Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott. Giovanni CASELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 331/24 del Tribunale di Pavia, est. Dott.ssa Federica Ferrari, decisa il 27/3/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...] – 27058 Voghera (PV) e Pt_2
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
[...]
Gerola, Via Leonardo Da Vinci n. 26, in proprio ed in qualità di legali rappresentanti pro tempore della (p. Controparte_1
Iva , con sede legale in Casei Gerola (PV) Via Aldo Moro n. 14 – P.IVA_1
CAP 27050, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Laura Di Ciommo e Giuseppe Mellace ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in Torino, Corso Galileo Ferraris, n. 110 giusta procura alle liti in calce al ricorso in appello ed allegata alla busta informatica contenente il presente ricorso
APPELLANTI PRINCIPALI
CONTRO
(c.f. Controparte_2
), con sede legale in Roma via Ciro il Grande 21, in persona del P.IVA_2
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Avv. nato a [...]_3 il 10 luglio 1963, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, come da procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, rilasciata in data 22 marzo 2024 rep. 37875 racc. 7313 con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura INPS in via Savarè 1
APPELLATO/APPELLATO INCIDENTALE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
“2. In via preliminare: CP_
o Accertare e dichiarare che l' opposta non ha fornito la prova delle notifiche degli atti di accertamento del 2017 e, per l'effetto, accogliere il presente appello dichiarando l'intervenuta prescrizione del diritto sotteso alle ordinanze ingiunzioni opposte;
o Accertare e dichiarare la decadenza dell'Ente dal potere sanzionatorio per mancato rispetto dei termini perentori di cui all'art. 14 della Legge 689/81 e, per l'effetto, dichiarare inefficaci, nulle o annullabili le ordinanze ingiunzioni opposte.
3. Nel merito ed in via subordinata:
o Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni preliminari e CP_ principali, accertare e dichiarare che l' non ha fornito alcuna prova dei crediti contributivi e delle sanzioni e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti.
4. In Via di Estremo Subordine
o dichiarare che nulla è dovuto a titoli di sanzioni amministrative/somme aggiuntive per le violazioni non provate e relative al periodo 2012/2015 per i motivi supra spiegati;
o Nelle denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sopraesposte ragioni, si chiede di contenere le eventuali somme dovute nella misura minima e per annualità ai sensi dell'art. 11, L. 689/81. 5. In via istruttoria:
o Si chiede l'ammissione delle prove orali dedotte nella parte in fatto con a teste la signora TE
.
[...]
o Con espressa riserva di allegare, produrre e capitolare entro i termini di legge.
o Si formula altresì espressa riserva di depositare istanza di sgravio della posizione contributiva a far data dalla cancellazione della società e per i periodi successivi.
6. In ogni caso:
o Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014, comprensive di rimborso spese forfettario, IVA e CPA, anche per il primo grado.”
PER L'APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE come da memoria di costituzione:
“Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis: Respingere l'appello proposto dagli appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Pavia giudice del lavoro n. 331/24. In accoglimento dell'appello incidentale per i motivi dedotti dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso RG. 685/22 proposto da avverso le ordinanze ingiunzioni OI- Parte_2 000031179 e n. OI -000030681 ed il ricorso RG. 429/22 proposto da in riferimento Parte_1 all'ordinanza ingiunzione n. OI-000025912. Respingere tutte le avverse domande ed istanze istruttorie in quanto superflue ed irrilevanti. CP_ L' chiede in via istruttoria ex art. 421 c.p.c che venga sentito a chiarimenti -se ritenuto CP_ n ario- il Responsabile Area Flussi Contributivi e Gestione del Credito Sede di Pavia Dr.ssa o altro funzionario dalla stessa delegato.” Testimone_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sulle opposizioni, successivamente riunite, presentate da e Parte_1 Pt_2
rispettivamente legale rappresentante e responsabile tecnico della
[...]
nonché da questa ultima società, avverso Controparte_1 le sette ordinanze ingiunzione emesse dall' specificate in atti - notificate tra CP_2 il marzo ed il maggio 2022 ed aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per asserite omissioni contributive relative agli anni 2012-2015 - con la sentenza n. 331/24 rigettava i ricorsi riuniti e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Il giudice a quo dava atto del fatto che nelle more del procedimento l' aveva CP_2 proceduto, sulla base dei chiarimenti offerti dal Ministero del Lavoro, ad una prima rideterminazione delle sanzioni amministrative nel minimo edittale, estinguibile mediante il pagamento in misura ridotta ex art 9, 5^ comma del D.L.vo n. 8/16 e poi ad una successiva rideterminazione delle sanzioni amministrative alla luce delle sopravvenute disposizioni legislative introdotte dall'art 23 del d.l. n. 48/23, convertito nella legge n. 85/23, ma che i ricorrenti non avevano aderito al pagamento in misura agevolata delle sanzioni, insistendo nei motivi di cui al ricorso. Ciò posto, disattendeva la eccezione di prescrizione quinquennale, risultando il termine interrotto dapprima dalla notifica dei relativi verbali di accertamento ispettivo e successivamente dalla notifica delle ordinanze opposte: ”Trattandosi di illeciti riferiti al periodo luglio 2012/gennaio 2015, gli atti di contestazione dell'illecito notificati ai trasgressori nel febbraio/marzo/giugno 2017 hanno efficacemente interrotto la prescrizione come CP_ da documentazione prodotta da e non contestata”. Disattendeva, altresì, la eccepita decadenza ex art. 14 della legge n. 689/81, richiamando la pronuncia n. 927/23 della Corte di Appello di Milano, secondo la quale il disposto dell'art. 9 del D.L.vo 8/16, disciplinante le condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto e interessate da procedimenti penali non ancora definiti, non consente il richiamo, anche solo in via analogica, dell'art 14 citato, norma peraltro di stretta interpretazione, avendo ad oggetto un'ipotesi di decadenza. Compensava, infine, le spese di lite, “considerato che sulla materia del contendere si registrano, in ordine cronologico, l'intervento a chiarimenti del Ministero del Lavoro (che ha significativamente inciso sulla misura della sanzione), l'ordinanza sollevata dal Tribunale di Verbania di remissione alla Corte Costituzione in riferimento alla proporzionalità della cornice edittale per la sanzione de quo e, più di recente, l'intervento del legislatore, sempre in rivalutazione della cornice edittale”.
e nonché la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 anno proposto appello, affidandosi a tre ordini di censure.
[...] CP_ Con il primo motivo - “ Erroneità della sentenza impugnata sulla prescrizione dei crediti “ (pag. 5 e seg.) - impugnano la sentenza n. 331/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha ritenuto che il termine di prescrizione sia stato validamente interrotto con la notifica dei verbali di accertamento. Deducono che gli atti di accertamento su cui si fondano le ordinanze ingiunzioni opposte non sono corredati né della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD), né della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), elementi essenziali per dimostrare il perfezionamento delle notifiche ex art. 8 della legge n. 890/82: “non vi è prova del perfezionamento delle notifiche stesse, il che le rende inefficaci ai fini CP_ dell'interruzione della prescrizione. Senza atti validi di interruzione, i crediti vantati dall' risultano prescritti, in quanto il termine quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della Legge 335/1995 è decorso senza ulteriori atti idonei a interromperlo. Sempre nello stesso senso, Cassazione n. 11622/2023 ha ulteriormente precisato che il mancato deposito della documentazione completa relativa alle notifiche rende gli atti giuridicamente inesistenti, privi di qualsiasi effetto interruttivo.” Con il secondo motivo - “Violazione dei termini decadenziali ex art. 14 L 689/81” (pag. 6 e seg.) - impugnano la sentenza n. 331/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha ritenuto non invocabile l'art. 14 citato. Osservano che lo stesso giudice di prime cure ha dato atto della successiva sentenza della Corte territoriale che ha modificato il precedente orientamento, affermando che l'art. 14 è applicabile anche a fattispecie analoghe qualora emerga un nesso diretto tra l'illecito amministrativo e le sanzioni derivanti dall'omissione contributiva, non ritenendo, quindi, convincente l'assunto dell' CP_2 secondo cui il termine di 90 giorni sarebbe disciplinato dall'art. 9 comma, 4 comma del D.L.vo n. 8/16. Infine, con il terzo motivo -“ Insufficienza ed errata valutazione del compendio probatorio del giudice di primo grado “- impugnano la sentenza n. 331/24 nella parte in cui il Tribunale di Pavia ha ritenuto provata la contestata omissione contributiva. Richiamano quanto esposto al primo motivo di gravame in ordine alla inutilizzabilità degli atti di accertamento per non essersi regolarmente perfezionato il procedimento notificatorio. Sostengono che “né gli avvisi di accertamento né le ordinanze ingiunzioni forniscono elementi chiari e verificabili riguardo ai periodi contributivi o alle presunte violazioni contestate, rendendo la pretesa generica e non verificabile” e che “dagli atti prodotti, incluso l'esito del protocollo n. 187190/2024 della Camera di Commercio di Pavia, emerge che la società Controparte_1
è stata chiusa retroattivamente con decorrenza dal 7 novembre 2014 a seguito della
[...] cessazione delle attività. CP_ Tale circostanza esclude che i crediti vantati dall' possano riferirsi ad attività lavorative successive a tale data, dimostrando l'assenza di obbligazioni contributive a carico della società o dei soci accomandatari per periodi successivi alla chiusura.”
L' resiste in giudizio replicando alle doglianze avversarie ed eccependo la CP_2 novità di alcune deduzioni e/o contestazioni di controparte non formulate in primo grado. Interpone a sua volta appello incidentale, denunciando la omessa pronuncia sulla eccezione preliminare della inammissibilità delle opposizioni di cui al procedimento RG 685/22 avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI-000031179 e n. OI-000030681 e di cui al procedimento RG 429/22 avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000025912, perché tardivamente proposte. La causa, all'esito della discussione orale, è stata decisa alla udienza del 27/3/25 con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Inammissibilità delle opposizioni proposte avverso le ordinanze ingiunzioni n. OI- 000031179, n. OI -000030681e n OI-000025912 (appello incidentale) Il gravame proposto dall' - che va esaminato per ragioni di priorità logico- CP_2 giuridica - merita accoglimento. Ai sensi dell'art. 22 legge 689/81 e dell'art 6, comma 6, del D.L.vo n. 150/11 “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento….” Il Tribunale di Pavia non ha esaminato la questione preliminare della inammissibilità delle opposizioni proposte da e Parte_1 Pt_2
nonché da con riferimento alle
[...] Controparte_1 tre ordinanze sopra indicate, che è fondata. Risulta per tabulas (doc. 1, 1 bis;
2, 2 bis RG 685/22) che il ricorso in CP_2 opposizione RG. 685/22 è stato iscritto a ruolo il 19/5/22 e che le ordinanze n. OI-000031179 e n. OI -000030681 sono state entrambe notificate a Pt_2 il 28/3/22 per compiuta giacenza ovvero decorsi 10 giorni dal deposito
[...] dell'atto presso l'ufficio postale ex lege n. 890/82 (le raccomandate informative risultano essere state spedite rispettivamente il 16/3/22 ed il 17/3/22). Analogamente, il ricorso in opposizione RG 429/22 è stato iscritto a ruolo il 31/3/22 e la ordinanza ingiunzione n. OI-000025912 è stata notificata a Pt_1 il 28/2/22 per compiuta giacenza (doc. 1, 1 bis RG 429/22), dato
[...] CP_2 che il 26/2/22 era un sabato (la raccomandata informativa risulta essere stata spedita il 16/2/22). Gli attuali appellanti principali nel corso della discussione hanno chiesto il rigetto del gravame avversario, sostenendo che il procedimento notificatorio delle ordinanze in questione non si è perfezionato, stante l'omessa produzione dell'avvenuto deposito dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata (cd. CAD), come già da loro evidenziato in primo grado. Il Collegio rileva che detta eccezione è stata sollevata solo in questa sede. Invero né dai verbali di udienza, né dalla memoria autorizzata depositata il 10/5/24 risulta tale contestazione. Ne consegue che le opposizioni suindicate sono inammissibili perché tardivamente proposte e le censure degli odierni appellanti principali devono intendersi riferite alle ulteriori ordinanze ingiunzioni.
*Eccezione di prescrizione (I motivo appello principale) La doglianza è inammissibile, essendo basata su una allegazione introdotta in questo grado del giudizio. Gli attuali appellanti principali nei ricorsi ex lege n.689/81 hanno infatti eccepito la intervenuta prescrizione sull'assunto che gli atti presupposti delle sette ordinanze ingiunzioni impugnate non fossero mai stati loro notificati. L' ha documentato la notifica dei relativi atti di accertamento eseguita nel CP_2 periodo febbraio/aprile 2017 e nessuna contestazione è stata formulata in ordine alla regolarità della avvenuta notifica, per cui, anche in relazione a questo rilievo, risulta tardiva la eccezione di mancato perfezionamento del procedimento notificatorio per l'omesso deposito dell'avviso CAD.
*Eccezione di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/81 (II motivo appello principale) La censura coglie nel segno. Le ordinanze ingiunzioni di cui è causa sono state notificate agli attuali appellanti principali tra il mese di marzo ed il mese di maggio 2022 ed hanno ad oggetto sanzioni amministrative per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali negli anni 2012/2015, omissioni che sono emerse dalle stesse denunce per flussi Uniemens inviati dalla Controparte_1
come si ricava negli atti di accertamento offerti in visione dall'
[...] CP_2
La questione di diritto di cui si discute è già stata affrontata da questa Corte territoriale con la pronuncia n. 504/24 - cui il Collegio intende dare continuità - con la seguente motivazione che viene riportata ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
”il D.lgs n.8/2016 che ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di euro 10.000,00, è entrato in vigore il 6/2/2016, da tale data la potestà sanzionatoria era esercitabile dall'istituto. Il primo giudice ha rilevato che l'obbligazione di pagamento era estinta perché con riferimento ad entrambe le OI opposte era ampiamente decorso il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della L. 689/81, che prevede:
“(…) se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. CP_ a sostegno della tesi della inapplicabilità dell'art 14 cit. ha richiamato l'art. 6 del d.lgs n.8 del 2016, ai sensi del quale “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” rilevando che tale disposizione non richiama direttamente l'art. 14, bensì genericamente le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981 “in quanto applicabili”. Ha poi evidenziato che il decreto di depenalizzazione D.Lgs 8/2016, da considerarsi legge speciale all'art. 9 dispone che “L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti” non prevedendo la sanzione della decadenza dell'ente impositore dal diritto di ottenere il pagamento della somma. Ha quindi dedotto che “La mancata previsione di un termine decadenziale si giustifica proprio nella fase transitoria della prima applicazione della depenalizzazione e nel passaggio di competenze fra diverse amministrazioni”. In precedenti pronunce ( cfr. Corte d'Appello di Milano sent. n. 128/2020 est. dr. Piccau, sent n. 927/2023 est. dr.ssa Beoni) questa Corte ha ritenuto non applicabile alla fattispecie la decadenza di cui all'art 14 cit, ritenendo:
- che si tratti di norma di stretta interpretazione per cui non è prevista applicazione analogica;
-che
“Nella fattispecie la controversia non riguarda un procedimento di accertamento di illeciti amministrativi e irrogazione delle relative sanzioni, ma un procedimento di accertamento di crediti contributivi”
- che “le sanzioni civili costituiscono un effetto automatico delle violazioni a cui conseguono, con funzione di rafforzamento dell'obbligo contributivo e di rideterminazione del danno cagionato all'ente previdenziale ( cfr. per l'affermazione di tali principi, ex plurimis Cass. 16262/2018; Cass. 31945/2019 ).” Pur consapevole di tali decisioni, il Collegio, ritiene tuttavia di dover mutare tale orientamento e di condividere la valutazione del giudice di prime cure il quale ha confermato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 14 L 689/81. CP_ Le norme richiamate da appaiono neutre, in particolare: l'art. 6 del d.lgs n.8 del 2016 facendo riferimento alle norme delle sezioni I e II del capo I della L 689/81 pur non richiamano espressamente l'art 14 citato, lo fa indirettamente essendo l'art 14 compreso tra le citate disposizioni, l'art 9 D.lgs. 8/2016 secondo cui l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, effettivamente non prevede una sanzione all'inosservanza di tale termine, ma tale vuoto è colmabile seguendo il rinvio dell'art. 6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art. 14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. (cfr. Corte d'Appello di Torino sentenza n.89/2023 ) A parere del Collegio depone invece in termini decisivi l'applicazione dell'art 14 alla fattispecie il tenore dell'articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione” In base alla disposizione in esame, che si riferisce specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, posto a base delle sanzioni amministrative di cui alle OI opposte, l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 è esclusa solo per i periodi di omissione dal 1 gennaio 2023 e conseguentemente deve invece trovare applicazione alla fattispecie, che ha ad oggetto pacificamente le annualità 2016 e 2017. CP_ Quanto poi alle argomentazioni dell' secondo cui nel determinare il dies a quo per l'applicazione del termine di 90 giorni, occorrerebbe tenere conto del tempo necessario a compiere tutte le attività istruttorie richieste agli uffici amministrativi dell'Istituto dalla depenalizzazione degli illeciti prevista dal D.Lgs. n. 8/2016, occorre ricordare che la Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018). CP_ Condividendosi tale principio, nella fattispecie deve rilevarsi che i dati erano in possesso dell' dal momento della scadenza del termine per il versamento e cioè dal giorno 16 del mese successivo a quello di maturazione delle ritenute e nessun ulteriore accertamento era necessario. In ogni caso, CP_ si rileva che ha solo genericamente dedotto che le indagini per l'accertamento della violazione erano state completate “solo a ridosso della notificazione” ma non ha indicato la data di inizio degli accertamenti istruttori né quella della loro conclusione al fine di poter giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'art 14 L 689/81. “ (così CA MI n. 504/24 Pres. Per_2 Per_3
In applicazione del principio di diritto sopra enunciato, non c'è dubbio che nel caso in esame si sia verificata l'estinzione dell'obbligazione di pagamento, poiché la potestà sanzionatoria dell' era esercitabile dal 6/2/16 - data di entrata in CP_2 vigore del D.L.vo n. 8/16, che ha depenalizzato l'omissione contributiva inferiore ad € 10.000,00 - di modo che è da quest'ultima data che deve decorrere il dies a quo. In considerazione della reciproca soccombenza e della contrastante giurisprudenza di merito sulla questione dell'applicabilità dell'art. 14 delle legge n. 689/81, le spese del doppio grado vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 331/24 del Tribunale di Pavia, dichiara inammissibili le opposizioni proposte avverso le ordinanze n. OI-000031179, n. OI-000030681 di cui al procedimento RG n. 685/22 e avverso la ordinanza n. OI-000025912 di cui al procedimento RG n. 429/22. Annulla le restanti ordinanze ingiunzioni per intervenuta estinzione della obbligazione ex art. 14 della legge n. 689/81. Compensa le spese del doppio grado. Milano 27/3/25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Susanna Mantovani dott. Giovanni Picciau