Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1319/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Roberto Caldart ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Inverigo in data 01 ottobre 2006 (trascritto come segue: atto N. 57, parte 2, Serie A, anno 2006), fra i coniugi e ordinando ai competenti Ufficiali di Stato Civile dei Comuni ove Parte_1 Parte_2 il matrimonio è trascritto, di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza ed alle conseguenti annotazioni
Spese legali della presente a carico della Sig.ra Parte_1
Si chiede altresì di omologare le seguenti
CONDIZIONI
2. Confermare l'affidamento della minore ad entrambi i genitori in modalità Persona_1 condivisa. I ricorrenti eserciteranno paritariamente la responsabilità genitoriale, obbligandosi ad assumere congiuntamente e paritariamente ogni decisione rilevante concernente la figlia minore. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3. Confermare l'assegnazione della casa coniugale di Misinto alla via Sant'Andrea, 17 comprensiva di quanto l'arreda e correda, alla sig.ra ; Parte_1
4. Disporre che il padre potrà frequentare la figlia liberamente, in assenza di una Persona_1 specifica calendarizzazione, in ogni caso garantendo allo stesso di mantenere un continuo e costante rapporto con la figlia nel rispetto degli impegni professionali del padre e di quelli Per_ scolastici ed extrascolastici di .
5. Confermare che il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al Parte_2 Per_ mantenimento della figlia , entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, alla Sig.ra Pt_1
la complessiva somma di € 300,00. Tale importo formerà oggetto di annuale revisione
[...] ed adeguamento in base agli indici ISTAT. Il sig. si obbliga altresì al Parte_2 Per_ pagamento del 50% delle spese straordinarie riferite alla figlia come indicate nel
Protocollo Tribunale di Monza;
6. I ricorrenti danno atto e confermano di essere economicamente indipendenti e pertanto che nulla il marito è tenuto a versare alla moglie e nulla quest'ultima è tenuta a versare al primo a titolo di assegno divorzile.
7. I ricorrenti dichiarano e confermano di avere già definito prima d'ora ogni rapporto di carattere patrimoniale, economico o finanziario e quindi di non avere altri beni ed interessi in comune da dividere o regolare dando atto di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo, ragione e/o causa.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 09.12.2020 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli Per_ interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio si dichiarano a carico di come da accordi intercorsi tra le parti. Parte_1
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
in Inverigo in data 01.10.2006 (atto n. 57, Parte II, Serie A) del registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Inverigo), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Inverigo, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Spese del giudizio a carico di . Parte_1
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.03.2025.
Il Presidente
Laura Gaggiotti