Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/06/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 153/2023 avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di Pace” e pendente
TRA
e in qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2
genitoriale sulla minore , rappresentati e difesi, giusta procura in calce Persona_1
all'atto di appello, dall'avv. Marianna Amoruso, presso il cui studio, sito in Cardito (Na), alla via Chiesa n. 7, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
E
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Carmine Antignano, presso il cui studio, sito in Cardito (Na) alla Benevento n.18, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 6.2.2025 le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in Parte_1 Parte_2
qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore , Persona_1
convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Afragola, il Controparte_1
deducendo: che in data 16.7.2021, alle ore 18:00, la piccola , in presenza Persona_1
della madre, nell'utilizzare l'area da gioco del in Cardito (Na), era caduta al Parte_3
suolo a causa del mancato rispetto dei requisiti di sicurezza e della scarsa manutenzione della struttura e della pavimentazione;
che in data 17.7.2021 la minore era stata Parte_1
trasportata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale “Santobono-Pausilipon” di Napoli dove le era stata diagnosticata una “frattura metafisi prossimale tibia destra”; che, a seguito del sinistro, aveva riportato un'invalidità temporanea di 40 giorni, nonché postumi permanenti quantificabili nella misura del 1% di danno biologico;
che in conseguenza dell'incidente aveva diritto ad ottenere un risarcimento pari alla somma di € 4.963,40, oltre spese mediche pari ad € 68,20; che la responsabilità del danno era da imputarsi in via esclusiva al
[...]
, quale Ente tenuto alla custodia del parco pubblico. CP_1
Tanto premesso ed esposto, concludeva affinché il venisse condannato Controparte_1
al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 5.031,60, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il che, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle Controparte_1
avverse pretese, assumeva che non era stata provata la dinamica del sinistro e comunque che la causa dell'incidente era imputabile in via esclusiva alla condotta negligente dei genitori della minore del Prete. Per_1
Ciò posto, concludeva affinché fosse rigettata la domanda attorea, con vittoria di spese.
Con sentenza n. 2473/2022, pubblicata in data 13.10.2022, il Giudice di Pace di Afragola rigettava la domanda per carenza di legittimazione attiva degli attori che non avevano allegato la certificazione attestante la loro qualità di genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore . Persona_1
Avverso detta pronuncia proponevano tempestivo appello e Parte_1 [...]
, i quali censuravano la decisione di primo grado nella parte in cui era stato Parte_2
ritenuto non adeguatamente assolto l'onere probatorio posto a loro carico dall'ordinamento.
In particolare, prospettavano le seguenti censure alla sentenza impugnata:
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- il Giudice di Pace aveva erroneamente valutato le emergenze processuali poiché le stesse, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, confermavano la loro legittimazione attiva quali genitori della minore;
Persona_1
- il Giudice di prime cure aveva omesso di esaminare le dichiarazioni testimoniali che consentivano di ritenere provata la dinamica dell'incidente e la riconducibilità dei danni subiti dalla minore all'inadeguatezza della struttura in custodia del . Controparte_1
Sulla base di tali motivi di gravame concludevano affinché, in riforma della sentenza di primo grado, il Tribunale, in accoglimento della domanda, condannasse il CP_1
al risarcimento della somma di € 5.031,60 oltre interessi legali e rivalutazione, con
[...]
vittoria di spese di lite.
Si costituiva, nel giudizio d'appello, il che, contestando le ragioni poste Controparte_1
a base dell'impugnazione proposta, assumeva: in via preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, proposto dalle controparti in maniera non conforme alle previsioni normative di cui agli articoli 342 e 348 bis c.p.c. in quanto l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di essere accolta;
che la responsabilità per l'infortunio patito dalla minore era ascrivibile alla condotta negligente dei genitori. Persona_1
Ciò posto, concludeva per una declaratoria di inammissibilità dell'appello o che comunque questo fosse rigettato in quanto infondato nel merito, con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza del 6.2.2025 la causa veniva riservata in decisione.
L'appello è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad indicare.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, nonostante l'acquisizione della documentazione relativa al giudizio svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, la parte appellante non ha prodotto in sede di giudizio d'appello la sentenza di primo grado impugnata (cfr. documentazione del fascicolo di primo grado prodotta da parte appellante).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per effetto della nuova formulazione dell'art. 348 c.p.c. dalla mancata produzione in appello della sentenza appellata non deriva l'improcedibilità del gravame e il giudice ha il potere-dovere di decidere nel merito l'impugnazione, se lo svolgimento del giudizio di primo grado emerga
"aliunde" da qualunque acquisizione processuale. Qualora la mancata indicazione dello svolgimento del giudizio di primo grado e del contenuto oggettivo della decisione emessa
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in esito allo stesso, peraltro, non siano evincibili nè dall'atto d'appello nè da altro atto del processo, il gravame deve essere dichiarato inammissibile per l'inidoneità del rapporto processuale costituito con il predetto atto impugnatorio a dar luogo a una trattazione del merito e a creare nell'organo adito l'obbligo di emanare una decisione di merito”
(Cassazione civile 12.02.2004, n.2728).
Nella fattispecie in esame, si rileva che nell'atto di appello sono riportate, mediante virgolettato, le parti del provvedimento oggetto di impugnazione da cui emerge il contenuto della decisione di primo grado, la cui corrispondenza al contenuto della sentenza emanata non è stato specificamente contestato dalla parte appellata (cfr. pag.
4-5 dell'atto di appello).
A tal riguardo giova ricordare che il concetto di specificità dei motivi d'appello si concretizza nell'esposizione delle ragioni della critica rivolta dall'appellante alle motivazioni addotte in sentenza dal Giudice di primo grado, ragioni che debbono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione logica o giuridica del fondamento della decisione (Cass. civ. n. 12608/2015).
Ebbene, opina il Tribunale che le singole censure mosse dall'appellante e tese a porre in evidenza l'erroneità o lacunosità della pronuncia gravata in relazione alle questioni trattate, consente di ritenere l'impugnazione correttamente proposta nel rispetto dei vincoli di legge sanciti dall'art. 342 c.p.c..
Passando al merito, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda azionata da Parte_1
e in qualità di genitori della minore sul
[...] Parte_2 Persona_1
presupposto della sussistenza di un difetto di legittimazione attiva degli stessi, i quali avrebbero omesso di allegare in atti documentazione in grado di comprovare il loro status di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti della suddetta minore.
Tale valutazione risulta integralmente condivisa in questa sede.
Nell'ambito del giudizio di primo grado, gli appellanti, e Parte_1 [...]
, non hanno adeguatamente assolto all'onere di provare la legittimazione attiva Parte_2
relativamente alla titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in lite.
Dall'istruttoria espletata non sono emerse risultanze documentali da cui poter desumere che gli istanti, indicati in citazione come genitori di , possedessero Persona_1
effettivamente la prospettata qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore danneggiato.
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Si osserva che nel giudizio di primo grado gli attori non hanno prodotto un certificato anagrafico dello stato di famiglia di da cui poter desumere che gli stessi Persona_1
fossero effettivamente legittimati, in qualità di genitori, a far valere il diritto risarcitorio concretamente azionato.
A nulla rileva la mancata contestazione da parte del Comune convenuto della circostanza relativa al rapporto parentale in quanto tale situazione concernente lo status delle parti coinvolte nel giudizio non rientra nella sfera di conoscenza o di conoscibilità della parte destinataria della domanda, atteso che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità “l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti” (Cassazione civile sez. III, 18.07.2016, n.14652; Cassazione civile sez. III, 13.02.2013, n.3576).
Pertanto, maturate le preclusioni istruttorie in primo grado, il Giudice di Pace ha correttamente rilevato d'ufficio le lacune probatorie in cui sono incorse le parti attrici, che non hanno dimostrato alcuna forma di legittimazione attiva rispetto alla posizione giuridica soggettiva di cui hanno preteso tutela giurisdizionale.
Ragion per cui gli attori, del tutto carenti di titolarità soggettiva rispetto all'azione promossa, sono risultati mancanti del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale oggetto della domanda introduttiva.
Alla fattispecie in esame non è, inoltre, applicabile un meccanismo di sanatoria del difetto di rappresentanza processuale, quale quello previsto dall'art. 182 c.p.c. che prevede la concessione di un termine da parte del Giudice unicamente quando viene rilevata “la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità.”.
Nessun rilievo probatorio può essere attribuito alla documentazione tardivamente depositata dagli istanti solo in sede di impugnazione, la quale non può considerarsi idonea a ratificare l'originaria mancanza di legittimazione attiva degli attori definitivamente maturata nel corso del giudizio di primo grado (cfr. certificazione stato di famiglia allegato alle memorie di replica di parte appellante).
Nel caso di specie, la parte appellante non ha dimostrato di non aver potuto produrre tempestivamente tale documentazione nel giudizio di primo grado per una causa ad essa non imputabile.
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Orbene, la parte appellante non ha coltivato diligentemente le proprie istanze istruttorie nel corso del giudizio di primo grado e non può, quindi, chiedere in appello la valutazione ai fini decisori di una documentazione che, sebbene fosse già esistente, non è stata ritualmente acquisita al giudizio di prime cure.
Da ciò discende che solo nel presente giudizio di appello e, quindi, tardivamente ed inammissibilmente, l'appellante ha prodotto in atti la certificazione dello stato di famiglia attestante la circostanza del grado di parentela non emersa nell'ambito del giudizio di primo grado.
Pertanto, in assenza di qualunque prova documentale relativa alla loro legittimazione rispetto alla situazione giuridica sostanziale azionata, e Parte_1 [...]
hanno assunto nel giudizio di prime cure la posizione di terzi del tutto estranei Parte_2
rispetto al diritto altrui azionato in via risarcitoria.
La decisione di rigetto della pretesa assunta dal Giudice di Pace non può che essere condivisa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la “la pronuncia di rigetto della domanda per difetto della legittimazione ad agire va intesa come rigetto per mancanza della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, ossia per inesistenza del diritto, per essere di un terzo il diritto fatto valere, sicchè tale pronuncia è una decisione di merito e non di rito, idonea a passare in cosa giudicata formale e sostanziale, preclusiva della possibilità di riproporre la stessa domanda in altro giudizio” (Cassazione civile sez. III,
22.04.2009 n.9558).
Pertanto, dall'accertato difetto di legittimazione degli attori, per assenza di collegamento giuridicamente rilevante con il diritto fatto valere in giudizio, non poteva che discendere una decisione di rigetto della pretesa risarcitoria azionata.
La sentenza di rigetto della domanda va pertanto integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del
D.M. Giustizia 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte appellata (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva e decisoria).
Alla pronuncia di rigetto dell'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
consegue, inoltre, l'obbligo a carico di tale parte, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello (cfr. art. 13 co. 1 quater D.P.R.
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115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012) e di tanto va fatta declaratoria nel dispositivo. Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass. sez. unite, n. 4315/2020).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 2473/2022, emessa dal Giudice di Pace di Afragola e pubblicata in data 13.10.2022;
• condanna in solido e al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2
, delle spese processuali relative al giudizio d'appello, che si Controparte_1
liquidano in € 1.200,00 per compenso, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato;
• dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Aversa in data 26.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Alfredo Maffei
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