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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 09/12/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2483/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGNESINA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AGNESINA GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASUTTI ANNA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MERCANTINI 6 TORINO, presso il difensore avv. MASUTTI ANNA
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (artt. 2051 – 2043 C.C.); sinistro da caduta con richiesta risarcimento danno biologico.
_______________
CONCLUSIONI delle PARTI:
- parte attrice, all'udienza del 29 ottobre 2025, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni agli atti e, non risultando foglio apposito depositato nel primo termine ex art. 189 CPC a ritroso rispetto all'udienza di rimessione in decisione di cui sopra, devono ritenersi valide quelle di cui alla prima memoria ex art. 171 ter CPC:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Novara, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, dato e preso atto di quanto esposto in narrativa, condannare il a risarcire Controparte_1 alla Sig.ra tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 29/06/2022, Parte_1
pagina 1 di 14 quantificati come sopra in complessivi € 12.174,66. Con vittoria di spese e compensi di causa.
…”
Oltre poi alle istanze in via istruttoria (documentale e orale).
- parte convenuta, all'udienza del 29 ottobre 2025, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni agli atti e, non risultando foglio apposito depositato nel primo termine ex art. 189
CPC a ritroso rispetto all'udienza di rimessione in decisione di cui sopra, devono ritenersi valide quelle di cui alla prima memoria ex art. 171 ter CPC:
- - “ Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei confronti del Parte_1
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore in quanto Controparte_1 infondate sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
- - In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della Sig.ra nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1 suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, contenere l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore nei limiti di quanto risulti specificamente allegato e provato in corso di causa, riducendolo in misura corrispondente al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della stessa Sig.ra nella causazione del fatto dannoso nonché defalcando dall'ammontare Parte_1 del risarcimento eventualmente riconosciuto gli importi degli indennizzi eventualmente percepiti dall'attrice da parte di assicuratori sociali o in forza di polizze assicurative contro i danni dalla stessa contratte o di cui ella potesse, comunque, beneficiare.
- In via istruttoria: Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra di esibire tutta la documentazione attestante l'esistenza di coperture Parte_1 assicurative di cui ella poteva – o potrebbe tutt'ora beneficiare – nonché i documenti concernenti l'erogazione di eventuali indennità in suo favore. …”
pagina 2 di 14 Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
La sig.ra , pel tramite dell'avv. Giovanni AGNESINA, evocava in giudizio, Parte_1 con atto di citazione datato 23 novembre 2023, ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 7 dicembre 2023, il nella persona del sindaco pro - tempore (d'ora in poi, breviter, Controparte_1 semplicemente il o il convenuto), per vedere riconosciuta la responsabilità extracontrattuale CP_1
(ex art. 2043 e/o 2051 CC) di quest'ultima e per veder condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente a sinistro occorso in data 29 giugno 2022, in Viale Giulio Cesare dal lato CP_1 dell'ex Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele, e in occasione del quale la sig.ra riportava lesioni personali. Pt_1
In data 23 gennaio 2024, il predetto Comune, si costituiva in giudizio, con deposito di comparsa di costituzione pel tramite dell'avv. ANNA MASUTTI. Nel costituirsi, parte convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e negava la propria responsabilità, chiedendo pertanto il rigetto delle domande della stessa parte attrice.
A seguito di assegnazione della epigrafata causa allo scrivente, la prima udienza – dopo deposito memorie ex art. 171 ter CPC da parte di attrice e convenuto - si celebrava effettivamente in data 10 aprile 2024; ivi, a scioglimento immediato di riserva sulle istanze istruttorie, lo scrivente rinviava per escussione testimoniale al 12 giugno 2024.
Ivi, l'escussione veniva rinviata al 23 ottobre 2024; assunte le testimonianze dei testi indicati e comparsi, lo scrivente prendeva a riserva la causa, con provvedimento di scioglimento in pari data, ove veniva disposta TU medico legale, con nomina della dott.ssa . Persona_1
A seguito di giuramento del predetto nominato TU all'udienza del 29 gennaio 2025 e a seguito di deposito della relazione medicolegale del Consulente del Giudice (avvenuto in data 7 marzo 2025).
Alla successiva udienza del 25 giugno 2025 (sostituita / svoltasi mediante trattazione scritta), la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al 29 ottobre 2025, ove – constatato deposito di note di trattazione e, prima ancora, di conclusionali e repliche da parte della difesa della sig.ra e di quella del Comune evocato – la causa veniva “presa” a decisione. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- I fatti secondo la rispettiva prospettazione
Parte attrice sostiene in fatto quanto segue:
“… in data 29/06/2022 verso le ore 19:30, mentre percorreva Viale Giulio Cesare dal lato dell'ex
Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele, giunta all'altezza del civico n. 197, l'esponente inciampava su uno spuntone di ferro (verosimilmente un palo non correttamente rimosso), posizionato pagina 3 di 14 al centro del marciapiede in un lieve avvallamento che sporgeva dal terreno, peraltro nascosto dal fogliame ivi caduto, cadendo rovinosamente a terra;
− che, nell'immediatezza dei fatti, la stessa veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Maggiore della Carità di , da cui veniva dimessa in data 01/07/2022 con diagnosi “Caduta a CP_1 terra condizionante frattura scomposta epifisi distale del radio sinistro, trauma cranico con dubbia iperdensità frontale non più visibile alla TC di controllo”, con prognosi di giorni 30, come risulta dai relativi verbali di P.S. che si producono (doc. 1);
− che all'occorso assistevano i Sig.ri e , vicini di casa Persona_2 Persona_3 dell'esponente, i quali mentre percorrevano il medesimo tragitto della Sig.ra la vedevano Pt_1 inciampare e, dopo averle prestato soccorso e aver informato il marito dell'accaduto, appuravano la presenza dello spuntone di ferro che sporgeva dal marciapiede proprio nel punto in cui l'esponente era inciampata poco prima, come risulta dalle relative dichiarazioni che si producono (doc. 2, 3 e 4);
− che, in data 07/07/2022, veniva contestato al Comune di Novara – Ufficio Protocollo per il tramite dello scrivente il sinistro di cui sopra, chiedendo a tal fine l'attivazione della copertura assicurativa
(doc. 5);
− che, in data 14/12/2022, riscontrava per conto del Comune di Novara Service Lercari S.r.l. quale incaricata della gestione della pratica assicurativa, a cui seguiva, in data 23/12/2022, comunicazione del che confermava tale incarico (doc. 6 e 7); Controparte_1
− che a seguito delle lesioni riportate, a è stato riconosciuto un danno biologico Parte_1 permanente nella misura del 6%, un danno biologico temporaneo pari a 1 giorno con valore totale
(ospedalizzazione) e 80 gg. con valore parziale, dei quali 35 gg. al 75%, 25 al 50% e 20 al 25%, come da perizia medico legale a firma Dott. che si produce (doc. 8); Per_4
− che, sulla base della citata perizia medico-legale, è stato quantificato il danno biologico patito dall'esponente nella misura di € 11.617,95, come risulta dal calcolo che si produce (doc. 9), oltre ad €
555,15 per spese mediche e di medicinali, come da ricevute che si producono (doc. 10);
− che nonostante le richieste di risarcimento danni avanzate al nonché alla Controparte_1 compagnia assicuratrice, nulla è stato risarcito;
− che, con pec datata 12/09/2023, lo scrivente invitava il alla stipula di una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita in relazione al sopra indicato sinistro (doc. 11);
− che, in data 15/09/2023, il rifiutava l'adesione alla negoziazione assistita, come Controparte_1 da missiva Service Lercari S.r.l. che si produce, per l'effetto rendendo procedibile la presente domanda giudiziale (doc. 12);
pagina 4 di 14 − che, preso atto della necessità di procedere giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subìti, in data 21/09/2023 lo scrivente accedeva presso il Comune di agli atti relativi al sopra CP_1 indicato sinistro, estraendo copie della documentazione ivi contenuta per complessivi € 1,56 come risulta dalla relativa ricevuta (doc. 13);
− che, dalla documentazione acquisita a seguito di accesso emergeva inequivocabilmente che:
1) in data 13/01/2023, a seguito di sopralluogo il Commissario di P.L. accertava la Persona_5 presenza di uno spuntone di ferro e/o metallo, probabilmente base di palo o infisso, sul marciapiede di
V.le Giulio Cesare n. 197, che per lo sgretolamento dell'asfalto circostante fuoriusciva di qualche centimetro dal livello del marciapiede (doc. 14);
2) in data 16/01/2023, l'Ing. del Comune di Novara – Ufficio riscontrata l'estremità Controparte_2 di un presunto palo in ferro non rimosso nella sua totalità, ma leggermente sporgente rispetto al manto bituminoso del marciapiede. Lo stesso nella medesima data del sopralluogo è stato completamente rimosso dagli operai della segnaletica stradale (doc. 15);
Parte convenuta osserva, sempre in fatto, quanto segue:
“ … Con atto di citazione notificato il 30.11.2023 la Sig.ra conveniva il innanzi Pt_1 CP_1 all'intestato Tribunale chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in Euro 12.174,66, oltre rivalutazione e interessi (Doc. 02).
2. Deduce l'attrice che il 29.6.2022, verso le ore 19.30 (ergo in pieno giorno, tramontando il sole alle
21.17) sarebbe caduta mentre percorreva Viale Giulio Cesare dal lato dell'ex Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele, all'altezza del civico n. 197. Causa della caduta sarebbe stato uno spuntone di ferro collocato al centro del marciapiede in un lieve avvallamento asseritamente nascosto dal fogliame.
3. All'accaduto avrebbero assistito (da lontano) i Sig.ri e , i quali Persona_2 Persona_3 avrebbero successivamente cercato la possibile causa della caduta.
4. L'attrice si recava autonomamente (“decisione propria” Doc. 1 ) presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Maggiore della Carità di , dove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta CP_1 epifisi distale del radio sinistro, trauma cranico con dubbia iperdensità frontale non più visibile alla
TC di controllo” (Doc. 02, p. 2). L'attrice si sarebbe successivamente sottoposta a visite specialistiche e fisioterapia.
5. L'attrice si sottoponeva a visita medico-legale del proprio consulente Dott. che redigeva Per_4 perizia di parte sub Doc. 8, dove si quantifica al di un danno biologico corrispondente a una IP del
6%, una ITT di un giorno, una ITP al 75% di 35 giorni, al 50% di 25 giorni e di ulteriori 20 giorni al
25%. pagina 5 di 14 6. Il per il tramite della ditta incaricata della gestione del sinistro, rigettavano motivatamente CP_1 la richiesta attorea.
- I fatti alla luce del panorama probatorio.
Proprio in considerazione delle sopra riportate e rispettive posizioni, il “fatto” dovrà essere esaminato alla luce delle risultanze istruttorie, oltre che documentali (vedasi da do. 1 a doc. 15 di parte attrice e da doc. 1 a doc. 5 di parte convenuta, parte dei quali consistenti – peraltro – in precedenti giurisprudenziali), anche per prova orale. Proprio a tal fine, si riporta integralmente (sempre per completezza e facilitare chi legge) la verbalizzazione delle escussioni testimoniali:
Il teste , teste già appurato come “indifferente” e, in mancanza di elementi Persona_3 avversi, anche attendibile, sui capi di prova dedotti da parte attrice dichiarava quanto segue:
1) “che in data 29/06/2022 alle ore 19.30 circa, mentre percorrevo V.le Giulio Cesare, sul marciapiede lato ex Centro Sociale. Giunti in prossimità dell'ingresso vedevo a circa 10 metri da me cadere per terra una signora poi riconosciuta come la mia vicina di casa SI . Parte_1
Percorrevo lato centro sociale il viale Giulio Cesare con la mia bicicletta. Io ho visto una persona cadere in prossimità dell'ingresso del centro sociale sul marciapiede. Poi mi sono avvicinato e ho riconosciuto la sig.ra , che vive nello stesso complesso dove vivo io. Pt_1
2) “che – nelle circostanze di luogo e tempo di cui sopra - la Sig.ra veniva soccorsa Parte_1
e aiutata da mia moglie.” Si lo confermo e confermo che mia moglie era con me. ADR mia moglie si chiama . Persona_2
3)” che la stessa sig.ra riferiva di essere inciampata in un ostacolo” si me lo ha detto e ha Pt_1 indicato l'ostacolo, uno spuntone di ferro.
4) “che in effetti il documento 16 / 17 rammostra i luoghi di cui ai capi precedenti e che nello stesso documento vedo uno spuntone di ferro
Riconosco i luoghi raffigurati nelle foto 16 e 17 come quelli indicati dalla sig.ra e di cui al Pt_1 capo precedente, lo spuntone di ferro è proprio quello ivi raffigurato.
Il teste , teste già appurato come “indifferente” e, in mancanza di elementi Persona_2 avversi, anche attendibile, sui capi di prova dedotti da parte attrice dichiarava quanto segue:
1) “che in data 29/06/2022 alle ore 19.30 circa, mentre percorrevo V.le Giulio Cesare, sul marciapiede lato ex Centro Sociale. Giunti in prossimità dell'ingresso vedevo a circa 10 metri da me cadere per terra una signora poi riconosciuta come la mia vicina di casa SI . Parte_1
Si è vero;
Percorrevo il Viale in bicicletta con mio marito. Confermo di avere visto una persona cadere per terra vicina al centro sociale. Poi mi avvicinavo e riconoscevo la sig.ra , che abita nel Pt_1 mio palazzo, anzi complesso. pagina 6 di 14 2) “che – nelle circostanze di luogo e tempo di cui sopra - la Sig.ra veniva soccorsa Parte_1
e aiutata da me.” Si lo confermo l'ho aiutata io ad alzarsi e ho visto che il braccio, non so dire se il destro o il sinistro, non lo muoveva. Aveva del sangue sulla fronte, penso per gli occhiali che hanno graffiato. 3)” che la stessa sig.ra riferiva di essere inciampata in un ostacolo” la signora Pt_1 mi diceva: “ sono inciampata su questo spuntone” 4) “che in effetti il documento 16 / 17 rammostra i luoghi di cui ai capi precedenti e che nello stesso documento vedo uno spuntone di ferro. Riconosco i luoghi raffigurati nelle foto 16 e 17 come quelli indicati dalla sig.ra e di cui al capo Pt_1 precedente, lo spuntone di ferro è proprio quello ivi raffigurato.
Per quanto emerso in giudizio, l'occorso, inteso come evento o come fatto storico e inteso come sinistro consistente nella caduta a terra dell'attrice in data 29 giugno 2022 ed in (Viale Giulio CP_1
Cesare dal lato dell'ex Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele), appare in sé e per sé ampiamente provato;
le sopra riportate testimonianze sono assolutamente chiare e concordi nel confermarlo;
a ciò si aggiunga anche, ma solo ad abundantiam e a mero fine di ulteriore conferma, il referto del P.S. in pari data ed orario “coerente” e la TU. che, alla luce di visita e documentazione, ha comunque accertato:
nel sinistro occorso in data 29/6/2022, riportò un trauma Parte_1 contusivo cranico e al polso sinistro, responsabile di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna, lesività trattata conservativamente.
Ora, quel che potrebbe essere discutibile e rilevante ai fini del decidere (ovviamente in punto an debeatur) è il “ruolo” dello “spuntone” di ferro riferito da parte attrice.
Intanto, è sicuramente emersa la sua esistenza all'epoca dei fatti e ciò, non solo alla luce delle testimonianze, ma anche dal doc. 4 (fotografie, peraltro, confermate dai testi) e, seppur indirettamente, dai docc. 14 e 15 del fascicolo attoreo (… il fatto che il sia intervenuto per eliminare CP_1
“qualcosa”, vuol dire che “qualcosa” esisteva…).
In secondo luogo, appare chiara l'”insidiosità” dello stesso;
e ciò non solo ictu oculi (dalla semplice visione delle predette foto), ma anche per riconoscimento ed evidente valutazione in tal senso, previo sopralluogo, dello stesso (vedasi sopra richiamati doc. 14 e 15). Controparte_1
Il fatto che la sig.ra sia caduta in corrispondenza o, in ogni caso, nei “pressi” dello Pt_1 spuntone è emerso con assoluta chiarezza dalle testimonianze, come anche il fatto che - immediatamente e ancora a terra dolorante - la stessa attrice indicava lo spuntone come “ostacolo” che l'aveva fatta inciampare. Ora, a prescindere dalle considerazioni giuridiche che più avanti verranno svolte, il fatto che la sig.ra sia “inciampata” nello spuntone può – se non altro in base all'id Pt_1
pagina 7 di 14 quod plerumque accidit – ritenersi ragionevolmente emerso: la stessa rovinosità della caduta, la vicinanza dell'ostacolo (comunque esistente e poi rimosso), l'immediata indicazione della persona ancora a terra, possono costituire quegli elementi indiziari da cui (anche ex artt. 2727 e 2729) il giudice può trarre il suo libero convincimento, anche in base al sopra menzionato id quod plerumque accidit
(in tal senso, CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17265 / 2024).
__________________________
- L'an debeatur
Finora i fatti, mentre, qui di seguito, verranno svolte alcune brevi considerazioni giuridiche in punto an debeatur.
Innanzitutto, è appena il caso di premettere che la fattispecie in esame rientra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e, più in particolare, ex art. 2051 CC (responsabilità del custode derivante dalla cosa in custodia) ed eventualmente, ma a prescindere dalle qualificazioni proposte dalle parti, ex art. 2043 CC.
Proprio “in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051
CC, presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.
Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito … atteso che l'ente non aveva fornito la prova del caso fortuito … ”. (Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 gennaio 2015 – n° 295).
Ed ancora, “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 CC individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia necessaria – allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco movimento della cosa – la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento” (Cassazione Civile sezione VI 27 novembre 2014 – num. 25214). Infine, di recente è stato riaffermato che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito” (Cassazione Civile sezione III n° 13260 / 2016).
Quanto appena esposto vale sia nel caso in cui la “cosa” sia dotata di “dinamismo proprio”, sia nel caso – come quello che ci occupa – di una “cosa inerte”.
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008) hanno affermato: “… sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine pagina 8 di 14 qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto…” aggiungendo “… il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa,
c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili: – quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell'evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo…”.
Nel caso che ci occupa, la “cosa” in custodia è la strada, anzi il marciapiede (… non certo lo
“spuntone”) e pare innegabile il nesso tra la stessa “cosa” e la caduta della sig.ra . Pt_1
Si potrebbe anche osservare che la mera relazione tra “cosa” ed evento, senza alcun
“contemperamento” (come l'accertamento della pericolosità potenziale della cosa stessa o come la limitazione in caso di responsabilità o corresponsabilità in capo al danneggiato), renderebbe pericolosamente “illimitata” la responsabilità ex art. 2051 Codice Civile, specie nei casi in cui la res in custodia non sia dotata di dinamismo e, tanto, più nel caso in cui il custode sia un'amministrazione, che comunque è tenuta ad eliminare situazioni insidiose mediante attività manutentiva o riparatoria. In tal senso, secondo orientamento giurisprudenziale più restrittivo di recente formatosi, non così univoco, ma comunque avallato da pronunce della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (in tal senso, Cass 7125 / 2013).
Nel caso de quo, la situazione era di pericolo tale da rendere probabile l'evento; infatti, se si vuole accogliere la tesi di parte convenuta, il sopralluogo della Polizia Locale ha fatto emergere la presenza dello “spuntone” (ove, per quanto sopra considerato, si può affermare sia inciampata l'attrice e situazione di fatto comunque compatibile con l'evento di cui alla c.d. realtà processuale); ovviamente,
i doc. 14 e 15 di parte attrice (che dimostrano come il evocato, dopo opportuno sopralluogo CP_1
pagina 9 di 14 che faceva emergere l'anomalia, abbia provveduto ad eliminare lo “spuntone” e mettere in sicurezza i luoghi…), se non assurgono a “riconoscimento” della pericolosità, risultano essere alquanto significativi in tal senso ….
Certamente non pare provata una condotta imprudente e capace di interrompere il nesso causale da parte della sig.ra . Pt_1
D'altra parte, la possibilità in capo al convenuto di escludere una responsabilità ex art. 2051
C.c., data dalla prova del caso fortuito che possa “recidere” il nesso causale (ivi compreso il comportamento del danneggiato), è confermata, sia dagli orientamenti sopra richiamati, sia dal seguente precedente del Giudice di Legittimità, secondo il quale: “… In tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 CC, presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito … atteso che l'ente non aveva fornito la prova del caso fortuito … ”. (Cassazione Civile sez.
III, 13 gennaio 2015 – n° 295).
Il fatto che l'attrice abiti non lontano dai luoghi ove è avvenuto il sinistro o il fatto che il sinistro sia avvenuto di giorno (e ciò a prescindere dall'orario, che – essendosi il fatto verificato alle 19,30 – non confermerebbe che si fosse proprio in pieno giorno… ) non sono – a parere del giudice (che è chiamato proprio ad una simile valutazione) - circostanze capaci di escludere o di recidere il predetto nesso causale. A mero titolo esemplificativo, sempre a parere del giudicante, un soggetto che cammina guardando il cellulare potrebbe rappresentare una grave imprudenza del danneggiato, tale da assurgere a rango di “caso fortuito” capace di escludere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento sinistroso.
Peraltro, uno spuntone di ferro su un marciapiede (come quello emerso in giudizio da foto, documenti e testimonianze), non così chiaramente visibile (non segnalato… e poi pure rimosso a seguito di sopralluogo), risulta, non solo ben sufficiente a corroborare una responsabilità civile della convenuta ai sensi dell'art. 2051 C.c., ma anche idonea a fondare, in parallelo e ad eventuale abundantiam, perfino una responsabilità anche ex art. 2043 C.c. (che può pacificamente “coesistere” con quella ex art. 2051 CC).
Condivisibili e non “dissimili” da quelle sopra svolte dallo scrivente sono le considerazioni giuridiche della difesa attorea;
in particolare ove sottolinea che “L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo alla struttura o alle pertinenze della strada stessa
(marciapiedi) sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere pagina 10 di 14 effettivo di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la stessa (Cass. 1/2/2018 n. 2480; Cass. 27/4/2023 n. 1152; Cass. 26/5/2923 n. 14798 citate tutte in Cass. Civ., Sez. III. 13/5/2024, n. 12988, in Responsabilità Civile, One Legale. CP_3
.
[...]
- Il quantum debeatur
Le risultanze di TU, oltre che utili ai fini del decidere pure in punto an debeatur (vedasi compatibilità delle lesioni con un evento della “tipologia” di quello descritto e risalente all'epoca dei fatti dedotti), risulta essenziale ai fini del decidere in punto quantum debeatur.
D'altra parte, quando un giudice ritiene di avvalersi di un suo Consulente è proprio perché ritiene di non avere tutte le competenze tecniche (in presenza delle quali avrebbe potuto non disporre l'espletamento della TU stessa, facendo tra il resto risparmiare ulteriori costi alle parti); ciò posto, lo stesso giudice potrebbe poi discostarsi solo ove avesse validi elementi e fosse in grado di fondare su di essi una valida e convincente motivazione per assumere “una posizione nettamente divergente” dalle risultanze di TU (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione Civile, sentenza n° 1294/ 2017).
Elementi che – a prescindere dalle osservazioni argomentative della difesa della convenuta - non paiono sussistenti o comunque idonei a fondare un simile “discostamento” dalle risultanze cui è pervenuto il C.T.U. dott.ssa . Per_1
In concreto, il Consulente di questo giudice ha accertato quanto segue:
“… Esaminata la documentazione prodotta in atti, visitata parte perizianda, sentiti i Consulenti tecnici delle parti, è possibile rispondere nei seguenti termini ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice:1) nel sinistro occorso in data 29/6/2022, riportò un trauma contusivo Parte_1 cranico e al polso sinistro, responsabile di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna, lesività trattata conservativamente. 2) Sussiste nesso di causa diretto ed esclusivo tra le lesioni sopra citate e l'evento traumatico descritto. 3) Alla frattura del polso sinistro conseguì danno biologico temporaneo computabile in un giorno a totale, pari al periodo di osservazione in pronto soccorso;
trentadue giorni a parziale al 75%, pari alla immobilizzazione in apparecchio gessato;
venticinque giorni al 50% e venti giorni al 25% per la fase di graduale recupero funzionale. Residuano postumi, integranti danno biologico permanente indicabile nella misura del 5%
(cinque), non incidenti sulla capacità lavorativa del soggetto (ora pensionato). Sono prodotte le seguenti spese di cura, pertinenti e congrue: scontrino “Farmacia V.le G. Cesare snc” di del CP_1
19/8/2022, privo di codice fiscale, pari a 6 € per acquisto di pallina rieducativa;
scontrino “Farmacia
V.le G. Cesare snc” di del 19/8/2022 pari a 25,45 € per acquisto di farmaco;
scontrino CP_1 farmacia “Pharma Novara SRL” di del 3/8/2022 pari a 12,90 € per acquisto di farmaco;
CP_1
pagina 11 di 14 ricevuta fiscale AOU Maggiore della Carità di del 6/7/2022 per visita ortopedica, pari a 12,90 CP_1
€; ricevuta fiscale AOU Maggiore della Carità di del 2/8/2022 per esame radiografico, visita CP_1 ortopedica e rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione, pari a 36,80 €; ricevuta fiscale AOU
Maggiore della Carità di del 6/7/2022 per radiografia polso sinistro, pari a 14,20 €. È inoltre CP_1 allegato scontrino farmacia “Defendi snc” di dell'8/8/2022, privo di codice fiscale, pari a CP_1
19,90 € per acquisto di parafarmaco - Lenox, non pertinente. 4) Si invia la bozza ai CT di parte nominati che hanno già espresso nel corso della discussione collegiale parere concorde con le conclusioni. 5) Non si rende necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione.
Su questi presupposti, il danno riconoscibile a parte attrice può essere dettagliato e quantificato sulla base delle tabelle ad oggi applicabili come segue:
IPP 5% su persona di anni 65 (al momento del sinistro) € 5.238,49=
ITP 100% un giorno € 56,18=
ITP 75% trentadue giorni € 1.348,32=
ITP 50% venticinque giorni € 561,80=
ITP 25% venti giorni € 280,90=
Spese borsuali: euro 108,25= (somma di quelle rassegnate in TU e ritenute congrue e riconducibili)
TOTALE: 7.593,94=.
Lo scrivente non ritiene di riconoscere, “in aggiunta” a quanto sopra dettagliato, a titolo di
“personalizzazione”; ciò, alla luce di orientamento ormai consolidatosi e riaffermato in sentenza n.
21062 del 27 luglio 2024, nella quale la Corte di Cassazione ritorna proprio sul concetto della personalizzazione del danno non patrimoniale. Ivi, richiama la decisione del 27 marzo 2018, n.
7513, che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, aveva affermato costituire duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico – relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Tale decisione aveva osservato, tra l'altro, che una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle pagina 12 di 14 seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già
Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale“.
La richiamata ordinanza concludeva che: “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione“.
Circostanze specifiche che non sono state allegate e provate e – comunque - non sono emerse all'esito del presente giudizio.
Infine, non meritevole di accoglimento è la difesa del convenuto ed attinente alla cd. CP_1 compensatio lucri cum damno, dato che alcuna prova o elemento sono stati forniti (o comunque emersi) circa l'esistenza di polizza stipulata dalla sig.ra ; ciò posto – effettivamente e a prescindere Pt_1 poi dalle finalità dell'ipotetica polizza assicurativa e, quindi, anche dalla possibilità di “considerarla” ai fini del presente giudizio… – pare ragionevole quanto affermato dalla difesa della stessa attrice: A riguardo ci si chiede cosa altro possa fare parte attrice se non dichiarare in udienza di non aver alcuna polizza assicurativa privata.
_________________________
Le spese di lite vengono allocate secondo l'ordinaria “regola” della soccombenza.
Ai fini della loro liquidazione, petitum (e, per la verità, anche il decisum) si colloca nello scaglione tra 5.200,00= e 26.000,00= euro;
ciò, quindi, anche nell'ipotesi si volesse applicare il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum), come da orientamento giurisprudenziale di Legittimità, secondo il quale: Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, pagina 13 di 14 in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (ex multis Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011;
Cass., Sez. Un., n. 19014/2007).
Quanto sopra già tiene conto del fatto che la domanda di parte attrice è di fatto accolta in misura inferiore a quanto effettivamente dalla stessa concluso;
ma ciò non potrà determinare alcuna compensazione, dato che – peraltro – parte convenuta non ha mai avanzato un'offerta vicina a quanto più avanti riconosciuto, determinando la necessità di svolgimento dell'intero processo (con tutte le fasi
“celebrate”) riguardante causa di valore (come detto, sia per petitum che per decisum) che si colloca nell'intervallo medio dello scaglione parametrico applicabile, con conseguente liquidazione in:
€ 5.077,00= per compensi (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, €
1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), oltre ad €
264,00= per esposti (così come desumibili in atti e consistenti in C.U.I.R., oltre marca per diritti forfettizzati - spese di notifica a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute, ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di TU
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- ACCERTA E DICHIARA la civile responsabilità extracontrattuale (ex art. 2051 CC e, ove necessario, ex art. 2043 CC) del nella persona del Sindaco pro – tempore in merito Controparte_1 al sinistro in atti descritto ed emerso in giudizio (avvenuto in data 29 settembre 2022); per l'effetto,
NA lo stesso a risarcire alla Sig.ra i danni subiti in Controparte_1 Parte_1 conseguenza del lo stesso sinistro, emersi - come sopra motivato - in complessivi € 7.593,94=.
- NA parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, quantificando e liquidando € 5.077,00= per compensi (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
1.701,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di TU, ivi compresi acconti già disposti ed eventualmente versati.
Novara, 9 dic. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Siciliano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2483/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. AGNESINA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. AGNESINA GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASUTTI ANNA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA MERCANTINI 6 TORINO, presso il difensore avv. MASUTTI ANNA
CONVENUTO/I
Causa avente ad
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale (artt. 2051 – 2043 C.C.); sinistro da caduta con richiesta risarcimento danno biologico.
_______________
CONCLUSIONI delle PARTI:
- parte attrice, all'udienza del 29 ottobre 2025, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni agli atti e, non risultando foglio apposito depositato nel primo termine ex art. 189 CPC a ritroso rispetto all'udienza di rimessione in decisione di cui sopra, devono ritenersi valide quelle di cui alla prima memoria ex art. 171 ter CPC:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Novara, respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione, dato e preso atto di quanto esposto in narrativa, condannare il a risarcire Controparte_1 alla Sig.ra tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 29/06/2022, Parte_1
pagina 1 di 14 quantificati come sopra in complessivi € 12.174,66. Con vittoria di spese e compensi di causa.
…”
Oltre poi alle istanze in via istruttoria (documentale e orale).
- parte convenuta, all'udienza del 29 ottobre 2025, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni agli atti e, non risultando foglio apposito depositato nel primo termine ex art. 189
CPC a ritroso rispetto all'udienza di rimessione in decisione di cui sopra, devono ritenersi valide quelle di cui alla prima memoria ex art. 171 ter CPC:
- - “ Nel merito: rigettare le domande tutte formulate dalla Sig.ra nei confronti del Parte_1
, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore in quanto Controparte_1 infondate sia nell'an che nel quantum, e comunque non provate, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
- - In via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda della Sig.ra nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1 suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore, contenere l'eventuale risarcimento riconosciuto all'attore nei limiti di quanto risulti specificamente allegato e provato in corso di causa, riducendolo in misura corrispondente al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. della stessa Sig.ra nella causazione del fatto dannoso nonché defalcando dall'ammontare Parte_1 del risarcimento eventualmente riconosciuto gli importi degli indennizzi eventualmente percepiti dall'attrice da parte di assicuratori sociali o in forza di polizze assicurative contro i danni dalla stessa contratte o di cui ella potesse, comunque, beneficiare.
- In via istruttoria: Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra di esibire tutta la documentazione attestante l'esistenza di coperture Parte_1 assicurative di cui ella poteva – o potrebbe tutt'ora beneficiare – nonché i documenti concernenti l'erogazione di eventuali indennità in suo favore. …”
pagina 2 di 14 Svolgimento del procedimento in forma riassuntiva
La sig.ra , pel tramite dell'avv. Giovanni AGNESINA, evocava in giudizio, Parte_1 con atto di citazione datato 23 novembre 2023, ritualmente notificato ed iscritto a ruolo in data 7 dicembre 2023, il nella persona del sindaco pro - tempore (d'ora in poi, breviter, Controparte_1 semplicemente il o il convenuto), per vedere riconosciuta la responsabilità extracontrattuale CP_1
(ex art. 2043 e/o 2051 CC) di quest'ultima e per veder condannare la stessa al risarcimento del danno conseguente a sinistro occorso in data 29 giugno 2022, in Viale Giulio Cesare dal lato CP_1 dell'ex Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele, e in occasione del quale la sig.ra riportava lesioni personali. Pt_1
In data 23 gennaio 2024, il predetto Comune, si costituiva in giudizio, con deposito di comparsa di costituzione pel tramite dell'avv. ANNA MASUTTI. Nel costituirsi, parte convenuta contestava la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e negava la propria responsabilità, chiedendo pertanto il rigetto delle domande della stessa parte attrice.
A seguito di assegnazione della epigrafata causa allo scrivente, la prima udienza – dopo deposito memorie ex art. 171 ter CPC da parte di attrice e convenuto - si celebrava effettivamente in data 10 aprile 2024; ivi, a scioglimento immediato di riserva sulle istanze istruttorie, lo scrivente rinviava per escussione testimoniale al 12 giugno 2024.
Ivi, l'escussione veniva rinviata al 23 ottobre 2024; assunte le testimonianze dei testi indicati e comparsi, lo scrivente prendeva a riserva la causa, con provvedimento di scioglimento in pari data, ove veniva disposta TU medico legale, con nomina della dott.ssa . Persona_1
A seguito di giuramento del predetto nominato TU all'udienza del 29 gennaio 2025 e a seguito di deposito della relazione medicolegale del Consulente del Giudice (avvenuto in data 7 marzo 2025).
Alla successiva udienza del 25 giugno 2025 (sostituita / svoltasi mediante trattazione scritta), la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione al 29 ottobre 2025, ove – constatato deposito di note di trattazione e, prima ancora, di conclusionali e repliche da parte della difesa della sig.ra e di quella del Comune evocato – la causa veniva “presa” a decisione. Pt_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- I fatti secondo la rispettiva prospettazione
Parte attrice sostiene in fatto quanto segue:
“… in data 29/06/2022 verso le ore 19:30, mentre percorreva Viale Giulio Cesare dal lato dell'ex
Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele, giunta all'altezza del civico n. 197, l'esponente inciampava su uno spuntone di ferro (verosimilmente un palo non correttamente rimosso), posizionato pagina 3 di 14 al centro del marciapiede in un lieve avvallamento che sporgeva dal terreno, peraltro nascosto dal fogliame ivi caduto, cadendo rovinosamente a terra;
− che, nell'immediatezza dei fatti, la stessa veniva ricoverata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Maggiore della Carità di , da cui veniva dimessa in data 01/07/2022 con diagnosi “Caduta a CP_1 terra condizionante frattura scomposta epifisi distale del radio sinistro, trauma cranico con dubbia iperdensità frontale non più visibile alla TC di controllo”, con prognosi di giorni 30, come risulta dai relativi verbali di P.S. che si producono (doc. 1);
− che all'occorso assistevano i Sig.ri e , vicini di casa Persona_2 Persona_3 dell'esponente, i quali mentre percorrevano il medesimo tragitto della Sig.ra la vedevano Pt_1 inciampare e, dopo averle prestato soccorso e aver informato il marito dell'accaduto, appuravano la presenza dello spuntone di ferro che sporgeva dal marciapiede proprio nel punto in cui l'esponente era inciampata poco prima, come risulta dalle relative dichiarazioni che si producono (doc. 2, 3 e 4);
− che, in data 07/07/2022, veniva contestato al Comune di Novara – Ufficio Protocollo per il tramite dello scrivente il sinistro di cui sopra, chiedendo a tal fine l'attivazione della copertura assicurativa
(doc. 5);
− che, in data 14/12/2022, riscontrava per conto del Comune di Novara Service Lercari S.r.l. quale incaricata della gestione della pratica assicurativa, a cui seguiva, in data 23/12/2022, comunicazione del che confermava tale incarico (doc. 6 e 7); Controparte_1
− che a seguito delle lesioni riportate, a è stato riconosciuto un danno biologico Parte_1 permanente nella misura del 6%, un danno biologico temporaneo pari a 1 giorno con valore totale
(ospedalizzazione) e 80 gg. con valore parziale, dei quali 35 gg. al 75%, 25 al 50% e 20 al 25%, come da perizia medico legale a firma Dott. che si produce (doc. 8); Per_4
− che, sulla base della citata perizia medico-legale, è stato quantificato il danno biologico patito dall'esponente nella misura di € 11.617,95, come risulta dal calcolo che si produce (doc. 9), oltre ad €
555,15 per spese mediche e di medicinali, come da ricevute che si producono (doc. 10);
− che nonostante le richieste di risarcimento danni avanzate al nonché alla Controparte_1 compagnia assicuratrice, nulla è stato risarcito;
− che, con pec datata 12/09/2023, lo scrivente invitava il alla stipula di una Controparte_1 convenzione di negoziazione assistita in relazione al sopra indicato sinistro (doc. 11);
− che, in data 15/09/2023, il rifiutava l'adesione alla negoziazione assistita, come Controparte_1 da missiva Service Lercari S.r.l. che si produce, per l'effetto rendendo procedibile la presente domanda giudiziale (doc. 12);
pagina 4 di 14 − che, preso atto della necessità di procedere giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni subìti, in data 21/09/2023 lo scrivente accedeva presso il Comune di agli atti relativi al sopra CP_1 indicato sinistro, estraendo copie della documentazione ivi contenuta per complessivi € 1,56 come risulta dalla relativa ricevuta (doc. 13);
− che, dalla documentazione acquisita a seguito di accesso emergeva inequivocabilmente che:
1) in data 13/01/2023, a seguito di sopralluogo il Commissario di P.L. accertava la Persona_5 presenza di uno spuntone di ferro e/o metallo, probabilmente base di palo o infisso, sul marciapiede di
V.le Giulio Cesare n. 197, che per lo sgretolamento dell'asfalto circostante fuoriusciva di qualche centimetro dal livello del marciapiede (doc. 14);
2) in data 16/01/2023, l'Ing. del Comune di Novara – Ufficio riscontrata l'estremità Controparte_2 di un presunto palo in ferro non rimosso nella sua totalità, ma leggermente sporgente rispetto al manto bituminoso del marciapiede. Lo stesso nella medesima data del sopralluogo è stato completamente rimosso dagli operai della segnaletica stradale (doc. 15);
Parte convenuta osserva, sempre in fatto, quanto segue:
“ … Con atto di citazione notificato il 30.11.2023 la Sig.ra conveniva il innanzi Pt_1 CP_1 all'intestato Tribunale chiedendone la condanna ex art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni asseritamente subiti e quantificati in Euro 12.174,66, oltre rivalutazione e interessi (Doc. 02).
2. Deduce l'attrice che il 29.6.2022, verso le ore 19.30 (ergo in pieno giorno, tramontando il sole alle
21.17) sarebbe caduta mentre percorreva Viale Giulio Cesare dal lato dell'ex Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele, all'altezza del civico n. 197. Causa della caduta sarebbe stato uno spuntone di ferro collocato al centro del marciapiede in un lieve avvallamento asseritamente nascosto dal fogliame.
3. All'accaduto avrebbero assistito (da lontano) i Sig.ri e , i quali Persona_2 Persona_3 avrebbero successivamente cercato la possibile causa della caduta.
4. L'attrice si recava autonomamente (“decisione propria” Doc. 1 ) presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Maggiore della Carità di , dove le veniva diagnosticata una “frattura scomposta CP_1 epifisi distale del radio sinistro, trauma cranico con dubbia iperdensità frontale non più visibile alla
TC di controllo” (Doc. 02, p. 2). L'attrice si sarebbe successivamente sottoposta a visite specialistiche e fisioterapia.
5. L'attrice si sottoponeva a visita medico-legale del proprio consulente Dott. che redigeva Per_4 perizia di parte sub Doc. 8, dove si quantifica al di un danno biologico corrispondente a una IP del
6%, una ITT di un giorno, una ITP al 75% di 35 giorni, al 50% di 25 giorni e di ulteriori 20 giorni al
25%. pagina 5 di 14 6. Il per il tramite della ditta incaricata della gestione del sinistro, rigettavano motivatamente CP_1 la richiesta attorea.
- I fatti alla luce del panorama probatorio.
Proprio in considerazione delle sopra riportate e rispettive posizioni, il “fatto” dovrà essere esaminato alla luce delle risultanze istruttorie, oltre che documentali (vedasi da do. 1 a doc. 15 di parte attrice e da doc. 1 a doc. 5 di parte convenuta, parte dei quali consistenti – peraltro – in precedenti giurisprudenziali), anche per prova orale. Proprio a tal fine, si riporta integralmente (sempre per completezza e facilitare chi legge) la verbalizzazione delle escussioni testimoniali:
Il teste , teste già appurato come “indifferente” e, in mancanza di elementi Persona_3 avversi, anche attendibile, sui capi di prova dedotti da parte attrice dichiarava quanto segue:
1) “che in data 29/06/2022 alle ore 19.30 circa, mentre percorrevo V.le Giulio Cesare, sul marciapiede lato ex Centro Sociale. Giunti in prossimità dell'ingresso vedevo a circa 10 metri da me cadere per terra una signora poi riconosciuta come la mia vicina di casa SI . Parte_1
Percorrevo lato centro sociale il viale Giulio Cesare con la mia bicicletta. Io ho visto una persona cadere in prossimità dell'ingresso del centro sociale sul marciapiede. Poi mi sono avvicinato e ho riconosciuto la sig.ra , che vive nello stesso complesso dove vivo io. Pt_1
2) “che – nelle circostanze di luogo e tempo di cui sopra - la Sig.ra veniva soccorsa Parte_1
e aiutata da mia moglie.” Si lo confermo e confermo che mia moglie era con me. ADR mia moglie si chiama . Persona_2
3)” che la stessa sig.ra riferiva di essere inciampata in un ostacolo” si me lo ha detto e ha Pt_1 indicato l'ostacolo, uno spuntone di ferro.
4) “che in effetti il documento 16 / 17 rammostra i luoghi di cui ai capi precedenti e che nello stesso documento vedo uno spuntone di ferro
Riconosco i luoghi raffigurati nelle foto 16 e 17 come quelli indicati dalla sig.ra e di cui al Pt_1 capo precedente, lo spuntone di ferro è proprio quello ivi raffigurato.
Il teste , teste già appurato come “indifferente” e, in mancanza di elementi Persona_2 avversi, anche attendibile, sui capi di prova dedotti da parte attrice dichiarava quanto segue:
1) “che in data 29/06/2022 alle ore 19.30 circa, mentre percorrevo V.le Giulio Cesare, sul marciapiede lato ex Centro Sociale. Giunti in prossimità dell'ingresso vedevo a circa 10 metri da me cadere per terra una signora poi riconosciuta come la mia vicina di casa SI . Parte_1
Si è vero;
Percorrevo il Viale in bicicletta con mio marito. Confermo di avere visto una persona cadere per terra vicina al centro sociale. Poi mi avvicinavo e riconoscevo la sig.ra , che abita nel Pt_1 mio palazzo, anzi complesso. pagina 6 di 14 2) “che – nelle circostanze di luogo e tempo di cui sopra - la Sig.ra veniva soccorsa Parte_1
e aiutata da me.” Si lo confermo l'ho aiutata io ad alzarsi e ho visto che il braccio, non so dire se il destro o il sinistro, non lo muoveva. Aveva del sangue sulla fronte, penso per gli occhiali che hanno graffiato. 3)” che la stessa sig.ra riferiva di essere inciampata in un ostacolo” la signora Pt_1 mi diceva: “ sono inciampata su questo spuntone” 4) “che in effetti il documento 16 / 17 rammostra i luoghi di cui ai capi precedenti e che nello stesso documento vedo uno spuntone di ferro. Riconosco i luoghi raffigurati nelle foto 16 e 17 come quelli indicati dalla sig.ra e di cui al capo Pt_1 precedente, lo spuntone di ferro è proprio quello ivi raffigurato.
Per quanto emerso in giudizio, l'occorso, inteso come evento o come fatto storico e inteso come sinistro consistente nella caduta a terra dell'attrice in data 29 giugno 2022 ed in (Viale Giulio CP_1
Cesare dal lato dell'ex Centro Sociale in direzione Via Monte San Gabriele), appare in sé e per sé ampiamente provato;
le sopra riportate testimonianze sono assolutamente chiare e concordi nel confermarlo;
a ciò si aggiunga anche, ma solo ad abundantiam e a mero fine di ulteriore conferma, il referto del P.S. in pari data ed orario “coerente” e la TU. che, alla luce di visita e documentazione, ha comunque accertato:
nel sinistro occorso in data 29/6/2022, riportò un trauma Parte_1 contusivo cranico e al polso sinistro, responsabile di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna, lesività trattata conservativamente.
Ora, quel che potrebbe essere discutibile e rilevante ai fini del decidere (ovviamente in punto an debeatur) è il “ruolo” dello “spuntone” di ferro riferito da parte attrice.
Intanto, è sicuramente emersa la sua esistenza all'epoca dei fatti e ciò, non solo alla luce delle testimonianze, ma anche dal doc. 4 (fotografie, peraltro, confermate dai testi) e, seppur indirettamente, dai docc. 14 e 15 del fascicolo attoreo (… il fatto che il sia intervenuto per eliminare CP_1
“qualcosa”, vuol dire che “qualcosa” esisteva…).
In secondo luogo, appare chiara l'”insidiosità” dello stesso;
e ciò non solo ictu oculi (dalla semplice visione delle predette foto), ma anche per riconoscimento ed evidente valutazione in tal senso, previo sopralluogo, dello stesso (vedasi sopra richiamati doc. 14 e 15). Controparte_1
Il fatto che la sig.ra sia caduta in corrispondenza o, in ogni caso, nei “pressi” dello Pt_1 spuntone è emerso con assoluta chiarezza dalle testimonianze, come anche il fatto che - immediatamente e ancora a terra dolorante - la stessa attrice indicava lo spuntone come “ostacolo” che l'aveva fatta inciampare. Ora, a prescindere dalle considerazioni giuridiche che più avanti verranno svolte, il fatto che la sig.ra sia “inciampata” nello spuntone può – se non altro in base all'id Pt_1
pagina 7 di 14 quod plerumque accidit – ritenersi ragionevolmente emerso: la stessa rovinosità della caduta, la vicinanza dell'ostacolo (comunque esistente e poi rimosso), l'immediata indicazione della persona ancora a terra, possono costituire quegli elementi indiziari da cui (anche ex artt. 2727 e 2729) il giudice può trarre il suo libero convincimento, anche in base al sopra menzionato id quod plerumque accidit
(in tal senso, CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17265 / 2024).
__________________________
- L'an debeatur
Finora i fatti, mentre, qui di seguito, verranno svolte alcune brevi considerazioni giuridiche in punto an debeatur.
Innanzitutto, è appena il caso di premettere che la fattispecie in esame rientra nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e, più in particolare, ex art. 2051 CC (responsabilità del custode derivante dalla cosa in custodia) ed eventualmente, ma a prescindere dalle qualificazioni proposte dalle parti, ex art. 2043 CC.
Proprio “in tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051
CC, presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso.
Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito … atteso che l'ente non aveva fornito la prova del caso fortuito … ”. (Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 gennaio 2015 – n° 295).
Ed ancora, “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cosa in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 CC individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia necessaria – allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco movimento della cosa – la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento” (Cassazione Civile sezione VI 27 novembre 2014 – num. 25214). Infine, di recente è stato riaffermato che: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose in custodia salvo che provi il caso fortuito” (Cassazione Civile sezione III n° 13260 / 2016).
Quanto appena esposto vale sia nel caso in cui la “cosa” sia dotata di “dinamismo proprio”, sia nel caso – come quello che ci occupa – di una “cosa inerte”.
Sul punto, infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. n. 576/2008) hanno affermato: “… sicché un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine pagina 8 di 14 qua non). Tuttavia, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto…” aggiungendo “… il danno rilevante – di cui cioè il custode è responsabile – prescinde dalle caratteristiche della cosa custodita, sia quindi essa o meno pericolosa,
c.d. seagente (ovvero dotata di intrinseco dinamismo) oppure no;
e la fattispecie può allora comprendere, sempre dando luogo alla responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., una gamma potenzialmente indefinita di situazioni sotto i relativi profili: – quanto al ruolo nella sequenza causale, cioè alla partecipazione della cosa custodita alla produzione materiale dell'evento dannoso: a partire dai casi in cui la cosa è del tutto inerte ed in cui l'interazione del danneggiato è indispensabile per la produzione dell'evento, via via fino a quelle in cui essa, per il suo intrinseco dinamismo…”.
Nel caso che ci occupa, la “cosa” in custodia è la strada, anzi il marciapiede (… non certo lo
“spuntone”) e pare innegabile il nesso tra la stessa “cosa” e la caduta della sig.ra . Pt_1
Si potrebbe anche osservare che la mera relazione tra “cosa” ed evento, senza alcun
“contemperamento” (come l'accertamento della pericolosità potenziale della cosa stessa o come la limitazione in caso di responsabilità o corresponsabilità in capo al danneggiato), renderebbe pericolosamente “illimitata” la responsabilità ex art. 2051 Codice Civile, specie nei casi in cui la res in custodia non sia dotata di dinamismo e, tanto, più nel caso in cui il custode sia un'amministrazione, che comunque è tenuta ad eliminare situazioni insidiose mediante attività manutentiva o riparatoria. In tal senso, secondo orientamento giurisprudenziale più restrittivo di recente formatosi, non così univoco, ma comunque avallato da pronunce della Corte di Cassazione, in tema di responsabilità per danni da cose in custodia, qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della res, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso. (in tal senso, Cass 7125 / 2013).
Nel caso de quo, la situazione era di pericolo tale da rendere probabile l'evento; infatti, se si vuole accogliere la tesi di parte convenuta, il sopralluogo della Polizia Locale ha fatto emergere la presenza dello “spuntone” (ove, per quanto sopra considerato, si può affermare sia inciampata l'attrice e situazione di fatto comunque compatibile con l'evento di cui alla c.d. realtà processuale); ovviamente,
i doc. 14 e 15 di parte attrice (che dimostrano come il evocato, dopo opportuno sopralluogo CP_1
pagina 9 di 14 che faceva emergere l'anomalia, abbia provveduto ad eliminare lo “spuntone” e mettere in sicurezza i luoghi…), se non assurgono a “riconoscimento” della pericolosità, risultano essere alquanto significativi in tal senso ….
Certamente non pare provata una condotta imprudente e capace di interrompere il nesso causale da parte della sig.ra . Pt_1
D'altra parte, la possibilità in capo al convenuto di escludere una responsabilità ex art. 2051
C.c., data dalla prova del caso fortuito che possa “recidere” il nesso causale (ivi compreso il comportamento del danneggiato), è confermata, sia dagli orientamenti sopra richiamati, sia dal seguente precedente del Giudice di Legittimità, secondo il quale: “… In tema di responsabilità da cosa in custodia, la presunzione stabilita dall'art. 2051 CC, presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale tra cosa in custodia e fatto dannoso. Il comportamento del custode è estraneo alla struttura della menzionata norma codicistica, laddove il fondamento della sua responsabilità va ricercato nel rischio che grava su di lui per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito … atteso che l'ente non aveva fornito la prova del caso fortuito … ”. (Cassazione Civile sez.
III, 13 gennaio 2015 – n° 295).
Il fatto che l'attrice abiti non lontano dai luoghi ove è avvenuto il sinistro o il fatto che il sinistro sia avvenuto di giorno (e ciò a prescindere dall'orario, che – essendosi il fatto verificato alle 19,30 – non confermerebbe che si fosse proprio in pieno giorno… ) non sono – a parere del giudice (che è chiamato proprio ad una simile valutazione) - circostanze capaci di escludere o di recidere il predetto nesso causale. A mero titolo esemplificativo, sempre a parere del giudicante, un soggetto che cammina guardando il cellulare potrebbe rappresentare una grave imprudenza del danneggiato, tale da assurgere a rango di “caso fortuito” capace di escludere il nesso causale tra cosa in custodia ed evento sinistroso.
Peraltro, uno spuntone di ferro su un marciapiede (come quello emerso in giudizio da foto, documenti e testimonianze), non così chiaramente visibile (non segnalato… e poi pure rimosso a seguito di sopralluogo), risulta, non solo ben sufficiente a corroborare una responsabilità civile della convenuta ai sensi dell'art. 2051 C.c., ma anche idonea a fondare, in parallelo e ad eventuale abundantiam, perfino una responsabilità anche ex art. 2043 C.c. (che può pacificamente “coesistere” con quella ex art. 2051 CC).
Condivisibili e non “dissimili” da quelle sopra svolte dallo scrivente sono le considerazioni giuridiche della difesa attorea;
in particolare ove sottolinea che “L'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo alla struttura o alle pertinenze della strada stessa
(marciapiedi) sussistendo la relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere pagina 10 di 14 effettivo di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la stessa (Cass. 1/2/2018 n. 2480; Cass. 27/4/2023 n. 1152; Cass. 26/5/2923 n. 14798 citate tutte in Cass. Civ., Sez. III. 13/5/2024, n. 12988, in Responsabilità Civile, One Legale. CP_3
.
[...]
- Il quantum debeatur
Le risultanze di TU, oltre che utili ai fini del decidere pure in punto an debeatur (vedasi compatibilità delle lesioni con un evento della “tipologia” di quello descritto e risalente all'epoca dei fatti dedotti), risulta essenziale ai fini del decidere in punto quantum debeatur.
D'altra parte, quando un giudice ritiene di avvalersi di un suo Consulente è proprio perché ritiene di non avere tutte le competenze tecniche (in presenza delle quali avrebbe potuto non disporre l'espletamento della TU stessa, facendo tra il resto risparmiare ulteriori costi alle parti); ciò posto, lo stesso giudice potrebbe poi discostarsi solo ove avesse validi elementi e fosse in grado di fondare su di essi una valida e convincente motivazione per assumere “una posizione nettamente divergente” dalle risultanze di TU (in tal senso ed ex multis, Corte di Cassazione Civile, sentenza n° 1294/ 2017).
Elementi che – a prescindere dalle osservazioni argomentative della difesa della convenuta - non paiono sussistenti o comunque idonei a fondare un simile “discostamento” dalle risultanze cui è pervenuto il C.T.U. dott.ssa . Per_1
In concreto, il Consulente di questo giudice ha accertato quanto segue:
“… Esaminata la documentazione prodotta in atti, visitata parte perizianda, sentiti i Consulenti tecnici delle parti, è possibile rispondere nei seguenti termini ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice:1) nel sinistro occorso in data 29/6/2022, riportò un trauma contusivo Parte_1 cranico e al polso sinistro, responsabile di frattura scomposta dell'epifisi distale del radio e dell'apofisi stiloide dell'ulna, lesività trattata conservativamente. 2) Sussiste nesso di causa diretto ed esclusivo tra le lesioni sopra citate e l'evento traumatico descritto. 3) Alla frattura del polso sinistro conseguì danno biologico temporaneo computabile in un giorno a totale, pari al periodo di osservazione in pronto soccorso;
trentadue giorni a parziale al 75%, pari alla immobilizzazione in apparecchio gessato;
venticinque giorni al 50% e venti giorni al 25% per la fase di graduale recupero funzionale. Residuano postumi, integranti danno biologico permanente indicabile nella misura del 5%
(cinque), non incidenti sulla capacità lavorativa del soggetto (ora pensionato). Sono prodotte le seguenti spese di cura, pertinenti e congrue: scontrino “Farmacia V.le G. Cesare snc” di del CP_1
19/8/2022, privo di codice fiscale, pari a 6 € per acquisto di pallina rieducativa;
scontrino “Farmacia
V.le G. Cesare snc” di del 19/8/2022 pari a 25,45 € per acquisto di farmaco;
scontrino CP_1 farmacia “Pharma Novara SRL” di del 3/8/2022 pari a 12,90 € per acquisto di farmaco;
CP_1
pagina 11 di 14 ricevuta fiscale AOU Maggiore della Carità di del 6/7/2022 per visita ortopedica, pari a 12,90 CP_1
€; ricevuta fiscale AOU Maggiore della Carità di del 2/8/2022 per esame radiografico, visita CP_1 ortopedica e rimozione di dispositivo esterno di immobilizzazione, pari a 36,80 €; ricevuta fiscale AOU
Maggiore della Carità di del 6/7/2022 per radiografia polso sinistro, pari a 14,20 €. È inoltre CP_1 allegato scontrino farmacia “Defendi snc” di dell'8/8/2022, privo di codice fiscale, pari a CP_1
19,90 € per acquisto di parafarmaco - Lenox, non pertinente. 4) Si invia la bozza ai CT di parte nominati che hanno già espresso nel corso della discussione collegiale parere concorde con le conclusioni. 5) Non si rende necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione.
Su questi presupposti, il danno riconoscibile a parte attrice può essere dettagliato e quantificato sulla base delle tabelle ad oggi applicabili come segue:
IPP 5% su persona di anni 65 (al momento del sinistro) € 5.238,49=
ITP 100% un giorno € 56,18=
ITP 75% trentadue giorni € 1.348,32=
ITP 50% venticinque giorni € 561,80=
ITP 25% venti giorni € 280,90=
Spese borsuali: euro 108,25= (somma di quelle rassegnate in TU e ritenute congrue e riconducibili)
TOTALE: 7.593,94=.
Lo scrivente non ritiene di riconoscere, “in aggiunta” a quanto sopra dettagliato, a titolo di
“personalizzazione”; ciò, alla luce di orientamento ormai consolidatosi e riaffermato in sentenza n.
21062 del 27 luglio 2024, nella quale la Corte di Cassazione ritorna proprio sul concetto della personalizzazione del danno non patrimoniale. Ivi, richiama la decisione del 27 marzo 2018, n.
7513, che, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, aveva affermato costituire duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico – relazionale, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Tale decisione aveva osservato, tra l'altro, che una lesione della salute “può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi: conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità; conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale;
la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità; la liquidazione delle pagina 12 di 14 seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto. Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già
Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014). Dunque, le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale“.
La richiamata ordinanza concludeva che: “soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione“.
Circostanze specifiche che non sono state allegate e provate e – comunque - non sono emerse all'esito del presente giudizio.
Infine, non meritevole di accoglimento è la difesa del convenuto ed attinente alla cd. CP_1 compensatio lucri cum damno, dato che alcuna prova o elemento sono stati forniti (o comunque emersi) circa l'esistenza di polizza stipulata dalla sig.ra ; ciò posto – effettivamente e a prescindere Pt_1 poi dalle finalità dell'ipotetica polizza assicurativa e, quindi, anche dalla possibilità di “considerarla” ai fini del presente giudizio… – pare ragionevole quanto affermato dalla difesa della stessa attrice: A riguardo ci si chiede cosa altro possa fare parte attrice se non dichiarare in udienza di non aver alcuna polizza assicurativa privata.
_________________________
Le spese di lite vengono allocate secondo l'ordinaria “regola” della soccombenza.
Ai fini della loro liquidazione, petitum (e, per la verità, anche il decisum) si colloca nello scaglione tra 5.200,00= e 26.000,00= euro;
ciò, quindi, anche nell'ipotesi si volesse applicare il c.d. criterio del decisum (e non del disputatum), come da orientamento giurisprudenziale di Legittimità, secondo il quale: Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice. La disposizione de qua ha inteso, pagina 13 di 14 in sostanza, fronteggiare il rischio di una quantificazione iniziale ingiustificata dell'importo preteso, al fine mero della lievitazione delle spese di lite. Ne deriva che, in caso di accoglimento anche parziale della domanda, si guarda alla somma liquidata (ex multis Cass. n. 16440/2017; Cass. n. 536/2011;
Cass., Sez. Un., n. 19014/2007).
Quanto sopra già tiene conto del fatto che la domanda di parte attrice è di fatto accolta in misura inferiore a quanto effettivamente dalla stessa concluso;
ma ciò non potrà determinare alcuna compensazione, dato che – peraltro – parte convenuta non ha mai avanzato un'offerta vicina a quanto più avanti riconosciuto, determinando la necessità di svolgimento dell'intero processo (con tutte le fasi
“celebrate”) riguardante causa di valore (come detto, sia per petitum che per decisum) che si colloca nell'intervallo medio dello scaglione parametrico applicabile, con conseguente liquidazione in:
€ 5.077,00= per compensi (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, €
1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed € 1.701,00= per la fase decisionale), oltre ad €
264,00= per esposti (così come desumibili in atti e consistenti in C.U.I.R., oltre marca per diritti forfettizzati - spese di notifica a mezzo pec), oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute, ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di TU
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, conclusione e difesa disattesa, così provvede:
- ACCERTA E DICHIARA la civile responsabilità extracontrattuale (ex art. 2051 CC e, ove necessario, ex art. 2043 CC) del nella persona del Sindaco pro – tempore in merito Controparte_1 al sinistro in atti descritto ed emerso in giudizio (avvenuto in data 29 settembre 2022); per l'effetto,
NA lo stesso a risarcire alla Sig.ra i danni subiti in Controparte_1 Parte_1 conseguenza del lo stesso sinistro, emersi - come sopra motivato - in complessivi € 7.593,94=.
- NA parte convenuta alla refusione delle spese legali di questo procedimento in favore di parte attrice, quantificando e liquidando € 5.077,00= per compensi (di cui € 919,00= per la fase di studio, € 777,00= per la fase introduttiva, € 1.680,00= per la fase di trattazione / istruttoria ed €
1.701,00= per la fase decisionale), oltre ad € 264,00= per esposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario sull'imponibile, oltre a C.F. ed IVA ove e come per legge dovute. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di TU, ivi compresi acconti già disposti ed eventualmente versati.
Novara, 9 dic. 25
Il Giudice
Dott. Giuseppe Siciliano pagina 14 di 14