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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1053/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Alice M. Parte_1 C.F._1
Smareglia;
ATTORE/I contro
C.F. non costituita;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire dichiarare l atrimonio contratto il 14.02.2009 in Capannori (LU) con . Controparte_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che dall'unione delle parti non sono nati figli e che esse si sono separate con sentenza n. 2082/2017 emessa dal Tribunale di Lucca il 10.11.2017.
Con decreto del 12/05/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25.09.2025, all'esito della quale il Presidente Relatore, ritenuto di pagina 1 di 2 dover abbreviare i termini a comparire, fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé nuova udienza per il 18.12.2025.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 18.12.2025 il Presidente Relatore tratteneva la causa in decisione.
Nonostante la trasmissione degli atti il PM non è intervenuto.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, ha allegato che non vi è stata riconciliazione tra i coniugi.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 15.09.2017.
Il ricorrente non ha avanzato domande relative a provvedimenti accessori.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato il Parte_1 Controparte_1
14.02.200 ascr atrimonio di quel Comune al n. 7 parte I anno 2009; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite irripetibili;
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1053/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Alice M. Parte_1 C.F._1
Smareglia;
ATTORE/I contro
C.F. non costituita;
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per sentire dichiarare l atrimonio contratto il 14.02.2009 in Capannori (LU) con . Controparte_1
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato che dall'unione delle parti non sono nati figli e che esse si sono separate con sentenza n. 2082/2017 emessa dal Tribunale di Lucca il 10.11.2017.
Con decreto del 12/05/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 25.09.2025, all'esito della quale il Presidente Relatore, ritenuto di pagina 1 di 2 dover abbreviare i termini a comparire, fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé nuova udienza per il 18.12.2025.
Nonostante la regolarità della notifica, la resistente non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 18.12.2025 il Presidente Relatore tratteneva la causa in decisione.
Nonostante la trasmissione degli atti il PM non è intervenuto.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento considerato che, dal comportamento di entrambe le parti, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Parte ricorrente, infatti, ha allegato che non vi è stata riconciliazione tra i coniugi.
E' inoltre trascorso il tempo prescritto dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per la pronuncia di separazione, che risale al 15.09.2017.
Il ricorrente non ha avanzato domande relative a provvedimenti accessori.
Le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti indicate in epigrafe e celebrato il Parte_1 Controparte_1
14.02.200 ascr atrimonio di quel Comune al n. 7 parte I anno 2009; con ordine all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ex art. 5, comma 1, L. 898/1970 e alle ulteriori incombenze di legge ivi compresa quella di cui al 2° comma di detto articolo.
Spese di lite irripetibili;
Livorno, 22 dicembre 2025
Il Presidente Estensore
dott. Azzurra Fodra
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