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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/09/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 6/03/25, con la concessione di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n. 8692/2017 R.G.
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Luigi Guercio n.44, presso lo studio dell'avv. Carlo Nunziante Cesaro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
( ), elettivamente domiciliata in Salerno, Controparte_1 CodiceFiscale_2 alla Via Angrisani n.2, presso lo studio dell'avv. Ludovico di Brita, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 12.09.2017 ad istanza di per il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 147.639,10, sulla scorta del decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/03/2014 e munito di formula esecutiva in data 4/04/14. Più precisamente, l'opponente ha contestato il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti deducendo:
i) l'inefficacia del precetto per inesistenza di idoneo titolo esecutivo;
ii) l'inesistenza del riconoscimento del debito ex art.1988 c.c. per la somma di €
110.000,00 indicata in precetto (da corrispondersi a titolo di mantenimento, spese straordinarie già maturate, spese mediche e scolastiche);
iii) l'estinzione parziale del credito precettato per effetto del pagamento della somma di €
68.400,00 a titolo di mantenimento per il periodo febbraio 2014-2017 in favore di
[...]
come da documentazione versati in atti;
CP_1 iv) la non debenza dell'assegno di mantenimento per il periodo 2014-2016 in ragione della riconciliazione con il coniuge.
1.1.Costituitasi nel giudizio, - eccepita la piena idoneità del decreto di Controparte_1 omologazione della separazione consensuale a valere quale titolo esecutivo, anche in relazione alla somma oggetto di riconoscimento del debito in quanto rientrante tra le condizioni di separazione indicate nell'omologa - ha chiesto l'integrale rigetto della domanda evidenziando, in ogni caso, la mancanza di prova in ordine tanto all'asserito pagamento del mantenimento per gli anni 2014-2017 quanto alla dedotta riconciliazione.
1.2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio ed espletati gli incombenti di rito, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/03/25 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti per gli scritti conclusionali.
2. Orbene, l'opposizione – da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615, primo comma, c.p.c. (investendo, le contestazioni, il diritto stesso dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo azionato) – non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Anzitutto, infondato è il primo motivo di doglianza.
Invero, in relazione alla prospettata inidoneità del decreto di omologazione a costituire valido titolo esecutivo è sufficiente osservare come la Corte Costituzionale - chiamata a dirimere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Venezia degli artt.156, quinto comma, e 158 c.c. “per la parte in cui il verbale di separazione consensuale omologato non è considerato, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, derivando da questa omissione una garanzia minore del diritto al proprio personale mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui separazione è stata pronunciata con sentenza” - abbia espressamente chiarito che “non solo la sentenza che pronunzia la separazione giudiziale ex art. 156, quinto comma, ma anche il decreto di omologazione della separazione consensuale, ex art.158, deve essere considerato titolo per iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.2818 del codice civile” (cfr. sentenza n.186/1988). Con ciò anticipando quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “l'accordo di separazione omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'art.474 c.p.c., comma 2, n.3, a tenore del quale sono altresì titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli” (Cass., sez. I civile, ordinanza n.15697 del 5/06/2023).
Né può condividersi l'assunto di parte opponente a mente del quale l'intimante, per potere efficacemente pretendere la corresponsione del mantenimento, avrebbe dovuto allegare alla precettazione tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Invero, un siffatto onere di allegazione e documentazione avrebbe al più potuto gravare sul coniuge che avesse richiesto spese ordinarie e straordinarie sopravvenute al titolo esecutivo “per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto” (Cass.civ. n.21241/16): circostanza, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie.
2.2. Parimenti infondato risulta il motivo di doglianza indicato sub ii).
Si è già evidenziato come l'odierno attore abbia assunto di non essersi mai riconosciuto debitore nei confronti dell'odierna convenuta della somma di € 110.000,00 non omettendo di specificare che la dichiarazione di riconoscimento, raccolta nel ricorso per separazione, difetterebbe dei requisiti essenziali che l'art.1988 c.c. richiede ai fini di una vincolante ricognizione del debito.
La restituzione di suddetta somma, tuttavia, rientra tra le condizioni di separazione concordate dalle parti (“il sig. riconosce di essere debitore nei confronti della sig.ra e, quindi, Parte_1 Controparte_1 di doverle restituire la somma di euro 110.000,00, gli importi non corrisposti, sono imputabili, in parte a mantenimento, spese straordinarie, mediche scolastiche, pregressi”) versate nel verbale di udienza del
18/2/14 ed omologate con decreto del 25/03/2014 del Tribunale di Salerno.
Tanto basta per escludere la deducibilità nella presente sede di contestazioni relative all'efficacia della predetta dichiarazione di riconoscimento del debito.
2.3. Non suscettibile di accoglimento è poi la doglianza indicata sub iii).
Invero, gli asseriti pagamenti (per l'ammentare complessivo di € 68.400,00) non trovano adeguato riscontro nella documentazione versata in atti: in proposito, non pare fuor luogo evidenziare che le copie degli assegni e dei bonifici bancari attestanti, secondo la prospettazione attorea, la parziale estinzione del debito si appalesano illeggibili ed in ogni caso non causalmente riconducibili alle ragioni creditorie azionate con il precetto odiernamente opposto.
Inoltre, a tutto volere concedere e nei limiti di quanto comprensibile, la somma complessivamente risultante dai pagamenti sembrerebbe pure minore di quella allegata dall'opponente. Tutto questo considerato, non può che escludersi l'esistenza del fatto estintivo della pretesa come invocato da parte opponente, per mancato raggiungimento di adeguata prova dei pagamenti.
2.4. Infine e per le medesime considerazioni, infondata si presenta anche la doglianza indicata sub iv).
Al riguardo, si osserva che l'opponente, lungi dal fornire prova del venir meno della separazione
- quale presupposto stesso della regolazione economica dei rapporti e dunque dell'azionato titolo esecutivo – si è limitato ad allegare, in via del tutto generica (e contraddittoria), l'avvenuta riconciliazione con il coniuge nel biennio 2014-2016.
Ciò consente di ritenere che siffatta circostanza – che, a parere di questo Giudice, pure avrebbe potuto costituire possibile oggetto di accertamento nella presente sede – non sia stata in alcun modo provata, essendo mancata la dimostrazione, a cura dell'opponente, del ripristino di una comunione di vita e di intenti, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Cass. civ, Sez.
I, sentenza n. 19535 del 17/9/2014).
In conclusione, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata con conseguente accertamento dell'esistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto opposto.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. attesa la mancata prova del dolo o della colpa grave nella condotta dell'attore.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00, con ulteriore riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615, primo comma, c.p.c. • CONDANNA parte opponente, , al pagamento - in favore di parte opposta, Parte_1
- delle spese di lite che liquida complessivamente in 4.936,40 oltre spese Controparte_1 generali (nella misura del 15%), c.p. a. e iva come per legge.
Salerno, lì 4/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice, dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 6/03/25, con la concessione di termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le memorie di replica, nella causa avente n. 8692/2017 R.G.
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Salerno, alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Luigi Guercio n.44, presso lo studio dell'avv. Carlo Nunziante Cesaro, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
PARTE OPPONENTE
E
( ), elettivamente domiciliata in Salerno, Controparte_1 CodiceFiscale_2 alla Via Angrisani n.2, presso lo studio dell'avv. Ludovico di Brita, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art.615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha spiegato opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatogli in data 12.09.2017 ad istanza di per il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 147.639,10, sulla scorta del decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale di Salerno in data 25/03/2014 e munito di formula esecutiva in data 4/04/14. Più precisamente, l'opponente ha contestato il diritto dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti deducendo:
i) l'inefficacia del precetto per inesistenza di idoneo titolo esecutivo;
ii) l'inesistenza del riconoscimento del debito ex art.1988 c.c. per la somma di €
110.000,00 indicata in precetto (da corrispondersi a titolo di mantenimento, spese straordinarie già maturate, spese mediche e scolastiche);
iii) l'estinzione parziale del credito precettato per effetto del pagamento della somma di €
68.400,00 a titolo di mantenimento per il periodo febbraio 2014-2017 in favore di
[...]
come da documentazione versati in atti;
CP_1 iv) la non debenza dell'assegno di mantenimento per il periodo 2014-2016 in ragione della riconciliazione con il coniuge.
1.1.Costituitasi nel giudizio, - eccepita la piena idoneità del decreto di Controparte_1 omologazione della separazione consensuale a valere quale titolo esecutivo, anche in relazione alla somma oggetto di riconoscimento del debito in quanto rientrante tra le condizioni di separazione indicate nell'omologa - ha chiesto l'integrale rigetto della domanda evidenziando, in ogni caso, la mancanza di prova in ordine tanto all'asserito pagamento del mantenimento per gli anni 2014-2017 quanto alla dedotta riconciliazione.
1.2. Instauratosi regolarmente il contraddittorio ed espletati gli incombenti di rito, la causa è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6/03/25 ed ivi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti per gli scritti conclusionali.
2. Orbene, l'opposizione – da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615, primo comma, c.p.c. (investendo, le contestazioni, il diritto stesso dell'intimante di procedere ad esecuzione forzata sulla scorta del titolo azionato) – non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
2.1. Anzitutto, infondato è il primo motivo di doglianza.
Invero, in relazione alla prospettata inidoneità del decreto di omologazione a costituire valido titolo esecutivo è sufficiente osservare come la Corte Costituzionale - chiamata a dirimere la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Venezia degli artt.156, quinto comma, e 158 c.c. “per la parte in cui il verbale di separazione consensuale omologato non è considerato, al pari della sentenza di separazione giudiziale, titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, derivando da questa omissione una garanzia minore del diritto al proprio personale mantenimento dei coniugi separati consensualmente rispetto a quelli la cui separazione è stata pronunciata con sentenza” - abbia espressamente chiarito che “non solo la sentenza che pronunzia la separazione giudiziale ex art. 156, quinto comma, ma anche il decreto di omologazione della separazione consensuale, ex art.158, deve essere considerato titolo per iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art.2818 del codice civile” (cfr. sentenza n.186/1988). Con ciò anticipando quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo la quale “l'accordo di separazione omologato deve farsi rientrare tra i titoli esecutivi di cui all'art.474 c.p.c., comma 2, n.3, a tenore del quale sono altresì titoli esecutivi “gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli” (Cass., sez. I civile, ordinanza n.15697 del 5/06/2023).
Né può condividersi l'assunto di parte opponente a mente del quale l'intimante, per potere efficacemente pretendere la corresponsione del mantenimento, avrebbe dovuto allegare alla precettazione tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Invero, un siffatto onere di allegazione e documentazione avrebbe al più potuto gravare sul coniuge che avesse richiesto spese ordinarie e straordinarie sopravvenute al titolo esecutivo “per l'ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto” (Cass.civ. n.21241/16): circostanza, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie.
2.2. Parimenti infondato risulta il motivo di doglianza indicato sub ii).
Si è già evidenziato come l'odierno attore abbia assunto di non essersi mai riconosciuto debitore nei confronti dell'odierna convenuta della somma di € 110.000,00 non omettendo di specificare che la dichiarazione di riconoscimento, raccolta nel ricorso per separazione, difetterebbe dei requisiti essenziali che l'art.1988 c.c. richiede ai fini di una vincolante ricognizione del debito.
La restituzione di suddetta somma, tuttavia, rientra tra le condizioni di separazione concordate dalle parti (“il sig. riconosce di essere debitore nei confronti della sig.ra e, quindi, Parte_1 Controparte_1 di doverle restituire la somma di euro 110.000,00, gli importi non corrisposti, sono imputabili, in parte a mantenimento, spese straordinarie, mediche scolastiche, pregressi”) versate nel verbale di udienza del
18/2/14 ed omologate con decreto del 25/03/2014 del Tribunale di Salerno.
Tanto basta per escludere la deducibilità nella presente sede di contestazioni relative all'efficacia della predetta dichiarazione di riconoscimento del debito.
2.3. Non suscettibile di accoglimento è poi la doglianza indicata sub iii).
Invero, gli asseriti pagamenti (per l'ammentare complessivo di € 68.400,00) non trovano adeguato riscontro nella documentazione versata in atti: in proposito, non pare fuor luogo evidenziare che le copie degli assegni e dei bonifici bancari attestanti, secondo la prospettazione attorea, la parziale estinzione del debito si appalesano illeggibili ed in ogni caso non causalmente riconducibili alle ragioni creditorie azionate con il precetto odiernamente opposto.
Inoltre, a tutto volere concedere e nei limiti di quanto comprensibile, la somma complessivamente risultante dai pagamenti sembrerebbe pure minore di quella allegata dall'opponente. Tutto questo considerato, non può che escludersi l'esistenza del fatto estintivo della pretesa come invocato da parte opponente, per mancato raggiungimento di adeguata prova dei pagamenti.
2.4. Infine e per le medesime considerazioni, infondata si presenta anche la doglianza indicata sub iv).
Al riguardo, si osserva che l'opponente, lungi dal fornire prova del venir meno della separazione
- quale presupposto stesso della regolazione economica dei rapporti e dunque dell'azionato titolo esecutivo – si è limitato ad allegare, in via del tutto generica (e contraddittoria), l'avvenuta riconciliazione con il coniuge nel biennio 2014-2016.
Ciò consente di ritenere che siffatta circostanza – che, a parere di questo Giudice, pure avrebbe potuto costituire possibile oggetto di accertamento nella presente sede – non sia stata in alcun modo provata, essendo mancata la dimostrazione, a cura dell'opponente, del ripristino di una comunione di vita e di intenti, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Cass. civ, Sez.
I, sentenza n. 19535 del 17/9/2014).
In conclusione, alla luce di quanto precede l'opposizione deve essere rigettata con conseguente accertamento dell'esistenza del diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata sulla base del precetto opposto.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. attesa la mancata prova del dolo o della colpa grave nella condotta dell'attore.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore ricompreso nello scaglione da €
52.000,00 a € 260.000,00, con ulteriore riduzione per l'assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615, primo comma, c.p.c. • CONDANNA parte opponente, , al pagamento - in favore di parte opposta, Parte_1
- delle spese di lite che liquida complessivamente in 4.936,40 oltre spese Controparte_1 generali (nella misura del 15%), c.p. a. e iva come per legge.
Salerno, lì 4/09/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Felaco