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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 591 /2020
La Corte di Appello di GG AB, sezione civile, composta dai signori:
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dr.ssa Viviana Cusolito Consigliere
3) dr. Ssa Stefania La Rosa Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 591 - 2020 R.G., vertente
TRA
con sede in GG di AB al Viale Parte_1
Laboccetta snc, P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (CF: ),
[...] C.F._1 Parte_3 nata a [...] il [...] (CF: ))
[...] C.F._2 Parte_4 nato a [...] il [...] (CF: e C.F._3 Parte_5
nato a [...] il [...] (CF: ) tutti rappresentati e difesi,
[...] C.F._4 dall'Avv. Sebastian Romeo (C.F. del Foro di Lamezia Terme, C.F._5
appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Grillo
appellata
E
e per essa quale procuratrice e sevicer la Controparte_2 [...] breviter: ), società per azioni con unico socio, Controparte_3 Controparte_4 quest'ultima incorporante la che agisce per il tramite della Controparte_5 mandataria con rappresentanza e sub servicer , già costituita in giudizio in Controparte_6 giudizio quale cessionaria della come da contratto di cessione di Controparte_1 crediti pubblicato sulla G.U.del 17/06/2023 (cfr doc. 6) gia costituita in giudizio ex art. 111 cpc, rappresentata e difesa dall'avv. M. Daniela Grillo pec Email_1
interventrice
Esposizione del fatto e motivazione All'udienza già fissata del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note di trattazione scritta, ritualmente comunicato, nessuna delle parti depositava note di trattazione e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 5.6.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. A tale udienza nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti.
Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
E' l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di GG AB, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1.Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
GG AB , nella camera di consiglio del 10/06/2025 .
Il consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito
R.G n. 591 /2020
La Corte di Appello di GG AB, sezione civile, composta dai signori:
1) dr.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dr.ssa Viviana Cusolito Consigliere
3) dr. Ssa Stefania La Rosa Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 591 - 2020 R.G., vertente
TRA
con sede in GG di AB al Viale Parte_1
Laboccetta snc, P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 Pt_2
, nata a [...] il [...] (CF: ),
[...] C.F._1 Parte_3 nata a [...] il [...] (CF: ))
[...] C.F._2 Parte_4 nato a [...] il [...] (CF: e C.F._3 Parte_5
nato a [...] il [...] (CF: ) tutti rappresentati e difesi,
[...] C.F._4 dall'Avv. Sebastian Romeo (C.F. del Foro di Lamezia Terme, C.F._5
appellanti
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,rappresentata e difesa dall'avv. Maria Daniela Grillo
appellata
E
e per essa quale procuratrice e sevicer la Controparte_2 [...] breviter: ), società per azioni con unico socio, Controparte_3 Controparte_4 quest'ultima incorporante la che agisce per il tramite della Controparte_5 mandataria con rappresentanza e sub servicer , già costituita in giudizio in Controparte_6 giudizio quale cessionaria della come da contratto di cessione di Controparte_1 crediti pubblicato sulla G.U.del 17/06/2023 (cfr doc. 6) gia costituita in giudizio ex art. 111 cpc, rappresentata e difesa dall'avv. M. Daniela Grillo pec Email_1
interventrice
Esposizione del fatto e motivazione All'udienza già fissata del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c dal deposito di note di trattazione scritta, ritualmente comunicato, nessuna delle parti depositava note di trattazione e, poiché tale condotta equivaleva a mancata comparizione, la Corte fissava, con ordinanza, anch'essa debitamente comunicata, l'udienza del 5.6.2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. A tale udienza nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo.
L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti.
Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
E' l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di GG AB, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 così provvede: Controparte_1
1.Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
GG AB , nella camera di consiglio del 10/06/2025 .
Il consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Stefania La Rosa dott.ssa Patrizia Morabito