Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 114/2025
REP YBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
114/2025 RG., promossa da: Parte 1 rappresentato e difeso, giusta delega apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.to Mauro Dalla Chiesa del Foro di Varese, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in DA NA (VA) via.
Monte Grappa, n. 11;
RICORRENTE
contro
'con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10,
presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell CP_1 medesimo;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 3.02.2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio nei confronti di CP 2 per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla trasformazione della pensione ordinaria di inabilità, già liquidatagli con decorrenza 1.1.1988, in pensione di vecchiaia, sussistendone i requisiti anagrafico e contributivo, con condanna dell CP_1 alla corresponsione di quest'ultima prestazione, a decorrere dal marzo 2012 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'assicurato (nato il [...]) allegava di essere pensionato di inabilità ex art. 2 della L. n. 222 del 1984 dal gennaio 1988 (in esito alle conseguenze di un infortunio sul lavoro occorsogli nell'agosto del 1987) e di avere richiesto, nel maggio del 2023, la trasformazione di detta prestazione in pensione di vecchiaia con decorrenza dal marzo 2012, data alla quale, secondo la sua prospettazione, aveva maturato tutti i prescritti requisiti, compreso quello anagrafico di 67 anni di età.
"Tanto premesso l'assicurato instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia a Cod.Ill.mo Tribunale di Parma adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1. accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento CP_2 di rigetto dell'istanza di riconoscimento di pensione di vecchiaia in favore del ricorrente per quanto in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia oggetto di ricorso con la decorrenza dalla maturazione del diritto alla prestazione;
3. Per l'effetto, condannare l'CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della pensione di vecchiaia con la decorrenza dalla maturazione del diritto alla prestazione, e comunque la prestazione ex lege dovuta.
4. con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo nei limiti di legge;
5. rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; 6. dichiararsi ex art. 152 disp. Att. C.p.c., che il ricorrente, come attestato dalla dichiarazione di notorietà unita in uno al presente atto possiede requisiti reddituali tali da non dovere essere soggetto in caso di soccombenza al pagamento delle spese processuali".
1.2. Con memoria del 26.02.2025, si costituiva in giudizio 1 CP 2 contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo la reiezione del ricorso.
L'istituto, in particolare, deduceva di aver respinto la domanda sul presupposto dell'impossibilità giuridica di trasformare la pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, assumendo che, diversamente da quanto previsto per l'assegno di invalidità, nessuna disposizione di legge consentisse la conversione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, né la disciplina dell'assegno avrebbe potuto essere estesa alla pensione, già per essere l'assegno di invalidità una prestazione per sua natura temporanea, diversamente dalla pensione di inabilità.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 18.03.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e sulle conclusioni da questi rassegnate come in atti - decideva dando
-
lettura del dispositivo, conforme a quello trascritto in calce al presente atto, nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. I motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita, dunque, accoglimento.
E' infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui i principi già posti dalle Sezioni Unite (con la pronuncia 8433/2004) a fondamento del diritto alla conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, “sorreggono anche l'affermazione del diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia, quando ricorrano i necessari requisiti anagrafici e contributivi, atteso che le due forme pensionistiche tutelano il medesimo rischio, identico anche per l'assegno di invalidità (ossia la perdita della capacità di lavoro) e mirano a sopperire ad identiche esigenze sociali di protezione dello stato di bisogno” (così da ultimo, ma ex plurimis Cass. 844/2018).
-Di talché essendo circostanza incontestata tra le parti il possesso, in capo all'assicurato, dei requisiti anagrafici e contributivi utili all'accesso alla pensione di vecchiaia la domanda attorea merita accoglimento, dovendosi accertare il diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione ordinaria di inabilità, già liquidatagli con decorrenza 1.1.1988, in pensione di vecchiaia, e, per l'effetto, condannare 1 CP_1 a corrispondergli quest'ultima prestazione, a decorrere dal marzo 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Quanto, in particolare, al regime degli accessori, occorre rimandare alla disciplina di legge degli accessori in materia previdenziale.
Disciplina che, come è noto, innanzi tutto, all'art. 7 della L. n. 533 del 1973, attribuisce agli enti di previdenza un termine dilatorio di 120 giorni per deliberare in ordine alle domande proposte in sede amministrativa, così che solo dalla scadenza di detto termine decorrono gli accessori sulle somme capitali dovute (salvo il caso di provvedimento espresso negativo di data anteriore).
E che, inoltre, prevede, all'art. 16 comma 6 della L. n. 412 del 1991, che “l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito”.
Di talché, la decorrenza degli accessori è quella “dovuta” per legge, coincidente quindi nella specie con il 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa e la rivalutazione è pure dovuta solo ove ricorrano le condizioni di legge, di cui all'art. 16 comma 6 della L. n. 412 del 1991.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente. Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia previdenziale in relazione alle controversie di valore indeterminabile e complessità bassa): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro 5.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto dell'assicurato alla trasformazione della pensione ordinaria di inabilità, già liquidatagli con decorrenza 1.1.1988, in pensione di vecchiaia, e, per l'effetto, condanna 1 CP_1 convenuto a corrispondergli quest'ultima prestazione, a decorrere dal marzo 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, da calcolarsi e liquidarsi alla stregua delle coordinate indicate in parte motiva. 2. Condanna CP 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite a favore del ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, Iva, cpa e c.u. se versato, somme da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Parma, il 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri