Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 4848/2021, riservata in decisione all'udienza del
20.11.2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di appello, dall'avv. Fiore Pagnozzi (c.f.: ), presso il cui C.F._2
studio, sito in Montesarchio (BN) alla via Vitulanese n. 2, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._3 conferita in calce al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, dall'avv. Alfredo
Antonio Grasso (c.f. ), presso il cui studio sito in Benevento (BN) C.F._4
alla via F. Raguzzini n. 6, è elettivamente domiciliata
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura CP_2 C.F._5 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Ceglia (c.f.
CodiceFiscale_6
- 1 -
), presso il cui studio, sito in Montesarchio (BN) alla via Cervinara C.F._7
n. 19, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_3 C.F._8
allegata in atti, dall'avv. Francesco Ceglia (c.f. ), presso il cui studio, C.F._7
sito in Montesarchio (BN) alla via Cervinara n. 19, è elettivamente domiciliata
LITISCONSORTE NECESSARIA- INTERVENTRICE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 15.11.2017, Controparte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Benevento e al fine di Parte_1 CP_2
accertare, ai sensi dell'art. 1055 c.c., l'estinzione della servitù di passaggio esistente a carico del fondo di sua proprietà, sito in Montesarchio (BN) alla Via Tesa in catasto alla p.lla 31 fol.30, in favore dei fondi di proprietà dei convenuti rispettivamente in catasto alle p.lle 82 e
1118 fol.30 e alla p.lla 1117 fol.30, stante l'intervenuta cessazione dello stato di interclusione dei fondi dominanti.
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_1
eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché nel merito, l'inapplicabilità della causa di estinzione della servitù ex art. 1055 c.c., attesa la natura non coattiva della stessa, sorta non per ragioni di interclusione ma in forza di usucapione;
a riprova di quanto eccepito, il convenuto evidenziava l'assenza di un titolo costitutivo della servitù e l'immutato stato dei luoghi, avendo avuto l'immobile da sempre sbocco sulla via pubblica;
rimarcava di essere già stato costretto in precedenza ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela possessoria della servitù in oggetto, a causa della installazione di due cancelli da parte di , figlio di Controparte_4 [...]
procedimento conclusosi con l'ordinanza interdittale del 24.4.2017, CP_1
definitivamente confermata con sentenza del 6.10.2017, con cui era stata ordinata a CP_4
di reintegrare il comparente nel possesso della pratica di passaggio mediante
[...]
consegna delle chiavi dei cancelli da parte dello spoliator; in via riconvenzionale chiedeva, quindi, accertarsi l'avvenuto acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio sul fondo
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di proprietà di in forza del possesso ad immagine dello ius in re aliena Controparte_1
esercitato in maniera pacifica e continuativa da oltre 20 anni.
1.3 Si costituiva in giudizio , sollevando analoghe eccezioni avverso la CP_2
domanda attorea;
instava, a sua volta, in via riconvenzionale per l'accertamento del consolidato acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio a favore del fondo identificato in catasto al foglio 30 p.lla 1117, in comproprietà dell'esponente e del coniuge in comunione legale ed a carico del fondo di proprietà di Controparte_3 CP_1
distinto in catasto al foglio 30 p.lla 931.
[...]
1.4 Disposta la conversione del rito, istruita la causa, all'esito, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Benevento all'udienza del 20.12.2020 riservava la causa in decisione e con sentenza n. 2165/2021 rigettava la domanda attorea ed accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata da . CP_2
In particolare, il Tribunale, premettendo che l'atto di donazione per Notar del Per_1
17.1.1955, prodotto in atti da , non integra il titolo costitutivo del vincolo, Controparte_1
limitandosi a richiamare la servitù in favore di un terzo rispetto all'atto, ha affermato che esso non consente di stabilire che la servitù di passaggio fosse stata costituita per la condizione di interclusione del fondo dominante e, dunque, alla stessa condizione di quella coattiva ai fini dell'operatività della causa di estinzione ex art. 1055 c.c.; ha, poi, accolto la domanda riconvenzionale proposta da , dichiarando l'intervenuto acquisto ad CP_2
usucapionem della servitù di passaggio a carico del fondo di ed in favore Controparte_1
del fondo di in virtù dell'esercizio di un possesso a tal fine idoneo ai sensi CP_2 dell'art. 1158 c.c.
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 26.10.2021, con atto di citazione notificato in data 22.11.2021, ha proposto appello principale, affidato ad un unico motivo Parte_1
con cui si denunzia l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale da esso proposta per sentir dichiarare la titolarità di una servitù di passaggio per intervenuta usucapione;
lamenta che per una mera svista il giudice a quo si è pronunciato unicamente su analoga domanda riconvenzionale spiegata da , pretermettendo la decisione CP_2
su quella avanzata dall'esponente fondata sui medesimi presupposti.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.2.2022, si è costituita in giudizio
, che ha resistito al gravame, invocandone il rigetto, con vittoria di spese e Controparte_1
competenze di lite;
ha spiegato, altresì, appello incidentale affidato a tre motivi di gravame.
1.7 Con il primo motivo di gravame l'appellante incidentale rimprovera al giudice a quo di non aver ritenuto comprovata la natura coattiva della servitù in questione, atteso che dall'atto di donazione del 17.1.1955 si evince che il passaggio sul fondo di proprietà della deducente era esclusivamente diretto ad attingere acqua da un pozzo per irrigare un orto secco, rappresentando il vialetto di proprietà della l'unico passaggio Controparte_1
esistente a tal fine;
la sopravvenuta cessazione di tale utilità, stante l'attuale esistenza di due autonomi ingressi, determina l'estinzione del diritto di servitù di passaggio pedonale, ai sensi dell'art. 1055 c.c.
1.8 Con il secondo motivo di gravame l'appellante incidentale sostiene che, indipendentemente dalla natura coattiva o meno della servitù di passaggio pedonale, quest'ultima, ai sensi dell'art. 1074 c.c., va dichiarata estinta, in quanto “non necessaria”, dal momento che il vialetto di proprietà di non viene più utilizzato come Controparte_1
passaggio.
1.9 Con il terzo motivo l'appellante incidentale lamenta l'omessa considerazione, da parte del giudice a quo, della violazione del proprio diritto alla riservatezza nella vita domestica, atteso che il passaggio sul vialetto (fondo servente) comporta un traffico a pochi centimetri dalle stanze poste al piano terra della propria abitazione, violando l'art. 1055 comma 4, ai sensi del quale sono esenti dalle servitù di passaggio le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.
1.10 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7.2.2022, si è costituito in giudizio , aderendo all'appello principale di cui ha chiesto l'accoglimento in CP_2
ragione della identità della posizione vantata da rispetto alla propria;
ha CP_5
resistito, invece, all'appello incidentale, chiedendone il rigetto con conferma in parte qua della sentenza gravata.
1.11 A seguito di una prima riserva della causa in decisione, con ordinanza del
24.11.2023, l'intestata Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per consentire alle parti di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio della pretermissione, sin dal primo grado, di e individuati dagli atti quali litisconsorti Controparte_3 Controparte_6
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda necessari, in quanto, coniugi in comunione legale rispettivamente la prima di
[...]
ed il secondo di alla data di acquisto dei fondi di cui è causa CP_2 Controparte_1
(segnatamente atto del 10.8.2000 con cui acquistava il fondo in CP_2
Montesarchio (BN) alla via Tesa, in catasto al foglio 30 p.lla 1117, in regime di comunione con la moglie atto del 31.1.1978 con cui acquistava il Controparte_3 Controparte_1
terreno in Montesarchio (BN) alla via Tesa, in catasto al foglio 30 p.lla 931, in regime di comunione legale con il coniuge . Controparte_6
In particolare, il Collegio ha rilevato che i succitati comproprietari ( sono CP_7
litisconsorti necessari, dal lato passivo, in relazione, la prima, alla domanda avanzata da
[...]
per la declaratoria di estinzione, ex art. 1055 c.c., della servitù di passaggio a CP_1
carico del proprio fondo e a vantaggio del fondo in (com)proprietà di CP_2
nonché, il secondo, alla domanda proposta per l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio a carico del terreno in (com)proprietà di CP_1
[...]
1.12 In data 6.2.2024 ha spiegato intervento volontario accettando il Parte_2
giudizio allo stato degli atti con adesione a tutte le difese spiegate dal coniuge già costituito.
1.13 A seguito di una seconda rimessione sul ruolo imposta dalla necessità di acquisire chiarimenti sulla successione di risultato deceduto in data 9.5.2008, Controparte_6
anteriormente all'introduzione del giudizio di primo grado incardinato con ricorso ex art. 702 bis depositato il 15.11.2017, all'udienza del 20.11.2024 la causa è stata nuovamente riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 22.11.2021, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 26.10.2021.
2.1 Dando seguito al proprio rilievo officioso, la Corte dichiara la nullità degli atti del giudizio di primo grado e della statuizione conclusivamente resa in relazione alle domande riconvenzionali avanzate rispettivamente da e per CP_2 Parte_1
l'accertamento dell'acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio sul fondo in proprietà di stante l'omessa partecipazione al giudizio di primo grado Controparte_1
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quanto meno del litisconsorte necessario , chiamato all'eredità di Controparte_4 CP_6
[...]
Come affermato anche di recente dalla Suprema Corte, rispetto ad una domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un fondo in comunione sussiste litisconsorzio necessario nei confronti dei partecipanti alla comunione, essendo la servitù un diritto reale indivisibile, che comporta un accertamento (positivo o negativo) nei confronti di tutti i comproprietari del bene dedotto come servente.
In particolare, si è avuto modo di chiarire che occorre distinguere l'ipotesi in cui si si controverta di un diritto reale già esistente sul bene immobile sul quale incide, da quella in cui si tenda ad ottenere il riconoscimento dell'esistenza stessa dello ius in re aliena, perché non ancora accertato (come nel caso della domanda di usucapione di un diritto di servitù) ovvero non ancora costituito (come nel caso di richiesta di una servitù coattiva).
In queste ultime ipotesi tutti i proprietari del preteso fondo servente hanno diritto di partecipare al giudizio, stante l'inscindibilità della loro posizione, poiché un'eventuale sentenza che accertasse l'esistenza del diritto reale, resa nei confronti di alcuni soltanto dei comproprietari del fondo servente, non sarebbe opponibile ai soggetti che non avessero preso parte al giudizio e finirebbe, pertanto, per rivelarsi “inutiliter data” (Cass.
33916/2024)
Tale principio non contrasta con l'orientamento richiamato dalla difesa di Parte_1
secondo cui l'actio confessoria servitutis dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente pro indiviso a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune, che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata pro quota in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale.
Come infatti puntualizzato dalla Suprema Corte con la pronuncia summenzionata, il contrasto è soltanto apparente, posto che il discrimine sulle conseguenze della statuizione è destinato ad operare soltanto nelle azioni a tutela di un diritto già accertato e/o esistente e non anche allorquando, proponendosi domanda di acquisto ad usucapionem, la domanda tenda alla dichiarazione dell'esistenza stessa del peso a carico del fondo in contitolarità di più soggetti (in senso conforme anche Cass. Ordinanza n. 6622 del 06/04/2016; Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 17663 del 05/07/2018).
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Ciò posto, deve allora verificarsi se, rispetto alla domanda riconvenzionale per la declaratoria di acquisto ad usucapionem della servitù di passaggio avanzata nei (soli) confronti di rispettivamente da (domanda accolta in primo Controparte_1 CP_2
grado con capo della statuizione attinto da gravame incidentale della ) e da CP_1 [...]
(domanda di cui costui lamenta l'omessa pronuncia con il gravame principale), Parte_1
via sia stata la pretermissione di un litisconsorte necessario dal lato passivo, per l'esistenza di un comunista che non abbia partecipato al giudizio.
Siffatta indagine sortisce esito positivo alla luce delle risultanze processuali.
Dalla documentazione acquisita risulta, invero, che originario Controparte_6
comproprietario del fondo distinto in catasto al foglio 30 p.lla 931 (già p.lla 83), in quanto coniuge in comunione legale di alla data dell'acquisto fattone da Controparte_1 quest'ultima in forza dell'atto del 31.1.1978, è deceduto in data 9.5.2008, anteriormente alla introduzione del giudizio di primo grado, avvenuta con ricorso depositato il 15.11.2017.
Apertasi la successione legittima, sono stati chiamati all'eredità del dante causa, oltre alla moglie , i tre figli , e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_8 Controparte_9
come dedotto dall'odierna appellante nelle note difensive depositate successivamente alla rimessione della causa sul ruolo e documentato dalla compilazione del “Quadro A-eredi e legatari” della denunzia di successione in morte di versata in atti. Controparte_6
Ebbene, se è vero che la legitimatio ad causam non si trasmette al semplice chiamato all'eredità, ma postula la qualità di erede, nella specie, per la posizione di Controparte_4
si rinvengono in atti elementi incompatibili con la veste di mero chiamato.
In particolare, dall'ordinanza interdittale resa dal Tribunale di Benevento in data 24.4.2017 nel procedimento RG. 951/2017 emerge che aveva convenuto in giudizio Parte_1
nella qualità di “comproprietario” del fondo distinto con la p.lla 931, onde Controparte_4
essere reintegrato nel possesso della servitù di passaggio pedonale sul predetto fondo lesa dalla installazione di due cancelli a chiusura del viale di accesso, non seguita dalla consegna al delle chiavi, in contrasto con quanto invece preannunciato da CP_1 Controparte_4
nel corso di una corrispondenza stragiudiziale intercorsa tra le parti (vedi segnatamente lettera del 6.2.2015, con cui il resistente informava il dante causa di Parte_1
dell'installazione del cancello, assicurando che, ultimati i lavori, sarebbero state consegnate le relative chiavi, per consentire l'esercizio del “diritto di servitù di passaggio pedonale”.
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In tale procedimento si costituiva, resistendo all'azione interdittale, Controparte_4
eccependo l'insussistenza di un possesso a titolo di servitù- avendo meramente tollerato lo sporadico passaggio del sul vialetto in questione, al solo fine di consentire al CP_1
ricorrente di accedere alla sua proprietà in attesa del completamento di lavori di ristrutturazione ad un immobile ivi ubicato- e, comunque, l'estinzione della servitù di passaggio vantata ex adverso per cessazione dell'interclusione del fondo pretesamente dominante, che usufruiva ormai di due passaggi alternativi a quello preteso sulla p.lla 931.
Il contegno processuale serbato da nel giudizio richiamato appare, allora, Controparte_4
incompatibile con la posizione di mero chiamato all'eredità del padre, nella cui successione
è caduta, per quanto attualmente ci occupa, la quota di comproprietà del fondo distinto al foglio 30 p.lla 931, in titolarità del de cuius in virtù del regime di Controparte_6
comunione legale con esistente alla data di acquisto del 31.1.1978. Controparte_1
, evocato in giudizio in quella sede, si badi bene, non solo come autore Controparte_4 materiale del denunziato spoglio, bensì come “comproprietario” del fondo pretesamente servente (appunto il viale distinto al foglio 30 p.lla 931), si costituiva non già al fine di eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, quanto meno per non essere contitolare dell'immobile de quo, bensì spiegando una difesa nel merito, finalizzata sia a paralizzare la tutela reintegratoria, sul presupposto della insussistenza di un possesso tutelabile con il rimedio interdittale, sia ad accertare la libertà del fondo dallo ius in re aliena, stante l'eccepita intervenuta cessazione dell'interclusione, quale condizione a suo dire costitutiva della servitù di passaggio vantata dal . CP_1
Il contenuto di tale difesa, anche in rapporto al titolo in virtù del quale il veniva CP_4
convenuto, travalicava, dunque, la mera esigenza di resistere all'azione possessoria ed approntare una tutela meramente conservativa dell'immobile caduto in successione, cui è legittimato anche il solo chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari. Il resistente, invero, nel non contestare la posizione di comproprietario addotta dalla controparte e nel negare l'esistenza stessa del diritto di servitù, poneva in essere un atto univocamente dispositivo del bene in questione, incompatibile con la posizione di mero chiamato. Del resto, che le circostanze addotte dal avessero natura petitoria veniva segnalato dallo CP_4
stesso giudice dell'ordinanza interdittale, che, sul rilievo della loro inconferenza rispetto alla tutela della situazione di fatto azionata in quella sede da , accoglieva l'azione Parte_1
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda reintegratoria esperita da quest'ultimo.
La bontà di siffatta conclusione è avvalorata, altresì, dall'istanza di mediazione avanzata da in relazione al procedimento RG 229/2017 nei confronti di Controparte_4 Parte_1
vertente su una controversia in materia di “diritti reali” ed il cui oggetto risulta
[...] descritto come relativo alla “inesistenza/estinzione diritto di servitù di passaggio”, con la quale il dichiarava la propria intenzione di definire la controversia mediante CP_4
tentativo di conciliazione, così disponendo della condizione giuridica del bene caduto pro quota nella successione paterna.
A fronte dei dati illustrati non rileva che, nella denuncia di successione prodotta da
[...]
a corredo delle note difensive depositate a seguito del rilievo officioso della CP_1
pretermissione di un litisconsorte necessario, tra i beni appartenenti all'asse ereditario di siano stati indicati soltanto i terranei censito al foglio 30 p.lla 90 sub 4 e le Controparte_6
unità abitative distinte in catasto al foglio 30 p.lla 94, non figurando, invece, l'area esterna contraddistinta al foglio 30 p.lla 931.
La denuncia di successione, come è noto, non è atto significativo ai fini dell'accettazione dell'eredità, rivestendo valore meramente fiscale. Del resto, l'argomentazione difensiva è contraddittoria, non comprendendosi perché la risultanza documentale dovrebbe valere ad escludere il subentro, nell'asse ereditario, dei figli (segnatamente di ) e non Controparte_4
anche della stessa che, pure, invece si afferma esclusiva e piena Controparte_1
proprietaria del cespite in questione, sul presupposto dell'acquisto iure ereditario della quota già in titolarità del coniuge.
Nemmeno, infine, è dirimente la sentenza resa dal Tribunale di Benevento nella causa intercorsa tra , “in proprio e nella qualità di coniuge superstite di Controparte_1 CP_6
, e tale , nella qualità di unica figlia superstite di
[...] Parte_3 [...]
avente ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza e/o Persona_2 dell'inopponibilità di un diritto di livello risultato iscritto sulla p.lla 931 .
L'azione proposta in quella sede da è, infatti, una mera actio negatoria, in CP_10
cui la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte.
La richiesta di dichiarare la piena proprietà del fondo in questione in capo alla ricorrente si poneva, dunque, in quella sede soltanto come “effetto” dell'accertamento della libertà del bene dallo ius in re aliena, tant'è che, a tal fine, il Tribunale assegnava rilievo probatorio alla non contestazione di controparte sulla inesistenza del diritto di livello risultato costituito sulla p.lla 931, senza condurre alcuna indagine sui titoli di provenienza in capo alla ricorrente, che si sarebbe, invece, imposta in caso di azione di rivendica.
La sentenza in esame, con cui- si ribadisce è stata affermata la libertà del fondo dall'esistenza di un diritto di livello nei rapporti con il terzo, non pregiudica, allora, in alcun modo l'accertamento sulla sussistenza di altri comproprietari dell'immobile nei rapporti interni alla parte attrice di quel giudizio.
È noto, invero, che l'actio negatoria, sia nel caso in cui è diretta alla sola dichiarazione di inesistenza di diritti reali sulla cosa di proprietà dell'attore, sia nell'ipotesi in cui tende ad ottenere la cessazione dell'attività antigiuridica della controparte, può essere esercitata da uno solo dei comunisti, in quanto la legittimazione attiva appartiene a ciascuno di essi, essendo la quota ideale di interessi di ognuno compenetrata nell'intera consistenza del bene che forma oggetto della comunione. Non sussiste, pertanto, la necessità del litisconsorzio attivo tra i comproprietari del preteso fondo servente nell'azione "negatoria", all'esercizio della quale è legittimato ciascun singolo compartecipe (Cass. 3835/1985;
4336/1979).
Nella specie, in cui aveva agito sia in proprio sia nella qualità di coniuge Controparte_1
superstite di così riconoscendo che per una quota essa era comproprietaria Controparte_6
iure successionis, l'azione intrapresa a tutela del bene è ben compatibile con una pro herede gestio a vantaggio anche degli altri comproprietari subentrati ex lege nella posizione del dante causa.
In conclusione, la non integrità del contraddittorio, nel quale si è svolto il giudizio, a causa
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda della pretermissione di un litisconsorte necessario identificabile quanto meno in CP_4
, impone la declaratoria di nullità del capo b) sentenza impugnata e l'impossibilità
[...]
di emettere pronuncia sulla domanda riconvenzionale di usucapione avanzata da Parte_1
con conseguente rimessione degli atti al primo giudice, rientrando in una delle
[...]
tassative ipotesi previste dall'art. 354 primo comma c.p.c.; è onere delle parti riassumere il giudizio innanzi al giudice a quo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza, sancito dall'art. 353 comma 2 c.p.c..
2.2 Può, invece, procedersi alla disamina nel merito dell'appello incidentale interposto da avverso il capo della statuizione con cui è stata rigettata la domanda da essa Controparte_1
avanzata in primo grado per sentir accertare il venir meno dell'interclusione dei fondi in rispettiva proprietà di e di e per sentir conseguentemente CP_2 Parte_1
dichiarare estinto, ai sensi dell'art. 1055 c.c., il diritto di servitù gravante sulla p.lla 931 a vantaggio dei predetti fondi.
Rilevata, anche in parte qua, in fase istruttoria la pretermissione di un litisconsorte necessario dal lato passivo, individuato in coniuge in comunione legale Controparte_3
di e, pertanto, comproprietaria del fondo dominante in relazione al quale CP_2 [...]
ha chiesto dichiararsi l'estinzione della servitù attiva, si è CP_1 Controparte_3
volontariamente costituita, dichiarando di accettare la causa allo stato degli atti e di far proprie tutte le difese formulate in primo grado da , sanando, per l'effetto, il CP_2
vizio rilevato.
Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte, il principio della nullità della sentenza emessa senza il rispetto del litisconsorzio necessario non è assoluto, posto che l'interpretazione da assegnare all'art. 354 c.p.c. è nel senso che la rimessione al primo giudice non deve essere disposta quando al giudizio di appello partecipi per intervento volontario il soggetto che avrebbe dovuto partecipare a quello di primo grado accettando il contenuto della decisione adottata in quella sede (vedi Cass. 26631/2018, secondo cui nell'ipotesi in cui il litisconsorte necessario pretermesso intervenga volontariamente in appello, accettando la causa nello stato in cui si trova, e nessuna delle altre parti resti privata di facoltà processuali non già altrimenti pregiudicate, il giudice di appello non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio, né è tenuto a rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ma deve trattenerla e decidere sul gravame, risultando
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda altrimenti violato il principio fondamentale della ragionevole durata del processo, il quale impone al giudice di impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della controversia;
conf. Cass. n. 23701/2014).
Alla luce della condotta processuale tenuta dalla , parte individuata CP_3
come litisconsorte pretermessa, la quale, pur costituendosi per la prima volta in appello, ha espressamente aderito alla posizione di , chiedendo confermarsi la decisione CP_2
adottata in primo grado, senza lamentare alcun pregiudizio per effetto della sua pretermissione, né avendo introdotto elementi di novità tali da privare le altre parti di facoltà non altrimenti già pregiudicate, l'intestata Corte non può addivenire alla declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza, dovendo, piuttosto, decidere nel merito il gravame.
2.3 Ciò posto, va disatteso il primo motivo di appello incidentale, con cui Controparte_1
confuta l'affermazione del giudice a quo sulla natura non coattiva della servitù di cui si discute ai fini dell'operatività della specifica causa estintiva addotta ai sensi dell'art. 1055
c.c.
È noto che, per inquadrare il diritto di passaggio costituito per contratto nel novero delle servitù coattive, è necessario che risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili "aliunde", occorrendo verificare in concreto, alla luce di tutte le risultanze processuali, se il contratto fosse concretamente volto a superare la condizione di interclusione, fatta salva la contraria la volontà di assoggettare comunque il contratto alla disciplina delle servitù volontarie (Cass. 24966/2019; Cass.
10295/2017)
Il giudice a quo, facendo buon governo del principio illustrato, ha escluso, nella specie, la natura coattiva della servitù di passaggio, evidenziando che il titolo richiamato dall'odierna appellante a sostegno della sua tesi difensiva (atto di donazione del 17.1.1955), con cui le parti si limitavano a richiamare una servitù di passaggio già costituita in favore di un terzo rispetto all'atto, non recava elementi utili al fine di ricavarne che siffatta servitù era sorta per sopperire ad una condizione di interclusione dei fondi dominanti e che, comunque, siffatta condizione non ricorreva alla luce della concreta conformazione dei luoghi, avendo i convenuti sostenuto che le loro proprietà avevano sempre avuto autonomo sbocco sulla pubblica via e che siffatta circostanza non era stata nemmeno contestata da . Controparte_1
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
A fronte di tale iter logico-motivazionale l'appellante incidentale si duole dell'omessa considerazione della difesa articolata nella prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c, con cui ha dedotto che la coattività della servitù deve essere riguardata rispetto all'esigenza di attingimento di acqua da un pozzo insistente sul fondo poi divenuto di proprietà di Parte_1
[...]
E, tuttavia, la censura non coglie nel segno innanzitutto per la contraddittorietà insita nella stessa prospettazione dell'appellante incidentale riguardata nella prospettiva di una servitù di presa d'acqua, che, per suo contenuto ed oggetto, presuppone che l'impianto dal quale si tragga l'acqua (nella specie indicato come un pozzo) insista nel fondo servente, l'accesso al quale si ponga in via strumentale all'utilitas principale, consistente, appunto, nella derivazione di acqua. A seguire, invece, la tesi dell'appellante incidentale, il pozzo, dal quale attingere l'acqua, sarebbe stato insediato nello stesso fondo dominante (ovverosia quello divenuto di proprietà di , mentre l'asservimento della p.lla 931 CP_5
sarebbe stato limitato al solo passaggio strumentale all'accesso al predetto fondo, passaggio che, rispetto alla servitù di presa d'acqua, non costituisce l'utilitas principale, bensì un mero adminiculum (vedi Cass. 14178/2011, secondo cui la servitù di attingimento d'acqua comprende la facoltà di accesso e di passaggio sul fondo, ove è situato l'impianto o manufatto, quale potere necessario a conseguire l'utilità in cui si sostanzia l'unitaria servitù di presa d'acqua).
Inoltre, come persuasivamente obiettato da la servitù di attingimento di Parte_1
acqua dal pozzo, di cui si rinviene menzione nell'atto di donazione per notar del Per_1
17/5/1955, riguarda il terreno in C.da Cerretiello in catasto al foglio 34 p.lla 23/a part. 1234, diverso dagli immobili di cui si discute attualmente, ubicati in via Tesa. Nella parte del rogito concernente il terreno in via Tesa, poi pervenuto in capo a (in Controparte_1
comunione legale con il coniuge , si cita l'esistenza di un pozzo senza Controparte_6
l'indicazione di alcuna servitù, trattandosi di un antico pozzo posto a confine con l'aia comune (p.lla 89 fol.30). Depone in tal senso la descrizione riportata nel titolo di donazione in esame, in cui la porzione immobiliare sita in Montesarchio alla via Tesa viene trasferita
“..con tutti i diritti, ragioni ed azioni ed in ispecie col diritto di comunione sul pozzo sorgivo ed all'aia di fabbrica..”, avvalorando l'assunto di che il pozzo in questione Parte_1
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda non era gravato da una servitù di presa d'acqua, essendo tale diritto incompatibile con la natura comune dello stesso.
2.4 Infondato è, altresì, il secondo motivo di gravame incidentale, con cui Controparte_1
insiste nella declaratoria di estinzione della servitù di passaggio per sopravvenuta cessazione dell'utilitas.
In disparte la considerazione che dai rilievi aerofotogrammetrici prodotti a corredo della relazione del CTP geom. risulta che non vi è stato alcun mutamento Persona_3
nello stato dei luoghi e che, pertanto, non vi era ab origine alcuna interclusione dei fondi, poi superata con la creazione degli autonomi accessi dalla via pubblica constatabili all'attualità, si osserva che, ai sensi dell'art. 1074 c.c., la cessazione dell' "utilitas" della servitù determina soltanto uno stato di quiescenza del diritto reale, che non si estingue se non per effetto della prescrizione per non uso nel termine ventennale di cui all'art. 1073
c.c (cfr.. Cass. 1854/2006, 10018/1997). Inoltre, l'utilitas di una servitù di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e più comodi accessi (Cass.
6973/2011; Cass. 4036/1994).
2.5 Deve essere, infine, disatteso il terzo motivo di gravame incidentale, in forza del quale invoca l'esenzione dalla servitù prevista dall'art. 1051 comma 4 c.c., che Controparte_1
opera soltanto per le servitù di passaggio coattivo, la cui ricorrenza è stata esclusa nella specie per le ragioni anzidette. Al di fuori dell'ambito applicativo della fattispecie non residua, poi, alcun margine di apprezzamento discrezionale sulla violazione della riservatezza domestica addotta dall'appellante in conseguenza del diritto di servitù in questione.
3. Le spese del presente grado nei rapporti processuali per i quali si impone la rimessione al primo grado vengono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto che l'identificazione di , quale parte necessaria delle domande riconvenzionali, Persona_4
ben poteva essere rilevata dai rispettivi attori in riconvenzionale ( e Parte_1 [...]
) sulla scorta della documentazione versata in atti. In particolare, CP_2 Parte_1 aveva indirizzato l'azione interdittale nei confronti del qualificandolo CP_4
comproprietario della p.lla 931, posizione non contestata dal resistente come sopra già evidenziato, e ciò ben prima dell'incardinamento del presente giudizio, risalendo l'ordinanza resa a chiusura della fase sommaria al 24.4.2017.
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Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (Cass. civ., sez. III, 12 giugno
2006, n. 13550).
3.2 Le spese del presente grado nel rapporto processuale relativo al rigetto della domanda di seguono, invece, la soccombenza dell'appellante incidentale. Controparte_1
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore entro €
5.200,00, avendo riguardo, nella loro concreta quantificazione, all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante incidentale.
P.QM
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 2165/2021, così provvede:
1. dichiara la nullità degli atti del giudizio RG 4958/2017 e della conclusiva sentenza del Tribunale di Benevento n. 2165/2021, limitatamente alle domande riconvenzionali avanzate da e -quest'ultima decisa Parte_1 CP_2
con il capo b) della statuizione- e rimette gli atti al Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 354 c.p.c, con termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione a cura delle parti;
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2. rigetta l'appello incidentale e per l'effetto conferma il capo a) della statuizione impugnata;
3. compensa le spese del presente grado tra le parti nell'ambito dei rapporti processuali investiti dalla dichiarazione di nullità;
4. riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese nella parte in cui il giudizio è stato dichiarato nullo;
5. condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado, che Controparte_1
liquida in € 1.900,00 per compensi professionali in favore di e in € Parte_1
1.900,00 in favore di e questi ultimi in solido tra CP_2 Controparte_3
loro, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Fiore Pagnozzi per la posizione di e dell'avv. Francesco Ceglia per la posizione degli Parte_1
appellati ; CP_11
6. dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 2.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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