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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1582/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1582/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHETTA RICCARDO Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTU' ANGELO Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità ovvero disporre Pt_1 l'annullamento delle ordinanze – ingiunzione opposte;
condannare il resistente/opposto al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al ricorrente che si dichiara anticipatario.
In subordine, in accoglimento del motivo III, si chiede di annullare o rideterminare la sanzione secondo i parametri ex art. 8 Legge 689/1981
ATS INSUBRIA VARESE In via principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/5/2024, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2
proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 85 e 86-OIATS-2024 emesse da Parte_1 [...]
in data 8/4/2024, in quanto la società, quale obbligata in solido, aveva chiesto di Controparte_1 Contr essere ascoltata dall' che però, aveva omesso di convocarla, in violazione dell'art. 18 l 689/1981, per insussistenza dell'elemento oggettivo degli illeciti amministrativi ex art. 6 co. 5 e 8 D. Lgs.
193/2007, in quanto le ipotesi di illecito contestate nei verbali erano in realtà, mere inadeguatezze e per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art 8 l. 689/1981.
Integrato il contraddittorio, si costituiva che negava il fondamento Controparte_1 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. All'udienza del 18/12/2024 sostituita ex art 127 ter cpc dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
La mancata audizione della società
pagina 1 di 4 L'obbligata in solido, lamenta la violazione dell'art 18 l. 689/1981 perché sebbene ne Parte_1 Contr avesse fatto richiesta, aveva convocato solo il trasgressore, . Parte_2 Contr Con la comunicazione 7/11/2023 indirizzata a , C/o ”, ha fissato il Parte_2 Pt_1
21/3/2024 per l'audizione “presentata a suo tempo” (doc 8).
Posto che l'audizione era stata richiesta dal difensore della società, che aveva anch'essa, tramite il suo legale rappresentante, firmato il documento, non poteva sorgere in alcun ragionevole dubbio Parte_2 Contr sulla qualità per la quale era stato convocato da anche perché, ovviamente, la partecipazione all'audizione di non poteva che implicare la sua presenza, in quanto suo legale rappresentante. Pt_1
In ogni caso, il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ex art. 22 l. 689/1981, è a cognizione piena per cui ha come oggetto non solo la legittimità formale, ma anche quella sostanziale del provvedimento amministrativo, e quindi, qualora ne sia disposto l'annullamento per un vizio formale, ciò non esonera il giudice dal pronunciarsi sulla legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria
(Cass. 23297/2005).
In base a tale principio, secondo la giurisprudenza più recente, “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. 21146/2019).
Il primo motivo è quindi infondato.
Le sanzioni
L'art 6 D Lgs 193/2007 stabilisce che:
“. . .
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro
1.500.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n.
852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 4.
6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei
pagina 2 di 4 commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.”
Con il primo processo verbale, i tecnici della prevenzione hanno accertato, nella mensa della
[...]
di Como, “una evidente carenza di pulizia non imputabile all'attività giornaliera, come Parte_3 presenza di unto, residui di colore nerastro e sporco pregresso, in particolare in corrispondenza della cappa d'aspirazione, banco self service, sedie e tavoli del refettorio”, contestando la violazione dell'art
6 co 5 cit. (doc 3)
Con il secondo processo verbale, hanno accertato la violazione del capitolo 4.8 “controlli microbiologici” del manuale HACCP - che prescrive la conservazione dei “campione testimone”, prelevati dal responsabile cucina subito dopo la preparazione dei pasti, con obbligo di conservazione di almeno 72 ore - in quanto il cuoco aveva candidamente dichiarato di aver buttato via i campioni dei giorni precedenti, per cui hanno contestato la violazione dell'art 6 co 8 cit. (doc 4)
Secondo i ricorrenti si tratterebbe invece, di semplici “inadeguatezze” e non di “non conformità”, che avrebbero comportato l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art 6 co 7 cioè la fissazione di un termine per consentire al trasgressore di porvi rimedio, eliminandole.
Tale tesi non appare condivisibile.
La differenza tra le due fattispecie consiste nel fatto che la “non conformità” è ravvisabile nella mancanza totale dell'adempimento richiesto dalla norma e quindi, di una lesione dell'interesse tutelato, mentre la “inadeguatezza” implica il pericolo che ciò possa determinarsi con il trascorrere del tempo.
In estrema sintesi, la “non conformità” è ravvisabile nella mancanza della condotta richiesta e quindi, del requisito d'igiene che la norma è diretta ad assicurare, mentre la “inadeguatezza” consiste in un inadempimento che, al momento, non determina (ancora) la lesione del requisito da assicurare, ma potendo provocarla con il trascorrere del tempo (ad es. utilizzo di prodotti detergenti non idonei), si configura solo il pericolo che ciò possa realizzarsi in futuro, per cui è prevista la fissazione di un termine per dar modo al trasgressore di adeguarsi, per impedire che si verifichi la “non conformità”.
Ciò premesso, è evidente che le due condotte accertate, la sporcizia da tempo presente nel locale mensa e la mancata conservazione dei “campione testimone”, costituiscono condotte lesive del bene tutelato dalle norme, l'igiene dell'ambiente dove si somministrano e consumano i pasti e la possibilità di indagini sul cibo somministrato nelle ultime 72 ore, e quindi integrano la fattispecie contestata in entrambi i casi, per la totale mancanza del risultato richiesto e non invece, il semplice pericolo che ciò possa verificarsi in futuro, con la conseguente necessità di assegnare un termine per porvi rimedio, non trattandosi di semplici inadeguatezze.
Anche il secondo motivo dev'essere pertanto respinto.
L'art 8 l. 689/1981
I ricorrenti hanno invocato l'applicazione del cumulo giuridico, anziché quello materiale per le due sanzioni inflitte.
L'art 8 cit. stabilisce che “chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo” (co 1).
“Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie” (co 2).
pagina 3 di 4 Il co 1 è quindi applicabile solo nel caso di un'unica azione od omissione idonea a violare più disposizioni diverse (cd. concorso formale eterogeneo) o più volte la stessa disposizione (cd. concorso formale omogeneo), mentre il co 2 è applicabile alla diversa ipotesi del concorso materiale (più azioni od omissioni), con l'attenuazione del rigore del cumulo materiale delle sanzioni limitata però, alla materia della previdenza e assistenza obbligatoria.
In conclusione, il trattamento sanzionatorio agevolato previsto dal cumulo giuridico, richiede l'unicità dell'azione o dell'omissione (co 1), mentre nel caso di concorso materiale riguarda solo la materia della previdenza e assistenza.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 8 cit. “nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd.
"cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi”
(Cass 10775/2017, conf. 12659/2019).
In applicazione di tali principi ne consegue che per aver violato con due azioni differenti due Pt_1 disposizioni diverse, è applicabile non il cumulo giuridico di cui all'art 8 cit. ma il cumulo materiale delle sanzioni.
Anche l'ultimo motivo dev'essere pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_2
1.600,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 17/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1582/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOSCHETTA RICCARDO Pt_1 P.IVA_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANTU' ANGELO Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare la nullità ovvero disporre Pt_1 l'annullamento delle ordinanze – ingiunzione opposte;
condannare il resistente/opposto al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre 12.5% ex art. 15 TPF, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al ricorrente che si dichiara anticipatario.
In subordine, in accoglimento del motivo III, si chiede di annullare o rideterminare la sanzione secondo i parametri ex art. 8 Legge 689/1981
ATS INSUBRIA VARESE In via principale, verificata la proponibilità giuridica della domanda, rigettare l'epigrafato perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti nel presente atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/5/2024, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2
proponeva opposizione alle ordinanze ingiunzione n. 85 e 86-OIATS-2024 emesse da Parte_1 [...]
in data 8/4/2024, in quanto la società, quale obbligata in solido, aveva chiesto di Controparte_1 Contr essere ascoltata dall' che però, aveva omesso di convocarla, in violazione dell'art. 18 l 689/1981, per insussistenza dell'elemento oggettivo degli illeciti amministrativi ex art. 6 co. 5 e 8 D. Lgs.
193/2007, in quanto le ipotesi di illecito contestate nei verbali erano in realtà, mere inadeguatezze e per mancata applicazione del cumulo giuridico ex art 8 l. 689/1981.
Integrato il contraddittorio, si costituiva che negava il fondamento Controparte_1 dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. All'udienza del 18/12/2024 sostituita ex art 127 ter cpc dal deposito di note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione.
La mancata audizione della società
pagina 1 di 4 L'obbligata in solido, lamenta la violazione dell'art 18 l. 689/1981 perché sebbene ne Parte_1 Contr avesse fatto richiesta, aveva convocato solo il trasgressore, . Parte_2 Contr Con la comunicazione 7/11/2023 indirizzata a , C/o ”, ha fissato il Parte_2 Pt_1
21/3/2024 per l'audizione “presentata a suo tempo” (doc 8).
Posto che l'audizione era stata richiesta dal difensore della società, che aveva anch'essa, tramite il suo legale rappresentante, firmato il documento, non poteva sorgere in alcun ragionevole dubbio Parte_2 Contr sulla qualità per la quale era stato convocato da anche perché, ovviamente, la partecipazione all'audizione di non poteva che implicare la sua presenza, in quanto suo legale rappresentante. Pt_1
In ogni caso, il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ex art. 22 l. 689/1981, è a cognizione piena per cui ha come oggetto non solo la legittimità formale, ma anche quella sostanziale del provvedimento amministrativo, e quindi, qualora ne sia disposto l'annullamento per un vizio formale, ciò non esonera il giudice dal pronunciarsi sulla legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria
(Cass. 23297/2005).
In base a tale principio, secondo la giurisprudenza più recente, “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. 21146/2019).
Il primo motivo è quindi infondato.
Le sanzioni
L'art 6 D Lgs 193/2007 stabilisce che:
“. . .
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante a livello di produzione primaria e operazioni connesse che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'allegato I al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro
1.500.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n.
852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 4.
6. L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n.
853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
7. Nel caso in cui l'autorità competente riscontri inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.
8. La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei
pagina 2 di 4 commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.”
Con il primo processo verbale, i tecnici della prevenzione hanno accertato, nella mensa della
[...]
di Como, “una evidente carenza di pulizia non imputabile all'attività giornaliera, come Parte_3 presenza di unto, residui di colore nerastro e sporco pregresso, in particolare in corrispondenza della cappa d'aspirazione, banco self service, sedie e tavoli del refettorio”, contestando la violazione dell'art
6 co 5 cit. (doc 3)
Con il secondo processo verbale, hanno accertato la violazione del capitolo 4.8 “controlli microbiologici” del manuale HACCP - che prescrive la conservazione dei “campione testimone”, prelevati dal responsabile cucina subito dopo la preparazione dei pasti, con obbligo di conservazione di almeno 72 ore - in quanto il cuoco aveva candidamente dichiarato di aver buttato via i campioni dei giorni precedenti, per cui hanno contestato la violazione dell'art 6 co 8 cit. (doc 4)
Secondo i ricorrenti si tratterebbe invece, di semplici “inadeguatezze” e non di “non conformità”, che avrebbero comportato l'applicazione dell'ipotesi di cui all'art 6 co 7 cioè la fissazione di un termine per consentire al trasgressore di porvi rimedio, eliminandole.
Tale tesi non appare condivisibile.
La differenza tra le due fattispecie consiste nel fatto che la “non conformità” è ravvisabile nella mancanza totale dell'adempimento richiesto dalla norma e quindi, di una lesione dell'interesse tutelato, mentre la “inadeguatezza” implica il pericolo che ciò possa determinarsi con il trascorrere del tempo.
In estrema sintesi, la “non conformità” è ravvisabile nella mancanza della condotta richiesta e quindi, del requisito d'igiene che la norma è diretta ad assicurare, mentre la “inadeguatezza” consiste in un inadempimento che, al momento, non determina (ancora) la lesione del requisito da assicurare, ma potendo provocarla con il trascorrere del tempo (ad es. utilizzo di prodotti detergenti non idonei), si configura solo il pericolo che ciò possa realizzarsi in futuro, per cui è prevista la fissazione di un termine per dar modo al trasgressore di adeguarsi, per impedire che si verifichi la “non conformità”.
Ciò premesso, è evidente che le due condotte accertate, la sporcizia da tempo presente nel locale mensa e la mancata conservazione dei “campione testimone”, costituiscono condotte lesive del bene tutelato dalle norme, l'igiene dell'ambiente dove si somministrano e consumano i pasti e la possibilità di indagini sul cibo somministrato nelle ultime 72 ore, e quindi integrano la fattispecie contestata in entrambi i casi, per la totale mancanza del risultato richiesto e non invece, il semplice pericolo che ciò possa verificarsi in futuro, con la conseguente necessità di assegnare un termine per porvi rimedio, non trattandosi di semplici inadeguatezze.
Anche il secondo motivo dev'essere pertanto respinto.
L'art 8 l. 689/1981
I ricorrenti hanno invocato l'applicazione del cumulo giuridico, anziché quello materiale per le due sanzioni inflitte.
L'art 8 cit. stabilisce che “chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo” (co 1).
“Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie” (co 2).
pagina 3 di 4 Il co 1 è quindi applicabile solo nel caso di un'unica azione od omissione idonea a violare più disposizioni diverse (cd. concorso formale eterogeneo) o più volte la stessa disposizione (cd. concorso formale omogeneo), mentre il co 2 è applicabile alla diversa ipotesi del concorso materiale (più azioni od omissioni), con l'attenuazione del rigore del cumulo materiale delle sanzioni limitata però, alla materia della previdenza e assistenza obbligatoria.
In conclusione, il trattamento sanzionatorio agevolato previsto dal cumulo giuridico, richiede l'unicità dell'azione o dell'omissione (co 1), mentre nel caso di concorso materiale riguarda solo la materia della previdenza e assistenza.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 8 cit. “nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd.
"cumulo giuridico" tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate - ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento al concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni;
né è ammissibile l'applicazione analogica della disciplina della continuazione ex art. 81 c.p., sia perché il citato art. 8 contempla espressamente detta possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza, sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi”
(Cass 10775/2017, conf. 12659/2019).
In applicazione di tali principi ne consegue che per aver violato con due azioni differenti due Pt_1 disposizioni diverse, è applicabile non il cumulo giuridico di cui all'art 8 cit. ma il cumulo materiale delle sanzioni.
Anche l'ultimo motivo dev'essere pertanto respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
1. respinge il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € Controparte_2
1.600,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 17/2/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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