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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/06/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2374 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MANCUSO MARIA NUNZIELLA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate entro il 23/05/2024 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 15/12/2023, ha evocato in giudizio l' , chiedendo la condanna dell'ente di previdenza la pagamento di una CP_1
quota di pensione del defunto ex coniuge, con decorrenza 18.2.2021, precisando di avere chiesto ed ottenuto la relativa quantificazione con sentenza del Tribunale di Palermo notificata e non gravata da appello.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito, la carenza di ricorso amministrativo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso provvedimento di liquidazione.
La causa è stata istruita documentalmente. L'eccezione di incompetenza territoriale va respinta, poiché la domanda è proposta dagli eredi e l'ultima residente del de cuis era in MO (cfr, art. 444 comma
1,cpc ultimo periodo).
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento di liquidazione depositato dall' per CP_1
estratto non è stato contestato ed è quindi statisfattivo della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della mancanza di gravame amministrativo e per la perculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2.compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 21/06/2024
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 2374 /2023 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
MANCUSO MARIA NUNZIELLA ed elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico
-ricorrente- contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate entro il 23/05/2024 , da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 15/12/2023, ha evocato in giudizio l' , chiedendo la condanna dell'ente di previdenza la pagamento di una CP_1
quota di pensione del defunto ex coniuge, con decorrenza 18.2.2021, precisando di avere chiesto ed ottenuto la relativa quantificazione con sentenza del Tribunale di Palermo notificata e non gravata da appello.
Si è costituita in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, eccependo l'incompetenza territoriale del Giudice adito, la carenza di ricorso amministrativo, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso provvedimento di liquidazione.
La causa è stata istruita documentalmente. L'eccezione di incompetenza territoriale va respinta, poiché la domanda è proposta dagli eredi e l'ultima residente del de cuis era in MO (cfr, art. 444 comma
1,cpc ultimo periodo).
Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di
“cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento di liquidazione depositato dall' per CP_1
estratto non è stato contestato ed è quindi statisfattivo della pretesa della parte ricorrente.
In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle integralmente, tenuto conto della mancanza di gravame amministrativo e per la perculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2.compensa tra le parti le spese di lite.
Trapani, 21/06/2024
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra