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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/09/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 820/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 820/2025 promossa congiuntamente da:
, ( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Pecchioli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiuntamente depositate in data 10.09.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 24.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.06.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a pagina 1 di 4 OL (Piacenza), il 28.03.2009, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti sono nate le figlie a Firenze il Per_1
Per_ 17.08.2012 e a Firenze il 23.03.2016, entrambe ancora minorenni;
3) la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno al punto da rendere intollerabile la convivenza;
4) che le parti hanno deciso pertanto di avvalersi del servizio di Mediazione Familiare ai sensi dell'art. 155-sexies c.c. aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006 n.54, L. 26 novembre 2021 n. 206 e decreto legislativo n.149/2022, all'esito del quale hanno raggiunto un accordo che intendono omologare.
Il Giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 23.06.2025, ha chiesto alle parti precisazioni in merito all'ammontare dell'assegno unico erogato dall' e all'entità delle eventuali spese CP_1 sostenute dal per la nuova abitazione, fissando contestualmente l'udienza di prima Parte_2 comparizione per il giorno 10.09.2025 e disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le parti, con il deposito delle note del 10.09.2025 ex art. 127-ter c.p.c., hanno fornito chiarimenti richiesti dal giudice delegato e apportato lievi modifiche alle condizioni di separazione, confermando la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle Per_ minori , nata il [...], e nata il [...], al loro collocamento e Per_1 mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle bambine, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
sposati a OL (Piacenza), il 28.03.2009, con atto trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009 al n.3, parte II, serie A,
Ufficio 1 – anno 2009;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi, i quali dichiarano di non volersi riconciliare, vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e quindi non richiedono alcun contributo per il loro mantenimento.
3) Le abitazioni dei signori e saranno Parte_1 Parte_2 distinte e separate. Per_
4) Le figlie minori e resteranno affidate ai genitori in modo condiviso, Per_1 secondo legge. In particolare, con consenso a modifiche reciprocamente concordate che dovessero presentarsi utili per proteggere le abitudini quotidiane delle figlie ed il rispetto dei loro impegni scolastici, i genitori optano per la seguente organizzazione settimanale: le figlie resteranno collocate presso la madre e trascorreranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola concordati sulla base degli impegni lavorativi sia della madre che del padre, affinché le figlie possano beneficiare della migliore qualità possibile del tempo libero dal lavoro da parte di entrambi i genitori. I fine settimana saranno alternati con entrambi i genitori dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre.
5) Riguardo ai periodi di vacanza: le vacanze invernali prevederanno, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e previo accordo, la gestione alternata delle festività natalizie, trascorrendo il 24 sera e il 25 a pranzo con un genitore, il 25 sera e il 26 con l'altro, ad anni alterni. Lo stesso per le festività del 31 dicembre/1 gennaio e 6 gennaio.
Le vacanze estive, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e previo accordo, verranno gestite affinché le figlie possano trascorrere almeno una settimana consecutiva e fino a quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, prevedendo alternanza annuale nel periodo di vacanza concordato (se nel mese di agosto, la prima pagina 3 di 4 quindicina con un genitore e la seconda con l'altro, ad anni alterni), in base anche alle obbligatorietà delle reciproche professioni. Per_ 6) Rispetto al mantenimento delle figlie minori e i genitori concordano il Per_1 mantenimento diretto e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, come specificate dal Piano genitoriale.
7) L'importo dell'assegno unico, attualmente percepito dalla Sig.ra Parte_1 continuerà dalla stessa ad essere percepito, a prescindere dalle variazioni che ci
[...] dovessero essere.
Spese integralmente compensate.
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di OL di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.09.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Michele Sirgiovanni Giudice
dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 820/2025 promossa congiuntamente da:
, ( ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gabriele Pecchioli ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note congiuntamente depositate in data 10.09.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 24.06.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.06.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a pagina 1 di 4 OL (Piacenza), il 28.03.2009, con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato: 1) che hanno adottato il regime patrimoniale della separazione dei beni;
2) che dall'unione delle parti sono nate le figlie a Firenze il Per_1
Per_ 17.08.2012 e a Firenze il 23.03.2016, entrambe ancora minorenni;
3) la comunione materiale e spirituale dei coniugi è venuta meno al punto da rendere intollerabile la convivenza;
4) che le parti hanno deciso pertanto di avvalersi del servizio di Mediazione Familiare ai sensi dell'art. 155-sexies c.c. aggiunto dalla L. 8 febbraio 2006 n.54, L. 26 novembre 2021 n. 206 e decreto legislativo n.149/2022, all'esito del quale hanno raggiunto un accordo che intendono omologare.
Il Giudice delegato, letto il ricorso, con decreto del 23.06.2025, ha chiesto alle parti precisazioni in merito all'ammontare dell'assegno unico erogato dall' e all'entità delle eventuali spese CP_1 sostenute dal per la nuova abitazione, fissando contestualmente l'udienza di prima Parte_2 comparizione per il giorno 10.09.2025 e disponendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
Le parti, con il deposito delle note del 10.09.2025 ex art. 127-ter c.p.c., hanno fornito chiarimenti richiesti dal giudice delegato e apportato lievi modifiche alle condizioni di separazione, confermando la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle Per_ minori , nata il [...], e nata il [...], al loro collocamento e Per_1 mantenimento, rileva il Tribunale l'insussistenza di condizioni ostative al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore. Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle bambine, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
pagina 2 di 4 Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
A) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
sposati a OL (Piacenza), il 28.03.2009, con atto trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2009 al n.3, parte II, serie A,
Ufficio 1 – anno 2009;
B) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1) I coniugi, i quali dichiarano di non volersi riconciliare, vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e quindi non richiedono alcun contributo per il loro mantenimento.
3) Le abitazioni dei signori e saranno Parte_1 Parte_2 distinte e separate. Per_
4) Le figlie minori e resteranno affidate ai genitori in modo condiviso, Per_1 secondo legge. In particolare, con consenso a modifiche reciprocamente concordate che dovessero presentarsi utili per proteggere le abitudini quotidiane delle figlie ed il rispetto dei loro impegni scolastici, i genitori optano per la seguente organizzazione settimanale: le figlie resteranno collocate presso la madre e trascorreranno con il padre due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento dall'uscita da scuola con accompagnamento a scuola concordati sulla base degli impegni lavorativi sia della madre che del padre, affinché le figlie possano beneficiare della migliore qualità possibile del tempo libero dal lavoro da parte di entrambi i genitori. I fine settimana saranno alternati con entrambi i genitori dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera, quando faranno rientro a casa della madre.
5) Riguardo ai periodi di vacanza: le vacanze invernali prevederanno, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e previo accordo, la gestione alternata delle festività natalizie, trascorrendo il 24 sera e il 25 a pranzo con un genitore, il 25 sera e il 26 con l'altro, ad anni alterni. Lo stesso per le festività del 31 dicembre/1 gennaio e 6 gennaio.
Le vacanze estive, compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori e previo accordo, verranno gestite affinché le figlie possano trascorrere almeno una settimana consecutiva e fino a quindici giorni consecutivi con ciascun genitore, prevedendo alternanza annuale nel periodo di vacanza concordato (se nel mese di agosto, la prima pagina 3 di 4 quindicina con un genitore e la seconda con l'altro, ad anni alterni), in base anche alle obbligatorietà delle reciproche professioni. Per_ 6) Rispetto al mantenimento delle figlie minori e i genitori concordano il Per_1 mantenimento diretto e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%, come specificate dal Piano genitoriale.
7) L'importo dell'assegno unico, attualmente percepito dalla Sig.ra Parte_1 continuerà dalla stessa ad essere percepito, a prescindere dalle variazioni che ci
[...] dovessero essere.
Spese integralmente compensate.
C) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di OL di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
D) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.09.2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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