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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott.ssa Stefania Abbate Giudice
dott. Nicolo' Roberto Pavoni Giudice
ER UC AS Geometra
ER LÒ VO Dottore forestale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4551/2025
avente ad oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LL UC, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. SALMASO SILVIA, del foro di Vicenza, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale di discussione orale del 28.11.2025
Per parte convenuta:
come da verbale di discussione orale del 28.11.2025
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Osserva in via pregiudiziale il Collegio che è palesemente infondata l'eccezione, sollevata dal resistente, di improponibilità (rectius improcedibilità) della domanda, con le quali le ricorrenti hanno chiesto di accertare che il contratto di affitto di fondo rustico regolante il rapporto tra le parti e concluso il 16 maggio 2011, scadrà il 16 maggio 2026, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione,.
Infatti, il resistente non ha documentato l'impedimento che gli avrebbe impedito di partecipare alla fase stragiudiziale cosicchè deve ritenersi che la sua mancata partecipazione ad essa sia dipesa da una sua libera scelta.
Peraltro, egli, come ha opportunamente evidenziato la difesa delle ricorrenti,
nella nota via pec con la quale aveva comunicato il predetto impedimento,
aveva dichiarato di non opporsi al rilascio del fondo per cui è causa precisando però al contempo che tale rilascio sarebbe avvenuto solo al termine dell'annata agraria.
Orbene, venendo al merito, deve convenirsi con il resistente che il contratto di affitto per cui è causa cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza della presente annata agraria, ossia al 10.11.2026, con la conseguenza che entro quella data egli dovrà rilasciarlo libero da persone e cose, anche interposte,
nella disponibilità delle ricorrenti.
pagina 3 di 5 Il diverso assunto delle ricorrenti secondo cui la scadenza del contratto va invece individuata nella scadenza del termine quindicinale di durata del contratto, decorrente dalla data della sua conclusione, non tiene conto del consolidato principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui dal combinato disposto degli articoli 1, secondo comma, e 39 della l. 203/1982, si desume che i contratti di affitto a coltivatore diretto stipulati dopo l'entrata in vigore della predetta legge, devono avere una durata non inferiore a quindici annate agrarie, comprese tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo (cfr. Cass. 20344/2007).
E' evidente come si tratti di un regime volto a tutelare il contraente coltivatore diretto che, grazie ad esso, ha la garanzia di poter ritrarre dal fondo i frutti derivanti dalla coltivazione avvenuta nell'ultimo anno di rapporto.
A fronte di tale chiaro, e consolidato, assetto interpretativo le ricorrenti non hanno nemmeno dedotto nessuna ragione o specifica loro esigenza che possa giustificare una conclusione diversa da quella sopra detta.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, si ravvisano ragioni per compensarle atteso che le ricorrenti risultano soccombenti rispetto alla questione dell'individuazione della data di scadenza del contratto e il resistente rispetto all'eccezione pregiudiziale sollevata, che era caratterizzata da un intento esclusivamente dilatorio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa, ragione, eccezione e difesa respinta, dichiara che il contratto di affitto per cui è causa scadrà, e risulterà pertanto non più privo di effetti, alla scadenza di questa annata agraria, ossia al 10.11.2026, e compensa tra le parti le spese di lite.
Riserva in 45 giorni la stesura della motivazione.
Così deciso in Verona all'udienza del 28.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente Relatore
dott.ssa Stefania Abbate Giudice
dott. Nicolo' Roberto Pavoni Giudice
ER UC AS Geometra
ER LÒ VO Dottore forestale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4551/2025
avente ad oggetto: Azione di condanna al rilascio del fondo per scadenza del contratto
promossa da:
pagina 1 di 5 (C.F. , Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
LL UC, del foro di Verona, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._3
dell'avv. SALMASO SILVIA, del foro di Vicenza, come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
come da verbale di discussione orale del 28.11.2025
Per parte convenuta:
come da verbale di discussione orale del 28.11.2025
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Osserva in via pregiudiziale il Collegio che è palesemente infondata l'eccezione, sollevata dal resistente, di improponibilità (rectius improcedibilità) della domanda, con le quali le ricorrenti hanno chiesto di accertare che il contratto di affitto di fondo rustico regolante il rapporto tra le parti e concluso il 16 maggio 2011, scadrà il 16 maggio 2026, per mancato esperimento del tentativo di conciliazione,.
Infatti, il resistente non ha documentato l'impedimento che gli avrebbe impedito di partecipare alla fase stragiudiziale cosicchè deve ritenersi che la sua mancata partecipazione ad essa sia dipesa da una sua libera scelta.
Peraltro, egli, come ha opportunamente evidenziato la difesa delle ricorrenti,
nella nota via pec con la quale aveva comunicato il predetto impedimento,
aveva dichiarato di non opporsi al rilascio del fondo per cui è causa precisando però al contempo che tale rilascio sarebbe avvenuto solo al termine dell'annata agraria.
Orbene, venendo al merito, deve convenirsi con il resistente che il contratto di affitto per cui è causa cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza della presente annata agraria, ossia al 10.11.2026, con la conseguenza che entro quella data egli dovrà rilasciarlo libero da persone e cose, anche interposte,
nella disponibilità delle ricorrenti.
pagina 3 di 5 Il diverso assunto delle ricorrenti secondo cui la scadenza del contratto va invece individuata nella scadenza del termine quindicinale di durata del contratto, decorrente dalla data della sua conclusione, non tiene conto del consolidato principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui dal combinato disposto degli articoli 1, secondo comma, e 39 della l. 203/1982, si desume che i contratti di affitto a coltivatore diretto stipulati dopo l'entrata in vigore della predetta legge, devono avere una durata non inferiore a quindici annate agrarie, comprese tra l'11 novembre e il 10 novembre dell'anno successivo (cfr. Cass. 20344/2007).
E' evidente come si tratti di un regime volto a tutelare il contraente coltivatore diretto che, grazie ad esso, ha la garanzia di poter ritrarre dal fondo i frutti derivanti dalla coltivazione avvenuta nell'ultimo anno di rapporto.
A fronte di tale chiaro, e consolidato, assetto interpretativo le ricorrenti non hanno nemmeno dedotto nessuna ragione o specifica loro esigenza che possa giustificare una conclusione diversa da quella sopra detta.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, si ravvisano ragioni per compensarle atteso che le ricorrenti risultano soccombenti rispetto alla questione dell'individuazione della data di scadenza del contratto e il resistente rispetto all'eccezione pregiudiziale sollevata, che era caratterizzata da un intento esclusivamente dilatorio.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa, ragione, eccezione e difesa respinta, dichiara che il contratto di affitto per cui è causa scadrà, e risulterà pertanto non più privo di effetti, alla scadenza di questa annata agraria, ossia al 10.11.2026, e compensa tra le parti le spese di lite.
Riserva in 45 giorni la stesura della motivazione.
Così deciso in Verona all'udienza del 28.11.2025
Il Presidente Estensore
dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5