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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/08/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 532 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 532/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MARLIA CP_1 C.F._1
BENEDETTA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
NOTARPASQUALE RITA
Le parti concludono come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26/05/2025.
OGGETTO: ricorso per la disciplina dell'affidamento del minore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per la disciplina dell'affidamento del minore e art.473 bis.12 e ss. c.p.c. depositato in data 21/02/2024, la sig.ra chiedeva l'affidamento esclusivo del CP_1 figlio minore la regolamentazione della frequentazione padre/figlio, un Persona_1 contributo al mantenimento del minore a carico del padre.
In data 22/05/2024 si costituiva il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti CP_2 come operata dalla ricorrente e chiedeva l'omologa di un accordo conciliativo sottoscritto dalle parti, con relativo deposito all'udienza successiva.
All'udienza collegiale del 26/06/2024, sentite le parti, venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali veniva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre con la totale autonomia di assumere anche le decisioni più importanti nella vita del figlio,
l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, la frequentazione padre/ figlio come da accordi tra le parti.
All'udienza successiva, il sig. veniva sollecitato dal Collegio a svolgere il CP_2 percorso indicato;
all'udienza del 22/05/2025, la ricorrente riferiva di aver proposto un percorso per favorire un riavvicinamento padre/figlio, per cui il problema del rifiuto era rientrato. Veniva, infine, dato atto delle trattative pendenti, cui è seguito il deposito dell'accordo con note del 23/06/2025.
Con ordinanza del 21/07/2025, il Collegio riteneva di accogliere la richiesta delle parti di pronunciare sentenza in conformità all'accordo raggiunto, con rimessione della causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione al Pubblico Ministero, il quale emetteva il relativo visto.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26/06/2025, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto pagina 2 di 4 di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche parte resistente ha aderito al regime di affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato il quadro complessivo della realtà familiare, valutato anche in sede di provvedimenti provvisori in quanto non sussistevano i presupposti per disporre l'affido condiviso in quanto il padre deve impegnarsi per recuperare il proprio ruolo genitoriale, realizzabile tramite un percorso di sostegno alla genitorialità.
Le parti, quindi, nel raggiunto accordo, hanno ritenuto che l'affido esclusivo rappresenti il regime più adeguato nell'interesse del minore, tenuto conto anche delle peculiarità del caso e delle caratteristiche dell'attività lavorativa del Sig. che costringe sovente CP_2 quest'ultimo a periodi di trasferta e di lontananza dal bambino, così anche al fine di garantire a quest'ultimo la possibilità di decisioni tempestive nel suo interesse.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha emesso visto, senza opporsi, ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le spese di lite devono essere, interamente, compensate data la natura della causa e l'accordo intervenuto.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) il figlio minore, in via esclusiva alla madre, Sig.ra Pt_1 Persona_1 CP_1
[...]
2) DISPONE che il padre può tenere con sé il figlio per due pomeriggi infrasettimanali
(indicativamente il martedì ed il giovedì), oltre ad un week-end ogni 15 giorni;
quanto a feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come prassi, con la precisazione che, quanto alle vacanze natalizie, i genitori provvedono a concordare il pagina 3 di 4 relativo calendario entro e non oltre la data del 30 novembre di ogni anno e, quanto a feste e festività, entro un mese prima;
durante il periodo delle vacanze estive, il padre può tenere con sé il bambino per un periodo di giorni quindici (15), anche non continuativi (da concordarsi comunque entro il 31 maggio di ogni anno);
3) PONE a carico del sig. l'obbligo di provvedere a corrispondere alla CP_2 sig.ra una somma mensile pari ad Euro 300,00 (con decorrenza dalla CP_1 data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio), a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, oltre al rimborso di una quota pari al 50% delle somme esborsate per far fronte al pagamento delle spese straordinarie;
4) DISPONE che le somme erogate a titolo di cd. assegno unico (o contributo similare) sono, integralmente, percepite dalla madre, quale collocataria privilegiata del minore.
5) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
Così deciso a Pisa il 26/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 532/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. MARLIA CP_1 C.F._1
BENEDETTA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CP_2 C.F._2
NOTARPASQUALE RITA
Le parti concludono come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 26/05/2025.
OGGETTO: ricorso per la disciplina dell'affidamento del minore
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso per la disciplina dell'affidamento del minore e art.473 bis.12 e ss. c.p.c. depositato in data 21/02/2024, la sig.ra chiedeva l'affidamento esclusivo del CP_1 figlio minore la regolamentazione della frequentazione padre/figlio, un Persona_1 contributo al mantenimento del minore a carico del padre.
In data 22/05/2024 si costituiva il sig. , contestando la ricostruzione dei fatti CP_2 come operata dalla ricorrente e chiedeva l'omologa di un accordo conciliativo sottoscritto dalle parti, con relativo deposito all'udienza successiva.
All'udienza collegiale del 26/06/2024, sentite le parti, venivano emessi i provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali veniva disposto l'affido esclusivo del minore alla madre con la totale autonomia di assumere anche le decisioni più importanti nella vita del figlio,
l'obbligo di versamento di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre, la frequentazione padre/ figlio come da accordi tra le parti.
All'udienza successiva, il sig. veniva sollecitato dal Collegio a svolgere il CP_2 percorso indicato;
all'udienza del 22/05/2025, la ricorrente riferiva di aver proposto un percorso per favorire un riavvicinamento padre/figlio, per cui il problema del rifiuto era rientrato. Veniva, infine, dato atto delle trattative pendenti, cui è seguito il deposito dell'accordo con note del 23/06/2025.
Con ordinanza del 21/07/2025, il Collegio riteneva di accogliere la richiesta delle parti di pronunciare sentenza in conformità all'accordo raggiunto, con rimessione della causa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione al Pubblico Ministero, il quale emetteva il relativo visto.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26/06/2025, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto pagina 2 di 4 di mantenimento ordinario e straordinario del figlio concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche parte resistente ha aderito al regime di affidamento esclusivo del minore alla madre, considerato il quadro complessivo della realtà familiare, valutato anche in sede di provvedimenti provvisori in quanto non sussistevano i presupposti per disporre l'affido condiviso in quanto il padre deve impegnarsi per recuperare il proprio ruolo genitoriale, realizzabile tramite un percorso di sostegno alla genitorialità.
Le parti, quindi, nel raggiunto accordo, hanno ritenuto che l'affido esclusivo rappresenti il regime più adeguato nell'interesse del minore, tenuto conto anche delle peculiarità del caso e delle caratteristiche dell'attività lavorativa del Sig. che costringe sovente CP_2 quest'ultimo a periodi di trasferta e di lontananza dal bambino, così anche al fine di garantire a quest'ultimo la possibilità di decisioni tempestive nel suo interesse.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha emesso visto, senza opporsi, ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le spese di lite devono essere, interamente, compensate data la natura della causa e l'accordo intervenuto.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1) il figlio minore, in via esclusiva alla madre, Sig.ra Pt_1 Persona_1 CP_1
[...]
2) DISPONE che il padre può tenere con sé il figlio per due pomeriggi infrasettimanali
(indicativamente il martedì ed il giovedì), oltre ad un week-end ogni 15 giorni;
quanto a feste e festività, sarà seguito il criterio dell'alternanza, come prassi, con la precisazione che, quanto alle vacanze natalizie, i genitori provvedono a concordare il pagina 3 di 4 relativo calendario entro e non oltre la data del 30 novembre di ogni anno e, quanto a feste e festività, entro un mese prima;
durante il periodo delle vacanze estive, il padre può tenere con sé il bambino per un periodo di giorni quindici (15), anche non continuativi (da concordarsi comunque entro il 31 maggio di ogni anno);
3) PONE a carico del sig. l'obbligo di provvedere a corrispondere alla CP_2 sig.ra una somma mensile pari ad Euro 300,00 (con decorrenza dalla CP_1 data di deposito del ricorso introduttivo del giudizio), a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, oltre al rimborso di una quota pari al 50% delle somme esborsate per far fronte al pagamento delle spese straordinarie;
4) DISPONE che le somme erogate a titolo di cd. assegno unico (o contributo similare) sono, integralmente, percepite dalla madre, quale collocataria privilegiata del minore.
5) DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
Così deciso a Pisa il 26/08/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
pagina 4 di 4