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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/06/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6110/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato/a OD (LO) cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaele Gammarota presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a OM cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaele Gammarota presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gazzola (PC) il 14 giugno 2008 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gazzola al n. 0187, Registro 01, Parte 2 Serie B;
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
e nato a [...], il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori verranno affidati congiuntamente ai genitori con collocamento principale presso la madre nella casa familiare sita in via Vanvitelli 41 a Milano, che viene assegnata all' Avv. Pt_1 sino al raggiungimento dei 24 anni da parte del figlio e, in ogni caso, oltre tale Parte_3 termine, sino a quando anche solo uno dei figli, ancorché maggiorenne ed autosufficiente, coabiterà con la madre anche solo in alcuni periodi dell'anno.
2) I diritti di visita del padre con i minori sono liberi, previo accordo con la madre, anche avendo riguardo delle esigenze dei minori.
3) Il dott. verserà all'Avv. a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_3 Parte_1 figli la somma complessiva di € 4.000 sino alla fine del 2026. Sino a tale data l'Avv. terrà Pt_1 interamente a suo carico le spese scolastiche di , mentre il padre provvederà al pagamento Pt_3 della retta della scuola internazionale IB di Nicolò.
Dal 1° gennaio 2027 la somma per il mantenimento dei figli verrà ridotta, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse dei figli, a € 2500 euro mensili complessivi per entrambi i figli. Da tale data le spese scolastiche seguiranno il regime ordinario stabilito negli articoli seguenti. La somma a titolo di contributo per il mantenimento dei figli sarà versata all'Avv. Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di aprile 2026.
4) Il dott. terrà a proprio carico i 2/3 delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_3
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo nella parte non coperta dall'assicurazione sanitaria privata del dott. a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o Pt_3 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo nella parte eccedente quanto coperto dall'assicurazione sanitaria privata del dott. a) cure dentistiche, ortodontiche e Pt_3 oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
d) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); e) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ogni caso tutte le spese sportive dei figli (allo stato calcio e karting), compresi accessori, veicoli, vestiario, etc. saranno a carico integrale del Dott. Pt_3
5) A titolo di contributo al mantenimento dell'Avv. in ragione della disparità Parte_1 di reddito generata anche dal tempo dedicato dall'avvocato alla cura dei figli anziché Pt_1 all'attività professionale, il dott. verserà alla stessa la somma mensile di € 500, somma che Pt_3 sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mede di aprile 2026.
ULTERIORI PATTUIZIONI
6)I coniugi si impegnano a ridurre il finanziamento per il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale versando l'importo di euro 40.000 (20.000 ciascuno) entro e non oltre il 31 maggio 2025. L'Avv. terrà a proprio carico il pagamento dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale sino al dicembre 2026 incluso. Dal gennaio 2027 i coniugi provvederanno a contribuire al pagamento della residua rata di mutuo, fino allo scadere del contratto, versando mensilmente la quota del 50% di spettanza di ciascuno sul conto corrente cointestato presso Unicredit.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Gazzola (PC) il 14 giugno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gazzola (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nato/a OD (LO) cittadino/a: Italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaele Gammarota presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a OM cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Raffaele Gammarota presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Gazzola (PC) il 14 giugno 2008 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Gazzola al n. 0187, Registro 01, Parte 2 Serie B;
In separazione dei beni. con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
e nato a [...], il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 maggio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli minori verranno affidati congiuntamente ai genitori con collocamento principale presso la madre nella casa familiare sita in via Vanvitelli 41 a Milano, che viene assegnata all' Avv. Pt_1 sino al raggiungimento dei 24 anni da parte del figlio e, in ogni caso, oltre tale Parte_3 termine, sino a quando anche solo uno dei figli, ancorché maggiorenne ed autosufficiente, coabiterà con la madre anche solo in alcuni periodi dell'anno.
2) I diritti di visita del padre con i minori sono liberi, previo accordo con la madre, anche avendo riguardo delle esigenze dei minori.
3) Il dott. verserà all'Avv. a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_3 Parte_1 figli la somma complessiva di € 4.000 sino alla fine del 2026. Sino a tale data l'Avv. terrà Pt_1 interamente a suo carico le spese scolastiche di , mentre il padre provvederà al pagamento Pt_3 della retta della scuola internazionale IB di Nicolò.
Dal 1° gennaio 2027 la somma per il mantenimento dei figli verrà ridotta, salvo diverso accordo tra le parti nell'esclusivo interesse dei figli, a € 2500 euro mensili complessivi per entrambi i figli. Da tale data le spese scolastiche seguiranno il regime ordinario stabilito negli articoli seguenti. La somma a titolo di contributo per il mantenimento dei figli sarà versata all'Avv. Parte_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di aprile 2026.
4) Il dott. terrà a proprio carico i 2/3 delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Pt_3
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo nella parte non coperta dall'assicurazione sanitaria privata del dott. a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o Pt_3 medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo nella parte eccedente quanto coperto dall'assicurazione sanitaria privata del dott. a) cure dentistiche, ortodontiche e Pt_3 oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
d) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); e) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
In ogni caso tutte le spese sportive dei figli (allo stato calcio e karting), compresi accessori, veicoli, vestiario, etc. saranno a carico integrale del Dott. Pt_3
5) A titolo di contributo al mantenimento dell'Avv. in ragione della disparità Parte_1 di reddito generata anche dal tempo dedicato dall'avvocato alla cura dei figli anziché Pt_1 all'attività professionale, il dott. verserà alla stessa la somma mensile di € 500, somma che Pt_3 sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mede di aprile 2026.
ULTERIORI PATTUIZIONI
6)I coniugi si impegnano a ridurre il finanziamento per il mutuo ipotecario gravante sulla casa coniugale versando l'importo di euro 40.000 (20.000 ciascuno) entro e non oltre il 31 maggio 2025. L'Avv. terrà a proprio carico il pagamento dell'intera rata di mutuo gravante sulla casa Pt_1 coniugale sino al dicembre 2026 incluso. Dal gennaio 2027 i coniugi provvederanno a contribuire al pagamento della residua rata di mutuo, fino allo scadere del contratto, versando mensilmente la quota del 50% di spettanza di ciascuno sul conto corrente cointestato presso Unicredit.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi ed che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Gazzola (PC) il 14 giugno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gazzola (PC) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG