Sentenza 5 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 05/04/2022, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2022
N. 00560/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00819/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 819 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Di Santo (in sostituzione del precedente difensore, avv. Annachiara Putortì), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa - Direzione di Intendenza M.M. Reparto Trattamento Pensionistico in data 25.5.2020 e notificato al ricorrente, presso il domicilio eletto, il 26.5.2020, con cui è stato negato il beneficio previsto dall'art. 1801 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (in precedenza previsto dagli artt. 117-120 RD 31.12.1928 n. 3458) in favore dei militari invalidi di guerra ed esteso, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 15.7.1950 n. 539, al personale invalido per servizio;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Andrea Vitucci nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2022, svoltasi nelle modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, e udito l’avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. L. Di Santo, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare in congedo dal 20 luglio 2016, impugna l’atto prot. n. -OMISSIS-, emanato dalla Direzione di Intendenza della Marina Militare, con cui gli sono stati negati i benefici economici di cui agli artt. 117 e 120 R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, attualmente previsti dall’art. 1801 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare (COM), articolo a mente del quale “ Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: a) 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; b) 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria”. Il diniego impugnato è motivato nel senso che il beneficio invocato può essere dato qualora il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio avvenga in costanza di servizio, cosa che non si è verificata nel caso del ricorrente.
2) Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato per il Ministero della Difesa.
3) Dagli atti di causa risulta che:
- a) con decreto n. -OMISSIS-(all. 1 ricorso), veniva riconosciuta la dipendenza da causa di servizio i) della pleuropatia benigna asbeto correlata (di seguito, per brevità, solo “pleuropatia”) e ii) della bronchite cronica ostruttiva enfisematosa con modesta alterazione di flusso delle piccole vie aeree (di seguito, per brevità, solo “bronchite”);
- b) come si legge nel citato decreto, con verbale della CMO di Taranto -OMISSIS-, integrato e modificato dal verbale -OMISSIS-, la pleuropatia veniva ascritta a tabella B e la bronchite alla categoria settima;
- c) in data 21 maggio 2020 (doc. 9 ricorso), il ricorrente presentava istanza per la concessione dei benefici di cui all’art. 1801 COM, in ragione del suddetto riconoscimento delle patologie predette come dipendenti da causa di servizio.
4) In riscontro a tale istanza è pervenuto il diniego impugnato.
5) Il ricorrente deduce, in sintesi, che il cit. atto di diniego sarebbe illegittimo nella parte in cui, nello stesso, si fa riferimento al fatto che il riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio è intervenuto successivamente al congedo: ad avviso del ricorrente, la concessione dei benefici economici invocati poggia sull’intervenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia (con correlata ascrizione di quest’ultima alla Tabella A), non potendo dipendere tale concessione dai tempi con cui la P.A. istruisce e definisce il procedimento relativo alla causa di servizio.
6) In data 11 marzo 2022 si è costituito in giudizio, in difesa del ricorrente, il nuovo difensore avv. Laura Di Santo, in sostituzione del precedente difensore avv. Annachiara Putortì, facendo propri i precedenti scritti difensivi e le richieste ivi formulate.
7) All’udienza pubblica del 16 marzo 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Osserva il Collegio che i benefici invocati dal ricorrente non possono essergli preclusi per il mero fatto che il provvedimento di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio sia intervenuto dopo la data del congedo. La giurisprudenza di questa Sezione è, infatti, nel senso di ritenere irrilevante, ai fini del riconoscimento dei benefici de quibus , il tempo di definizione del procedimento di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio.
8.1) Questa Sezione, infatti, con sentenza 12 novembre 2018, n. 1673, e, più recentemente, con sentenza n. 434 del 22 marzo 2021, ha osservato quanto segue:
« “(…) 2.1. L’art. 1801 D. Lgs. 66/2010 richiede, ai fini della spettanza dei benefici stipendiali ivi contemplati, che la dipendenza da causa di servizio sia stata accertata in pendenza di rapporto di lavoro. L’accertamento dell’elemento eziologico sopra indicato è demandato, dall’art. 10 D.P.R. 461/2001, alla valutazione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economica e delle Finanze. Il provvedimento finale di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è tuttavia costituito dal Decreto adottato dalla p.a. di appartenenza del dipendente, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 461/2001. Ove, come sostenuto dalla p.a. resistente, ai fini dell’accertamento indicato dall’art. 1801 D. Lgs. 66/2010, si debba tener conto del Decreto ex art. 14 cit., il ricorrente risulterebbe escluso dai benefici richiesti, essendo stato tale provvedimento emanato, nel caso del [ricorrente] , successivamente al collocamento in quiescenza del lavoratore.
E’ tuttavia opinione del Collegio che l’art. 1801 cit. debba essere interpretato nel senso della non rilevanza, ai fini della concessione del beneficio ivi contemplato, della data di emissione del Decreto di cui all’art. 14 D.P.R. 461/2001. In tal senso depongono precedenti arresti di questa Sezione, che il Collegio condivide e intende seguire: “La norma in commento potrebbe far pensare che, ai fini del beneficio, sia indispensabile che il decreto con il quale è stata accertata la sussistenza di una invalidità per causa di servizio debba essere emanato in costanza di rapporto di impiego. Ma la preferibile lettura ed interpretazione del quadro normativo sopra delineato depongono per la irrilevanza del tempo necessario per la conclusione del procedimento amministrativo con il quale il militare ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità o malattia contratte durante la prestazione del servizio medesimo. Questa interpretazione appare più coerente con esigenze di giustizia sostanziale e, in particolare, con la necessità di evitare che il soggetto interessato possa risentire di un pregiudizio correlato al fatto che il decreto ministeriale con cui è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio è successivo alla data del suo collocamento in congedo. Se il legislatore che ha esteso il beneficio in questione anche a coloro che avevano riportato infermità per causa di servizio si è premurato di stabilire, quale unico presupposto di erogazione della provvidenza, la circostanza che l'infermità fosse stata contratta in servizio non c'è alcuna plausibile ragione per esigere che anche il decreto terminativo del procedimento debba essere emanato prima del collocamento in congedo. Se così si opinasse, si perverrebbe ad un risultato ingiusto quale quello di non concedere gli scatti di anzianità a quei militari che, pur avendo contratto in servizio e a causa di servizio una patologia o infermità, si siano visti accertare la dipendenza da causa di servizio in epoca successiva al collocamento in congedo, magari per un ritardo imputabile all'Amministrazione. È, dunque, erroneo il provvedimento con il quale l'Amministrazione militare nega il beneficio stipendiale […] sull’assunto che il decreto ministeriale di riconoscimento della causa di servizio è stato emesso in epoca successiva al collocamento in congedo del militare” (TAR Puglia, Lecce, II, 28 novembre 2016 n. 1822).
2.2. A ben vedere, del resto, la lettura dell’art. 1801 D. Lgs. 66/2010 improntata alla sterilizzazione dei tempi necessari al completamento del procedimento amministrativo si impone quale interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione. Ove, infatti, la norma venisse interpretata letteralmente, si perverrebbe a una illegittima disparità di trattamento tra i diversi militari che abbiano parimenti contratto una infermità dovuta a causa di servizio e rientrante nelle categorie tra la I e l’VIII della Tabella ex D.P.R. 834/1981. Per quelli rispetto ai quali i passaggi procedimentali volti all’accertamento della patologia e della relativa ascrivibilità a causa di servizio descritti dal D.P.R. 461/2001 vengano posti in essere dalla p.a. in tempi celeri, in modo da conseguire l’emissione del decreto in costanza di rapporto di servizio, il beneficio verrà erogato. Per quelli che, invece, incorrano in ritardi procedimentali, per ipotesi anche riferibili unicamente alla p.a. e ad essi non imputabili in alcun modo, tali da determinare l’emissione del Decreto in epoca posteriore alla cessazione del rapporto di servizio, per ciò solo il beneficio verrebbe negato. Ciò che si porrebbe in evidente frizione con il principio generale di uguaglianza e ragionevolezza posto dall’art. 3 della Costituzione, oltre che con i principii di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 della Carta Fondamentale. Anche in virtù di tali considerazioni, dunque, l’unico elemento oggettivo che possa legittimamente fungere da discrimine per la concessone o meno dei benefici stipendiali contemplati dall’art. 1801 del Codice dell’ordinamento Militare è costituito dall’avere il militare contratto una patologia (inquadrabile nelle prime otto categorie della tabella di cui al D.P.R. 834/1981) mentre era in servizio, e per cause ascrivibili al servizio stesso. Accertati tali presupposti, il beneficio non può che essere riconosciuto, con conseguente illegittimità del provvedimento di diniego opposto al [ricorrente] , rispetto al quale dette circostanze risultavano acclarate” (in senso analogo, v. T.A.R. Milano, 13 settembre 2018, n. 2063) » (così, sentenza di questa Sezione n. 434 del 22 marzo 2021).
8.2) Con riferimento al caso di specie, va poi precisato che ai sensi dell’art. 1801 COM rilevano le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e ascrivibili “a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915”, decreto le cui tabelle A e B sono state poi sostituite con quelle di cui al D.P.R. n. 834/1981. La tabella A reca diverse categorie (dalla prima all’ottava), mentre non vi è distinzione di categorie nella tabella B: ebbene, delle due patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio in capo al ricorrente, la bronchite risulta ascritta alla categoria settima, a sua volta da collocare all’interno della tabella A, segnatamente al punto 17 della settima categoria, cioè “ 17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema ”. Tale patologia rileva, ai sensi dell’art. 1801 C.O.M., in termini di un beneficio pari al 1,25 per cento dello stipendio.
9) Per quanto sin qui osservato, il ricorso va accolto e per l’effetto:
- a) va annullato il diniego impugnato;
- b) va dichiarato il diritto del ricorrente agli scatti economici per cui è causa, per menomazione ascritta alla settima categoria della Tabella A, con decorrenza dal decreto di riconoscimento della dipendenza della menomazione da causa di servizio, oltre interessi legali da quel momento al saldo.
10) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2022, tenutasi con le modalità di cui al Decreto del Presidente T.A.R. Lecce n. 8 del 15 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.