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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/09/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1247/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies e art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e art. 281-decies c.p.c., iscritta al n. r.g.
1247/2025 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fichera ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Giuseppe Cesare Abba n. 12;
- ricorrente -
contro c.f. , residente in [...] C.F._2
41/B
- convenuto contumace -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 14 D.Lgs. 150/11 e 281-decies c.p.c. Parte_1 chiedendo la condanna del sig. al pagamento della somma di € 4.010,40, oltre rimborso CP_1 forfettario e accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 2096/19 R.G.N.R. Tribunale di Verona, relativo all'imputazione per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'art. 574-bis c.p..
benché destinatario di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, non si è costituito e all'udienza del 29.5.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
* * *
Preliminarmente si osserva, sul piano processuale, che la domanda è stata erroneamente proposta con il rito previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Le controversie relative ai compensi di avvocato in materia penale sono infatti escluse dal campo di applicazione del rito speciale in questione, e ciò per effetto del rinvio che il citato art. 14 opera alle controversie previste dall'art. 28 L. 794/42, norma che è stata costantemente ritenuta inapplicabile alla liquidazione dei compensi di avvocato penalista (Cass. n. 19025 del 27.9.2016). Né, trattandosi di rito speciale, è possibile di tale disposizione un'applicazione estensiva o analogica. Nel caso di specie, tuttavia, il rilievo è privo di ripercussioni concrete nella misura in cui la domanda può comunque essere ricondotta al rito semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies
c.p.c..
Pur non applicandosi - per quanto appena evidenziato - la regola di competenza territoriale di cui all'art. 14 D.Lgs 150/2011 (competenza del medesimo Tribunale adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera), sussiste comunque nella fattispecie la competenza del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto luogo di conclusione del contratto. Si tratta infatti di controversia in materia di diritti di obbligazione, attinente al pagamento di somme in forza di contratto d'opera professionale, e risulta che in Verona si è concluso il predetto contratto tra il ricorrente e il convenuto
(la procura speciale è stata sottoscritta a Verona in data 9.4.2019; doc. 3).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Il ricorrente ha infatti provato il titolo sul quale si fonda la pretesa, rappresentato in un primo momento dalla nomina a difensore d'ufficio del sig. nell'ambito delle indagini preliminari per il reato di CP_1 sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'art. 574-bis c.p. (nomina di cui si dà atto nell'invito per la presentazione dell'indagato a rendere interrogatorio ex art. 370-375 c.p.p., sub doc. 1) e, in un secondo momento, dalla nomina quale difensore di fiducia (come risulta dalla procura speciale conferita dal convenuto in data 9.4.2019, di cui al doc. 3).
Il ricorrente ha altresì fornito prova documentale dello svolgimento dell'attività professionale per cui chiede il pagamento. In particolare, risulta che, in fase di indagini, egli ha presenziato all'audizione a SIT dell'indagato in data 12.4.2019 (doc. 4) ed ha ricevuto a mezzo pec la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. (doc. 5) e del decreto di citazione diretta a giudizio (doc. 6). Inoltre, nella fase dibattimentale dinanzi al Tribunale monocratico, ha redatto e depositato la lista testi in data
30.12.2020 (doc. 7), ha ricevuto ed esaminato la documentazione prodotta dalla parte civile (doc. 8), ha partecipato in veste di difensore all'udienza istruttoria del 27.10.2021 (doc. 9) ed ha assistito il convenuto durante tutto il processo, conclusosi in senso a lui favorevole all'esito dell'udienza di discussione del 28.3.2022.
Accertato l'an della pretesa, la quantificazione del compenso spettante al ricorrente va effettuata in base al D.M. 55/2014 avendo riguardo sia ai parametri per la fase delle indagini preliminari (riconoscendosi al ricorrente le relative fasi di studio e introduttiva) sia avendo riguardo ai parametri per i procedimenti dinanzi al Tribunale monocratico (riconoscendosi al ricorrente le relative fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Sulla base di tali parametri, ove assunti nella loro misura media, potrebbe liquidarsi la somma di €
1.513,00 per l'assistenza nella fase delle indagini preliminari e la somma di € 3.592,00 per l'assistenza nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Ne consegue che, anche tenuto conto del grado di complessità del procedimento, della natura dell'attività svolta e del numero di udienze, risulta congruo e in linea con i predetti parametri il compenso richiesto dal professionista con la proforma n. 64/2023 trasmessa al cliente (doc. 10), che ammonta a complessivi € 4.010,40, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e c.p.a., e così per un totale di € 5.851,66.
Va pertanto riconosciuto il diritto al corrispettivo per l'importo richiesto, in quanto complessivamente inferiore ai medi previsti dalle menzionate tariffe, e di conseguenza si liquida in favore del ricorrente l'importo onnicomprensivo di € 5.851,66, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (18.2.2025) sino al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo applicando il D.M. n. 55/2014 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) nei parametri minimi, tenuto conto dell'entità del credito azionato, della natura della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. R.G. 1247/2025, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna a pagare in favore dell'Avv. CP_1 Pt_1
a titolo di compenso dovuto per l'attività professionale prestata in suo favore nell'ambito
[...] del procedimento penale n. 2096/19 R.G.N.R. Tribunale di Verona, l'importo onnicomprensivo di € 5.851,66, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (18.2.2025) al saldo effettivo;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € CP_1
125,00 per spese ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, c.p.a.
e IVA di legge.
Verona, 26.9.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Bottazzi, ha pronunciato ex art. 281-terdecies e art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 e art. 281-decies c.p.c., iscritta al n. r.g.
1247/2025 promossa da:
c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fichera ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Verona, Via Giuseppe Cesare Abba n. 12;
- ricorrente -
contro c.f. , residente in [...] C.F._2
41/B
- convenuto contumace -
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'Avv. ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 14 D.Lgs. 150/11 e 281-decies c.p.c. Parte_1 chiedendo la condanna del sig. al pagamento della somma di € 4.010,40, oltre rimborso CP_1 forfettario e accessori di legge, a titolo di compenso per l'attività professionale prestata in suo favore nell'ambito del procedimento penale n. 2096/19 R.G.N.R. Tribunale di Verona, relativo all'imputazione per il reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'art. 574-bis c.p..
benché destinatario di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione CP_1 dell'udienza, non si è costituito e all'udienza del 29.5.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
* * *
Preliminarmente si osserva, sul piano processuale, che la domanda è stata erroneamente proposta con il rito previsto dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011. Le controversie relative ai compensi di avvocato in materia penale sono infatti escluse dal campo di applicazione del rito speciale in questione, e ciò per effetto del rinvio che il citato art. 14 opera alle controversie previste dall'art. 28 L. 794/42, norma che è stata costantemente ritenuta inapplicabile alla liquidazione dei compensi di avvocato penalista (Cass. n. 19025 del 27.9.2016). Né, trattandosi di rito speciale, è possibile di tale disposizione un'applicazione estensiva o analogica. Nel caso di specie, tuttavia, il rilievo è privo di ripercussioni concrete nella misura in cui la domanda può comunque essere ricondotta al rito semplificato di cognizione di cui all'art. 281-decies
c.p.c..
Pur non applicandosi - per quanto appena evidenziato - la regola di competenza territoriale di cui all'art. 14 D.Lgs 150/2011 (competenza del medesimo Tribunale adito per il processo in cui l'avvocato ha prestato la propria opera), sussiste comunque nella fattispecie la competenza del Tribunale di Verona ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in quanto luogo di conclusione del contratto. Si tratta infatti di controversia in materia di diritti di obbligazione, attinente al pagamento di somme in forza di contratto d'opera professionale, e risulta che in Verona si è concluso il predetto contratto tra il ricorrente e il convenuto
(la procura speciale è stata sottoscritta a Verona in data 9.4.2019; doc. 3).
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
Il ricorrente ha infatti provato il titolo sul quale si fonda la pretesa, rappresentato in un primo momento dalla nomina a difensore d'ufficio del sig. nell'ambito delle indagini preliminari per il reato di CP_1 sottrazione e trattenimento di minore all'estero, di cui all'art. 574-bis c.p. (nomina di cui si dà atto nell'invito per la presentazione dell'indagato a rendere interrogatorio ex art. 370-375 c.p.p., sub doc. 1) e, in un secondo momento, dalla nomina quale difensore di fiducia (come risulta dalla procura speciale conferita dal convenuto in data 9.4.2019, di cui al doc. 3).
Il ricorrente ha altresì fornito prova documentale dello svolgimento dell'attività professionale per cui chiede il pagamento. In particolare, risulta che, in fase di indagini, egli ha presenziato all'audizione a SIT dell'indagato in data 12.4.2019 (doc. 4) ed ha ricevuto a mezzo pec la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. (doc. 5) e del decreto di citazione diretta a giudizio (doc. 6). Inoltre, nella fase dibattimentale dinanzi al Tribunale monocratico, ha redatto e depositato la lista testi in data
30.12.2020 (doc. 7), ha ricevuto ed esaminato la documentazione prodotta dalla parte civile (doc. 8), ha partecipato in veste di difensore all'udienza istruttoria del 27.10.2021 (doc. 9) ed ha assistito il convenuto durante tutto il processo, conclusosi in senso a lui favorevole all'esito dell'udienza di discussione del 28.3.2022.
Accertato l'an della pretesa, la quantificazione del compenso spettante al ricorrente va effettuata in base al D.M. 55/2014 avendo riguardo sia ai parametri per la fase delle indagini preliminari (riconoscendosi al ricorrente le relative fasi di studio e introduttiva) sia avendo riguardo ai parametri per i procedimenti dinanzi al Tribunale monocratico (riconoscendosi al ricorrente le relative fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale). Sulla base di tali parametri, ove assunti nella loro misura media, potrebbe liquidarsi la somma di €
1.513,00 per l'assistenza nella fase delle indagini preliminari e la somma di € 3.592,00 per l'assistenza nel giudizio dinanzi al Tribunale.
Ne consegue che, anche tenuto conto del grado di complessità del procedimento, della natura dell'attività svolta e del numero di udienze, risulta congruo e in linea con i predetti parametri il compenso richiesto dal professionista con la proforma n. 64/2023 trasmessa al cliente (doc. 10), che ammonta a complessivi € 4.010,40, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e c.p.a., e così per un totale di € 5.851,66.
Va pertanto riconosciuto il diritto al corrispettivo per l'importo richiesto, in quanto complessivamente inferiore ai medi previsti dalle menzionate tariffe, e di conseguenza si liquida in favore del ricorrente l'importo onnicomprensivo di € 5.851,66, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (18.2.2025) sino al saldo effettivo.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella misura di cui al dispositivo applicando il D.M. n. 55/2014 (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale) nei parametri minimi, tenuto conto dell'entità del credito azionato, della natura della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. R.G. 1247/2025, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna a pagare in favore dell'Avv. CP_1 Pt_1
a titolo di compenso dovuto per l'attività professionale prestata in suo favore nell'ambito
[...] del procedimento penale n. 2096/19 R.G.N.R. Tribunale di Verona, l'importo onnicomprensivo di € 5.851,66, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda (18.2.2025) al saldo effettivo;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € CP_1
125,00 per spese ed € 852,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, c.p.a.
e IVA di legge.
Verona, 26.9.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi