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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 11/06/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 638/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 638/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Assegno - pensione” e vertente
TRA
- avv. AMODIO MARIA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
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nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 74%, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale dell'assegno mensile di assistenza.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza dell'assegno mensile di assistenza consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74 al 99%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio-economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni -
67 dal 2019; requisito reddituale stabilito annualmente con decreto del
Ministero dell'Interno; incollocabilità al lavoro).
Orbene, è palese che, anche con il presente giudizio (di merito di ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.), si discetti unicamente del requisito Pt_2 sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. 6085/14).
Nel merito, non vi sono ragioni per non condividere le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo redatta dalla dott.ssa Per_1
- specialista in medicina-legale -, a cui si ritiene di fare
[...] affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali. Invero, nella consulenza si attesta che la parte ricorrente è affetta da “Esiti di quadrantectomia della mammella destra (2018) da adenocarcinoma NST in trattamento ormonale e follow up negativo;
Spondilodiscoartrosi con ernie al tratto cervico-lombare e scoliosi lombare con lieve asimmetria del bacino, a modesto impegno funzionale, e incipiente artrosi femoro-rotulea; Idrocefalo comunicante con lieve ipostenia dell'arto inferiore sinistro, deambulazione atassica e rallentata con zoppia”
e che non è invalida con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, ma del 68%.
Di contro, le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente
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errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non hanno riguardato specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente incontrovertibili, ma sono riconducibili in giudizi di diverso valore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte.
In particolare, la documentazione medica che la parte ricorrente sostiene che il ctu avrebbe pretermesso si presenta alquanto risalente nel tempo (2017/2020) ed è sicuramente superata dalla visita peritale espletata in data 09.04.2024; il deficit del visus risulta corretto con lenti e peraltro la stessa attrice non deduce quale sia il grado di invalidità applicabile e il dato tabellare utilizzabile nello specifico;
la patologia osteo-articolare è a modesto impegno funzionale e i passaggi posturali sono autonomi.
Ad ogni modo, la domanda attorea deve essere accolta ex art. 149 disp. att. c.p.c. alla stregua della documentazione sanitaria depositata nel presente giudizio di merito. Invero, rispetto a quanto accertato dall'ausiliario di ufficio, la compromissione della deambulazione autonoma risulta essere inequivocabilmente attestata dal certificato fisiatrico dell'Asl Salerno del
19.02.2025 ove si rileva che la “deambulazione possibile con appoggio e supervisione, a piccoli passi…deficit di equilibrio e coordinazione severi…necessita di aiuto nelle AVQ” (cfr. documento in atti). Pertanto, considerato che l'elaborato peritale aveva comunque attribuito al quadro sanitario complessivo il 68%, viene senza dubbio integrato il requisito sanitario previsto per la prestazione invocata dell'assegno mensile.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita, così come appare superfluo il richiamo del ctu, stante la piena attendibilità della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente in quanto proveniente da struttura pubblica.
In definitiva, va dichiarato, in capo alla ricorrente, il requisito sanitario dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal 19.02.2025.
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Le spese processuali sono interamente compensate stante il riconoscimento della prestazione solo nel corso del giudizio. Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che la parte ricorrente possiede i requisiti sanitari dell'assegno mensile di assistenza dal 19.02.2025;
2) compensa le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore della dott.ssa Per_1
.
[...]
Nocera Inferiore, 11.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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