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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18115/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504699 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12913/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace. All'udienza del 15-12-2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda fiscale trae origine dall'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, condotto in locazione dalla ricorrente e dal presunto omesso versamento della TARI e della TEFA, oltre alle sanzioni ed interessi per l'anno 2018.
La Corte osserva che i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno nel quale il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo notificato al contribuente (entro il 31-12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati).
Nella fattispecie, il pagamento delle imposte dovute a titolo di TARI e TEFA per l'anno 2018 si è prescritto il 31-12-2023, mentre l'avviso impugnato è stato notificato il 14-11-2024, non avendo l'Ufficio notificato atti interruttivi.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'atto impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 200,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 200.00 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del cut con distrazione in favore del difensore del ricorrente antistatario.
Il Giudice
DO EC
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18115/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401504699 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12913/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace. All'udienza del 15-12-2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda fiscale trae origine dall'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, condotto in locazione dalla ricorrente e dal presunto omesso versamento della TARI e della TEFA, oltre alle sanzioni ed interessi per l'anno 2018.
La Corte osserva che i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno nel quale il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo notificato al contribuente (entro il 31-12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento dovevano essere effettuati).
Nella fattispecie, il pagamento delle imposte dovute a titolo di TARI e TEFA per l'anno 2018 si è prescritto il 31-12-2023, mentre l'avviso impugnato è stato notificato il 14-11-2024, non avendo l'Ufficio notificato atti interruttivi.
Pertanto il ricorso merita accoglimento e l'atto impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 200,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alle spese del giudizio nella misura di euro 200.00 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del cut con distrazione in favore del difensore del ricorrente antistatario.
Il Giudice
DO EC