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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2614 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in CORSO UMBERTO E MARGHERITA 20 90018 TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'avv. PELLEGRINO GIANCARLO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
09/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 21/07/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe - già riconosciuta in fase di ATP invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e soggetto porta- tore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorren- za dalla data di presentazione della domanda amministrativa - proponeva giu- dizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventi- vo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la ricorrente in causa, sig.ra , nata il [...] a [...], sia nelle condizioni di Parte_1
potere essere riconosciuta invalida civile con necessità di assistenza continua per la deambulazione e per l'espletamento dei comuni atti quotidiani della vita e quindi sia da riconoscere invalida con diritto all'indennità di accompagnamento dal
01/05/2023 epoca in cui è stata di fatto certificata la necessità di assistenza a causa delle compromesse condizioni osteo-articolari” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del presente beneficio è successivo alla data di deposito del ricorso per ATP e che i benefici dell'invalidità totale e dell'handicap grave sono stati riconosciuti con decor-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o renza anteriore alla data di deposito del ricorso per ATP, vanno compensate lecontainer tra le parti in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente del restante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con totale e permanente Parte_1
inabilità lavorativa al 100% ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione del- la domanda amministrativa ed è invalida con diritto all'indennità di accompa- gnamento con decorrenza dal 01/05/2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 13/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2614 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliata in CORSO UMBERTO E MARGHERITA 20 90018 TERMINI
IMERESE, presso lo studio dell'avv. PELLEGRINO GIANCARLO, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso in opposizione,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e difen- CP_1
de per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
09/01/2025 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o Con ricorso depositato il 21/07/2023, dopo la prevista dichiarazione di dis- lecontainer senso, parte ricorrente indicata in epigrafe - già riconosciuta in fase di ATP invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e soggetto porta- tore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorren- za dalla data di presentazione della domanda amministrativa - proponeva giu- dizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventi- vo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei parzialmente sfavorevole, per l'accertamento della invalidità con diritto all'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dott. Persona_1
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della documen-
[...]
tazione in atti, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “la ricorrente in causa, sig.ra , nata il [...] a [...], sia nelle condizioni di Parte_1
potere essere riconosciuta invalida civile con necessità di assistenza continua per la deambulazione e per l'espletamento dei comuni atti quotidiani della vita e quindi sia da riconoscere invalida con diritto all'indennità di accompagnamento dal
01/05/2023 epoca in cui è stata di fatto certificata la necessità di assistenza a causa delle compromesse condizioni osteo-articolari” (cfr. CTU in atti).
Di qui l'accoglimento dell'opposizione.
In ordine alle spese di lite, ritenuto che la decorrenza del presente beneficio è successivo alla data di deposito del ricorso per ATP e che i benefici dell'invalidità totale e dell'handicap grave sono stati riconosciuti con decor-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile
R.G. n.
documento in com.jniwrapper.w in32.automation.o renza anteriore alla data di deposito del ricorso per ATP, vanno compensate lecontainer tra le parti in misura pari al 50%, con condanna dell' al pagamento in CP_1
favore di parte ricorrente del restante 50%.
Definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definiti- vamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa dichiara che è invalida con totale e permanente Parte_1
inabilità lavorativa al 100% ed è soggetto portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla data di presentazione del- la domanda amministrativa ed è invalida con diritto all'indennità di accompa- gnamento con decorrenza dal 01/05/2023; condanna l' a pagare in favore di parte ricorrente il 50% delle spese CP_1
di lite, che si liquidano per l'intero in € 2.800,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
dichiara compensate tra le parti il restante 50% delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate con CP_1
separati decreti.
Così deciso in Termini Imerese il 13/02/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile