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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
19/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
- Ricorrente – contro
, in persone del legale rapp.te pro tempore CP_1
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 31.3.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'udienza odierna, fissata per la discussione della causa con le meodalità di cui all'art
127 ter c.p.c., nessuno è comparso.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). Deve constatarsi che parte ricorrente, nemmeno comparsa all'udienza non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Lav. 30 maggio 2001 n° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da Cass. SS. UU., 30 luglio 2008 n° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da Cass. Lav. 27 gennaio 2015 n° 1483).
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.
Taranto, 20 marzo 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
19/03/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. POLLICORO STEFANIA
- Ricorrente – contro
, in persone del legale rapp.te pro tempore CP_1
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato il 31.3.2023 la parte ricorrente in epigrafe indicata formulava nei confronti di parte convenuta le domande specificate in ricorso.
All'udienza odierna, fissata per la discussione della causa con le meodalità di cui all'art
127 ter c.p.c., nessuno è comparso.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione). Deve constatarsi che parte ricorrente, nemmeno comparsa all'udienza non ha fornito alcuna prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo e, quindi, della instaurazione del contraddittorio (non essendosi peraltro costituita la parte convenuta), situazione che, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Lav. 30 maggio 2001 n° 7360), nel rito del lavoro impedisce che si possa decidere sul merito e dunque comporta la necessaria declaratoria di improcedibilità della domanda.
Né risulta essere stata formulata (tanto meno tempestivamente, cioè "prima della scadenza" del termine, ex art. 154 c.p.c.) alcuna eventuale istanza ex artt. 291 e 421 cpc. di fissazione di una nuova udienza e di assegnazione di un nuovo termine per procedere alla notificazione del ricorso (dovendosi sulla questione richiamare l'orientamento affermato da Cass. SS. UU., 30 luglio 2008 n° 20604, basato sul principio costituzionalizzato della "ragionevole durata" del processo, sia pure con le puntualizzazioni specificamente riferite al rito del lavoro, come condivisibilmente evidenziate da Cass. Lav. 27 gennaio 2015 n° 1483).
Nulla deve ovviamente disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile; nulla per le spese.
Taranto, 20 marzo 2025
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)