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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 205813/2003 R.G.A.C. promossa da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Andreazzoli, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Via Dante Alighieri n. 6 attori
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) Controparte_1 C.F._3 (Cod. Fisc. Controparte_2 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Enzo Frediani, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Massa, Piazza De Gasperi n. 4 convenute
(Cod. Fisc. CP_3 C.F._5 rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Tavella, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Massa, Via G.B. la Salle n. 9 convenuta
Oggetto: actio negatoria servitutis – tutela della proprietà - risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per gli attori e (cfr. note scritte ex art. 127 Parte_1 Parte_2 ter c.p.c. depositate il 16.10.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data
20.10.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, In via pregiudiziale – preliminare −
Rigettare sotto ogni profilo le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità e/o nullità
e/o annullabilità ex art. 705 c.p.c. delle domande proposte dalle parti attrici, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto;
− Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Sig.ra relativamente a tutte le Parte_2 domande riconvenzionali svolte dalle convenute nei suoi confronti, con ogni conseguenziale pronuncia di legge. Nel merito − Accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di servitù e/o di qualsivoglia altro diritto in favore delle Sig.re ed Controparte_1
2 relativamente all'installazione dei contatori di luce e gas a servizio degli CP_3 immobili di loro rispettiva proprietà all'interno del pilastro in muratura di proprietà del Sig. meglio descritto in atti e, comunque, accertare e dichiarare l'illegittimo Parte_1 esercizio da parte delle predette convenute della servitù inerente l'utilizzo e
l'occupazione di un bene di proprietà del Sig. con l'installazione dei Parte_1 predetti contatori di luce e gas;
− Dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare le Sig.re ed in solido tra loro, alla rimozione di detti contatori ed Controparte_1 CP_3 alla liberazione dei beni di proprietà del Sig. illegittimamente occupati ed in Pt_1 generale alla cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio dei diritti dei
Sigg.ri e;
− Dichiarare in ogni caso tenute e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, condannare le Sig.re ed tra loro in solido, al Controparte_1 CP_3 risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subìti e subendi dal Sig. Parte_1
e dalla Sig.ra in ragione dell'installazione dei contatori, e ciò sia Parte_2 relativamente ai costi ed alle spese necessarie per rimettere i luoghi al pristino stato ed eseguire le opere descritte in parte narrativa, sia a titolo di indennizzo per l'illegittimo esercizio da parte delle convenute Sig.re ed di una Controparte_1 CP_3 servitù sui beni degli attori, il tutto mediante condanna delle convenute Sig.re CP_1 ed in solido tra loro, al pagamento a favore sia del Sig.
[...] CP_3 sia della Sig.ra delle somme risultanti Parte_1 Parte_2 dall'istruttoria o, comunque, ritenute giuste ed eque, con rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− Dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare la Sig.ra
alla rimozione del/i contatore/i a servizio dell'immobile di sua Controparte_2 proprietà posto/i all'interno del pilastro in muratura di proprietà del Sig. Parte_1 meglio descritto in atti, ai fini e per il tempo necessario all'esecuzione degli interventi di demolizione, ricostruzione, ripristino e/o rinforzo delle opere in muratura oggetto di causa, e/o, comunque, accertare e dichiarare il diritto degli attori di richiedere che in tal senso provvedano le competenti società di fornitura/distribuzione;
− Accertare e dichiarare il mancato rispetto delle distanze legali minime previste dall'art.
873 Cod. Civ. e/o altra norma meglio vista da parte della Sig.ra e Controparte_1
3 conseguentemente dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla rimozione e/o spostamento e/o arretramento del container posizionato sul terreno facente parte dell'immobile identificato al Foglio 133 Mappale 554 Subalterno 12, nel rispetto delle distanze prescritte dalla normativa che regola la materia, rispetto al confine con l'immobile catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Massa al
Foglio 133 Particella 164 Subalterni 2 e 4; − Dichiarare in ogni caso tenuta e, per
l'effetto, condannare la Sig.ra al risarcimento di tutti i danni, nessuno Controparte_1 escluso, subìti e subendi dal Sig. in ragione dell'illegittimo Parte_1 posizionamento del container per cui è causa ad una distanza inferiore rispetto a quella minima prevista dalla normativa che regola la materia e, quindi, della lesione e limitazione del diritto di proprietà, il tutto mediante condanna della Sig.ra CP_1 al pagamento a favore del Sig. delle somme risultanti
[...] Parte_1 dall'istruttoria o, comunque, ritenute giuste ed eque, con rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo;
− Dichiarare tenute e per l'effetto condannare le Sigg.re
e a tagliare i rami delle siepi poste all'interno dei Controparte_1 Controparte_2 terreni di proprietà delle stesse che si protendono all'interno della proprietà degli attori, ex art. 896 Cod. Civ. e/o altra norma meglio vista, nonché al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subìti e subendi dal Sig. in ragione di tale illegittima Parte_1 condotta, il tutto mediante condanna sia della Sig.ra sia della Sig.ra Controparte_1 al pagamento, ciascuna a favore del Sig. delle Controparte_2 Parte_1 somme risultanti dall'istruttoria o, comunque, ritenute giuste ed eque, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo. − Dichiarare tenute e per l'effetto condannare le Sigg.re ed alla rimozione del palo Controparte_1 Controparte_2 CP_3 della luce e comunque del faro illuminante posti sull'immobile di cui al foglio 33, part.
554, sub. 19, nonché all'indennizzo e/o risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, subìti e subendi dal Sig. e dalla Sig.ra in ragione Parte_1 Parte_2
4 di tale illegittima condotta, il tutto mediante condanna delle convenute, in solido tra loro, al pagamento, sia a favore del Sig. sia della Sig.ra Parte_1 Parte_2
, delle somme risultanti dall'istruttoria o, comunque, ritenute giuste ed eque, oltre
[...] rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo. − Dichiarare tenute e, per
l'effetto, condannare le Sig.re ed tra Controparte_1 Controparte_2 CP_3 loro in solido, al pagamento a favore del Sig. della somma di Parte_1 quantomeno Euro 341,60 ovvero della maggiore o diversa somma ritenuta giusta ed equa, a titolo di pagamento e/o rimborso delle spese sostenute per l'introduzione del procedimento di mediazione n. 135/2021 proposto dinanzi all'Organismo di
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Massa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale dal dì del dovuto al dì della domanda giudiziale ed al saggio di mora previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile ai sensi dell'art. 1284/4° comma c.c., dal dì della domanda giudiziale al saldo effettivo. − Rigettare sotto ogni profilo tutte le domande riconvenzionali svolte dalle Sigg.re e nei confronti Controparte_1 Controparte_2 delle parti attrici, in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, anche per mancanza dei presupposti richiesti ex lege, e, comunque, non provate. − Dichiarare l'inammissibilità
e/o la tardività delle domande riconvenzionali formulata dalla Sig.ra nei CP_3 confronti delle parti attrici e, comunque, rigettarle sotto ogni profilo in quanto tutte infondate in fatto ed in diritto, anche per mancanza dei presupposti richiesti ex lege, e, comunque, non provate. − Dichiarare tenute e, per l'effetto, condannare le convenute, tra loro in solido, al pagamento ed alla rifusione di spese e competenze di lite, ivi compresa la fase della mediazione, a favore delle parti attrici, oltre spese generali, CPA ed IVA di Legge, nonché al pagamento di spese e competenze di CTU e CTP.
In caso di rimessione della causa in istruttoria, ammettere ed assumere tutte le istanze istruttorie formulate dagli attori e non ammesse ed in particolare: A) Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale della Sig.ra della Sig.ra Controparte_1
e della Sig.ra (su tutti i sottoestesi capitoli di prova) e Controparte_2 CP_3 prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) Vero che nel mese di novembre 2011, il Sig.
5 , marito della Sig.ra eseguiva sul pilastro in muratura di Testimone_1 Controparte_1 proprietà del Sig. sito al limite del muro di confine dell'immobile sito in Parte_1
Massa (MS), Via Zara n. 19, lavori di svuotamento del pilastro stesso, al fine di creare un vano ove installare il contatore del gas a servizio dell'abitazione della Sig.ra CP_1
2) Vero che l'esecuzione di tali lavori comportava l'asportazione dal pilastro di
[...] parte del materiale in muratura che lo componeva? 3) Vero che in occasione dell'esecuzione di tali lavori, il Sig. lamentava al Sig. il fatto Testimone_2 Testimone_1 che lo svuotamento del pilastro lo avrebbe reso più fragile? 4) Vero che, a seguito dei lavori eseguiti dal Sig. nel novembre 2011, il cancello di accesso alla Testimone_1 proprietà del Sig. agganciato al predetto pilastro, aveva iniziato a non Parte_1 chiudersi più nel modo corretto? 5) Vero che, sempre in occasione dell'esecuzione di tali lavori, il Sig. (padre della Sig.ra verificava che lo Parte_3 Controparte_1 svuotamento del pilastro per alloggiarvi il contatore stava iniziando a provocare danni strutturali al pilastro stesso, tanto che lo stesso Sig. si offriva di Parte_3 ripristinarlo? 6) Vero che il contatore del gas a servizio dell'abitazione della Sig.ra veniva quindi installato da parte di all'inizio dell'anno Controparte_1 Controparte_4
2012? 7) Vero che in data 19 luglio 2019 la Sig.ra acquistava l'immobile CP_3 sito in Via Zara n. 21, piano T-1, identificato al catasto Fabbricati del Comune di Massa al Foglio 133 Particella 554 Sub 13, come da visura storica per immobile che le si rammostra (doc. 20)? 8) Vero che, a seguito dell'acquisto del predetto immobile, la
Sig.ra affidava i relativi lavori di ristrutturazione al Sig. CP_3 Persona_1
, marito della Sig.ra e titolare della ditta edile F.C. Costruzioni
[...] Controparte_2
Di SS RI & C. S.a.s.? 9) Vero che, tra il mese di agosto 2019 e la fine dell'anno 2019, il Sig. , titolare della ditta edile F.C. Costruzioni Di Persona_1
SS RI & C. S.a.s., eseguiva i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra 10) Vero che, tra il luglio 2019 e la fine dell'anno CP_3
2019, in varie occasioni vedevate il Sig. eseguire lavori di foratura, Persona_1 utilizzando trapano e compressore, sul pilastro in muratura di proprietà del Sig.
sito al limite del muro di confine dell'immobile sito in Massa (MS), Via Parte_1
Zara n. 19? 11) Vero che tra il luglio 2019 e la fine dell'anno 2019, in varie occasioni vedevate il Sig. far passare cavi dall'interno del pilastro in muratura Persona_1 di proprietà del Sig. sino alla parte di muro rivolto verso la loro Parte_1
6 proprietà e lavorare all'interno dei vani contatore? 12) Vero che l'esecuzione di tali lavori, tra il luglio 2019 e la fine dell'anno 2019, comportavano l'asportazione dal pilastro di proprietà del Sig. di altra parte del materiale in muratura che lo componeva? Pt_1
13) Vero che a seguito dell'esecuzione di tali ulteriori lavori, notavate che l'anta del cancello si era abbassata di circa 5 cm e che nella paretina in muratura che partiva dal pilastro erano presenti fessurazioni? 14) Vero che, a seguito dei lavori eseguiti dal Sig.
nel 2011 e dal Sig. nel 2019, il pilastro in muratura si Testimone_1 Persona_1 presentava svuotato rispetto alla situazione precedente? 15) Vero che a seguito dell'installazione da parte delle Sigg.re ed a partire Controparte_1 CP_3 dall'anno 2011 e negli anni successivi, di contatori all'interno del pilastro in muratura del
Sig. (meglio descritto ai precedenti capitoli nn. 1 e 6), con contestuale Parte_1 asportazione del materiale che lo componeva, nel mese di agosto 2020 accertavate il venir meno della funzione portante del pilastro? 16) Dite se lo svuotamento del pilastro ha comportato il venir meno della sua funzione portante. 17) Vero, in particolare, che nel mese di agosto 2020 si verificava il cedimento della paretina in muratura e dell'altro pilastrino al quale era agganciato il cancello d'ingresso alla proprietà del Sig. Parte_1
nonché il cedimento della pavimentazione sottostante, come da fotografie
[...] prodotte dall'Avv. Andreazzoli quale doc. 6 e che vi si rammostrano? 18) Vero che, in conseguenza del cedimento della paretina in muratura e dell'altro pilastrino al quale era agganciato il cancello d'ingresso alla proprietà del Sig. si verificava il Parte_1 cedimento di una delle ante di tale cancello di ingresso, come da fotografie prodotte dall'Avv. Andreazzoli quale doc. 6 e che vi si rammostrano? 19) Vero che al fine di ripristinare la sicurezza statica della colonna e riposizionare correttamente il cancello
d'ingresso alla proprietà del Sig. si rendeva necessaria l'esecuzione di Parte_1 interventi a rinforzo delle opere in muratura e, in particolare, rimozione dei contatori installati dalle convenute, chiusura-tamponatura dei vani nei quali gli stessi sono stati posizionati, demolizione del pilastro e della recinzione in muratura, realizzazione di scavi di fondazione, rinforzo dei pilastri e risistemazione dell'area, compresa la relativa pavimentazione? 20) Vero che avete redatto la perizia che vi si rammostra (doc. 4 Avv.
Andreazzoli) e che ne confermate il contenuto? 21) Vero che il Sig. e Parte_1 la Sig.ra si trovano dal mese di agosto 2020 nell'impossibilità di chiudere il Pt_2 cancello d'ingresso alla loro proprietà? 22) Vero che sulla porzione di terreno di
7 proprietà della Sig.ra distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Controparte_1
Massa al Foglio 133 Mappale 554 Subalterno 12, è presente un container posizionato a circa 80 cm dal confine con la proprietà del Sig. come da fotografie Parte_1 che vi si rammostrano (doc. 10, 11, 12 Avv. Andreazzoli)? 23) Vero che detto container
è stato posizionato in tal modo in data 04.02.2017, come da fotografie che vi si rammostrano (doc. 10)? 24) Vero che le fotografie del container che vi si rammostrano
(doc. 10), sono state scattate in data 04.02.2017? 25) Vero che il predetto container è rimasto posizionato dal 04.02.2017 ad oggi, senza soluzione di continuità, a circa 80 cm dal confine con la proprietà del Sig. come da fotografie che vi si Parte_1 rammostrano (doc. 10, 11, 12)? 26) Dica se dall'anno 2020 ad oggi, le Sigg.re CP_1
e abbiano eseguito la manutenzione delle siepi che si trovano
[...] Controparte_2 all'interno dei terreni di loro proprietà, poste al confine con l'immobile di cui al Foglio 133
Particella 164 di proprietà del Sig. 27) Vero che i relativi rami delle Parte_1 siepi di cui al precedente capitolo, ad oggi, si protraggono verso la proprietà del Sig.
invadendola, per oltre un metro e mezzo, come da fotografie e video Parte_1 che vi si rammostrano (doc. 13 e doc. 21)? 28) Vero che nel mese di novembre 2018, le
Sigg.re e posizionavano a confine Controparte_1 Controparte_2 CP_3 con le proprietà del Sig. un palo della luce dell'altezza di circa 6 metri, Parte_1 che sorregge un faro illuminante, come da fotografie che le si rammostrano (doc. 14)?
29) Vero che il palo della luce di cui al precedente capitolo, dal novembre 2018, nelle ore serali e notturne, dalle ore 18,00 alle ore 07,00, proiettava un'intensa luce sulle abitazioni del Sig. e della Sig.ra , illuminandole a Parte_1 Parte_2 giorno? 30) Vero che tale illuminazione costringeva il Sig. e la Sig.ra Parte_1
, nelle ore serali e notturne, dalle ore 18,00 alle ore 07,00, a Parte_2 lasciare chiuse le imposte delle loro abitazioni ed a tenere le tende delle finestre chiuse
a copertura della luce? 31) Vero che tale illuminazione impediva al Sig. Parte_1 ed alla Sig.ra , nelle ore serali e notturne, di godere nelle loro Parte_2 abitazioni di un buio completo, così limitando il loro sonno ed il loro riposo? 32) Vero che il vano tecnico adibito a locale caldaia con sovrastante canna fumaria posizionato all'interno del mappale n. 162 e la canna fumaria posizionata all'interno del mappale n.
164 sono state realizzate nel 1976 contestualmente all'edificazione del fabbricato principale? 33) Vero che la tettoia presente all'interno del mappale n. 164 è stata
8 realizzata prima dell'anno 2000? 34) Vero che avete redatto le relazioni e le note tecniche che vi si rammostrano, prodotte dall'Avv. Andreazzoli quali docc. 1, 3 e 22, e che confermate il contenuto sia delle stesse sia dei relativi allegati? Si indicano a testimoni i Sigg.ri e sui capp. nn. da 1 a 19 e da Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
21 a 33; l'Ing. sui capitoli nn. da 15 a 21; il Geom. sui Tes_5 Controparte_5 capitoli nn. 17-18-21-22-25-26-27-28-34; il Geom. sui capitoli nn. 17- Testimone_6
18-21-22-25-26-27-28. B) In prova contraria, in caso di ammissione dei capitoli nn. 5 - 6
- 7 dedotti da si chiede che sugli stessi siano sentiti i testimoni indicati Controparte_6 dagli attori nella memoria ex art. 183/6° comma n. 2 c.p.c.”
Per le convenute e (cfr. note scritte ex art. 127 Controparte_1 Controparte_2 ter c.p.c. depositate il 16.10.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data
20.10.2023):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa:
In rito: accertare e dichiarare la domanda petitoria attorea relativa al pilastro inammissibile e/o improcedibile e/o nulla e/o annullabile per violazione dell'art. 705 c.p.c.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non sia accertata l'operatività dell'art.
705 c.p.c. nei riguardi della Sig.ra , accertare e dichiarare il difetto di Pt_2 legittimazione attiva in capo alla stessa in quanto qualificatasi usuaria attrice di una domanda petitoria;
Nel merito: previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove richieste nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc ossia:
- interrogatorio formale degli attori su tutti i capitoli articolati nella succitata memoria datata 5.5.2021;
- ammissione di prove per testi dei Sigg.ri , , Testimone_7 Testimone_8 [...]
, e , tutti residenti a [...]
(MS), i Sigg.ri e , residenti a [...] ed il Testimone_13 Testimone_14
Sig. residente a [...] su tutti i capitoli articolati Testimone_15 nella succitata memoria;
9 - ordine di esibizione a carico di parte attrice, ex art 210 c.p.c, la documentazione CILA relativa ai lavori edili dalla stessa effettuati;
- nomina di CTU tecnica al fine di accertare - previa acquisizione presso gli uffici competenti della documentazione relativa ai lavori effettuati dagli attori - la sussistenza delle violazioni commesse dagli attori come indicate in atti, ed in particolare accertare:
a) su quale mappale insiste il pilastro dove sono collocati i contatori e le cause che hanno prodotto il danneggiamento del succitato pilastro, b) la misura in cui è stato modificato l'andamento altimetrico del piano di campagna e la sussistenza o meno di autorizzazione amministrativa;
c) la violazione della normativa in materia di distanze tra costruzioni e/o dal confine prevista dal codice civile e dalla norma edilizia-urbanistica integrative relativamente alla realizzazione del vano in muratura, della tettoia, delle piante, dei pozzetti di ispezione e delle tubazioni e delle canne fumarie,
d) la tollerabilità delle immissioni di fumo provenienti dalle due canne fumarie,
e) i lavori necessari alla rimessione in pristino e la quantificazione dei danni tutti subiti dalle convenute;
- ammissione alla controprova sugli eventuali capitoli avversari ammessi, in ogni caso rigettare tutte le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e non provate;
In via riconvenzionale, sempre previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione di tutte le prove sopraindicate:
- accertare e dichiarare che il pilastro su cui sono posizioni i contatori è di proprietà delle
Sigg.re e in quanto insiste sul foglio 133 mappale Controparte_2 Controparte_1
554 sub 19;
- In via subordinata, nel caso in cui venisse accertato e dichiarato che il pilastro de quo è di proprietà esclusiva degli attori, in accoglimento della domanda riconvenzionale relativa all'usucapione del diritto di servitù maturato dalle convenute, accertare e dichiarare che le Sig.re e e prima di loro i loro danti Controparte_1 Controparte_2 causa hanno acquisito il diritto di servitù sul pilastro per usucapione a seguito di installazione e fruizione dei contatori e dei vani ove sono collocati gli stessi da oltre venti anni in modo pubblico, pacifico e continuato;
10 - accertare e dichiarare che gli attori hanno operato nella loro proprietà una modifica illegittima dell'andamento altimetrico del piano naturale di campagna mediante riempimento artificiale dello stesso;
- accertare e dichiarare che mediante l'innalzamento di cui sopra sono state create pendenze in corrispondenza del confine con la proprietà delle convenute modificando il normale deflusso delle acque naturali, sì da convogliare le acque nella proprietà delle convenute;
- accertare e dichiarare che gli attori hanno ampliato un vano caldaia illegittimamente e sopra di esso installato una canna fumaria in violazione della normativa codicistica ed edilizio urbanistica integrativa in materia di distanze tra costruzioni;
- accertare e dichiarare che le immissioni di fumi e odori prodotte dalle due canne fumarie installate dagli attori eccedono i limiti di normale tollerabilità di cui all'art. 844 cc;
- accertare e dichiarare che gli attori hanno costruito una tettoia sopra la quale è stato istallato un “boiler” di ingenti dimensioni in prossimità del confine con la proprietà delle convenute in violazione della normativa codicistica ed edilizio urbanistica integrativa in materia di distanze tra costruzioni;
- accertare e dichiarare che gli attori hanno realizzato pozzetti di ispezione, tubazioni di acqua e/o gas /e/o energia elettrica in violazione della normativa codicistica ed edilizio urbanistica integrativa in materia di distanze tra costruzioni;
- accertare e dichiarare che nella proprietà degli attori sono stati ubicati alberi in violazione delle distanze previste ex art. 892 cc;
- condannare i Sigg.ri e alla rimessione in pristino Parte_1 Parte_2 dello stato del piano di campagna artificialmente modificato ristabilendo l'andamento altimetrico originario riportandolo al livello del piano di campagna delle convenute con conseguente condanna degli attori alla demolizione del terrapieno artificialmente creato;
- condannare i Sigg.ri e alla rimozione e/o Parte_1 Parte_2 spostamento delle piante e di tutte le opere, ivi comprese le canne fumarie illegittimamente poste in essere con inibizione delle immissioni di fumo ed odori;
- condannare i Sigg.ri e al risarcimento di tutti i Parte_1 Parte_2 danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalle convenute oltre interessi e rivalutazione monetaria;
11 - condannare i Sigg.ri e ex art. 96 c.p.c. per avere Parte_1 Parte_2 gli stessi agito, relativamente all'eccezione ex art. 705 cpc, con mala fede o colpa grave.
In tutti i casi, vittoria di spese, competenze, spese generali e accessori di legge oltre spese CTU e CTP”.
Per la convenuta (cfr. comparsa di costituzione): CP_3
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Massa, disattesa ogni istanza, eccezione e deduzione avversaria
In rito:
– dichiarare l'improponibilità, ex art. 705 c.p.c., della domanda attorea volta ad ottenere
l'accertamento dell'inesistenza, in favore delle convenute, del diritto di servitù in relazione al mantenimento, all'interno del pilastro asseritamente di proprietà del Pt_1 dei contatori di luce e gas a servizio delle loro abitazioni;
– dichiarare l'improponibilità, sempre ex art. 705 c.p.c., della consequenziale domanda di rimozione dei contatori e di liberazione dei beni asseritamente di proprietà del Pt_1 ed avente ad oggetto la cessazione di turbative all'esercizio dei diritti degli attori;
– dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 comma 4 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza del petitum della domanda di risarcimento del danno derivante dal supposto indebito esercizio, da parte dei convenuti, del diritto di servitù sul pilastro all'interno del quale sono posti i contatori delle utenze facenti capo alle loro abitazioni;
– dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ex art. 164 comma 4 c.p.c., stante l'assoluta indeterminatezza della causa petendi della domanda mediante la quale viene chiesta la condanna delle convenute alla rimozione del palo della luce e/o del faro illuminante posto all'interno del fondo di cui al fg. 33, part. 554, sub. 19;
Nel merito, rigettare tutte le domande avanzate ex adverso in quanto destituite di ogni fondamento fattuale e giuridico per le ragioni rappresentate nella parte espositiva.
In via riconvenzionale:
– accertare e dichiarare che il pilastro su cui sono posizionati i contatori è di proprietà delle convenute e in quanto insiste sulla corte comune di loro CP_3 CP_2 CP_1 proprietà distinta in catasto al fg. 133, mappale 54, subalterno 19;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato che il pilastro in questione sia di proprietà del Sig. accertare e dichiarare l'intervenuta Pt_1 usucapione, da parte delle Sigg.re e ed ancor prima da parte CP_3 CP_2 CP_1
12 dei loro danti causa, del diritto di servitù avente ad oggetto il mantenimento, all'interno del vano esistente nel pilastro medesimo, dei contatori relativi alle utenze poste a servizio delle loro abitazioni;
– accertare e dichiarare che le immissioni di fumo ed odore prodotte dalle canne fumarie installate dagli attori all'interno dei mappali 162 e 164 eccedono i limiti di normale tollerabilità e, per l'effetto, ordinare agli attori l'immediata cessazione delle immissioni stesse condannando gli attori al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dalla Sig.ra CP_3
In via istruttoria, ci si associa all'istanza, già avanzata dalla difesa delle convenute
e volta ad ottenere l'adozione, da parte dell'On.le Tribunale intestato CP_2 CP_1 dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della CILA depositata dagli attori ai fini della denunzia di inizio dei lavori effettuati all'interno della loro proprietà nel corso del 2020.
Riservata ogni ulteriore istanza istruttoria entro il termine di cui all'art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c..”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Massa, , e , premettendo di essere, Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rispettivamente, proprietario del compendio immobiliare sito in Massa, Via Zara n. 19, costituito da fabbricato composto da due unità (magazzino al primo piano e abitazione al secondo piano) e terreno circostante, identificato nel Catasto Fabbricati del suddetto
Comune al Foglio 133, particella 164, subb. 2 e 4, e da fabbricato composto da un'unica unità e terreno circostante, distinto nello stesso Catasto Fabbricati al Foglio 133, particella 162, quanto al e titolare del diritto di uso su tale ultima unità Pt_1 immobiliare, in forza di scrittura privata autenticata a ministero notaio in data Parte_4
16.0.1995, quanto alla , e proponendo actio negatoria servitutis nei confronti Pt_2 delle predette convenute, invocavano tutela dei propri diritti in riferimento agli ostacoli ed
13 ai manufatti che assumevano illegittimamente frapposti e posati, di seguito descritti, illegittimamente frapposti.
Deducevano:
l'avvenuta installazione di contatori luce e gas a servizio degli immobili appartenenti alle convenute (posti in un fabbricato plurifamiliare confinante, censito nel Catasto Fabbricati al Foglio 133, mappale 554) – segnatamente del garage al piano terra e dell'appartamento e del locale sgombero posti al primo piano di cui ai subb. 4, 6 e 10 di proprietà della dell'appartamento a primo piano di cui al sub. 12 di proprietà CP_2 della e di quello, sempre al primo piano, di cui al sub. 13, appartenente alla CP_1
nonchè della corte comune distinta alla particella 554, sub. 19 – sul muro di CP_3 confine insistente tra il suddetto fabbricato censito al mappale 162 e la corte appena menzionata, più precisamente in appositi vani ricavati nel pilastro in muratura posto interamente all'interno del medesimo mappale 162 di proprietà con conseguente Pt_1 venir meno dell'originaria funzione portante del ridetto pilastro e cedimento della paretina in muratura e del pilastrino al quale era agganciato il cancello d'ingresso alla proprietà degli attori, di una delle ante di tale ultimo manufatto, nonché della pavimentazione sottostante;
che la modifica dello stato dei luoghi sopra descritta aveva determinato l'impossibilità di chiudere il cancello d'ingresso alla loro proprietà, con i conseguenti disagi e pericoli in termini di sicurezza e di limitazione delle facoltà di godimento dei propri immobili;
che, inoltre, sulla porzione di terreno di proprietà della compresa nel sub. 12 era CP_1 stato collocato in modo stabile e permanente, da oltre quattro anni, un container a distanza di non più di 80 cm. dal confine con la proprietà attorea e ciò in violazione della distanza minima dal confine prevista ex lege (ex art. 873 c.c. o in forza di altra norma meglio vista); che, a causa dell'omessa manutenzione delle siepi insistenti sui terreni di proprietà
e confinanti con il fabbricato distinto al mappale 164, i rami delle CP_1 CP_2 stesse siepi si protendevano all'interno della proprietà del invadendola;
Pt_1 che nella corte comune di pertinenza degli immobili dei convenuti, censita al mappale
19, in prossimità del confine con la proprietà attorea, era stato posizionato un palo della luce dell'altezza di circa sei metri, che sorreggeva un faro illuminante, e ciò in difetto di autorizzazione di sorta, risultando esso non rispondente alle prescrizioni in tema di
14 sicurezza ed integrante grave turbativa per la privacy e per il riposo degli attori, proiettando un'intensa luce verso le loro abitazioni nelle ore serali e notturne;
che le richieste di ripristino dello status quo ante inoltrate ai convenuti non avevano sortito esito.
Gli attori concludevano chiedendo venisse dichiarata l'inesistenza, in capo alle convenute, del diritto di servitù corrispondente allo stato dei luoghi oggetto di contestazione a beneficio degli immobili a queste ultime appartenenti ed emessa pronuncia di condanna delle medesime alla rimozione dei contatori collocati all'interno del suindicato pilastro e del palo della luce, allo spostamento o arretramento del container ed al taglio delle siepi e dei rami, nel rispetto della disciplina in tema di distanze dal confine ed, in generale, al ripristino dello status quo ante ed alla cessazione di qualsivoglia turbativa derivante dal manufatti e dalle opere contestati, nonché pronunciata statuizione risarcitoria a carico delle medesime convenute, in riferimento ai danni derivanti dall'illecita situazione venutasi a determinare (segnatamente in misura pari sia ai costi degli interventi di ripristino, sia al ristoro preteso per l'illegittimo vantaggio conseguito dallo stato dei luoghi corrispondente ad un'inesistente servitù a carico degli immobili appartenenti agli stessi attori e, correlativamente, per l'ingiustificata ed arbitraria limitazione imposta alla facoltà di godimento degli stessi), per l'importo che fosse risultato di giustizia a tale titolo all'esito dell'istruttoria, oltre maggiorazione per rivalutazione monetaria ed interessi al tasso previsto ex art. 1284 comma 4 c.c..
Chiedevano, infine, la condanna delle convenute al rimborso delle spese sostenute per l'introduzione della procedura di mediazione civile obbligatoria esperita ante causam.
Si costituivano le convenute e , eccependo, in rito, Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità, ex art. 705 c.p.c., dell'avversa actio negatoria servitutis relativa al pilastro del quale gli attori hanno dedotto di essere proprietari, così come dell'azione risarcitoria accessoria, trattandosi di pretese di natura petitoria fatte valere in pendenza del procedimento possessorio anteriormente radicato dinanzi a questo stesso Tribunale
(n. 1506/2021 R.G.), avente ad oggetto l'azione di reintegrazione nel possesso del medesimo pilastro spiegata da tutti le convenute del presente giudizio (in quel diverso procedimento ricorrenti), in riferimento alla denunciata condotta di spoglio del Pt_1
(consistita nella contestata preclusione, mediante l'istallazione di una recinzione sorretta da pali metallici, dell'accesso ai vani contenenti i contatori posizionati nel ridetto
15 pilastro). In via riconvenzionale, chiedevano venisse accertato e dichiarato che il pilastro oggetto del contendere insisteva all'interno della loro proprietà (costituendo, precisamente, parte dell'immobile censito al foglio 133, mappale 554, sub 19). Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda appena menzionata, instavano, sempre in via riconvenzionale (subordinata), affiinchè venisse accertato e dichiarato, ex artt. 1031 e
1158 c.c. c.c., il proprio acquisto per usucapione della servitù consistente nel mantenimento dei propri contatori nel pilastro, risalendo la creazione dei vani ivi ricavati e la posa dei medesimi contatori al loro interno (ad opera dei propri danti causa) ad oltre quarant'anni prima dell'introduzione del giudizio;
essendosi siffatto stato dei luoghi protratto, fino al suindicato spoglio denunciato nel richiamato procedimento possessorio, in modo continuato, pacifico e pubblico, in difetto di rimostranze di sorta. Contestavano i danni ex adverso dedotti, così come che le condizioni di manutenzione delle siepi e la presenza del palo dotato di dispositivo luminoso insistenti nella loro proprietà integrassero illecito, non risultando quest'ultimo, in particolare, posto in area confinante con gli immobili del e non essendo stato più acceso il faro montato sul palo, Pt_1 peraltro coperto da campana per evitare che il raggio illuminante si stendesse anche ad aree diverse da quelle appartenenti alle convenute. Contestavano, infine, la pretesa di spostamento del container a distanza dal confine, non potendosi ad esso applicare il disposto di cui all'art. 873 c.c., ex adverso invocato, trattandosi di struttura provvisoria, disancorata dal terreno ed agevolmente trasferibile. Contestavano che la somma capitale dovuta a titolo risarcitoria, ove fosse stata accolta la relativa avversa domanda, potesse essere maggiorata degli interessi al tasso previsto ex art. 1284 comma 4 c.c., trattandosi di disposizione pertinente alle sole obbligazioni pecuniarie ex contractu.
In virtù della contestazione che il pilastro nel quale erano stati allocati i contatori fosse compreso nella proprietà insistendo esso, a proprio dire, sul fondo distinto al Pt_1 foglio 133 mappale 554 sub 19, loro appartenente, proponevano, inoltre, domande riconvenzionali volte a conseguire le seguenti pronunce: 1) in via principale,
l'accertamento sul punto;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della suddetta domanda: 2) in subordine, la declaratoria del proprio acquisto per usucapione, ex art. 1158 c.c., del medesimo pilastro, per effetto della posa dei contatori all'interno dello stesso oltre quarant'anni anni prima dall'introduzione del giudizio ad opera dei propri danti causa, essendo stata comunque usucapita (ex artt. 1058 e 1031 c.c.); in via
16 alternativa e gradata, l'accertamento e la declaratoria della servitù (apparente) consistente nella destinazione del pilastro a contenere quei medesimi contatori a servizio delle proprie utenze;
3) l'accertamento dell'avvenuto ampliamento di un vano posto all'interno del mappale 164 in prossimità del confine e contenente una caldaia, vano al di sopra del quale era stata installata una canna fumaria, manufatti posti a distanza inferiore a quella tra le costruzioni prescritta dalla legge e dai regolamenti comunali edilizi ed urbanistici integrativi della disciplina del codice civile, oltre che, quanto a quest'ultimo, fonte di immissioni maleodoranti di fumo eccedenti il limite di tollerabilità ex art. 844 c.c., nonché la condanna alla rimozione o allo spostamento dei medesimi manufatti, con contestuale inibitoria di fumo ed odori;
4) l'accertamento dell'avvenuta costruzione da parte degli attori, nell'immobile censito al mappale 164, di una tettoia (con colonna portante a ridosso del confine) con sovrastane boiler di grandi dimensioni, entrambi insistenti distanza inferiore da quella prevista dalla legge e prescrizioni comunali urbanistiche ed edilizie e la contestuale condanna degli stessi alla rimozione o allo spostamento dei medesimi manufatti;
5) l'accertamento dell'avvenuta modifica illegittima, ad opera delle controparti, dell'andamento altimetrico del piano naturale di campagna della proprietà mediante riempimento artificiale dello Pt_1 stesso e la contestuale condanna alla rimessione in pristino dello stato del piano di campagna artificialmente modificato e dell'andamento altimetrico originario, in modo da ricondurlo al livello del piano di campagna del compendio immobiliare confinante appartenente alle stesse convenute ed ulteriore condanna alla demolizione del terrapieno artificiale;
6) l'accertamento della posa, nella proprietà di pozzetti di Pt_1 ispezione e tubazioni di acqua e/o gas e/o energia elettrica normativa codicistica ed edilizio urbanistica integrativa in materia di distanze tra costruzioni, anche in tal caso con conseguente condanna degli attori alla rimozione o allo spostamento di tali manufatti a distanza rispettosa della distanza legale;
7) l'accertamento della presenza di piante ad alto fusto sul mappale 164 a distanza inferiore a quella legale rispetto al confine con la proprietà 8) la condanna degli attori al risarcimento, in proprio CP_1 favore, dei danni loro derivati dalla collocazione e dalla realizzazione dei manufatti ed opere e manufatti illegittimi sin qui descritti.
Si costituiva, altresì, la convenuta , eccependo anch'ella, in via CP_3 pregiudiziale, l'inammissibilità, ex art. 705 c.p.c., dell'actio negatoria servitutis,
17 segnatamente in riferimento al pilastro ed ai contatori posti nei vani nello stesso ricavati in pendenza del procedimento possessorio concernente tale stato dei luoghi, anteriormente radicato. Assumeva, peraltro, che il pilastro in questione non apparteneva alle controparti, insistendo nella corte censita al sub. 19, della quale erano comproprietarie le convenute e proponendo anch'ella, in via riconvenzionale principale, nella denegata ipotesi di reiezione della suddetta pretesa, domanda volta alla declaratoria del proprio acquisto per usucapione della servitù corrispondente allo stato dei luoghi ex adverso contestato, instando, altresì, per l'accertamento che le immissioni di fumo ed odore prodotte dalle canne fumarie installate dagli attori all'interno dei mappali 162 e 164 eccedono i limiti di normale tollerabilità, nonché per la condanna di questi ultimi a provvedere all'immediata cessazione delle immissioni stesse ed al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore della stessa convenuta.
Rilevava l'indeterminatezza dell'avversa pretesa risarcitoria inerente ai danni che sarebbero derivati dalla posa nel pilastro dei contatori a servizio dei propri immobili, contestando che le relative opere, o il successivo intervento di sostituzione dei contatori preesistenti (effettuato nel 2020) avessero provocato il cedimento di porzione della muratura di proprietà di parte attrice, essendo stati i danni da quest'ultima lamentati, in realtà, cagionati dai lavori di realizzazione di un piazzale all'interno della proprietà Pt_1 ed a quelli di ampliamento del passo carraio di accesso alla medesima. Deduceva, poi, che l'avversa doglianza concernente il palo con faro illuminante non era fondata su alcuna previsione normativa, associandosi ai rilievi difensivi delle altre convenute in merito all'asserita insussistenza di profili di illegittimità di sorta nella sua presenza, dovendosi considerare indeterminata anche la relativa pretesa risarcitoria accessoria.
Contestava anch'ella, infine, l'applicabilità del disposto di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. in relazione al credito risarcitorio ex adverso vantato, ove fosse stato riconosciuto all'esito del giudizio.
La causa, istruita in forma documentale, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini concessi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
18 §§§§§§§§§§
Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, deve preliminarmente darsi atto che nulla osta a che la presente sentenza possa definire (ove ne ricorrano i presupposti) la materia del contendere anche in relazione a questioni diverse rispetto alle “domande in punto di rito” ed alle “prime quattro domande in punto di “merito”, quali trascritte nelle conclusioni di cui alla memoria degli attori ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c.” – domande con riferimento alle quali assume rilievo l'eccezione di inammissibilità ex art. 705 c.p.c. sollevata dalle parti convenute, secondo quanto indicato nell'ordinanza in data 09.03.2023 – atteso che, in difetto di provvedimento di separazione delle cause inerenti alle varie domande cumulate in giudizio, al momento della spedizione della causa in decisione al giudicante è devoluta l'intera materia del contendere, costituendo onere delle parti, non a caso, rassegnare le proprie conclusioni in relazione a tutte le domande proposte in causa, che, se non ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, devono presumersi tacitamente rinunciate (cfr., ex plurimis, Cass. n.
4794/2006, Id. n. 1496472006, Id. n. 2093/2013).
L'eccezione in rito volta alla declaratoria dell'inammissibilità, ex art. 705 c.p.c., dell'actio negatoria servitutis in riferimento all'installazione, nel pilastro del muro di confine interposto tra le proprietà limitrofe, dei contatori a servizio degli immobili delle convenute, così come della pretesa tesa alla rimozione di detti contatori, nonché, in ragione della loro accessorietà rispetto a quella appena indicata, delle accessorie azioni risarcitoria (in riferimento ai danni derivati dall'illegittimo stato dei luoghi denunciato) e domanda di inibitoria di analoghe condotte lesive della proprietà attorea, risulta fondata e merita pertanto accoglimento;
trattandosi di azioni di indubbia natura petitoria, proposte in pendenza del procedimento possessorio inter partes nel quale è stata denunciata dalle medesime odierne convenute (ricorrenti in quel procedimento ex art. 703 c.p.c. anteriormente radicato), quale condotta integrante spoglio del possesso vantato da queste ultime (riqualificato in chiave di mera turbativa del possesso con l'ordinanza collegiale emessa in sede reclamo, prodotta dalle convenute e CP_1 sub doc. 14), la posa, ad opera del di una recinzione avente la CP_2 Pt_1 funzione di impedire a queste ultime l'accesso a quegli stessi contatori, in chiave di
19 lesione del possesso (poco importa, ai fini che in questa sede rilevano, se sub specie di spoglio o di molestia del possesso, secondo quanto rispettivamente ritenuto nell'ordinanza emessa all'esito della fase di prime cure e in quella con la quale si è concluso il reclamo); possesso ad immagine di quella medesima servitù la cui inesistenza si è chiesto, ex art. 949 c.p.c., acclarare e dichiarare nel presente giudizio.
Tanto è dato evincere, in effetti, dal tenore delle allegazioni difensive contenute nel ricorso introduttivo del richiamato procedimento possessorio instaurato, tra gli altri, dalla dalla e dalla “I ricorrenti sono legittimi possessori … di CP_1 CP_2 CP_3 un'area condominiale … ove, in uno dei pilastri del cancello di ingresso alla proprietà condominiale, è stato installato un vano contatore a servizio dei loro immobili;
nel maggio 2020, … , titolare del diritto di proprietà di un immobile Parte_1 confinante, precludeva l'accesso a tale vano contatori, mediante l'apposizione di una rete sorretta da pali metallici e di una catena ancorata al muro del pilastro tramite un foro, in modo da inglobare tale area nella sfera di sua proprietà-possesso” (cfr. ricorso ex art. 1168 c.c. e 703 c.p.c. prodotto in allegato alla comparsa di costituzione delle convenute e sub doc. 1, pagg. 1-2); “Sul confine tra il mappale 162 ed CP_1 CP_2 il mappale 554 è presente un muro di confine. Al limite di detto muro, ma all'interno del solo mappale 162 (dunque per intero all'interno della proprietà , è posizionato un Pt_1 pilastro in muratura ….. Le predette Sig.re e … senza alcuna CP_2 CP_1 CP_3 autorizzazione da parte degli attori ed in lesione dei loro diritti sul bene, installavano i contatori di luce e gas a servizio delle loro abitazioni all'interno del sopra descritto pilastro di proprietà del Sig. ivi realizzando appositi vani” (cfr. citazione Pt_1 introduttiva del presente giudizio, pag. 3). Dalla documentazione dimessa dalle convenute e (cfr. docc. 13, 14 e 15), del resto, è dato evincere la CP_2 CP_1 perdurante pendenza dell'anzidetto procedimento possessorio, depositato il 04.08.2021, pertanto anteriormente all'introduzione della presente causa, secondo quanto prospettato dalle medesime convenute, circostanza di per sé incontestata ex adverso, non essendo emersa, sul punto, allegazione o prova contraria.
Per consolidata giurisprudenza, il divieto di proporre giudizio petitorio in pendenza di procedimento possessorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., “riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio” e trova “la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa
20 attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello ius possidendi”; risultando siffatta ratio, secondo l'univoco insegnamento della Suprema Corte, “posta a presidio di interessi generali”, essendo ispirata “all'esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa … con la conseguenza che la violazione del divieto può essere fatta valere anche d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di controparte” (cfr. Cass. n. 4728/2011, conf. Id. n.
24236/2022). In tale contesto, non ha pregio l'assunto difensivo degli attori secondo cui il richiamato divieto ex art. 705 c.p.c. non opererebbe nel caso in questione in quanto la condotta lesiva del possesso denunciata nel procedimento possessorio sarebbe soltanto in parte (vale a dire limitatamente alla posa dei contatori nel pilastro) coincidente con la situazione dedotta nel presente giudizio a fondamento dell'actio negatoria servitutis, essendo stata contestata, nel primo procedimento, anche l'installazione della catena ancorata al muro del pilastro. E' agevole osservare, al riguardo, che l'interposizione di tale ulteriore ostacolo, per le odierne convenute, all'accesso ai contatori a servizio degli immobili loro appartenenti non vale ad escludere l'evidenziata ratio del principio ex art. 705 c.p.c., né la sua operatività nel caso in esame, assumendo piuttosto rilievo l'inconfutabile constatazione per la quale uno dei due manufatti la cui posa in loco è stata denunciata dalle odierne convenute (nel procedimento ex art. 703 c.p.c. anteriormente radicato) quale condotta lesiva del proprio possesso sia stata dedotta dal
(nel presente giudizio petitorio) quale illegittima violazione del diritto di proprietà Pt_1 dal medesimo vantato, a fondamento dell'actio negatoria servitutis; in altri termini, il fatto che, nella prospettazione delle modalità di manifestazione dell'attentato al possesso, sia stato rappresentato un quid pluris (evidentemente comunque rivelatore della medesima intenzione di estrinsecare la piena ed esclusiva signoria sul pilastro e di precludere alle controparti di accedere ai contatori ivi collocati) rispetto alla situazione lamentata in funzione di ragione giustificativa dell'actio negatoria servitutis non impedisce affatto l'applicabilità del principio di cui al mentovato art. 705 c.p.c.; ciò specie ove si consideri che la catena già a suo tempo installata risulta essere stata, nelle more, rimossa, per quanto si evince dalla succitata ordinanza emessa in sede di reclamo nel procedimento possessorio (diversamente dalla recinzione posata a ridosso del pilastro e dei contatori ivi apposti, recinzione tuttora presente). In definitiva, ciò che assume rilievo, come correttamente posto in luce dalla difesa delle convenute, è che giudizio possessorio –
21 anteriormente introdotto e tuttora pendente - è volto a tutelare il possesso da queste ultime vantato ad immagine della servitù di accesso ai vani contatori, mentre il presente giudizio petitorio ha ad oggetto l'accertamento negativo proprio della servitù consistente nell'accedere a tali contatori. Nel medesimo contesto, va altresì disatteso – a maggior ragione, stante l'obiettiva diversità di natura e di funzione dell' actio negatoria servitutis e di quelle a tutela del possesso - l'assunto difensivo attoreo secondo cui il divieto di cumulo posto dal richiamato art. 705 c.p.c. opererebbe soltanto qualora le due controversie abbiano il medesimo “petitum” ed abbiano ad oggetto la “stessa questione”: invero, mentre la prima, quella in oggetto, è diretta “all'accertamento dell'inesistenza della pretesa servitù” ed “alla eliminazione della situazione antigiuridica posta in essere dal terzo mediante la rimozione delle opere lesive del diritto di proprietà realizzate dal medesimo, sì da ottenere la effettiva libertà del fondo ed impedire che il potere di fatto del terzo, corrispondente all'esercizio di un diritto, protraendosi per il tempo prescritto dalla legge, possa comportare l'acquisto per usucapione di un diritto reale su cosa altrui”
(cfr. Cass. n. 27405/2014, conf., ex plurimis, Id. n. 203/2017, Id. n. 16495/2005, Id. n.
24028/2004), le azioni possessorie sono invece tese alla tutela non già di un diritto reale, bensì di una situazione di fatto - consistente nell'elemento materiale dell'esercizio di un potere di fatto sulla res corrispondente al contento di un diritto reale, associato all'elemento soggettivo rappresentato dall'animus possidendi - prescindendo quindi dall'effettiva titolarità di quello stesso diritto reale in capo al possessore.
Né assume rilievo, al fine di escludere l'applicabilità del principio posto dall'art. 705
c.p.c., il fatto che, al momento della notificazione della citazione introduttiva della presente causa petitoria, gli attori non fossero a conoscenza dell'introduzione del giudizio possessorio (rubricato con il n. 828/2023 R.G.) ad iniziativa delle controparti.
Come ha avuto modo di chiarire eloquentemente la Corte regolatrice, infatti, “il divieto per il convenuto in giudizio possessorio di proporre domanda di natura petitoria, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita, produce effetti già al momento del deposito del ricorso e non soltanto dalla successiva notificazione del provvedimento interinale che fissa l'udienza di comparizione, essendo rilevante, al fine indicato, la formulazione della domanda possessoria e l'individuazione della parte convenuta e non, invece la costituzione del contraddittorio. Ne consegue che, nel giudizio possessorio, il convenuto resta tale a partire dal deposito del ricorso in
22 cancelleria e da allora opera il divieto del cumulo fino a che il giudizio possessorio non sia stato definito e la sentenza abbia avuto esecuzione” (cfr. Cass. n. 4728/2011 cit., conf. Id. n. 11988/1992); siffatta opzione ermeneutica, del resto, si impone, in aderenza all'evidenziata ratio del divieto di proposizione dell'azione petitoria in pendenza del giudizio possessorio (anteriormente radicato), per la sua conformità al principio espresso dal noto brocardo spoliatus ante omnia restituendus. La mancata conoscenza da parte degli attori della pendenza del procedimento possessorio al momento della notificazione della citazione introduttiva del presente giudizio petitorio potrebbe assumere rilievo, tutt'al più, ai fini della definizione del regime delle spese processuali, qualora l'actio negatoria servitutis (e le domande accessorie) non fossero state coltivate,
a fronte della constatazione della suddetta pendenza;
desistenza che tuttavia non risulta intervenuta nel caso in esame, essendosi insistito nell'accoglimento delle pretese de quibus.
Non assume, poi, concreta rilevanza – al fine di escludere l'operatività del divieto ex art. 705 c.p.c. con specifico riguardo all'attrice – il fatto che Parte_2 quest'ultima non sia parte del procedimento possessorio (già radicato dalle odierne convenute nei confronti del solo quale autore della denunciata condotta lesiva Pt_1 del possesso), dovendosi tenere piuttosto conto della dirimente ed assorbente considerazione per la quale la medesima , nella sua qualità di titolare del diritto Pt_2
d'uso di una delle unità comprese nel compendio immobiliare appartenente al Pt_1 risulta priva di legittimazione attiva in relazione all'esperita actio negatoria servitutis spiegata nel presente giudizio;
meritando quindi accoglimento, sotto tale profilo,
l'eccezione spiegata dalle convenute. Per consolidata giurisprudenza, con riguardo all'azione ex art. 949 c.c., “la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva”, attenendo tale titolarità al diritto dominicale, trattandosi di azione a tutela della proprietà, ed implicando la dimostrazione dell'esistenza di “un valido titolo di proprietà sul bene” (cfr. Cass. n. 18082/2019, conf., ex plurimis, Id. n. 21851/2014, Id. n.
1409/2007, Id. n. 24028/2004, Id. n. 10149/2004, Id. n. 4366/2002, Id. n. 4120/2001). Le pronunce della Corte regolatrice richiamate, in tale contesto, dalla difesa attorea a sostegno del proprio assunto non risultano affermare, sic et simpliciter, la legittimazione all'esperimento dell'azione ex art. 949 c.c. in capo al titolare del diritto d'uso: in particolare, la sentenza n. 11823/2018, pur riconoscendo che “la tutela offerta dalla
23 previsione di cui all'art. 949 c.c. compete non solo al proprietario, … , ma anche al titolare di un diritto reale diverso da quello di proprietà”, non ha sicuramente esteso sic et simpliciter la relativa legittimazione attiva al titolare di qualsivoglia altro diritto reale, rimarcando, piuttosto, l'esigenza di verificare i caratteri (in termini di durata e di contenuto delle facoltà attribuite al medesimo) dal diritto reale parziario ed essendosi limitata, al riguardo, a cassare con rinvio la sentenza impugnata per avere essa escluso la legittimazione in capo ai “titolari di un diritto d'uso perpetuo ed esclusivo” (evincibile dal loro titolo di acquisto); difettando, nel caso di specie, qualsivoglia specifica allegazione circa la rispondenza del diritto d'uso dedotto dalla ai caratteri Pt_2 appena menzionati (non desumibili dal contratto di compravendita immobiliare del
06.10.1995 in forza del quale quest'ultima risulta aver acquistato quel diritto, prodotto a corredo della citazione sub doc. 1, allegato D); la sentenza n. 12169/2002 ha riconosciuto la legittimazione ad agire in negatoria servitutis all'NF (anche senza necessità di partecipazione al giudizio del nudo proprietario), sul rilievo della maggiore ampiezza del potere spettante allo stesso NF (avendo quest'ultimo la facoltà di disporre del proprio diritto e di esercitare il diritto potestativo di affrancazione del fondo) rispetto al potere attribuito all'usufruttuario (che, proprio per tale ragione, per poter agire
“per far riconoscere … l'inesistenza” delle servitù che si pretende di esercitare sul fondo” oggetto del proprio diritto è tenuto, ex art. 1012 comma 2 c.c., a chiamare in giudizio il nudo proprietario, quale litisconsorte necessario); con le sentenze n. 11222/1991 e
4744/1987 si è poi esclusa la legittimazione ad agire in negatoria servitutis in capo ai titolari di diritti personali di godimento (che hanno facoltà soltanto di intervenire in giudizio ad adiuvandum, ex art. 105 comma 2 c.p.c., al fine di sostenere le ragioni di soggetto legittimato), non affermando affatto che detta legittimazione spetti, sic et simpliciter, al titolare di qualsivoglia diritto reale, indipendentemente dalla consistenza e dall'ampiezza del suo contenuto.
Richiamate le considerazioni che precedono, nel caso in esame, a fronte del mancato assolvimento dell'onere assertivo da parte dell'attrice , la mera Parte_2 titolarità, in capo alla stessa, di un non meglio precisato diritto d'uso sull'unità immobiliare censita nel Catasto Fabbricati al Foglio 133, particella 162 (di proprietà del
, non può valere, di per sé sola, a legittimarla alla proposizione dell'azione ex art. Pt_1
949 c.c., in relazione alla lamentata installazione dei contatori nel pilastro;
dovendosi in
24 proposito rilevare che il diritto d'uso dalla medesima genericamente dedotto, per sua natura, non permette alla stessa di trasferirlo o di concederlo in locazione a terzi (facoltà consentita, invece, al titolare dei diritti di usufrutto e di enfiteusi), né può ritenersi (in difetto di specifica allegazione e di prova sul punto sul punto) perpetuo ed esclusivo (cfr.
Cass. n. 11823/2018 cit.), essendo il contenuto dell'uso ulteriormente limitata dalla pertinenza del potere di raccogliere i frutti soltanto in misura corrispondente ai bisogni propri del titolare e della sua famiglia.
Peraltro, anche diversamente opinando in merito a quanto sin qui esposto, vale a dire ove venisse riconosciuta alla TE la legittimazione a proporre l'azione ex art. 949
c.c. in esame, la domanda dalla medesima proposta sotto tale profilo andrebbe comunque disattesa nel merito, atteso che, a fronte del già rimarcato omesso assolvimento dell'onere assertivo (ancor prima che di quello probatorio), non è emersa dimostrazione di quale ostacolo, impedimento o pregiudizio di sorta sia derivato in concreto alle facoltà di godimento implicate dal diritto d'uso di quest'ultima dalla collocazione, da parte delle convenute, dei contatori nel pilastro in muratura oggetto di causa. Né è stato allegato - e tanto meno provato - dalla medesima attrice che le spese occorrenti per il rifacimento o ripristino della porzione di muratura ceduta asseritamente in dipendenza delle opere realizzate per la posa nel pilastro dei contatori a servizio degli immobili appartenenti alle convenute – in difetto di dimostrazione anche in ordine al lasso temporale intercorso tra la realizzazione di quelle opere ed il dedotto cedimento della porzione di muratura - siano state o debbano essere sostenute (per ragione non meglio specificata) dalla stessa , nella sua veste di titolare del diritto d'uso Pt_2 sull'unità immobiliare catastalmente distinta al Foglio 133, particella 162, piuttosto che dal quale proprietario dell'intero compendio immobiliare all'interno del quale Pt_1 insiste (secondo la stessa prospettazione attorea) quella stessa muratura;
ed è appena il caso di ribadire, quanto a quest'ultimo, che l'inammissibilità dell'actio negatoria servitutis spiegata in relazione all'installazione dei contatori nel pilastro comporta l'assorbimento della pretesa risarcitoria azionata dal medesimo sotto tale profilo. Pt_1
Né pare verosimile che il cedimento della porzione di muro possa essere avvenuto a causa dell'intervento di sostituzione dei contatori intervenuto nel 2020 (piuttosto che in dipendenza dei lavori di costruzione del piazzale interno e di ampliamento del passo carrabile di pertinenza della proprietà posti in essere nell'estate dello stesso Pt_1
25 anno), non evincendosi conferma di tale circostanza dai capitoli di prova testimoniale formulati dagli attori, sul punto inammissibili in quanto tesi a far esprimere giudizi non demandabili ai testi (in particolare, in relazione alla dedotta perdita di funzione portante del pilastro in ragione dell'asportazione di parte dei materiali componenti la struttura muraria e, di conseguenza, al prospettato nesso causale tra tale intervento ed il parziale cedimento della stessa struttura).
La dirimente portata della rimarcata inammissibilità dell' actio negatoria servitutis – giova ribadire con specifico riferimento alla contestata apertura dei vani nel pilastro ed alla posa dei contatori ivi contenuti - preclude l'esame delle domande accessorie (sia quella risarcitoria e/o inerente al preteso “indennizzo per l'illegittimo esercizio” della contestata servitù, sia quelle volte al ripristino dello status quo ante ed alla cessazione, in futuro, di analoghe turbative della proprietà attorea), per quanto già in precedenza accennato, avendo esse, quale necessario ed indefettibile presupposto, in virtù dello stesso connotato di accessorietà, l'accertamento dell'illegittimità della pretesa delle convenute di mantenere alloggiati nell'anzidetto pilastro i contatori di pertinenza delle utenze a servizio dei propri immobili. L'eccezione di nullità della citazione, spiegata dalla convenuta , per asserita indeterminatezza del petitum della suddetta CP_3 azione risarcitoria ex art. 164 comma 4 c.p.c. va disattesa, in quanto infondata, avendo parte attrice esplicitato in maniera sufficientemente chiara, anche attraverso il richiamo alla perizia di parte dimessa a corredo della propria comparsa di costituzione, sub doc.
4, e la tipologia del ristoro preteso ed il pregiudizio a tale titolo prospettato, consistente nei costi di ripristino della parete in muratura e del pilastro nel quale sono stati installati i contatori, danneggiati per effetto del cedimento di parte dei medesimi manufatti in dipendenza dei lavori a suo tempo eseguiti per la posa dei ridetti contatori, così come del ripristino della pavimentazione sottostante, anch'essa in parte ceduta a causa dei lavori in questione;
il fatto che non sia stato quantificato l'ammontare monetario dei danni posti a fondamento dell'azione risarcitoria non integra, evidentemente, l'eccepita della nullità della citazione, essendo stato esplicitati il titolo della domanda ed il criterio per la liquidazione dei danni lamentati, avendo le controparti avuto modo di formulare le proprie difese in merito (cfr., ex plurimis, Cass. n.7074/2005, Id. n. 12567/2009, Id. n.
26873/2017); dovendosi la medesima azione comunque rigettare per la sua infondatezza nel merito, per quanto in precedenza chiarito.
26 Con riguardo alla contestata presenza del container nell'immobile della a CP_1 distanza non rispettosa di quella legale rispetto al confine con la proprietà (profilo Pt_1 del contendere evidentemente pertinente alla sola sfera giuridica di quest'ultimo, non già anche a quella della , trattandosi di questione afferente alla disciplina tra Pt_2 proprietà finitime), va dichiarata la cessazione della materia del contendere delle domande tese all'accertamento dell'illegittimità del posizionamento dello stesso ed al suo arretramento o rimozione;
rimozione pacificamente intervenuta in pendenza di causa (precisamente il 17.05.2023, secondo la prospettazione attorea, non contraddetta ex adverso) e della quale, del resto, le parti hanno dato atto concordemente nei rispettivi scritti difensivi conclusivi. Occorre pertanto verificare, ai meri fini della liquidazione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza (sul punto virtuale) – liquidazione che sarà peraltro effettuata con la sentenza che definirà il giudizio, in conformità al disposto di cui all'art. 91 c.p.c. - se la pretesa di arretramento del medesimo container e l'azione risarcitoria accessoria fossero o meno fondate. A tale riguardo, le allegazioni attoree sono risultate, già in limine litis, confuse e poco chiare, essendosi fatto richiamo, a sostegno della domanda, all' “art. 873 c.c.” e, al contempo, contestata la sua illegittima collocazione rispetto al confine tra i fondi, per essere esso asseritamente “posizionato a non più di 80 cm dal confine con la proprietà degli attori
(particella 164)”, essendosi sotto tale ultimo profilo fatto riferimento, invece, alla distanza tra il container e il confine (vedasi, rispettivamente, conclusioni trascritte in atto introduttivo e ribadite con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 20.10.2023 e citazione, pag. 4, sub 11). In proposito, non risultando specificamente contestato che il container in questione fosse amovibile e non infisso al suolo – secondo quanto prospettato dalla convenuta fin dalla propria comparsa CP_1 di costituzione – difettano, pertanto, i connotati identificativi della “costruzione” rilevante ai fini della disciplina in esame.
Costituisce infatti ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di distanze legali, che la nozione di “costruzione”, pur non identificandosi necessariamente con quella di edificio, presuppone pur sempre che, indipendentemente dalla tecnica adoperata per la posa, si tratti di “opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata” (cfr. Cass. n. 345/2024, conf., ex plurimis, Id. n.
27 21173/2019, Id. n. 5145/2019, Id. n. 23843/2018). In difetto di proposizione, anteriormente alla rimozione del manufatto, di istanza di istruzione preventiva (ex art. 696 o ex art. 696 bis c.p.c.), ante causam o in corso di causa, parte attrice – sulla quale gravava il relativo onere – non ha dato prova che il preesistente container avesse i caratteri propri della “costruzione” appena indicati, né paiono a tal fine concludenti e rilevanti i capitoli di prova testimoniale (nn. 22, 23, 24 e 25) dalla stessa sul punto dedotti, la cui istanza di ammissione è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni;
istanza che, pertanto, va in questa sede respinta, non assumendo, del resto efficacia dimostrativa in merito i rilievi fotografici dimessi a corredo della citazione sub docc. 10, 11 e 12.
Per quanto concerne la lamentata installazione del palo della luce nell'immobile censito al Foglio 33, particella 554, sub 19, adibito a corte comune degli immobili appartenenti alle convenute, l'actio negatoria servitutis svolta dal va rigettata per infondatezza: Pt_1 non è stata prospettata, a fondamento della pretesa azionata, né l'ipotetica violazione della distanza legale tra il palo munito di faro illuminante ed il confine tra i fondi limitrofi, né altri eventuali profili di contrasto rispetto alla disciplina in tema di rapporti di vicinato e/o in materia edilizia, essendo stata rappresentata soltanto una generica pericolosità del manufatto (per ragioni non meglio specificate ed in difetto di qualsivoglia menzione di ipotetiche disposizioni normative in materia di sicurezza). Le uniche doglianze in proposito esplicitamente sollevate attengono alle dedotte carenza della (anche in tal caso non meglio identificata) “prescritta autorizzazione” (amministrativa) e “grave turbativa alla privacy ed al riposo degli attori” che deriverebbe dalla presenza di tale manufatto. Al riguardo, al di là della già evidenziata indeterminatezza di siffatte allegazioni – non già della relativa causae petendi (comunque individuata in virtù delle stesse suindicate allegazioni, per quanto generiche), secondo quanto invece sostenuto dalla convenuta a sostegno dell'eccezione di nullità della citazione per CP_3 indeterminatezza della relativa domanda, ex art. 164 comma 4 c.p.c., eccezione che risulta pertanto infondata - va osservato che qualsivoglia eventuale violazione di leggi speciali o della normativa edilizia locale (non meglio allegate) non potrebbe comportare la riduzione in pristino, pretesa dagli attori attraverso l'invocata rimozione dello stesso palo munito di faro illuminante, essendo siffatta statuizione possibile, per consolidata giurisprudenza ed in conformità al disposto di cui all'art. 872 comma 2 c.c., soltanto ove
28 si tratti di violazione attinente alle distanze tra costruzioni (cfr., ex plurimis, Cass. n.
3567/1988, Id. n. 11423/1992, Id. n. 10459/2011, Id. n. 27364/2018, Id. n. 18676/2023); dovendosi ribadire, al riguardo, che non risulta affatto prospettato in giudizio che la posizione del palo non rispetti la distanza legale, con la conseguente reiezione della domanda volta alla “rimozione” dello stesso, così come formulata. Quanto alla lamentata turbativa della privacy (o della riservatezza), l'illecito paventato dagli attori risulterebbe integrato soltanto qualora il raggio luminoso proiettato dal faro verso le loro abitazioni nelle ore serali e notturne consentisse alle convenute di guardare all'interno delle stesse, violando il riserbo della vita domestica, e che queste ultime fossero in effetti dedite a tale pratica, difettando, tuttavia, allegazione di sorta in tal senso;
dagli stessi capitoli di prova formulati dagli attori, del resto, si evince la possibilità di evitare la proiezione del raggio luminoso all'interno delle abitazioni semplicemente chiudendo le imposte e le tende delle finestre, ciò che rappresenta, in verità, prassi comune nelle ore notturne, onde a favorire il riposo delle persone. Né risulta espressamente dedotto che l'intensità dell'immissione luminosa superi la soglia di normale tollerabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 844 c.c., emergendo, anche sotto tale profilo, la genericità delle allegazioni difensive svolte a sostegno della domanda in esame e l'omesso assolvimento dell'onere assertivo alla stessa necessariamente sotteso;
ciò che, giova ribadire, lungi dal comportare l'eccepita nullità della citazione, vale a determinare, piuttosto, il rigetto nel merito, della medesima domanda. La formulazione dei capitoli di prova testimoniale al riguardo dedotti dagli attori (segnatamente quelli dal 29 al 31) – laddove l'impiego del tempo passato remoto, peraltro, è rivelatore dell'essere la situazione ivi descritta risalente nel tempo e ragionevolmente non più corrispondente a quella attuale (“Vero che il palo della luce di cui al precedente capitolo, dal novembre
2018, nelle ore serali e notturne, dalle ore 18,00 alle ore 07,00, proiettava un'intensa luce sulle abitazioni del Sig. e della Sig.ra …? 30) Parte_1 Parte_2
Vero che tale illuminazione costringeva il Sig. e la Sig.ra Parte_1 Parte_2
, nelle ore serali e notturne, dalle ore 18,00 alle ore 07,00, a lasciare chiuse le
[...] imposte delle loro abitazioni ed a tenere le tende delle finestre chiuse a copertura della luce? 31) Vero che tale illuminazione impediva al Sig. ed alla Sig.ra Parte_1
, nelle ore serali e notturne, di godere nelle loro abitazioni di un buio Parte_2 completo, così limitando il loro sonno ed il loro riposo?”) - pare peraltro costituire
29 riscontro della già avvenuta cessazione del (lamentato) disturbo per effetto dell'apposizione di una campana atta ad evitare la diffusione del raggio luminoso nelle aree circostanti alla proprietà delle convenute, secondo quanto da queste ultime prospettato già in limine litis e non specificamente contestato ex adverso nei successivi scritti difensivi.
In virtù del rigetto dell'actio negatoria servitutis in riferimento alla turbativa appena esaminata (da intendersi comprensiva della pretesa rimozione del palo), non può trovare accoglimento neanche l'azione risarcitoria accessoria, evidentemente assorbita.
In riferimento alla medesima actio negatoria servitutis va dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice , per le stesse considerazioni Parte_2 dianzi esposte con riguardo all'azione ex art. 949 c.p.c. concernente la contestazione della posa dei contatori nel pilastro e della facoltà di accedere ad esso da parte delle convenute.
In merito alla doglianza attinente all'omessa manutenzione della siepe insistente sulla proprietà delle convenute e ed alla pretesa di recisione dei rami che si CP_1 CP_2 protendono all'interno della proprietà attorea, è appena il caso di evidenziare, in questa sede, che il fatto che il proprietario del fondo sul quale si verifichi lo sconfinamento dei rami del vicino possa aver provveduto personalmente a tagliarli, secondo quanto previsto dal secondo inciso dell'art. 896 c.c., non vale, di per sé, ad escludere che siffatto stato dei luoghi si configuri illecito;
né osta al diritto del medesimo proprietario, ove detto stato di fatto persista, di pretendere il taglio dei rami ad opera del confinante, facoltà espressamente prevista dal primo inciso della disposizione codicistica appena citata. In proposito, è emersa prova documentale delle reiterate richieste provenienti dagli attori, a mezzo missive a firma del loro legale, di curare la manutenzione della suddetta siepe, in modo da evitare che i rami della stessa invadessero la proprietà
(cfr. raccomandate A/R del 16.06.2020 e del 17.07.2020, prodotte a corredo della Pt_1 citazione sub docc. 8 e 9). La documentazione fotografica versata dagli attori (cfr. docc.
13 allegati all'atto introduttivo) rappresenta, in effetti, lo stato della siepe in prossimità del confine (in fasi temporali diverse, in considerazione delle modifiche intervenute ed evincibili dalle stesse fotografie) ed attesta, in effetti, lo sconfinamento, in misura più o meno evidente, di alcuni rami della medesima siepe all'interno del confinante fondo identificato con il mappale 164. Da parte loro, le predette convenute non hanno
30 contestato che lo stato dei luoghi sia stato, nel corso del tempo, effettivamente quello rappresentato dai richiamati rilievi fotografici ex adverso prodotti, limitandosi per un verso a dedurre di essersi offerte di provvedere, a propria cura, a “regolare la forma delle siepe”, chiedendo, a tal fine, “negli anni 2020/2021 in 10 occasioni”,
l'autorizzazione alle controparti, che sarebbe stata dalle stesse negata (cfr. capitolo di prova n. 9 di cui alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.), per altro verso (e contraddittoriamente) assumendo trattarsi di “una quisquilia” e che quegli stessi rilievi fotografici rivelerebbero, a loro dire, una manutenzione “curata … puntuale e precisa ”
(cfr. comparsa di costituzione, pag. 4), affermazione, quest'ultima, che, è appena il caso di precisare, non pare invero suffragata dalle medesime fotografie. Quel che è certo è che non risulta che le predette convenute si siano occupate di provvedere alla recisione dei rami protesi nella proprietà confinante, non potendosi il suindicato capitolo di prova testimoniale considerare ammissibile, per la sia genericità, in difetto di specificazione circa le date, le circostanze e le modalità con le quali sarebbero avvenute le richieste di autorizzazione all'accesso al fondo del per dar corso al taglio dei rami, cui si fa ivi Pt_1 riferimento. Da ultimo, soltanto in memoria di replica all'avversa comparsa conclusionale, le medesime convenute hanno rappresentato l'asserita carenza di interesse degli attori, per effetto della prospettata sopravvenuta recisione “in autotutela” che sarebbe stata già effettuata da “controparte”, in momento non meglio precisato, in violazione del succitato art. 896 c.c. (“che attribuisce tale facoltà al vicino unicamente in relazione alle radici prospicienti”); e ciò senza che sia stata fornita o offerta prova di tale generica asserzione.
Per quanto sin qui esposto, in definitiva, la domanda volta alla condanna delle convenute e a provvedere al taglio dei rami delle siepi che si CP_1 CP_2 protendono nella proprietà confinante merita accoglimento. Va invece respinta la pretesa risarcitoria accessoria, che non può ritenersi fondata (in re ipsa) in dipendenza del mero accertamento dell'illecito ex art. 896 c.c., in difetto di dimostrazione di un effettivo danno economicamente valutabile (cfr. Cass. n. 10958/1997). Con riferimento alla pretesa risarcitoria in esame, peraltro, è ben vero che la Corte regolatrice ha ammesso la relativa tutela in favore dell'interessato a fronte dell'inerzia del vicino a provvedere al taglio dei rami delle piante che si protendono nel proprio fondo, ma ciò sempre che siffatta tutela (per equivalente) sia invocata in via alternativa rispetto a
31 quella volta alla condanna del vicino a provvedere al taglio dei rami, non già in cumulo rispetto ad essa;
in altri termini, “in base alla formulazione della norma”, l'interessato
“può agire per invocare la condanna del proprietario” del fondo confinante “ad eseguire la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica, ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa una domanda di tutela per equivalente” (cfr. Cass. n. 30188/2021). Nel caso di specie, giova ribadire, la pretesa risarcitoria non risulta avanzata in via alternativa rispetto a quella tesa alla tutela in forma specifica, bensì in cumulo con quest'ultima, per quanto si evince dalle conclusioni rassegnate sul punto, né il danno cui si riferisce il preteso ristoro è stato specificamente individuato nel costo della potatura non eseguita dalle convenute, in funzione della facoltà di provvedere in loro vece ed a loro spese, dovendosi ribadire la mancata allegazione della natura e della consistenza del pregiudizio dedotto a fondamento della stessa azione risarcitoria, che, in definitiva, non può che essere rigettata, così come formulata.
Quanto alle domande riconvenzionali, va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità di quelle spiegate dalla convenuta , essendo state esse proposte con CP_3 comparsa costituzione da quest'ultima depositata in data 07.12.2021, pertanto tardivamente, allorchè il termine all'uopo previsto a norma del combinato disposto degli artt. 166 e 167 comma 2 c.c. (da computare in rapporto all'udienza di prima comparizione in data 21.12.2021 fissata in citazione) era ormai decorso;
dovendosi avere riguardo, per costante insegnamento della Corte regolatrice, ai fini del computo di detto termine (a ritroso), alla data fissata in citazione, non già a quella alla quale l'udienza di prima comparizione venga differita d'ufficio ai sensi dell'art 168 comma 4
c.p.c. e dell'art. 82 comma 1 disp. att. cod. proc. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. n.
2299/2017, Id. n. 1127/2015).
In ordine alle domande riconvenzionali delle convenute e la causa va CP_1 CP_2 rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza in pari data, con esclusione di quella tesa all'accertamento del posizionamento dei contestati “pozzetti di ispezione della fognatura” a distanza dal confine inferiore a quella prevista ex art. 889 c.c. ed a ricondurlo a distanza legale ricondurre la distanza tra i “pozzetti di ispezione della fognatura”, per quanto verrà precisato nel prosieguo;
dovendosi peraltro disattendere
32 l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attrice , nella Parte_2 sua qualità di usuaria dell'immobile censito al mappale 162 (di proprietà del , così Pt_1 come formulata in relazione a tutte le statuizioni invocate in tale contesto. Tali domande, in effetti, non sono volte soltanto al ripristino dello status quo ante (mediante interventi demolitori o di arretramento) in riferimento alle opere ed ai manufatti contestati, pretesa con riguardo alla quale la legittimazione passiva, in effetti, spetta soltanto al proprietario dell'immobile sul quale sia stato realizzato l'abuso lesivo delle ragioni del confinante (cfr.
Cass. n. 5520/1998), ma anche, quale necessario presupposto logico-giuridico di quest'ultima invocata statuizione, all'accertamento della realizzazione dei ridetti manufatti ed opere illegittimi da parte di entrambi gli “attori” (inclusa la stessa , Pt_2 quindi) ed al risarcimento dei danni (“patrimoniali e non patrimoniali”) che ne sarebbero derivati, essendo stata anche siffatta azione risarcitoria accessoria fatta valere nei confronti sia dell'uno che dell'altra; fermo restando che laddove, all'esito del giudizio, dovesse essere accertata l'illegittimità dello stato dei luoghi conseguente ai denunciati abusi e violazioni della disciplina in materia di rapporti di vicinato, la conseguente condanna ripristinatoria non potrà che essere pronunciata nei confronti del solo Pt_1 quale proprietario del compendio immobiliare confinante ed in quanto tale (unico) legittimato a provvedere ai conseguenti interventi demolitori e/o ripristinatori, potendo egli soltanto, per l'appunto in tale qualità, essere destinatario dell'ordine di compiere le modifiche strutturali occorrenti per far cessare l'abuso, ovvero di effettuare li demolizioni occorrenti al fine di conseguire il ripristino delle distanze legali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5520/1998 cit., Id. n. 5078/2022, Id. n. 458/2016, Id. n. 17602/2015).
Come ha avuto modo di chiarire la Corte regolatrice, l'art. 889 c.c., che prescrive le distanze minime dal confine per “pozzi, cisterne, fosse e tubi”, ha la funzione di
“preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall'esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno”; mentre “per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata (nella specie, pozzetti di ispezione della condotta di scarico delle acque nere), la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante” (cfr. Cass. n.
27642/2013). Non pare quindi revocabile in dubbio che i “pozzetti di ispezione della fognatura” posti nell'immobile censito al mappale 162, in prossimità del confine con la
33 proprietà della cui ha fatto riferimento quest'ultima, vadano annoverati nella CP_1 seconda delle suddette categorie di opere e manufatti, non potendosi per essi configurare, in difetto di specifica allegazione di concreti profili di pericolosità, quella predicata dal citato art. 889 c.c. per quelli ivi espressamente contemplati, per i quali soltanto opera presunzione iuris et de iure di pericolosità fondata sulla mera distanza dal confine difforme da quella legale. L'omesso assolvimento dell'onere assertivo sul punto non può che far carico, sul piano processuale, sulla predetta convenuta, con il conseguente rigetto della domanda dalla medesima svolta sotto tale profilo;
non potendo l''accertamento dell'ipotetica concreta pericolosità (o “potenzialità dannosa”) dei pozzetti di ispezione de quibus essere affidata ad una C.T.U., che, in tal guisa intesa, si rivelerebbe caratterizzata da inammissibile finalità esplorativa, assumendo la funzione di sollevare la parte interessata dall'onere di allegazione sulla stessa gravante.
L'eccezione di usucapione della servitù consistente nel mantenimento dello stato dei luoghi oggetto di contestazione è stata sollevata dagli attori (al fine di paralizzare le avverse domande riconvenzionali) soltanto in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., non già in sede di udienza di prima comparizione e di trattazione ex art. 183 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis alla controversia) - pertanto tardivamente – in riferimento alle dedotte violazioni della disciplina in tema di distanze legali e di immissioni. Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, nel corso dell'udienza di prima comparizione e di trattazione l'attore può proporre, tra l'altro, “le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto”, avendo entrambe le parti, alla stessa udienza, facoltà di “precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate”; ne deriva che dette eccezioni, non rilevabili d'ufficio, devono essere sollevate dall'attore, “a pena di decadenza”, per l'appunto nel corso stessa udienza, non già nel contesto dell'appendice cartolare prevista ai sensi del comma 5 del citato art 183
c.p.c., “non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, comma 5, c.p.c., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare
e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporne di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il thema decidendum”. (cfr. Cass. SS.UU. n. 3567/2011).
L'eccezione in esame va pertanto dichiarata inammissibile, in quanto tardiva.
34 Il regime delle spese processuali inerenti alla materia del contendere oggetto della presente sentenza verrà stabilito con la sentenza che definirà il giudizio.
Alla rimessione della causa sul ruolo, ai fini della prosecuzione del giudizio, si provvede come da ordinanza sentenza in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, non definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
- Dichiara inammissibile, per contrasto con il disposto di cui all'art. 705 c.p.c.,
l'actio negatoria servitutis spiegata da nei confronti delle convenute in Parte_1 riferimento all'installazione dei contatori nel vano ricavato sul pilastro in muratura oggetto del contendere, nonché del pari inammissibili, (in quanto assorbite dalla inammissibilità dell'azione ex art. 959 c.c. che ne costituisce il presupposto), le domande accessorie volte alla rimozione dei suddetti contatori ed al risarcimento (o indennizzo) dei danni conseguenti all'installazione degli stessi.
- Rigetta l'actio negatoria servitutis proposta da nei confronti Parte_1 delle convenute in riferimento alla contestata presenta del palo dotato di faro illuminante posto sull'immobile di cui al foglio 33, part. 554, sub. 19 ed alla pretesa rimozione dello stesso, così come l'azione risarcitoria accessoria.
- Dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice in Parte_2 relazione alle azioni ex art. 949 c.p.c. suindicate, così come con riguardo alle pretese accessorie tese alla rimozione degli anzidetti contatori e palo dotato di faro illuminante e risarcitoria.
- Dichiara la cessazione della materia del contendere la cessazione della materia del contendere in riferimento alle domande tese all'accertamento dell'illegittimità del posizionamento del container già insistente, in prossimità del confine tra i fondi limitrofi,
35 su porzione di terreno di proprietà della compresa nel sub. 12 ed CP_1 all'arretramento o alla rimozione del container medesimo;
rimozione pacificamente intervenuta in pendenza di causa.
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalle convenute e volta CP_1 CP_2 all'accertamento del posizionamento dei “pozzetti di ispezione della fognatura” realizzati
“dagli attori” ed insistenti sulla proprietà a distanza dal confine inferiore a quella Pt_1 prevista ex art. 889 c.c..
- Rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'attrice Parte_2 in relazione alla suddetta domanda riconvenzionale, così come alle domande riconvenzionali proposte dalle convenute e volte: Controparte_1 CP_2 all'accertamento della modifica dell'andamento altimetrico del piano naturale di campagna mediante riempimento artificiale dello stesso, con conseguente alterazione del normale deflusso delle acque naturali in prossimità del confine tra gli immobili limitrofi, sì da convogliare le acque nella proprietà delle convenute;
nonché all'accertamento dell' illegittimità dell'ampliamento di un vano caldaia e dell'installazione sopra di esso di una canna fumaria “in violazione della normativa codicistica ed edilizio urbanistica integrativa in materia di distanze tra costruzioni”, all'accertamento dell'illegittimità delle immissioni di fumi e odori prodotte dalle canne fumarie installate dagli attori in quanto eccedenti i limiti di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. e dell'illegittimità della posa del boiler sopra la tettoia eretta da questi ultimi in prossimità del confine, “in violazione della normativa codicistica ed edilizio urbanistica integrativa in materia di distanze tra costruzioni”, così come, infine, della posa a dimora in prossimità del confine “in violazione delle distanze previste ex art. 892 c.c.”; eccezione di legittimazione passiva dell'attrice che rigetta, altresì, in riferimento Parte_2 alle domande riconvenzionali risarcitorie, spiegate anche nei confronti di quest'ultima, dirette “alla rimozione e/o spostamento delle piante e di tutte le opere” ex adverso contestate, alla “rimessione in pristino dello stato del piano di campagna artificialmente modificato ristabilendo l'andamento altimetrico originario” ed al risarcimento dei danni.
36 - Dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta CP_3
[...]
- Rimette alla sentenza che definirà il giudizio il regime delle spese processuali.
- Dispone come da separata ordinanza in pari data alla rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, ai fini della trattazione della materia del contendere non oggetto di decisione in forza della presente sentenza.
Così deciso in Massa, il 07.11.2025
Il Giudice
dott. Domenico Provenzano
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