Sentenza 30 agosto 2024
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 03/12/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO
in composizione monocratica nella persona del referendario Elisa Borelli, ai sensi dell’art.
151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in esito all’udienza del 17 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32466 del registro di Segreteria promosso dal sig. A.D. OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Sergio ZA (C.F.: [...]) e dall’Avv.
FA ZA (C.F.: [...]) del Foro di Lucca, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Viareggio (LU), via L. Repaci n. 16;
CONTRO
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Guadagnino, (C.F.:
[...]- PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023 rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;
per SENTENZA N. 378/2025 l’ottemperanza della sentenza n. 137/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto, pubblicata in data 30 agosto 2024, nel giudizio n. 31988 del registro di segreteria,
Letto il ricorso introduttivo;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 17 novembre 2025, celebrata con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Roberta Campolonghi, l’Avv. Maurizio Brando, giusta delega scritta degli Avvocati ZA, per il ricorrente, e l’Avv. Angelo Guadagnino per INPS.
Ritenuto in
FATTO
I. Con ricorso ex art. 218 c.g.c., depositato in data 5 maggio 2025, il sig. D. lamentava la non compiuta esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 137/2024 (pubblicata in data 30.08.2024), con la quale è stato accolto il ricorso e, per l’effetto, riconosciuto il diritto del ricorrente al riscatto oneroso, ai fini pensionistici, delle maggiorazioni ex art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 1997 del periodo di servizio militare prestato presso l’Arma dei Carabinieri, nei termini di cui in motivazione.
Il ricorrente rappresentava, quindi, che in data 21.03.2025 l’INPS, in esecuzione della predetta pronuncia, adottava il provvedimento di riscatto n. OMISSIS, con il quale lo ammetteva al riscatto di un periodo contributivo complessivamente inferiore a quello dovuto (pari ad anni 2, mesi 10 e giorni 21).
Ritenuto che tale quantificazione fosse manifestamente erronea e integrasse una parziale e non corretta esecuzione della sentenza, avendo la stessa inequivocabilmente accertato il diritto al riscatto della maggiorazione contributiva pari ad 1/5 (un quinto) in relazione all’intero periodo di servizio militare effettivo prestato (23 anni, 10 mesi e 22 giorni), il ricorrente chiedeva di accertare la violazione dell’obbligo di conformarsi alla pronuncia e di condannare l’amministrazione all’esecuzione della stessa, prevedendo in mancanza la nomina di un Commissario ad acta.
II. Con memoria depositata in data 4 novembre 2025 si è costituito in giudizio l’INPS, il quale, premesso che in data 15.07.2025 (con provvedimento n. OMISSIS), trasmesso in pari data all’interessato, è stato riconosciuto dalla competente Direzione provinciale di Padova il riscatto di periodi pari ad anni 4, mesi 9 e giorni 10, in esecuzione della sentenza n. 137/2024
(avverso la quale era stato successivamente, in data 02/09/2025, proposto appello), ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per la mancanza della previa diffida ex art. 218, c. 1, c.g.c., e ha chiesto, in subordine, dichiararsi la carenza di interesse per l’intervenuta esecuzione della decisione.
III. All’odierna udienza, l’Avv. Brando, per il ricorrente, dopo aver rilevato che la preliminare diffida nei confronti di INPS non era necessaria, avendo l’Amministrazione già adottato un provvedimento di riscatto, in parziale esecuzione della sentenza, e che comunque tale carenza deve ritenersi superata con la costituzione in giudizio di INPS, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con la condanna di INPS alle spese; l’Avv. Guadagnino, per l’INPS, ha confermato l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto della previa diffida, chiedendo la condanna alle spese del ricorrente.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. La pretesa di parte ricorrente trae il proprio fondamento normativo dagli artt. 217 e 218 del Codice di giustizia contabile, recanti la disciplina del giudizio di ottemperanza.
L’art. 218, in particolare, prescrive le condizioni di procedibilità, prevedendo, al comma 1, che l’azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta.
Va, quindi, innanzitutto evidenziato, anche alla luce della preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dal patrocinio di INPS, che, nel caso di specie, il ricorso non è stato preceduto dalla previa diffida all’Istituto previdenziale che, infatti, non risulta né menzionata, né prodotta in atti dal ricorrente.
Al riguardo, si evidenzia che, come chiaramente e condivisibilmente rilevato dal Giudice di Appello (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. III, sentt. n. 247, n. 318 e n. 484 del 2017),
l’inadempimento o il non esatto adempimento dell’Amministrazione onerata dell’esecuzione della sentenza, che costituisce al tempo stesso presupposto e oggetto dell’accertamento giudiziale, deve essere fatto constatare con una formale messa in mora da parte dell’interessato e solo decorso il termine per la formazione del silenzio-rifiuto o in caso di rifiuto espresso, se antecedente, può procedersi con l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
D’altronde, anche la giurisprudenza più recente di questa Corte ha individuato, nella vigenza del Codice di giustizia contabile, i requisiti per l’attivazione di tale giudizio nell’esistenza di una sentenza passata in giudicato ovvero di una sentenza non sospesa dalle Sezioni di appello, nell’inerzia totale o parziale dell’Amministrazione previdenziale e nella previa notifica di un atto di costituzione e messa in mora (cfr., sul punto, Sez. III Centrale d’Appello, sent. n. 271/2024).
Ne consegue che, in difetto della previa diffida, che costituisce, come previsto dall’art. 218 c.g.c., condizione di ammissibilità del ricorso nel giudizio di ottemperanza, questo Giudice avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso all’odierno esame, senza procedere ad ulteriore verifica in punto di merito.
2. Ritiene, tuttavia, questo Giudicante, in ossequio ai principi di economia processuale, di effettività, di concentrazione e del giusto processo (artt. 2, 3 e 4 del c.g.c.), di poter fare applicazione, in questa sede, del criterio della ragione più liquida, in quanto l’Amministrazione resistente, costituendosi in giudizio, ha allegato e comprovato, pur eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per l’assenza della preventiva diffida, di aver posto in esecuzione la sentenza (provvisoriamente esecutiva, in pendenza del giudizio di appello) in data 15.07.2025, con il riconoscimento del riscatto di periodi pari ad anni 4, mesi 9 e giorni 10 ai fini del trattamento di quiescenza per un onere di euro 18.381,27
(doc. 01, allegat0 alla memoria di costituzione).
In altri termini, l’adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione della sentenza sub iudice, in termini di attribuzione del bene della vita preteso, consente, pur in mancanza di una condizione di ammissibilità della domanda di ottemperanza, di procedere alla verifica sul mancato o parziale adempimento della sentenza n. 137/2024 di questa Sezione (in tal senso, v. anche Corte dei conti, Sez. III, sent. n. 484/2017).
Va, in particolare, verificato se l’interessato ha conseguito l’utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione e la verifica comporta una attività interpretativa del giudicato, al fine di enucleare il contenuto del comando. Di qui la specifica natura di tale giudizio, mista di esecuzione e di cognizione (cfr. Corte dei conti, Sez. II, sent. nn. 688 e 290 del 2013, Sez. III, n. 247 e n. 318 del 2017).
Ciò posto, la sentenza n. 137/2024 di questa Sezione, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto il bene della vita preteso, ovvero il diritto del Sig. D. al riscatto a titolo oneroso degli aumenti di servizio maturati nel corso del periodo di servizio prestato presso l’Arma dei Carabinieri in applicazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997, senza tuttavia determinarlo nel quantum, operazione, all’evidenza, rimessa all’INPS.
Come emerge dalla documentazione allegata dall’Istituto previdenziale, l’attività posta in essere nelle more del giudizio dalla stessa Amministrazione risulta esaustiva – in assenza di contestazione in merito da parte del patrocinio del ricorrente - degli effetti ricollegabili alla sentenza di questa Sezione.
Dal conseguimento, nelle more del giudizio, del bene della vita preteso, discende, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio d’ottemperanza, con conseguente statuizione d’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto l’interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’impugnazione ma anche al momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse deve essere valutato (ex multis, Corte dei conti, III Sez. Centrale d’Appello, sentt. n. 87/2018 e n. 559/2017; Sez. giur. Campania, sent. n.
686/2021).
3. Non luogo a provvedere per le spese di giustizia, stante la loro sostanziale gratuità.
In considerazione del fatto che, in accoglimento dell’eccezione dell’Amministrazione resistente e per le ragioni esposte nel punto 1, il giudizio avrebbe potuto concludersi con una decisione su una questione preliminare, che avrebbe comportato l’integrale compensazione delle spese, e che, solo in virtù del criterio della ragione più liquida, si è pervenuti alla declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse di cui in motivazione, si ritiene comunque giustificata l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art.
31 del Codice di giustizia contabile.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 c.g.c., definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese di giustizia.
Spese di lite compensate.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 novembre 2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Elisa Borelli
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il 03/12/2025 Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)
AD OL