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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Bancari (deposito bancario, SENTENZA cassetta di sicurezza, apertura di nella causa iscritta al n. 7670/2013 R.G., credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
( ), difeso dagli avv.ti Michele Parte_1 C.F._1
Rondinelli e Patrizia Fazzi,
– attore contro
( ), difeso dall'avv. Mariano Controparte_1 P.IVA_1
Campo,
– convenuto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
titolare dell'impresa individuale “Farovil di Villarmonte Parte_1
Fausto”, ha convenuto in giudizio il nonché il Controparte_2 [...]
, esponendo quanto segue. Controparte_3
aveva intrattenuto («acceso»), dal 2002, con il Parte_1 Controparte_3
il rapporto di conto corrente identificato dal n. 127014 (prima, dal n. 107848),
[...] utilizzabile con un fido di euro 20.000,00.
Il rapporto era transitato tra diverse banche, per effetto di vicende acquisitive o successorie.
La banca, nel rapporto, aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi «unilateralmente», interessi a tassi ultralegali in violazione della normativa in
1 materia di pattuizione e variazione di tassi e condizioni, addebitato interessi a tassi eccedenti le soglie usurarie, applicato una commissione di massimo scoperto da verificare, quanto a pattuizione e causa, mentre le valute degli addebiti e degli accrediti sarebbero state variate, anticipandole o posticipandole, quanto ai giorni, in maniera tale da incidere, in senso sfavorevole per il cliente, su interessi passivi e attivi.
Esposti tali fatti, ha chiesto che sia pronunciata l'illegittimità Parte_1 della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dei tassi degli interessi passivi e delle variazioni unilaterali, che si verifichi «se» la commissione di massimo scoperto fosse
«pattuita» e «dovuta», che sia accertato il saldo del rapporto di conto corrente, che la banca sia condannata a restituire le somme percepite indebitamente e a correggere la segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha rinunciato alla domanda di ripetizione dell'indebito (pag. 2).
Il costituitosi, ha resistito. Controparte_2
Non si è costituito il , che però non emerge come soggetto Controparte_3 distinto dal essendo lo stesso il codice fiscale riportato Controparte_2 nell'atto di citazione (pagg. 1 e 2).
Preliminarmente, si deve svolgere un rilievo.
Dalle allegazioni attoree e dalle difese del convenuto non risulta che, alla data della domanda, il conto corrente fosse chiuso, con estinzione del rapporto, e anzi che tale conto fosse ancora aperto risulta dalla documentazione agli atti e dalle risultanze dell'indagine tecnica.
L'ultimo estratto conto è quello relativo al periodo dal 4.2.2013 al 28.2.2013, mentre un contratto di apertura di credito, utilizzabile sul detto conto corrente (n.
2364/127014), venne stipulato in data 5.3.2013: se vi era stata la concessione di un fido,
è logico che il conto corrente non era chiuso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino
2 di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto»
(Cass. n. 21646/18).
L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. può essere esercitata anche quando il rapporto di conto corrente non sia chiuso (è l'ipotesi del c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso il correntista «ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca», perché «solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586/24).
Ne deriva che, esclusa, anche in astratto, la possibilità di pronunciare una condanna restitutoria (domanda a cui l'atto ha comunque rinunciato), può essere solo accertato il saldo a una data determinata.
Le domande attoree sono fondate per quanto di ragione.
In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, «nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione» (Cass. n. 33009/19).
Ancora più in generale, «nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass. n.
30713/18).
Recentemente, la giurisprudenza ha affermato che «in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del
3 convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo» (Cass. n. 1550/22).
Questa pronuncia ha puntualizzato che la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente»: «non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore».
Dalle allegazioni in fatto e dalle domande attoree, e in particolare dalle causae petendi dedotte, non emerge, in maniera inequivocabile, che il rapporto non era stato costituito per effetto di un contratto scritto stipulato con la banca, essendo stata addotta la mancata stipulazione riferita a «clausole», non ad un intero contratto.
Basti osservare che l'asserzione che il rapporto era stato costituito nel 2002 (pag. 2 della citazione) non è incompatibile con la stipulazione di un contratto scritto, che la dedotta necessità di una “verifica” della reciprocità e della simmetria della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (pag. 3 della citazione) e di una “verifica” della pattuizione della commissione di massimo scoperto (pag. 8 della citazione) non è in contrasto, logico o materiale, con l'esistenza di un contratto scritto (a cui sembra pure esservi un richiamo, a pag. 3 della citazione).
E l'asserzione che la banca non ha «mai consegnato i contratti», nemmeno dopo la richiesta di consegna stragiudiziale (pag. 3 della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; alla richiesta di «copia del contratto» è fatto accenno anche nell'atto di citazione,
a pag. 3), anziché sottendere una (ipotetica) mancata stipulazione per iscritto, la presuppone: niente il cliente avrebbe da richiedere e niente potrebbe essergli consegnato, se non fosse – è ovvio – esistente.
Del resto, se con la missiva (non datata) in atti era stata richiesta la consegna di
«copia del contratto» di conto corrente di corrispondenza e di «apertura di credito», ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/93, è logico ritenere che il contratto fosse stato stipulato nella forma scritta.
A ritenere altrimenti, l'istanza volta ad ottenere un'ordinanza di ingiunzione ex art. 4 186-ter c.p.c. per la consegna, tra gli altri, e senza locuzioni dubitative quanto all'esistenza dell'oggetto, dei «contratti originari», istanza formulata alle udienze del 23 settembre 2014 e del 17 febbraio 2015, sarebbe priva del requisito minimo di ammissibilità.
Il rapporto oggetto della causa aveva avuto inizio nel 2002: tale fatto è incontestato e risulta dal primo estratto conto, risalente al 2002, mentre non ne risultano di più risalenti.
Ed in effetti, la banca convenuta ha prodotto il contratto stipulato in data 23.5.2002, con cui era stato costituito il rapporto di conto corrente n. 107848 (in seguito, n. 127014).
Però, il contratto consta solamente del foglio con le condizioni generali e non riporta, nonostante il rimando ad un «modulo allegato», che ne avrebbe formato «parte integrante», tassi di interesse, costi, commissioni e condizioni in genere, eventualmente pattuite.
La banca non ha asserito o sostenuto di avere prodotto un documento – in ipotesi – non integro, ma incompleto o parziale.
Si deve ritenere, allora, nella mancanza di allegazioni più specifiche, che il documento contenga l'intero contratto stipulato dalle parti, il e la Banca Parte_1
Popolare di Lodi.
In generale, l'art. 1284 c.c. stabilisce, al comma 3, che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Dai riassunti scalari prodotti risulta che erano stati addebitati interessi a tassi
5 superiori a quello legale.
In assenza di una pattuizione scritta, valida, accogliendo la relativa domanda, devono essere dichiarati illegittimi – nel limite temporale appresso individuato – gli addebiti sul conto corrente a titolo di interessi.
La declaratoria si deve intendere riferita agli interessi applicati a debito per il cliente fino alla data (24.3.2010) precedente quella (25.3.2010) della stipulazione di un'apertura di credito, con cui, concesso dalla banca al cliente un affidamento fino ad euro 5.000,00
(da utilizzare sul conto corrente) e di euro 4.000,00 (per anticipi su fatture), era stato pattuito e determinato il tasso degli interessi passivi (entro e oltre il limite dell'importo dell'affidamento).
Il tasso veniva pattuito e determinato pure negli atti di concessione o variazione di affidamento stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013.
Perciò, a far data dal 25.3.2010 gli interessi passivi, sui movimenti e sui saldi a debito per il cliente, a tassi ultralegali sono legittimi, in quanto pattuiti in contratti scritti.
La ricostruzione del saldo del conto corrente può essere operata soltanto a far data dal 1°.4.2012 – per le ragioni metodologiche appresso illustrate –, così che la declaratoria di nullità non incide sulla determinazione di detto saldo e non rileva per la pronuncia con il relativo accertamento.
Al contrario, per quanto attiene agli interessi a credito, non essendone stato pattuito il tasso nel contratto di conto corrente e nei contratti di apertura di credito (concessione di affidamento), in base all'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 si deve applicare – criterio rispettato dal consulente tecnico (pag. 7 della relazione datata 2.5.2025) – il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (o l'inizio del rapporto).
La capitalizzazione degli interessi è illegittima, perché prevista tra le condizioni generali senza il rispetto dei requisiti formali e contenutistici prescritti dalla legge, quindi con una clausola nulla.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha stabilito, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
6 nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
Il comma è stato inserito dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342/99.
Il CICR, con la delibera del 9 febbraio 2000, ha disposto, dando attuazione al citato art. 120, comma 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
La delibera è entrata in vigore il 22 aprile 2000.
E allora, la capitalizzazione periodica, eventualmente trimestrale, degli interessi che maturano nei rapporti di conto corrente non è illegittima di per sé, in quanto vietata, potendo anzi, per espressa disposizione normativa, essere pattuita con una clausola apposita.
La clausola che la preveda non è nulla a priori, ma lo sarebbe se – e solo se – non rispetti la condizione di reciprocità o simmetria, cioè il requisito della «stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori», o la prescrizione di forma, cioè scritta e con specifica approvazione.
Nel contratto figura, tra le condizioni generali, la clausola che prevede, solamente, la chiusura periodica del conto corrente, per i «rapporti di dare e avere», e la chiusura periodica dei «conti che risultino anche saltuariamente debitori», senza però determinare la periodicità e stabilire la reciprocità di capitalizzazione tra interessi attivi e passivi.
È evidente che la clausola viola i requisiti di forma e di contenuto prescritti perché la capitalizzazione degli interessi sia valida.
Né si può ritenere valida la capitalizzazione prevista negli atti contrattuali di concessione o variazione di affidamenti, perché la stessa è riferibile soltanto agli interessi passivi e alle commissioni e alle spese a carico del cliente, in difetto, perciò, del requisito della reciprocità.
Si è visto che requisito di legittimità della capitalizzazione degli interessi nelle operazioni in conto corrente, e quindi di validità della relativa clausola che la preveda, è la reciprocità – «stessa periodicità» – nel conteggio degli interessi attivi e passivi (a credito e a debito): art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo applicabile ratione
7 temporis); art. 2 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
Perché sia configurabile la «stessa periodicità» gli interessi attivi e passivi devono essere determinati a tassi il cui valore non sia, anche soltanto di uno, nullo.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di conto corrente bancario, per i rapporti costituiti dopo la delibera del CICR del 9 febbraio 2000,
«il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n.
11014/24).
Da questa pronuncia, relativa ad un caso in cui, a fronte di un tasso degli interessi debitori del 6,25%, il tasso degli interessi creditori era previsto nello 0,01%, si evince che, se a integrare il requisito della reciprocità basta che i due valori abbiano un significato numerico non nullo, il detto requisito non è integrato se uno dei due valori sia zero.
E la ragione è evidente: non potrebbe prodursi un effetto accrescitivo se il tasso sia zero, perché in tal caso non potrebbero esservi importi a titolo di interessi suscettibili di essere capitalizzati (trimestralmente o con altra periodicità).
Il principio è valido anche nelle ipotesi in cui uno dei due tassi, quello relativo agli interessi creditori (a favore del cliente), non sia proprio previsto e determinato: come negli atti di concessione di affidamenti stipulati dalle parti della causa.
È utile osservare che l'eccezione di illegittimità appare formulata precisamente, avendo l'attore dedotto che la capitalizzazione trimestrale era stata applicata
«unilateralmente» dalla banca.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati i documenti contrattuali, vanno dichiarate la nullità delle clausole sulla capitalizzazione (trimestrale) degli interessi contenute nei contratti di apertura di credito stipulati nelle date 5.3.2010,
10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013 e l'illegittimità della capitalizzazione operata nel conto corrente.
La domanda volta a sentire accertare un superamento del tasso-soglia non è accoglibile.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in materia, che nelle controversie
8 relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tasso annuo effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre il creditore deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto, quali la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto, se questo sia un consumatore, o la diversa misura degli interessi, convenuti ed effettivamente conteggiati (così, Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Non c'è ragione per non applicare il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, anche nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi corrispettivi.
Nella citazione non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: in particolare, quale fosse la misura del TAEGM nel periodo della stipulazione del contratto o – nei sensi appresso illustrati – nei periodi successivi e quali fossero gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (o nei decreti ministeriali) di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente: basti considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula.
Né è addotto, specificamente, il motivo o il fattore (eventuale) per cui i tassi degli interessi (corrispettivi e moratori) pattuiti avessero superato i tassi-soglia.
Il superamento, per quanto attiene a due dei contratti di apertura di credito prodotti, quelli stipulati nelle date 10.8.2010 e 5.3.2013, è escluso sul piano materiale: il secondo consulente tecnico d'ufficio – isolati e analizzati i dati rilevanti – ha accertato che il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso degli interessi moratori, non superavano, al tempo della stipulazione, i tassi-soglia usurari (pagg. 10-12 della relazione datata 17.9.2024).
Meno specifica ancora è l'allegazione se la si riferisse ai tassi applicati nel rapporto per effetto di variazioni unilaterali, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi-soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione).
Questo si deve osservare perché, normalmente, allorché il tasso degli interessi
9 pattuito superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, «non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula», né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente determinato e pattuito «può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23, a proposito del mutuo, ma il principio si deve ritenere estensibile a qualsiasi tipologia contrattuale, non essendoci ragioni – logiche o sistematiche – in contrario).
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si consideri, altresì, che nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Per la specificità della asserzione del superamento del tasso-soglia, non sarebbe sufficiente dedurre che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma è necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr.
Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti,
è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
La perizia prodotta agli atti non sopperisce alla mancanza di allegazioni specifiche:
10 la stessa prescinde da pattuizioni contrattuali, dando per scontata l'inesistenza (mancanza di stipulazione in forma scritta) di un contratto, non provata e anzi smentita dagli elementi istruttori.
Deve essere dichiarata, in accoglimento della domanda, l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era) illegittima in sé, per una causa genetica, né potrebbero ritenersi nulle a prescindere le clausole con cui fosse stata pattuita.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Cass. n. 19825/22).
E più in generale, la detta commissione è inclusa tra le condizioni che, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis –, devono essere indicate nel contratto: tutto quanto non previsto e indicato, non è dovuto, con la conseguente illegittimità degli addebiti per le causali corrispondenti.
Non essendo prevista la commissione di massimo scoperto nel contratto stipulato in data 23.5.2002, gli addebiti nel conto corrente a detto titolo, quali emergono dai (pochi) riassunti scalari prodotti agli atti, sono illegittimi.
La declaratoria – è il caso di puntualizzare – è di mero accertamento e non influisce sulla determinazione del saldo, perché – è emerso dall'indagine tecnica d'ufficio – nel periodo passibile di analisi ai fini della determinazione del saldo del conto corrente non erano stati addebitati importi a titolo di commissione di massimo scoperto (pag. 12 della relazione datata 13.1.2025; tabella 1 alle pagg. 6 e 7 della relazione datata 29.1.2025).
L'eccezione di illegittima variazione delle valute relative ai movimenti in conto corrente non può essere recepita, perché generica.
L'asserzione che la banca avrebbe anticipato e posticipato le valute di addebiti e accrediti in maniera tale da incidere, a proprio favore, sul conteggio degli interessi passivi e attivi non è specifica, essendo riferita, globalmente, a tutte le valute.
Nei contratti di concessione (o variazione) di affidamenti sono pattuiti, nei primi tre
(stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010 e 3.11.2010), una indennità di sconfinamento e un corrispettivo di disponibilità creditizia e, nel quarto (stipulato in data 5.3.2013), un
11 corrispettivo di disponibilità creditizia e una commissione di istruttoria veloce.
L'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 – nel testo applicabile ratione temporis, vigente dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012 – ha comminato la nullità per le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido» e ha previsto la nullità delle clausole, comunque denominate, «che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», a meno che «il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente».
Il comma 1 dell'articolo – modificato, con l'aggiunta dell'ultima frase, dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 78/09, convertito nella legge n. 102/09, in vigore dal 5 agosto 2009 – ha disposto che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo «non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione».
L'art. 117-bis del d.lgs. n. 385/93 – introdotto dall'art. 6-bis del decreto legge n.
201/11 e aggiunto dalla legge di conversione n. 214/11, in vigore dal 28 dicembre 2011
– dispone che «i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate», commissione che «non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente».
Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento».
Per il comma 3 dell'articolo, le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi
12 rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 «sono nulle», ma il contratto rimane valido
(«La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»).
Il corrispettivo di disponibilità creditizia, come anche l'indennità di sconfinamento, risultano pattuiti nei contratti di apertura di credito (concessioni/variazioni di affidamento) stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010 e 3.11.2010 (con la Banca Popolare di Lodi).
Le clausole relative all'indennità di sconfinamento sono nulle perché in contrasto con l'area di liceità delineata dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 – vigente dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012 –, che, con lo stabilire requisiti di legittimità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e delle clausole, comunque denominate, «che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, ha escluso, implicitamente ma senza che possano residuare dubbi ragionevoli, la validità di tutte le altre, difformi dallo schema.
Il contrasto è palese ove si osservi che l'indennità di sconfinamento è pattuita in importi fissi riferiti a determinati limiti e “al giorno”, mentre l'art. 2-bis citato commina la nullità delle clausole che prevedano una commissione di massimo scoperto da applicarsi «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido».
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito (Trib. Roma n. 4586 del
2019).
Parimenti nulle sono le clausole relative al corrispettivo di disponibilità creditizia contenute nei contratti di apertura di credito stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010 e
3.11.2010.
In tali clausole la misura del corrispettivo, per fidi di euro 50.000,00 (limite in cui rientrano quelli concessi al correntista), è determinata in un'aliquota dell'1,5%, ma non appare specificata la periodicità temporale, mentre tale parametro – è da notare – risulta indicato nel contratto di concessione di affidamento stipulato in data 5.3.2013
(“corrispettivo annuo”).
Non è nulla la clausola relativa a detto corrispettivo contenuta nel contratto di concessione di affidamento stipulato in data 5.3.2013, in quanto la stessa precisa la periodicità temporale dell'aliquota percentuale: il corrispettivo è determinato come
“annuo”.
13 Ne deriva che, accertata la nullità delle anzidette clausole, il saldo del conto corrente va determinato eliminando gli importi addebitati per i detti titoli.
Non si può ritenere nulla, invece, la clausola relativa alla commissione di istruttoria veloce contenuta nel contratto di apertura di credito stipulato in data 5.3.2013, che l'ha determinata in importi fissi distinti per soglie di sconfinamento.
Non risultano dedotte specifiche eccezioni circa una (eventuale) difformità della clausola dalle previsioni di cui all'art. 117-bis, comma 2, citato, difformità che comunque non emerge (gli importi sono determinati in misure fisse).
Però, la commissione di istruttoria veloce risulta addebitata sul conto corrente nel periodo ricostruito, nonostante l'assenza di pattuizione (circostanza riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio: pag. 10 della relazione datata 13.1.2025).
Non risultando pattuita, la commissione di istruttoria veloce, al tempo peraltro nemmeno prevista dalla normativa in materia, nei contratti di apertura di credito stipulati nelle date 5.3.2010, 10.8.2010 e 3.11.2010, gli addebiti operati sul conto corrente per la detta causale sono illegittimi, per inosservanza del requisito formale, necessario – in generale – in forza dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/93.
Gli importi addebitati a detto titolo devono essere eliminati ai fini della rettifica del saldo.
Esattamente il consulente tecnico d'ufficio – attenendosi a specifico quesito – ha eliminato, nell'operare il conteggio, il relativo importo (euro 770,00).
La domanda volta a sentire accertare il saldo del rapporto di conto corrente è accoglibile nei limiti appresso indicati.
Il secondo consulente tecnico d'ufficio (ma anche il primo) ha accertato la lacunosità e la frammentarietà della documentazione prodotta: estratti conto per periodi limitati, taluni riassunti scalari.
Avendo accertato l'impossibilità di ricostruire i dati contabili dei periodi non documentati, a causa della incompletezza degli estratti conto e dei riassunti scalari, il consulente ha determinato il saldo finale del conto corrente – attenendosi al criterio indicato in un quesito specifico – a partire dal primo saldo di una serie continua.
Sulla questione della incompletezza degli estratti conto, nell'ipotesi in cui sia il cliente ad agire per la ripetizione dell'indebito – o, si può aggiungere, per l'accertamento del saldo (cfr. Cass. n. 9102/15, in motivazione, anche se non in termini esattamente coincidenti) –, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei rapporti di conto
14 corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800/22, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
È da ricordare – sempre in base ad indirizzi giurisprudenziali di legittimità che convergono in un quadro di principi consolidato – che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Se
l'estratto conto consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, non può escludersi che l'andamento del conto possa essere accertato avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, come, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili, e finanche «ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova», e pure mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 20621/21;
Cass. n. 29190/20).
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso», anche in combinazione con le eventuali deduzioni dell'altra parte e le ulteriori risultanze processuali, puntualizzando altresì che
«là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla
15 integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato» (Cass. n. 10293/23).
La giurisprudenza di legittimità ammette, altresì, che il giudice può accertare il saldo e l'eventuale indebito mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione dei dati (cfr. Cass. n. 20621/21; Cass. n. 29190/20).
Ma con la puntualizzazione che i mezzi di prova ulteriori devono essere tali da
«fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti» (Cass. n. 22290/23, a proposito del saldo iniziale).
In sintesi, la ricostruzione del rapporto non è preclusa da vuoti o salti tra gli estratti conto prodotti, perché in tale ipotesi il conteggio deve e può partire dal saldo iniziale del primo estratto conto di una serie continua, ripercuotendosi, perciò, la lacunosità e l'incompletezza sull'attore (cliente), onerato della prova, oltre che dell'inesistenza di una valida causa debendi, dei pagamenti che assuma indebiti.
Nel caso in esame il secondo consulente d'ufficio – su specifico quesito – ha riscontrato «l'incompletezza e l'impossibilità di ricostruire “il saldo iniziale o i dati dei periodi intermedi mancanti tramite i documenti (diversi dagli estratti conto) agli atti (ad es.: estratti conto integrativi;
riassunti scalari;
annotazioni in registri contabili interni della banca;
schede contabili inerenti a singole operazioni)”», e ha determinato il saldo con il seguente criterio: “partire dal primo saldo disponibile di una serie continua o dal primo saldo posteriore ad un periodo non coperto e sviluppare i calcoli partendo dallo stesso”» (pag. 9 della relazione datata 18.6.2025).
L'ausiliario, quindi, attenendosi al criterio metodologico – conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità – ha ricostruito il saldo effettuando i conteggi a partire dal 1°.
4.2012 fino al 28.2.2013 (pagg. 6 e 7 della relazione datata 18.6.2025) e determinando il detto saldo in euro 12.288,00, a debito per il correntista.
Va osservato che nel conto corrente si registra, a febbraio del 2013, un passaggio, rivelato da un cambiamento di numero identificativo (da 2355/127014 a 2364/127014) e da un giroconto in data 5.2.2013: non si potrebbe dubitare della unitarietà e dell'unicità del rapporto, non soltanto per l'assenza di contestazioni tra le parti – argomento decisivo
–, ma anche perché la diversità del numero (parziale, peraltro, inerente al prefisso), è riconducibile ad uno spostamento del conto corrente da una filiale ad un'altra (v. l'estratto al 28.2.2013 e gli estratti relativi ai periodi antecedenti).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi
16 documentali, rilevata la nullità delle clausole indicate e considerate le risultanze dell'indagine tecnica – da recepire in quanto appaiono esenti da errori o vizi di metodo –
, il saldo del conto corrente va accertato, alla data del 28.2.2013, nell'importo di euro
18.288,00, a debito per il correntista.
La domanda volta a sentire condannare la banca convenuta a segnalare il rapporto come “contestato” alla Centrale dei Rischi non può essere accolta.
La domanda difetta di presupposto attuale, in base a quanto dedotto dall'attore stesso: l'obbligo di segnalazione del rapporto come “contestato” scatterebbe dal momento in cui la banca riceve l'atto con cui si instaura la causa e cesserebbe al momento in cui il provvedimento che la definisce è emesso (pag. 10 dell'atto di citazione).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da “segnalazione errata» alla
Centrale dei Rischi, anche a trascurare che la stessa non è inclusa tra le domande precisate nelle note datate 25.11.2024, richiamate dalla memoria datata 8.7.2025, è da rilevare che i danni, prima ancora che non essere provati, non sono nemmeno allegati.
In materia di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento» (Cass. n. 6589/23) e analogamente si deve ritenere quanto al danno patrimoniale, i cui elementi costitutivi devono però comunque essere provati, al limite anche per presunzioni (Cass. n. 3133/20).
La domanda volta a sentire liberare il fideiussore da obbligazioni future ai sensi è contenuta tra le conclusioni dell'atto di citazione (pag. 12), ma non è supportata da allegazioni precise circa eventuali fatti ed elementi per cui sarebbe – in ipotesi – integrato il diritto di cui all'art. 1956 c.c. (la “qualità” di fideiussore è indicata solamente nella procura per la lite e – rilievo non marginale – il fideiussore coinciderebbe con il titolare dell'impresa individuale), sicché non è accoglibile (peraltro, la detta domanda non è inclusa tra le conclusioni come precisate nelle note datate 25.11.2024, richiamate da quelle datate 8.7.2025).
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, le spese non possono che essere compensate (Cass. n. 13212/23).
Le spese della consulenza, invece, vanno poste a carico del convenuto (costituito), essendo stato il mezzo istruttorio disposto in relazione alla necessità di accertare un saldo inficiato da illegittimità.
17
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara illegittimi gli addebiti a titolo di interessi, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
2) dichiara la nullità delle clausole relative capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti di apertura di credito stipulati dalle parti nelle date 25.3.2010,
10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013 e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, con i relativi addebiti, operata sul conto corrente;
3) dichiara l'illegittimità degli addebiti nel conto corrente degli importi a titolo di commissione di massimo scoperto;
4) dichiara la nullità delle clausole relative all'indennità di sconfinamento e al corrispettivo di disponibilità creditizia contenute nei contratti di apertura di credito stipulati dalle parti nelle date 25.3.2010, 10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013;
5) dichiara l'illegittimità dell'addebito nel conto corrente dell'importo a titolo di commissione di istruttoria veloce, nei sensi e nel limite di cui in motivazione;
6) accerta che il saldo del conto corrente n. 2364/127014 è, alla data del 28.2.2013, di euro 18.288,00, a debito per il correntista;
7) rigetta le altre domande;
8) compensa le spese di lite;
9) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto.
Così deciso in Messina il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
18
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
Oggetto: Bancari (deposito bancario, SENTENZA cassetta di sicurezza, apertura di nella causa iscritta al n. 7670/2013 R.G., credito, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) proposta da
( ), difeso dagli avv.ti Michele Parte_1 C.F._1
Rondinelli e Patrizia Fazzi,
– attore contro
( ), difeso dall'avv. Mariano Controparte_1 P.IVA_1
Campo,
– convenuto
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
titolare dell'impresa individuale “Farovil di Villarmonte Parte_1
Fausto”, ha convenuto in giudizio il nonché il Controparte_2 [...]
, esponendo quanto segue. Controparte_3
aveva intrattenuto («acceso»), dal 2002, con il Parte_1 Controparte_3
il rapporto di conto corrente identificato dal n. 127014 (prima, dal n. 107848),
[...] utilizzabile con un fido di euro 20.000,00.
Il rapporto era transitato tra diverse banche, per effetto di vicende acquisitive o successorie.
La banca, nel rapporto, aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi «unilateralmente», interessi a tassi ultralegali in violazione della normativa in
1 materia di pattuizione e variazione di tassi e condizioni, addebitato interessi a tassi eccedenti le soglie usurarie, applicato una commissione di massimo scoperto da verificare, quanto a pattuizione e causa, mentre le valute degli addebiti e degli accrediti sarebbero state variate, anticipandole o posticipandole, quanto ai giorni, in maniera tale da incidere, in senso sfavorevole per il cliente, su interessi passivi e attivi.
Esposti tali fatti, ha chiesto che sia pronunciata l'illegittimità Parte_1 della capitalizzazione trimestrale degli interessi, dei tassi degli interessi passivi e delle variazioni unilaterali, che si verifichi «se» la commissione di massimo scoperto fosse
«pattuita» e «dovuta», che sia accertato il saldo del rapporto di conto corrente, che la banca sia condannata a restituire le somme percepite indebitamente e a correggere la segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore ha rinunciato alla domanda di ripetizione dell'indebito (pag. 2).
Il costituitosi, ha resistito. Controparte_2
Non si è costituito il , che però non emerge come soggetto Controparte_3 distinto dal essendo lo stesso il codice fiscale riportato Controparte_2 nell'atto di citazione (pagg. 1 e 2).
Preliminarmente, si deve svolgere un rilievo.
Dalle allegazioni attoree e dalle difese del convenuto non risulta che, alla data della domanda, il conto corrente fosse chiuso, con estinzione del rapporto, e anzi che tale conto fosse ancora aperto risulta dalla documentazione agli atti e dalle risultanze dell'indagine tecnica.
L'ultimo estratto conto è quello relativo al periodo dal 4.2.2013 al 28.2.2013, mentre un contratto di apertura di credito, utilizzabile sul detto conto corrente (n.
2364/127014), venne stipulato in data 5.3.2013: se vi era stata la concessione di un fido,
è logico che il conto corrente non era chiuso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, «l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino
2 di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto»
(Cass. n. 21646/18).
L'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. può essere esercitata anche quando il rapporto di conto corrente non sia chiuso (è l'ipotesi del c.d. “conto aperto”), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso il correntista «ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca», perché «solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate» (Cass. n. 13586/24).
Ne deriva che, esclusa, anche in astratto, la possibilità di pronunciare una condanna restitutoria (domanda a cui l'atto ha comunque rinunciato), può essere solo accertato il saldo a una data determinata.
Le domande attoree sono fondate per quanto di ragione.
In linea generale, secondo la giurisprudenza di legittimità, «nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione» (Cass. n. 33009/19).
Ancora più in generale, «nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi» (Cass. n.
30713/18).
Recentemente, la giurisprudenza ha affermato che «in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del
3 convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo» (Cass. n. 1550/22).
Questa pronuncia ha puntualizzato che la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente»: «non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore».
Dalle allegazioni in fatto e dalle domande attoree, e in particolare dalle causae petendi dedotte, non emerge, in maniera inequivocabile, che il rapporto non era stato costituito per effetto di un contratto scritto stipulato con la banca, essendo stata addotta la mancata stipulazione riferita a «clausole», non ad un intero contratto.
Basti osservare che l'asserzione che il rapporto era stato costituito nel 2002 (pag. 2 della citazione) non è incompatibile con la stipulazione di un contratto scritto, che la dedotta necessità di una “verifica” della reciprocità e della simmetria della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (pag. 3 della citazione) e di una “verifica” della pattuizione della commissione di massimo scoperto (pag. 8 della citazione) non è in contrasto, logico o materiale, con l'esistenza di un contratto scritto (a cui sembra pure esservi un richiamo, a pag. 3 della citazione).
E l'asserzione che la banca non ha «mai consegnato i contratti», nemmeno dopo la richiesta di consegna stragiudiziale (pag. 3 della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.; alla richiesta di «copia del contratto» è fatto accenno anche nell'atto di citazione,
a pag. 3), anziché sottendere una (ipotetica) mancata stipulazione per iscritto, la presuppone: niente il cliente avrebbe da richiedere e niente potrebbe essergli consegnato, se non fosse – è ovvio – esistente.
Del resto, se con la missiva (non datata) in atti era stata richiesta la consegna di
«copia del contratto» di conto corrente di corrispondenza e di «apertura di credito», ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385/93, è logico ritenere che il contratto fosse stato stipulato nella forma scritta.
A ritenere altrimenti, l'istanza volta ad ottenere un'ordinanza di ingiunzione ex art. 4 186-ter c.p.c. per la consegna, tra gli altri, e senza locuzioni dubitative quanto all'esistenza dell'oggetto, dei «contratti originari», istanza formulata alle udienze del 23 settembre 2014 e del 17 febbraio 2015, sarebbe priva del requisito minimo di ammissibilità.
Il rapporto oggetto della causa aveva avuto inizio nel 2002: tale fatto è incontestato e risulta dal primo estratto conto, risalente al 2002, mentre non ne risultano di più risalenti.
Ed in effetti, la banca convenuta ha prodotto il contratto stipulato in data 23.5.2002, con cui era stato costituito il rapporto di conto corrente n. 107848 (in seguito, n. 127014).
Però, il contratto consta solamente del foglio con le condizioni generali e non riporta, nonostante il rimando ad un «modulo allegato», che ne avrebbe formato «parte integrante», tassi di interesse, costi, commissioni e condizioni in genere, eventualmente pattuite.
La banca non ha asserito o sostenuto di avere prodotto un documento – in ipotesi – non integro, ma incompleto o parziale.
Si deve ritenere, allora, nella mancanza di allegazioni più specifiche, che il documento contenga l'intero contratto stipulato dalle parti, il e la Banca Parte_1
Popolare di Lodi.
In generale, l'art. 1284 c.c. stabilisce, al comma 3, che «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto;
altrimenti sono dovuti nella misura legale».
Nella materia dei rapporti con istituti bancari, l'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha disposto: «i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti» (comma 1); «nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo» (comma 3); «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (comma 4); in caso di inosservanza del comma 4, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto» (comma 7).
Dai riassunti scalari prodotti risulta che erano stati addebitati interessi a tassi
5 superiori a quello legale.
In assenza di una pattuizione scritta, valida, accogliendo la relativa domanda, devono essere dichiarati illegittimi – nel limite temporale appresso individuato – gli addebiti sul conto corrente a titolo di interessi.
La declaratoria si deve intendere riferita agli interessi applicati a debito per il cliente fino alla data (24.3.2010) precedente quella (25.3.2010) della stipulazione di un'apertura di credito, con cui, concesso dalla banca al cliente un affidamento fino ad euro 5.000,00
(da utilizzare sul conto corrente) e di euro 4.000,00 (per anticipi su fatture), era stato pattuito e determinato il tasso degli interessi passivi (entro e oltre il limite dell'importo dell'affidamento).
Il tasso veniva pattuito e determinato pure negli atti di concessione o variazione di affidamento stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013.
Perciò, a far data dal 25.3.2010 gli interessi passivi, sui movimenti e sui saldi a debito per il cliente, a tassi ultralegali sono legittimi, in quanto pattuiti in contratti scritti.
La ricostruzione del saldo del conto corrente può essere operata soltanto a far data dal 1°.4.2012 – per le ragioni metodologiche appresso illustrate –, così che la declaratoria di nullità non incide sulla determinazione di detto saldo e non rileva per la pronuncia con il relativo accertamento.
Al contrario, per quanto attiene agli interessi a credito, non essendone stato pattuito il tasso nel contratto di conto corrente e nei contratti di apertura di credito (concessione di affidamento), in base all'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 si deve applicare – criterio rispettato dal consulente tecnico (pag. 7 della relazione datata 2.5.2025) – il tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (o l'inizio del rapporto).
La capitalizzazione degli interessi è illegittima, perché prevista tra le condizioni generali senza il rispetto dei requisiti formali e contenutistici prescritti dalla legge, quindi con una clausola nulla.
L'art. 120 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis – ha stabilito, al comma 2, che il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio «stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità
6 nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori».
Il comma è stato inserito dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 342/99.
Il CICR, con la delibera del 9 febbraio 2000, ha disposto, dando attuazione al citato art. 120, comma 2: «1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica».
La delibera è entrata in vigore il 22 aprile 2000.
E allora, la capitalizzazione periodica, eventualmente trimestrale, degli interessi che maturano nei rapporti di conto corrente non è illegittima di per sé, in quanto vietata, potendo anzi, per espressa disposizione normativa, essere pattuita con una clausola apposita.
La clausola che la preveda non è nulla a priori, ma lo sarebbe se – e solo se – non rispetti la condizione di reciprocità o simmetria, cioè il requisito della «stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori», o la prescrizione di forma, cioè scritta e con specifica approvazione.
Nel contratto figura, tra le condizioni generali, la clausola che prevede, solamente, la chiusura periodica del conto corrente, per i «rapporti di dare e avere», e la chiusura periodica dei «conti che risultino anche saltuariamente debitori», senza però determinare la periodicità e stabilire la reciprocità di capitalizzazione tra interessi attivi e passivi.
È evidente che la clausola viola i requisiti di forma e di contenuto prescritti perché la capitalizzazione degli interessi sia valida.
Né si può ritenere valida la capitalizzazione prevista negli atti contrattuali di concessione o variazione di affidamenti, perché la stessa è riferibile soltanto agli interessi passivi e alle commissioni e alle spese a carico del cliente, in difetto, perciò, del requisito della reciprocità.
Si è visto che requisito di legittimità della capitalizzazione degli interessi nelle operazioni in conto corrente, e quindi di validità della relativa clausola che la preveda, è la reciprocità – «stessa periodicità» – nel conteggio degli interessi attivi e passivi (a credito e a debito): art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo applicabile ratione
7 temporis); art. 2 della delibera del CICR del 9 febbraio 2000.
Perché sia configurabile la «stessa periodicità» gli interessi attivi e passivi devono essere determinati a tassi il cui valore non sia, anche soltanto di uno, nullo.
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in materia di conto corrente bancario, per i rapporti costituiti dopo la delibera del CICR del 9 febbraio 2000,
«il requisito della reciprocità, quale presupposto per la liceità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, non viene meno ove il tasso pattuito per i saldi periodici debitori sia diverso da quello previsto per quelli creditori, poiché l'effetto accrescitivo dell'anatocismo in favore del cliente non si annulla a causa della minor rilevanza del tasso percentuale e l'asimmetria dipende dall'incremento dell'indebitamento» (Cass. n.
11014/24).
Da questa pronuncia, relativa ad un caso in cui, a fronte di un tasso degli interessi debitori del 6,25%, il tasso degli interessi creditori era previsto nello 0,01%, si evince che, se a integrare il requisito della reciprocità basta che i due valori abbiano un significato numerico non nullo, il detto requisito non è integrato se uno dei due valori sia zero.
E la ragione è evidente: non potrebbe prodursi un effetto accrescitivo se il tasso sia zero, perché in tal caso non potrebbero esservi importi a titolo di interessi suscettibili di essere capitalizzati (trimestralmente o con altra periodicità).
Il principio è valido anche nelle ipotesi in cui uno dei due tassi, quello relativo agli interessi creditori (a favore del cliente), non sia proprio previsto e determinato: come negli atti di concessione di affidamenti stipulati dalle parti della causa.
È utile osservare che l'eccezione di illegittimità appare formulata precisamente, avendo l'attore dedotto che la capitalizzazione trimestrale era stata applicata
«unilateralmente» dalla banca.
Pertanto, applicati i principi giurisprudenziali illustrati e analizzati i documenti contrattuali, vanno dichiarate la nullità delle clausole sulla capitalizzazione (trimestrale) degli interessi contenute nei contratti di apertura di credito stipulati nelle date 5.3.2010,
10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013 e l'illegittimità della capitalizzazione operata nel conto corrente.
La domanda volta a sentire accertare un superamento del tasso-soglia non è accoglibile.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato, in materia, che nelle controversie
8 relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del tasso annuo effettivo globale medio nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre il creditore deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto, quali la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto, se questo sia un consumatore, o la diversa misura degli interessi, convenuti ed effettivamente conteggiati (così, Cass. Sez. Un. n. 19597/20).
Non c'è ragione per non applicare il principio, affermato a proposito degli interessi moratori, anche nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi corrispettivi.
Nella citazione non sono allegati, con la necessaria precisione, i detti elementi: in particolare, quale fosse la misura del TAEGM nel periodo della stipulazione del contratto o – nei sensi appresso illustrati – nei periodi successivi e quali fossero gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale (o nei decreti ministeriali) di riferimento, né in quale categoria fosse inquadrabile l'operazione, non soltanto oggettivamente ma anche soggettivamente: basti considerare che ai fini della individuazione del tasso-soglia rileva non solamente il tipo di operazione, ma, nell'ambito di alcuni tipi di operazioni, anche la natura del soggetto concedente o con cui si stipula.
Né è addotto, specificamente, il motivo o il fattore (eventuale) per cui i tassi degli interessi (corrispettivi e moratori) pattuiti avessero superato i tassi-soglia.
Il superamento, per quanto attiene a due dei contratti di apertura di credito prodotti, quelli stipulati nelle date 10.8.2010 e 5.3.2013, è escluso sul piano materiale: il secondo consulente tecnico d'ufficio – isolati e analizzati i dati rilevanti – ha accertato che il tasso degli interessi corrispettivi e il tasso degli interessi moratori, non superavano, al tempo della stipulazione, i tassi-soglia usurari (pagg. 10-12 della relazione datata 17.9.2024).
Meno specifica ancora è l'allegazione se la si riferisse ai tassi applicati nel rapporto per effetto di variazioni unilaterali, non essendo precisato se e in quali tempi i tassi, con le altre condizioni rilevanti, fossero stati variati unilateralmente dall'istituto bancario, rispetto a quelli pattuiti originariamente o applicati in precedenza, in misura tale da superare i tassi-soglia del periodo (la variazione è, in sé, un fenomeno di relazione).
Questo si deve osservare perché, normalmente, allorché il tasso degli interessi
9 pattuito superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, «non si verifica la nullità
o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia al momento della stipula», né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente determinato e pattuito «può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto» (Cass. n. 24743/23, a proposito del mutuo, ma il principio si deve ritenere estensibile a qualsiasi tipologia contrattuale, non essendoci ragioni – logiche o sistematiche – in contrario).
La specificità è requisito essenziale dell'eccezione ove si consideri, altresì, che nei rapporti di conto corrente bancario, attivi in tutto o in parte nel periodo anteriore al 1° gennaio 2010 – data di entrata in vigore dell'art. 2-bis del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito nella legge n. 2 del 2009 – al fine di verificare se sia intervenuto il superamento del tasso-soglia dell'usura presunta «occorre effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) dell'interesse praticato in concreto con il “tasso soglia”, nonché della commissione di massimo scoperto applicata, con la “commissione soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della commissione media indicata nei decreti ministeriali, compensandosi, quindi, il valore della eventuale eccedenza della commissione praticata in concreto, rispetto a quello della commissione che rientra nella soglia, con il “margine” eventualmente residuo degli interessi, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (così, Cass. n. 1464/19).
Per la specificità della asserzione del superamento del tasso-soglia, non sarebbe sufficiente dedurre che, cumulando la commissione di massimo scoperto, il tasso di interesse supererebbe la soglia fissata, ma è necessario che la deduzione sia accompagnata da argomentazioni volte a dimostrare che l'incidenza della commissione avrebbe determinato l'incapienza del margine di compensazione fra interessi e commissioni di massimo scoperto, così da comportare, ulteriormente, il superamento della soglia (cfr.
Cass. n. 24013/21, a proposito del ricorso per cassazione: ma il principio, con adattamenti,
è estensibile alle deduzioni nelle cause di merito, a meno di non dare ingresso a consulenze tecniche meramente esplorative).
La perizia prodotta agli atti non sopperisce alla mancanza di allegazioni specifiche:
10 la stessa prescinde da pattuizioni contrattuali, dando per scontata l'inesistenza (mancanza di stipulazione in forma scritta) di un contratto, non provata e anzi smentita dagli elementi istruttori.
Deve essere dichiarata, in accoglimento della domanda, l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo.
È da premettere che la commissione di massimo scoperto non è (non era) illegittima in sé, per una causa genetica, né potrebbero ritenersi nulle a prescindere le clausole con cui fosse stata pattuita.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di rapporti di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (così, Cass. n. 19825/22).
E più in generale, la detta commissione è inclusa tra le condizioni che, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/93 – nel testo applicabile ratione temporis –, devono essere indicate nel contratto: tutto quanto non previsto e indicato, non è dovuto, con la conseguente illegittimità degli addebiti per le causali corrispondenti.
Non essendo prevista la commissione di massimo scoperto nel contratto stipulato in data 23.5.2002, gli addebiti nel conto corrente a detto titolo, quali emergono dai (pochi) riassunti scalari prodotti agli atti, sono illegittimi.
La declaratoria – è il caso di puntualizzare – è di mero accertamento e non influisce sulla determinazione del saldo, perché – è emerso dall'indagine tecnica d'ufficio – nel periodo passibile di analisi ai fini della determinazione del saldo del conto corrente non erano stati addebitati importi a titolo di commissione di massimo scoperto (pag. 12 della relazione datata 13.1.2025; tabella 1 alle pagg. 6 e 7 della relazione datata 29.1.2025).
L'eccezione di illegittima variazione delle valute relative ai movimenti in conto corrente non può essere recepita, perché generica.
L'asserzione che la banca avrebbe anticipato e posticipato le valute di addebiti e accrediti in maniera tale da incidere, a proprio favore, sul conteggio degli interessi passivi e attivi non è specifica, essendo riferita, globalmente, a tutte le valute.
Nei contratti di concessione (o variazione) di affidamenti sono pattuiti, nei primi tre
(stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010 e 3.11.2010), una indennità di sconfinamento e un corrispettivo di disponibilità creditizia e, nel quarto (stipulato in data 5.3.2013), un
11 corrispettivo di disponibilità creditizia e una commissione di istruttoria veloce.
L'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 – nel testo applicabile ratione temporis, vigente dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012 – ha comminato la nullità per le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido» e ha previsto la nullità delle clausole, comunque denominate, «che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente», a meno che «il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente».
Il comma 1 dell'articolo – modificato, con l'aggiunta dell'ultima frase, dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 78/09, convertito nella legge n. 102/09, in vigore dal 5 agosto 2009 – ha disposto che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo «non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione».
L'art. 117-bis del d.lgs. n. 385/93 – introdotto dall'art. 6-bis del decreto legge n.
201/11 e aggiunto dalla legge di conversione n. 214/11, in vigore dal 28 dicembre 2011
– dispone che «i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate», commissione che «non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente».
Il comma 2 dell'articolo stabilisce che «a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento».
Per il comma 3 dell'articolo, le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi
12 rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 «sono nulle», ma il contratto rimane valido
(«La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»).
Il corrispettivo di disponibilità creditizia, come anche l'indennità di sconfinamento, risultano pattuiti nei contratti di apertura di credito (concessioni/variazioni di affidamento) stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010 e 3.11.2010 (con la Banca Popolare di Lodi).
Le clausole relative all'indennità di sconfinamento sono nulle perché in contrasto con l'area di liceità delineata dall'art. 2-bis del decreto-legge n. 185/08, convertito nella legge n. 2/09 – vigente dal 29 gennaio 2009 al 24 marzo 2012 –, che, con lo stabilire requisiti di legittimità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e delle clausole, comunque denominate, «che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, ha escluso, implicitamente ma senza che possano residuare dubbi ragionevoli, la validità di tutte le altre, difformi dallo schema.
Il contrasto è palese ove si osservi che l'indennità di sconfinamento è pattuita in importi fissi riferiti a determinati limiti e “al giorno”, mentre l'art. 2-bis citato commina la nullità delle clausole che prevedano una commissione di massimo scoperto da applicarsi «se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido».
In questo senso si è espressa la giurisprudenza di merito (Trib. Roma n. 4586 del
2019).
Parimenti nulle sono le clausole relative al corrispettivo di disponibilità creditizia contenute nei contratti di apertura di credito stipulati nelle date 25.3.2010, 10.8.2010 e
3.11.2010.
In tali clausole la misura del corrispettivo, per fidi di euro 50.000,00 (limite in cui rientrano quelli concessi al correntista), è determinata in un'aliquota dell'1,5%, ma non appare specificata la periodicità temporale, mentre tale parametro – è da notare – risulta indicato nel contratto di concessione di affidamento stipulato in data 5.3.2013
(“corrispettivo annuo”).
Non è nulla la clausola relativa a detto corrispettivo contenuta nel contratto di concessione di affidamento stipulato in data 5.3.2013, in quanto la stessa precisa la periodicità temporale dell'aliquota percentuale: il corrispettivo è determinato come
“annuo”.
13 Ne deriva che, accertata la nullità delle anzidette clausole, il saldo del conto corrente va determinato eliminando gli importi addebitati per i detti titoli.
Non si può ritenere nulla, invece, la clausola relativa alla commissione di istruttoria veloce contenuta nel contratto di apertura di credito stipulato in data 5.3.2013, che l'ha determinata in importi fissi distinti per soglie di sconfinamento.
Non risultano dedotte specifiche eccezioni circa una (eventuale) difformità della clausola dalle previsioni di cui all'art. 117-bis, comma 2, citato, difformità che comunque non emerge (gli importi sono determinati in misure fisse).
Però, la commissione di istruttoria veloce risulta addebitata sul conto corrente nel periodo ricostruito, nonostante l'assenza di pattuizione (circostanza riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio: pag. 10 della relazione datata 13.1.2025).
Non risultando pattuita, la commissione di istruttoria veloce, al tempo peraltro nemmeno prevista dalla normativa in materia, nei contratti di apertura di credito stipulati nelle date 5.3.2010, 10.8.2010 e 3.11.2010, gli addebiti operati sul conto corrente per la detta causale sono illegittimi, per inosservanza del requisito formale, necessario – in generale – in forza dell'art. 117 del d.lgs. n. 385/93.
Gli importi addebitati a detto titolo devono essere eliminati ai fini della rettifica del saldo.
Esattamente il consulente tecnico d'ufficio – attenendosi a specifico quesito – ha eliminato, nell'operare il conteggio, il relativo importo (euro 770,00).
La domanda volta a sentire accertare il saldo del rapporto di conto corrente è accoglibile nei limiti appresso indicati.
Il secondo consulente tecnico d'ufficio (ma anche il primo) ha accertato la lacunosità e la frammentarietà della documentazione prodotta: estratti conto per periodi limitati, taluni riassunti scalari.
Avendo accertato l'impossibilità di ricostruire i dati contabili dei periodi non documentati, a causa della incompletezza degli estratti conto e dei riassunti scalari, il consulente ha determinato il saldo finale del conto corrente – attenendosi al criterio indicato in un quesito specifico – a partire dal primo saldo di una serie continua.
Sulla questione della incompletezza degli estratti conto, nell'ipotesi in cui sia il cliente ad agire per la ripetizione dell'indebito – o, si può aggiungere, per l'accertamento del saldo (cfr. Cass. n. 9102/15, in motivazione, anche se non in termini esattamente coincidenti) –, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «nei rapporti di conto
14 corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti» (Cass. n. 37800/22, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali).
È da ricordare – sempre in base ad indirizzi giurisprudenziali di legittimità che convergono in un quadro di principi consolidato – che l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Se
l'estratto conto consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto, non può escludersi che l'andamento del conto possa essere accertato avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni, come, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili, e finanche «ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova», e pure mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass. n. 20621/21;
Cass. n. 29190/20).
Recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso», anche in combinazione con le eventuali deduzioni dell'altra parte e le ulteriori risultanze processuali, puntualizzando altresì che
«là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla
15 integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato» (Cass. n. 10293/23).
La giurisprudenza di legittimità ammette, altresì, che il giudice può accertare il saldo e l'eventuale indebito mediante una consulenza tecnica d'ufficio ai fini della elaborazione dei dati (cfr. Cass. n. 20621/21; Cass. n. 29190/20).
Ma con la puntualizzazione che i mezzi di prova ulteriori devono essere tali da
«fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti» (Cass. n. 22290/23, a proposito del saldo iniziale).
In sintesi, la ricostruzione del rapporto non è preclusa da vuoti o salti tra gli estratti conto prodotti, perché in tale ipotesi il conteggio deve e può partire dal saldo iniziale del primo estratto conto di una serie continua, ripercuotendosi, perciò, la lacunosità e l'incompletezza sull'attore (cliente), onerato della prova, oltre che dell'inesistenza di una valida causa debendi, dei pagamenti che assuma indebiti.
Nel caso in esame il secondo consulente d'ufficio – su specifico quesito – ha riscontrato «l'incompletezza e l'impossibilità di ricostruire “il saldo iniziale o i dati dei periodi intermedi mancanti tramite i documenti (diversi dagli estratti conto) agli atti (ad es.: estratti conto integrativi;
riassunti scalari;
annotazioni in registri contabili interni della banca;
schede contabili inerenti a singole operazioni)”», e ha determinato il saldo con il seguente criterio: “partire dal primo saldo disponibile di una serie continua o dal primo saldo posteriore ad un periodo non coperto e sviluppare i calcoli partendo dallo stesso”» (pag. 9 della relazione datata 18.6.2025).
L'ausiliario, quindi, attenendosi al criterio metodologico – conforme all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità – ha ricostruito il saldo effettuando i conteggi a partire dal 1°.
4.2012 fino al 28.2.2013 (pagg. 6 e 7 della relazione datata 18.6.2025) e determinando il detto saldo in euro 12.288,00, a debito per il correntista.
Va osservato che nel conto corrente si registra, a febbraio del 2013, un passaggio, rivelato da un cambiamento di numero identificativo (da 2355/127014 a 2364/127014) e da un giroconto in data 5.2.2013: non si potrebbe dubitare della unitarietà e dell'unicità del rapporto, non soltanto per l'assenza di contestazioni tra le parti – argomento decisivo
–, ma anche perché la diversità del numero (parziale, peraltro, inerente al prefisso), è riconducibile ad uno spostamento del conto corrente da una filiale ad un'altra (v. l'estratto al 28.2.2013 e gli estratti relativi ai periodi antecedenti).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali illustrati e analizzati gli elementi
16 documentali, rilevata la nullità delle clausole indicate e considerate le risultanze dell'indagine tecnica – da recepire in quanto appaiono esenti da errori o vizi di metodo –
, il saldo del conto corrente va accertato, alla data del 28.2.2013, nell'importo di euro
18.288,00, a debito per il correntista.
La domanda volta a sentire condannare la banca convenuta a segnalare il rapporto come “contestato” alla Centrale dei Rischi non può essere accolta.
La domanda difetta di presupposto attuale, in base a quanto dedotto dall'attore stesso: l'obbligo di segnalazione del rapporto come “contestato” scatterebbe dal momento in cui la banca riceve l'atto con cui si instaura la causa e cesserebbe al momento in cui il provvedimento che la definisce è emesso (pag. 10 dell'atto di citazione).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da “segnalazione errata» alla
Centrale dei Rischi, anche a trascurare che la stessa non è inclusa tra le domande precisate nelle note datate 25.11.2024, richiamate dalla memoria datata 8.7.2025, è da rilevare che i danni, prima ancora che non essere provati, non sono nemmeno allegati.
In materia di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente in re ipsa, ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento» (Cass. n. 6589/23) e analogamente si deve ritenere quanto al danno patrimoniale, i cui elementi costitutivi devono però comunque essere provati, al limite anche per presunzioni (Cass. n. 3133/20).
La domanda volta a sentire liberare il fideiussore da obbligazioni future ai sensi è contenuta tra le conclusioni dell'atto di citazione (pag. 12), ma non è supportata da allegazioni precise circa eventuali fatti ed elementi per cui sarebbe – in ipotesi – integrato il diritto di cui all'art. 1956 c.c. (la “qualità” di fideiussore è indicata solamente nella procura per la lite e – rilievo non marginale – il fideiussore coinciderebbe con il titolare dell'impresa individuale), sicché non è accoglibile (peraltro, la detta domanda non è inclusa tra le conclusioni come precisate nelle note datate 25.11.2024, richiamate da quelle datate 8.7.2025).
In considerazione dell'accoglimento parziale delle domande attoree, le spese non possono che essere compensate (Cass. n. 13212/23).
Le spese della consulenza, invece, vanno poste a carico del convenuto (costituito), essendo stato il mezzo istruttorio disposto in relazione alla necessità di accertare un saldo inficiato da illegittimità.
17
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni proposte nella causa,
1) dichiara illegittimi gli addebiti a titolo di interessi, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
2) dichiara la nullità delle clausole relative capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti di apertura di credito stipulati dalle parti nelle date 25.3.2010,
10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013 e l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi, con i relativi addebiti, operata sul conto corrente;
3) dichiara l'illegittimità degli addebiti nel conto corrente degli importi a titolo di commissione di massimo scoperto;
4) dichiara la nullità delle clausole relative all'indennità di sconfinamento e al corrispettivo di disponibilità creditizia contenute nei contratti di apertura di credito stipulati dalle parti nelle date 25.3.2010, 10.8.2010, 3.11.2010 e 5.3.2013;
5) dichiara l'illegittimità dell'addebito nel conto corrente dell'importo a titolo di commissione di istruttoria veloce, nei sensi e nel limite di cui in motivazione;
6) accerta che il saldo del conto corrente n. 2364/127014 è, alla data del 28.2.2013, di euro 18.288,00, a debito per il correntista;
7) rigetta le altre domande;
8) compensa le spese di lite;
9) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico del convenuto.
Così deciso in Messina il 22 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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