2024;
docente in servizio fino al 30 giugno 2024 presso Parte_4
la Scuola di Primo Grado “don Carlo Gnocchi” di BI (doc. nn. 4 e 8), ha dedotto di aver prestato servizio come docente precaria negli anni scolastici:
• 2021/22, dal 15.10.2021 all'8.6.2022;
• 2022/23, dal 12.9.2022 al 30.6.2023;
• 2023/24, dall'1.9.2023 al 30.6.2024.
Le ricorrenti hanno dedotto di non aver mai fruito dell'importo di euro
500,00 annui per la formazione professionale (Carta elettronica docenti) riconosciuto esclusivamente al personale di ruolo ex artt. 121, comma 1, e
122 della legge n. 107/2015 e successivi dpcm attuativi (dpcm 32313 del
23.09.2015, dpcm 28.11.2016).
Rilevando un'ingiustificata disparità di trattamento, le ricorrenti hanno chiesto di: “ACCERTARE E DICHIARARE il diritto dei ricorrenti all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
(c.d. Carta docenti) di importo pari a euro 500,00 annui prevista dall'art. 1 comma 121, L. 107/2015; e al conseguente pagamento dei relativi importi tramite la citata carta elettronica, con riferimento a tutti gli anni di servizio a tempo determinato resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della l. 107/2015, nei limiti della prescrizione quinquennale, come di seguito elencati in relazione a ciascun ricorrente: (4 anni scolastici): a.s. 2019/20; a.s. 2020/21; Parte_1
a.s. 2022/23; a.s. 2023/24; (4 anni scolastici): Parte_2
a.s. 2019/20; a.s. 2021/22; a.s. 2022/23; a.s. 2023/24;
[...]
(2 anni scolastici): a.s. 2022/23; a.s. 2023/24; Parte_3 Parte_4
(3 anni scolastici): a.s. 2021/22; a.s. 2022/23; a.s. 2023/24; -
[...]
3 PER L'EFFETTO CONDANNARE il
[...]
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, il Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento degli importi pari a euro 500,00 annui, tramite carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta docenti), ex art. 1 comma
121, L. 107/2015, con riferimento a tutti gli anni di servizio resi in favore dell'amministrazione scolastica successivamente all'entrata in vigore della
l. 107/2015, nei limiti della prescrizione quinquennale, come sopra elencati;
- CONDANNARE il Controparte_4
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, il Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento delle spese di giudizio – ivi compreso il contributo unificato - oltre IVA, CPA e 15% per spese generali da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.”
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto di accertare e dichiarare l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi, nonché l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente, con rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza del termine per note scritte sino al 25 settembre 2024, all'esito del deposito delle suddette da parte ricorrente, è stato concesso un nuoto termine per documentare la permanenza o meno delle ricorrenti nel sistema scolastico con termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 6.3.2025 per note scritte;
all'esito del deposito delle suddette, dato atto dell'impossibilità di conciliazione, omessa ogni istruttoria, essendo la causa documentale, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
4 Il ricorso è fondato e merita accoglimento, tranne che per l'annualità
2021/22 della ricorrente . Pt_4
Inquadramento normativo
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 stabilisce: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le competenze professionali, è istituita, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 123, la Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo di € 500,00 annui per ciascun anno scolastico può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_6
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I DPCM attuativi del 23 settembre 2015 e del 28 novembre 2016 hanno ribadito l'esclusione del beneficio per i docenti assunti a tempo determinato, essendo riservato ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
5 Nello specifico, il DPCM del 23 settembre 2015, all'art. 2 ha sancito che
“1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno Controparte_6
dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. 3.
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , Controparte_6
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il
[...]
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte Controparte_6
da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_6
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.” e, all'art. 3, che “1.
Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui
6 utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”. Il DPCM del 28 novembre 2016 ha previsto, all'art. 2, che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il Controparte_6
attraverso i quali è possibile utilizzare la Carta secondo
[...]
quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti
e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta è
7 assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.”.
Giurisprudenza rilevante
Riportata la normativa di interesse, si rileva che, sulle questioni oggetto del presente giudizio si sono già espressi la Corte di Giustizia Europea e il
Consiglio di Stato con pronunce che vanno richiamate al fine del decidere.
La Corte di Giustizia Europea con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge n. 107/2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di euro 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_6
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_6
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
8 professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale … al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Ha inoltre chiarito che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Il Consiglio di Stato (sentenza 16.3.2022 n. 1842) ha annullato, con efficacia inter partes, il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il DPCM del 28 CP_7
novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Anche in tale pronuncia si sottolinea che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
In altre parole, la necessità di erogare a tutto il personale docente il contributo alla formazione deriva, oltre che dalla corretta applicazione
9 della clausola 4 citata, anche dall'obbligo di fornire il servizio istruzione in modo uniforme a tutta la popolazione studentesca, finalità che verrebbe frustrata dal differente trattamento riservato ai docenti assunti con contratto a termine.
La pronuncia della Corte di Cassazione
Condividendo pienamente i principi già espressi, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile
2023, ha ripercorso i dati normativi che fondano il diritto-dovere della formazione del docente che impone obblighi sia al docente che al datore di lavoro. In tale ambito si è inserita la carta docente che, per come strutturata, attiene al piano formativo e di aggiornamento “e non a quello delle dotazioni lavorative individuali”; tale piano formativo si sviluppa secondo la Corte su base annuale come deducibile da numerosi indici legislativi “Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
«per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”…. Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra ampiamente spiegate.”
10 Sulla base di queste considerazioni la Corte, rispondendo quindi ad una delle questioni oggetto di rinvio, ha fissato il seguente principio di diritto secondo cui “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.
4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
.” CP_6
Quanto alla natura della prestazione la Corte ha chiarito che trattasi di obbligazione di pagamento (desumibile dalle modalità di messa a disposizione dell'importo) seppur strettamente finalizzata all'obbligo di formazione nell'ambito di una prestazione didattica. Tale inquadramento rileva anche sulla questione dell'interesse ad agire del creditore per le annualità pregresse, interesse che la Corte ritiene persistere “nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo”. La permanenza nel sistema scolastico viene individuata sia nella destinazione di nuovo incarico di supplenza, sia nella costanza di iscrizione nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze.
In caso di fuoriuscita dal sistema scolastico spetterà al creditore, ove formulata, azione risarcitoria con obbligo di allegazione del pregiudizio e possibilità di deduzione presuntiva e di liquidazione equitativa, entro il valore della Carta, determinata sul caso concreto (ad es. durata ella permanenza nel sistema scolastico).
Infine, in merito alla prescrizione la Corte ha statuito:
11 - l'applicabilità dell'art. 2948 n. 4 c.c., prescrizione quinquennale, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere ovvero dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio1;
- l'applicabilità della prescrizione decennale per la domanda risarcitoria nell'ambito della responsabilità contrattuale con decorrenza dalla data di cessazione del servizio per l'azione risarcitoria.
La posizione delle ricorrenti
La ricorrente domanda il riconoscimento della carta Parte_1
docenti per le annualità 2019/20, 2020/21, 2022/23 e 2023/24; la ricorrente domanda il riconoscimento della carta Parte_2
docenti per le annualità 2019/20, 2021/22, 2022/23 e 2023/24; la ricorrente domanda il riconoscimento della carta Parte_3
docenti per le annualità 2022/23 e 2023/24 e la ricorrente Parte_4
domanda il riconoscimento della carta docenti per le annualità
[...]
2021/22, 2022/23 e 2023/24.
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione, stante gli atti di diffida, interruttivi della prescrizione, del 26/10/2023, per la ricorrente (doc. Pt_1
12 n. 5 fasc. ricorrenti), del 14/9/2023, ricevuta il 3/10/2023, per la ricorrente
(doc. n. 6 fasc. ricorrenti), del 30/10/2023 per la ricorrente Pt_2 Pt_3
(doc. n. 7 fasc. ricorrenti) e del 20/9/2023, ricevuta il 21/9/2023, per la ricorrente (doc. n. 8 fasc. ricorrenti). Pt_4
Non può, inoltre, essere accolta, alla luce dei principi espressi dalla
Suprema Corte con riferimento alla prescrizione del diritto, l'eccezione di estinzione (o perenzione) formulata da parte resistente, essendo peraltro evidente che le ricorrenti non avrebbero potuto spendere il beneficio economico entro il biennio dalla maturazione del diritto, posto che le somme non erano neppure accessibili quale docente a termine.
Dalla documentazione prodotta risulta che, negli anni richiesti, tutte le docenti hanno svolto incarichi di supplenza per periodi superiori a 180 giorni, dal settembre/ottobre al 30 giugno, come da contratti e autocertificazioni (doc. da n. 1 a n. 8 fasc. ricorrenti), nonché come emerge dagli stati matricolari (doc. n. 16 fasc. resistenti), tranne che per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 per la ricorrente e l'anno Pt_1
scolastico 2021/22 per la ricorrente . Pt_4
In particolare, la ricorrente negli anni scolastici 2019/20 e Parte_1
2020/21 ha svolto supplenza in continuità nella medesima cattedra, a seguito della stipulazione di 4 contratti nell'a.s. 2019/20 (dal 26.11.2019 al
6.12.2019, dal 9.12.2019 al 10.12.2019, dal 12.2019 al 20.12.2019 e dal
7.1.2020 all'8.6.2020), e di ben 48 contratti nell'a.s. 2020/21 (per il periodo dal 21.10.2020 al 10.6.2021), come da stato matricolare al quale si rimanda (doc. n 16 fasc. resistenti), da considerarsi, in entrambi gli anni, supplenze in continuità “di analoga taratura rispetto all'incarico annuale”
(cfr. Cass. n. 29961 del 27.10.2023), proprio in quanto in continuità sulla medesima cattedra per un periodo ben superiore a 180 giorni.
13 Non può, invece, essere considerata supplenza di analoga taratura rispetto all'incarico annuale quella della ricorrente Parte_4
per l'a.s. 2021/22, considerato che, come emerge dallo stato matricolare
(doc. n. 16 fasc. resistente), la stessa non ha svolto supplenza in continuità sulla medesima cattedra per un periodo superiore a 180 giorni, avendo stipulato plurimi contratti per i periodi dal 15.10.2021 al 12.1.2022 presso la scola di primo grado di Bracigliano, dal 13.1.2022 al 16.2.2022 presso la scuola di primo grado di San Cipriano Piacentino, dal 17.2.2022 al 18.3.2022 presso la scuola e dal 19.3.2022 Controparte_8
all'8.6.2022 presso l'Istituto Superiore “A. Galizia” di Nocera Inferiore, con completamento, dal 25.3.2022 al 17.7.2022, presso la scuola di primo grado di Sicignano degli Alburni “D. Savio”.
Con produzione del 3.3.2025, le ricorrenti hanno documentato altresì
l'attualità dell'interesse ad agire essendo tutte destinatarie di ulteriori contratti a tempo determinato con scadenza al 30.6.2025 (doc. da n. 10 a n. 13 fasc. ricorrenti).
Ricorrendo tutti i presupposti di legge, come interpretati dalla Corte di
Giustizia e dalla Corte di Cassazione, va pertanto accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docenti per gli anni scolastici richiesti, ad eccezione dell'a.s. 2021/22 per la ricorrente . Pt_4
L'Amministrazione resistente deve pertanto essere condannata a mettere a disposizione delle ricorrenti la suddetta carta docente con accredito dell'importo relativo agli anni di lavoro a tempo determinato indicati, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto di cui all'art. 91 c.p.c., e si liquidano in favore delle ricorrenti, in solido tra
14 loro, in complessivi € 4.000,00 (applicati i minimi nello scaglione fino a €
26.000, omessa la fase istruttoria, considerato il numero dei ricorrenti), oltre spese generali 15%, oltre accessori di legge e spese vive per euro
118,50 relative al contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunziando tra le parti, così provvede:
- dichiara il diritto delle ricorrenti all'ottenimento della carta docenti per l'importo di € 500,00 per ciascun anno, per i seguenti anni scolastici: per per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2022/23 e Parte_1
2023/24, per per gli anni scolastici 2019/20, Parte_2
2021/22, 2022/23 e 2023/24, per per gli anni Parte_3
scolastici 2022/23 e 2023/24 e per per gli anni Parte_4
scolastici 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto,
- condanna il resistente a mettere a disposizione di ciascuna CP_6
ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di €
2.000,00 per le ricorrenti e e di € Parte_1 Parte_2
1.000,00 per le ricorrenti e Parte_3 Parte_4
quale contributo da destinare alla formazione professionale;
- rigetta la domanda relativa all'a.s. 2021/22 per la ricorrente Parte_4
;
[...]
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, in solido tra loro, liquidate in complessivi € 1.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, oltre spese vive di €
15 118,50 relative al contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Busto Arsizio, 7 marzo 2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 l'art. 5 del dpcm 2016 Attivazione della Carta
1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016.
3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.