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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1283/2023
La Corte d'Appello di VE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1283/2023 il 07.07.2023
promosso con atto di citazione in appello da
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Ventura del foro di Como e dall'Avv. Mirko Ventura (C.F.
) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._1
medesimi in Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate 97, giusta procura in calce all'atto di citazione;
appellante
1 contro
(C.F. - P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa, giusta procura allegata ai sensi CP_2
dell'art. 10 del D.P.R. n. 123/2001 dall'avv. Giuseppe F.M. La Scala del Foro di Milano con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Raffaella Rodà; appellata nonché contro già Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo procuratore dott. rappresentata
[...] Controparte_5
e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa ai sensi dell'art. 10 DPR 123/01, dall'avv. Marco Pesenti del Foro di Milano con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Raffaella Rodà, ; appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 32/2023 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 05.01.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 32/2023, pubblicata il 5.1.2023, emessa dal Tribunale di Vicenza,
nell'ambito del giudizio n. 8375/2015, Giudice Dott.ssa Maria Antonietta Rosato,
mai notificata, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma di detta sentenza,
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria
2 istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 103, 102, 112 e 331
c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., rilevare la regolarità della riassunzione della causa da parte dell'odierna appellante, l'infondatezza delle mancanze sul punto rilevate dal
Giudice di prime cure e l'onere in capo a quest'ultimo di provvedere d'ufficio a disporre l'integrazione del contraddittorio, previa rimessione della causa al
Tribunale di Vicenza per la riforma della sentenza di prime cure e, per l'effetto,
accogliere le domande proposte del giudizio di primo grado che si riportano integralmente: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia e inapplicabilità della stessa,
nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione stante il divieto di cui all'art. 1283 c.c., nonché della L. 147/2013; - l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; -
l'illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto;
-
l'illegittimità dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica;
-
l'illegittimità dell'addebito di interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 108/96; e, per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la convenuta: - a rettificare il saldo con accredito e/o restituire in conto alla attrice
3 della somma di € 23.475,09 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione o rettifica di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB;
oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali (a titolo di danno emergente e lucro cessante) e dei danni non patrimoniali ai sensi della Legge
108/96 e dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. per l'ammontare di euro 28.000,00 o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione. IN VIA
SUBORDINATA: - l'illegittimità dell'applicazione di interessi debitori usurari
(usura oggettiva o da contratto) ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma 1,
c.p., della legge 108/96 e della legge 2/2009; - l'illegittimità dell'applicazione di interessi debitori usurari (usura soggettiva o concreta) ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma 3, c.p., della legge 108/96 e della legge 2/2009; -
l'illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e,
4 per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la convenuta: - a restituire e/o a rettificare il saldo con accredito in conto alla attrice della somma di € 18.676,83 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria,
per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117
TUB; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali (a titolo di danno emergente e lucro cessante) e dei danni non patrimoniali ai sensi della Legge 108/96 e dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. per l'ammontare di € 28.000,00
o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria delle spese,
diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione. IN
VIA ISTRUTTORIA Voglia il sig. disporre la rimessione della causa in Pt_2
istruttoria per ordinare ex art. 210 c.p.c. la esibizione dei seguenti estratti conto scalari trimestrali, precisamente la parte relativa agli elementi per il conteggio delle competenze e riepilogo del 1° e 4° trimestre 2011, del 3° e 4° trimestre 2014
e 1°, 2 e 3° trimestre 2015 e per l'esperimento della C.T.U. tecnico contabile volta
5 a: - verificare ed accertare l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti ed alle successive che saranno acquisite in atti in esito di istruttoria, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
spese fisse per chiusura periodica, di commissioni di massimo scoperto;
di interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione;
di interessi indicati dalla legge n.
108/96 come “usurari” includendo nelle componenti di calcolo per la determinazione del tasso le commissioni di massimo scoperto, le remunerazioni e le spese di qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito, con la sola esclusione delle imposte e tasse e considerando come “usurari” interamente ripetibili (ex art. 1815 2° co. c.c.) tutti gli interessi debitori addebitati in conto nei trimestri in cui il TAEG ha evidenziato il detto superamento della soglia usura indicata dalla predetta legge, di interessi creditori, conteggiati al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della
6 epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
- verificare ed accertare, al momento della pattuizione contrattuale (8.1.2010), il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze c.d.
tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il contratto in oggetto;
- individuare il tasso debitore effettivo annuo alla data della stipula del contratto per cui è causa 8.1.2010; - verificare ed accertare che il tasso debitore effettivo annuo 15,0297%, alla data della stipula del contratto per cui è causa
8.1.2010, superava la soglia di cui alle rilevazioni di Banca d'Italia; - individuare il tasso debitore nominale annuo alla data della stipula del contratto per cui è causa
8.1.2010; - verificare ed accertare che il tasso debitore nominale annuo 14,2500%,
alla data della stipula del contratto per cui è causa 8.1.2010, rasentava la soglia di cui alle rilevazioni di Banca d'Italia; - verificare la situazione di difficoltà
economica della società attrice e la sproporzione dei compensi pretesi dalla banca;
- verificare la sproporzione tra il tasso debitore TAN 14,2500% e il tasso creditore
0,0100%. .In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Per l'appellata : Controparte_1
7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di VE, contrariis reiectis, così giudicare: IN
VIA PRELIMINARE: - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata, non sussistendo i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'appello per intervenuta acquiescenza sulle questioni non sottoposte alla cognizione del
Giudice d'Appello, con conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 32/2023
emessa dal Tribunale di Vicenza;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -
respingere i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 32/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza; IN SUBORDINE: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avverso motivo di gravame, l'odierna appellata insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni avanzate in primo grado, qui di seguito integralmente riportate: “via pregiudiziale: - dichiarare l'estinzione del presente giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della
[...]
amministrativa; - dichiarare la carenza di Controparte_6
legittimazione passiva in capo ad e di conseguenza Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio. In via preliminare: - dichiarare la nullità
dell'atto di citazione notificato per indeterminatezza del petitum e della causa
8 petendi, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cpc;
- dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione, in quanto il rapporto tra le parti è tuttora in essere;
-
accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta da ogni contestazione in merito agli estratti conto del conto corrente di cui è causa, ai sensi degli artt. 1832 cc e 119,
comma 3, TUB. In via principale: - rigettare ogni pretesa avversaria, poiché
infondata per i motivi esposti in narrativa;
- confermare la validità del contratto di conto corrente n. 17/691917; - per l'effetto, dichiarare la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca nel conto corrente di cui è causa, confermando che la Banca
nulla deve all'attrice a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o interessi anatocistici, usurari ovvero a qualunque altro titolo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande,
dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta. In via istruttoria: -
respingersi l'istanza di CTU contabile, e l'istanza ex art. 210 cpc, per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale” IN VIA
ISTRUTTORIA: - per i motivi esposti in narrativa, rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte;
per l'appellata : CP_3
9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di VE, contrariis reiectis, così giudicare: IN
VIA PRELIMINARE: - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata, non sussistendo i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'appello per intervenuta acquiescenza sulle questioni non sottoposte alla cognizione del
Giudice d'Appello, con conferma in ogni sua parte della sentenza n. 32/2023
emessa dal Tribunale di Vicenza;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -
respingere i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 32/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza; IN SUBORDINE: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avverso motivo di gravame, l'odierna appellata insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni avanzate in primo grado, qui di seguito integralmente riportate: “In via pregiudiziale: - dichiarare l'estinzione del presente giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della
[...]
; - dichiarare la carenza di Controparte_7
legittimazione passiva in capo ad e di conseguenza Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio. In via preliminare: - dichiarare la nullità
dell'atto di citazione notificato per indeterminatezza del petitum e della causa
10 petendi, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cpc;
- dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione, in quanto il rapporto tra le parti è tuttora in essere;
-
accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta da ogni contestazione in merito agli estratti conto del conto corrente di cui è causa, ai sensi degli artt. 1832 cc e 119,
comma 3, TUB. In via principale: - rigettare ogni pretesa avversaria, poiché
infondata per i motivi esposti in narrativa;
- confermare la validità del contratto di conto corrente n. 17/691917; - per l'effetto, dichiarare la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca nel conto corrente di cui è causa, confermando che la Banca
nulla deve all'attrice a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o interessi anatocistici, usurari ovvero a qualunque altro titolo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande,
dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta. In ogni caso: - con vittoria di spese e compenso legale. In via istruttoria: - respingersi l'istanza di CTU
contabile, e l'istanza ex art. 210 cpc, per i motivi esposti in narrativa.” IN VIA
ISTRUTTORIA: - per i motivi esposti in narrativa, rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato società intestataria del Parte_1
conto corrente n. 17/691917, acceso in data 8.1.2010, conveniva in causa
[...]
[...] [...]
[...] [
(di seguito, per brevità, solo , allora in bonis, Controparte_8 CP_9
eccependo la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e la violazione del requisito della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c., chiedendo la sua condanna, in via principale, al pagamento della somma di euro 23.475,09, come quantificata nella perizia di parte, per interessi anatocistici, interessi debitori a tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura periodica ed interessi ultra soglia usuraria (in particolare, lamentando la presenza di usura sia oggettiva che soggettiva, oltre che sopravvenuta), nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non per l'ammontare di euro 28.000,00.
In via istruttoria, parte attrice chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di estratti conto scalari trimestrali, nonché l'ammissione di una CTU contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.8.2016, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione notificatole CP_9
per indeterminatezza del petitum e della causa pretendi ex art. 164, co. 6, c.p.c.,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione svolta dall'attrice, poiché il rapporto tra le due parti era ancora in essere, nonché la decadenza attorea dalla facoltà di contestazione degli estratti conto ex artt. 1832 c.c. e 119, comma 3,
T.U.B.; nel merito, eccepiva l'infondatezza delle censure attoree.
12 All'udienza del 26.10.2017, fissata in esito al deposito delle memorie ex art. 183,
comma 6, c.p.c., il giudice dichiarava l'interruzione del processo, in quanto CP_9
era stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Con provvedimento del 30.1.2018, il giudice fissava l'udienza del 15.6.2018 per la prosecuzione del giudizio;
l'attrice riassumeva il giudizio nei soli confronti di individuata quale cessionaria del rapporto controverso. Controparte_1
Si costituiva e spiegava intervento volontario la Controparte_1 [...]
, qualificatasi come titolare del rapporto Controparte_10
controverso.
Sia l'Istituto di credito convenuto in riassunzione che la società interveniente volontaria eccepivano pregiudizialmente sia l'estinzione del processo, in quanto lo stesso non era stato riassunto nei confronti sia il difetto di CP_11
Co legittimazione passiva in capo a , in quanto carente della titolarità del rapporto
Cont dedotto in causa, ceduto a .
Il primo giudice riteneva fondata la questione pregiudiziale relativa alla mancata riassunzione del processo nei confronti di e dichiarava l'estinzione del CP_9
giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c.
Sosteneva il primo giudice che l'anomala riassunzione del procedimento nei
Co confronti solo di e non anche della liquidazione coatta amministrativa
13 determinava l'estinzione del giudizio: “la notificazione del ricorso in riassunzione
Co nei soli confronti del successore particolare (nel caso di specie, ), quindi, non
consente di ritenere impedito l'effetto estintivo di cui all'art. 305 c.p.c., in quanto
la riassunzione del procedimento è stata compiuta nei confronti di un mero
litisconsorte facoltativo e, invece, non rispetto al contraddittore necessario,
rappresentato dalla parte originaria, ossia, nel caso di specie nei confronti della
liquidatela, subentrata alla precedente rappresentanza della società”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello il quale censurava la Parte_1
sentenza per essere il primo giudice incorso in un errore procedurale posto che non vi è una disposizione normativa che prevede l'estinzione del giudizio in caso di omessa notifica ad un soggetto asseritamente non legittimato e che questa circostanza non potrebbe neppure inficiare la validità del ricorso depositato e rendere nullo l'intero procedimento.
Evidenziava l'appellante che nel giudizio di primo grado aveva chiesto al giudice che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della liquidazione coatta di che pertanto aveva errato il giudice che non aveva CP_9
provveduto in tal senso così violando gli artt. 102 e 331 c.p.c.
Si costituivano nel presente giudizio e Controparte_1 [...]
(già Controparte_13 Controparte_4
14 le quali eccepivano l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e la decadenza di controparte dalle domande proposte in primo grado e non riproposte;
nel merito chiedevano il rigetto dell'appello.
Co In particolare, affermava che la riassunzione svolta nei suoi confronti non aveva alcun effetto, non essendo un litisconsorte necessario, neppure quello di
Cont impedire l'estinzione del giudizio e che la , in quanto successore universale,
era l'unico soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto essere riassunto il processo ex art. 110 c.p.c. ; ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva –
trattandosi di attività esclusa dal perimetro della cessione, in quanto relativa a credito in sofferenza-, per essere titolare del rapporto controverso l'intervenuta in quanto cessionaria del credito. CP_3
Quest'ultima precisava che, in quanto cessionaria dei crediti dedotti in giudizio,
era tenuta a rispondere solo dei crediti stessi e nei limiti della loro esistenza e/o della loro compensabilità con altre poste che dovessero essere accertate a credito di controparte e che eventuali domande restitutorie o risarcitorie dovevano pertanto essere riferite alla cedente Controparte_7
.
[...]
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. – previo accoglimento dell'istanza di inibitoria svolta dall'appellante- all'udienza del
15 26.06.2025, con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo e unico motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 111, 102, 112 e 331 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. per avere il primo giudice erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio per non essere lo stesso, a seguito dell'interruzione intervenuta per la messa in liquidazione di stato riassunto nei confronti del già menzionato istituto di credito in CP_9
liquidazione coatta amministrativa.
Sosteneva l'appellante che la riassunzione si era perfezionata nel momento del deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza e che l'omessa notifica del ricorso nei confronti della liquidatela non poteva determinare l'estinzione del giudizio.
Precisava che all'udienza del 04.07.2018 aveva richiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della n LCA e che, ciò nonostante, il primo giudice, pur CP_9
potendo ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, aveva dichiarato estinto il giudizio.
2. Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalle appellate è infondata.
16 L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Va ulteriormente osservato che trattandosi di una questione attinente all'integrità
del contraddittorio, la stessa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi al di là dello specifico contenuto assunto dal relativo motivo di impugnazione, appartenendo oltretutto al patrimonio delle allegazioni sulle quali si è già svolto il contraddittorio tra le parti l'identificazione del soggetto che avrebbe dovuto partecipare al processo quale litisconsorte necessario.
Ancora in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., che le appellate hanno reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni, è da ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio, disponendo il rinvio per la rimessione della causa in decisione.
3. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della [...]
[...] [...]
[...] [
nonostante la richiesta da parte dell'attrice di Controparte_14
integrazione del contraddittorio.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, anche di recente (v. Cass.
29.12.2020, n. 29801), di ribadire quanto chiarito già nel 2008 (Cass. 20.3.2008,
n. 7611), ossia che in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire;
ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius", ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia. Il giudice, pertanto, ove la notifica sia viziata od inesistente o,
comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una erronea od incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la
18 rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'irrilevanza, ai fini dell'integrale perfezionamento della riassunzione del giudizio interrotto,
dell'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione (cfr. Cass. 29.7.2009, n. 17679, riguardo ad un'ipotesi di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove si è affermata la sufficienza, ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo, del deposito,
presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché
questo fosse stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale;
Cass. 24.9.2013, n. 21869; Cass. 14.4.2015, n. 7661; Cass. 4.2.2016,
n. 2174, che ha riaffermato come non incida sulla tempestività della riassunzione,
ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto,
atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della
vocatio in ius, sicchè, ove essa sia viziata o addirittura inesistente, o comunque
19 non correttamente compiuta “per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi”, il giudice sia tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non possa dichiarare l'estinzione del processo;
Cass.
16.1.2018 n. 9189; da ultimo, Cass. 11.3.2019 n. 6921, che ha chiarito che ove la notifica del ricorso e del decreto, ai fini della vocatio in ius, sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307 c.p.c., comma 3). Appare opportuno sottolineare che, con la decisione sopra richiamata (sentenza n. 29801/2020), la Suprema Corte
si è pronunciata proprio in relazione ad un caso sovrapponibile a quello qui in esame, e segnatamente sul ricorso proposto avverso la sentenza n. 2625/2018
emessa da questa stessa Corte d'Appello di VE (depositata in data 20
settembre 2018 in controversia promossa nei confronti della Controparte_6
al fine di ottenere la restituzione di somme indebitamente addebitate su
[...]
due conti correnti) di riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva a propria volta dichiarato l'estinzione del giudizio (già dichiarato interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Controparte_15
[...] [...]
[...] [
in ragione della sua riassunzione nei soli confronti del successore a titolo
[...]
particolare ( quale cessionaria del ramo di azienda) e non anche Controparte_16
nei confronti della in L.C.A., quale successore Controparte_6
universale.
In particolare, i giudici d'appello, in accoglimento del gravame, avevano rilevato che, essendo stato tempestivamente eseguito il deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione, non rilevava l'eventuale errore nella esatta identificazione della controparte e che la notifica della riassunzione del giudizio nei soli confronti del successore a titolo particolare nel rapporto controverso non integrava una notificazione del tutto inesistente, "non potendo il destinatario dell'atto essere ritenuto del tutto diverso rispetto all'esatta identificazione del contraddittore",
potendo comunque l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale. Su tali presupposti la Corte aveva dichiarato la nullità del giudizio,
rimettendo le parti al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, con conseguente declaratoria di nullità della impugnata sentenza n. 32/2023 del Tribunale di
Vicenza e rimessione del processo al giudice di primo grado, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 354, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c. e non potendo questa Corte
21 decidere direttamente la causa, dovendo provvedersi all'integrazione del contraddittorio davanti al primo giudice non essendosi costituita la
[...]
, alla quale non è stata Controparte_7
peraltro neppure notificata la sentenza di primo grado.
Il processo è stato, invero, tempestivamente riassunto in primo grado dagli attori mediante deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione nel termine di tre mesi decorrente dal provvedimento, adottato all'udienza del 26.10.2017, che ha dichiarato l'interruzione del processo (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 7 maggio 2021, n. 12154), non assumendo per contro rilievo, alla luce di quanto si è detto, l'accertata incompletezza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al solo successore a titolo particolare
( ), bastando, per ritenere tempestiva la riassunzione del giudizio, Controparte_1
il deposito in cancelleria del ricorso, dovendo essere il giudice, in ipotesi di omessa notificazione al soggetto al quale spetta di proseguire il giudizio (e quindi, nella fattispecie, alla banca in L.C.A.), a disporre l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi sopra esposti, adempimento al quale il Tribunale di Vicenza si è
invece sottratto e questo nonostante che la difesa dell'appellante avesse formulato,
per il caso di ritenuta incompletezza della notificazione, specifica istanza di integrazione del contraddittorio.
22 4. Considerata la natura definitiva della presente sentenza, che chiude il processo davanti a questa Corte, vanno qui regolate le spese di lite (cfr. Cassazione, Sezioni
unite civili, sentenza 22.12.2015, n. 25774), che il Collegio ritiene di dover compensare integralmente nel doppio grado, considerato che l'attore riassumente aveva comunque avanzato al giudice di primo grado richiesta di adozione di provvedimento disponente l'integrazione del contraddittorio, che è poi stato erroneamente disatteso dal primo giudice.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di VE, definitivamente pronunciando, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così
provvede:
a) dichiara la nullità della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 32/2023
pubblicata il 05.01.2023, e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice
(Tribunale di Vicenza) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c.;
b) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado.
VE, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
23 24
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile / Sezione specializzata in materia d'Impresa
R.G. 1283/2023
La Corte d'Appello di VE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente
dott. Federico Bressan Consigliere
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al ruolo generale al n. 1283/2023 il 07.07.2023
promosso con atto di citazione in appello da
C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Katia Ventura del foro di Como e dall'Avv. Mirko Ventura (C.F.
) del foro di Milano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei C.F._1
medesimi in Cantù (CO), Via Giovanni da Cermenate 97, giusta procura in calce all'atto di citazione;
appellante
1 contro
(C.F. - P.I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale Dott. rappresentata e difesa, giusta procura allegata ai sensi CP_2
dell'art. 10 del D.P.R. n. 123/2001 dall'avv. Giuseppe F.M. La Scala del Foro di Milano con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Raffaella Rodà; appellata nonché contro già Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo procuratore dott. rappresentata
[...] Controparte_5
e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa ai sensi dell'art. 10 DPR 123/01, dall'avv. Marco Pesenti del Foro di Milano con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Raffaella Rodà, ; appellata
Oggetto: “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”; appello avverso la sentenza n. 32/2023 del Tribunale di Vicenza pubbl. il 05.01.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
previo accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 32/2023, pubblicata il 5.1.2023, emessa dal Tribunale di Vicenza,
nell'ambito del giudizio n. 8375/2015, Giudice Dott.ssa Maria Antonietta Rosato,
mai notificata, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma di detta sentenza,
previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria
2 istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 103, 102, 112 e 331
c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost., rilevare la regolarità della riassunzione della causa da parte dell'odierna appellante, l'infondatezza delle mancanze sul punto rilevate dal
Giudice di prime cure e l'onere in capo a quest'ultimo di provvedere d'ufficio a disporre l'integrazione del contraddittorio, previa rimessione della causa al
Tribunale di Vicenza per la riforma della sentenza di prime cure e, per l'effetto,
accogliere le domande proposte del giudizio di primo grado che si riportano integralmente: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, per inefficacia e inapplicabilità della stessa,
nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione stante il divieto di cui all'art. 1283 c.c., nonché della L. 147/2013; - l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93; -
l'illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto;
-
l'illegittimità dell'addebito di somme per spese fisse di chiusura periodica;
-
l'illegittimità dell'addebito di interessi a saggio usurario, ossia superiore alla soglia di cui alla L. 108/96; e, per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la convenuta: - a rettificare il saldo con accredito e/o restituire in conto alla attrice
3 della somma di € 23.475,09 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria, per restituzione o rettifica di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB;
oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali (a titolo di danno emergente e lucro cessante) e dei danni non patrimoniali ai sensi della Legge
108/96 e dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. per l'ammontare di euro 28.000,00 o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione. IN VIA
SUBORDINATA: - l'illegittimità dell'applicazione di interessi debitori usurari
(usura oggettiva o da contratto) ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma 1,
c.p., della legge 108/96 e della legge 2/2009; - l'illegittimità dell'applicazione di interessi debitori usurari (usura soggettiva o concreta) ai sensi e per gli effetti dell'art. 644, comma 3, c.p., della legge 108/96 e della legge 2/2009; -
l'illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e,
4 per l'effetto di tutto quanto sopra, condannare la convenuta: - a restituire e/o a rettificare il saldo con accredito in conto alla attrice della somma di € 18.676,83 o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, in esito di istruttoria,
per restituzione di somme dalla correntista corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117
TUB; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- al risarcimento in favore dell'attrice dei danni patrimoniali (a titolo di danno emergente e lucro cessante) e dei danni non patrimoniali ai sensi della Legge 108/96 e dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p. per l'ammontare di € 28.000,00
o nella misura che verrà quantificata forfetariamente dal Giudice;
oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria delle spese,
diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario per dichiarata anticipazione. IN
VIA ISTRUTTORIA Voglia il sig. disporre la rimessione della causa in Pt_2
istruttoria per ordinare ex art. 210 c.p.c. la esibizione dei seguenti estratti conto scalari trimestrali, precisamente la parte relativa agli elementi per il conteggio delle competenze e riepilogo del 1° e 4° trimestre 2011, del 3° e 4° trimestre 2014
e 1°, 2 e 3° trimestre 2015 e per l'esperimento della C.T.U. tecnico contabile volta
5 a: - verificare ed accertare l'ammontare complessivo delle somme addebitate dalla banca all'attrice, a far tempo dalla prima all'ultima contabile prodotta in atti ed alle successive che saranno acquisite in atti in esito di istruttoria, a titolo di interessi anatocistici, ossia prodotti per effetto di ogni periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi;
spese fisse per chiusura periodica, di commissioni di massimo scoperto;
di interessi ultralegali, ossia della differenza tra l'ammontare degli interessi passivi trimestralmente versati o addebitati in conto all'attrice con gli interessi calcolati sul medesimo scoperto al saggio di cui all'art. 117 T.U.B, cioè con il tasso nominale minimo dei B.O.T. emessi nei dodici mesi precedenti a ciascun trimestre di liquidazione;
di interessi indicati dalla legge n.
108/96 come “usurari” includendo nelle componenti di calcolo per la determinazione del tasso le commissioni di massimo scoperto, le remunerazioni e le spese di qualsiasi titolo collegate alla erogazione del credito, con la sola esclusione delle imposte e tasse e considerando come “usurari” interamente ripetibili (ex art. 1815 2° co. c.c.) tutti gli interessi debitori addebitati in conto nei trimestri in cui il TAEG ha evidenziato il detto superamento della soglia usura indicata dalla predetta legge, di interessi creditori, conteggiati al saggio di cui all'art. 117 TUB (tasso massimo di emissione dei BOT pro tempore vigenti), che sarebbero maturati a favore dell'attrice nel caso e sui saldi che, per effetto della
6 epurazione degli addebiti contestati, fossero divenuti creditori;
- verificare ed accertare, al momento della pattuizione contrattuale (8.1.2010), il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal DM Ministero dell'Economia e della Finanze c.d.
tasso di soglia relativo alla categoria di operazioni cui fa parte il contratto in oggetto;
- individuare il tasso debitore effettivo annuo alla data della stipula del contratto per cui è causa 8.1.2010; - verificare ed accertare che il tasso debitore effettivo annuo 15,0297%, alla data della stipula del contratto per cui è causa
8.1.2010, superava la soglia di cui alle rilevazioni di Banca d'Italia; - individuare il tasso debitore nominale annuo alla data della stipula del contratto per cui è causa
8.1.2010; - verificare ed accertare che il tasso debitore nominale annuo 14,2500%,
alla data della stipula del contratto per cui è causa 8.1.2010, rasentava la soglia di cui alle rilevazioni di Banca d'Italia; - verificare la situazione di difficoltà
economica della società attrice e la sproporzione dei compensi pretesi dalla banca;
- verificare la sproporzione tra il tasso debitore TAN 14,2500% e il tasso creditore
0,0100%. .In ogni caso con vittoria delle spese, diritti e onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
Per l'appellata : Controparte_1
7 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di VE, contrariis reiectis, così giudicare: IN
VIA PRELIMINARE: - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata, non sussistendo i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'appello per intervenuta acquiescenza sulle questioni non sottoposte alla cognizione del
Giudice d'Appello, con conferma, in ogni sua parte, della sentenza n. 32/2023
emessa dal Tribunale di Vicenza;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -
respingere i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 32/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza; IN SUBORDINE: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avverso motivo di gravame, l'odierna appellata insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni avanzate in primo grado, qui di seguito integralmente riportate: “via pregiudiziale: - dichiarare l'estinzione del presente giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della
[...]
amministrativa; - dichiarare la carenza di Controparte_6
legittimazione passiva in capo ad e di conseguenza Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio. In via preliminare: - dichiarare la nullità
dell'atto di citazione notificato per indeterminatezza del petitum e della causa
8 petendi, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cpc;
- dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione, in quanto il rapporto tra le parti è tuttora in essere;
-
accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta da ogni contestazione in merito agli estratti conto del conto corrente di cui è causa, ai sensi degli artt. 1832 cc e 119,
comma 3, TUB. In via principale: - rigettare ogni pretesa avversaria, poiché
infondata per i motivi esposti in narrativa;
- confermare la validità del contratto di conto corrente n. 17/691917; - per l'effetto, dichiarare la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca nel conto corrente di cui è causa, confermando che la Banca
nulla deve all'attrice a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o interessi anatocistici, usurari ovvero a qualunque altro titolo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande,
dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta. In via istruttoria: -
respingersi l'istanza di CTU contabile, e l'istanza ex art. 210 cpc, per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compenso legale” IN VIA
ISTRUTTORIA: - per i motivi esposti in narrativa, rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte;
per l'appellata : CP_3
9 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di VE, contrariis reiectis, così giudicare: IN
VIA PRELIMINARE: - respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività
della sentenza impugnata, non sussistendo i presupposti di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'artt.
342 e 348 bis c.p.c.; - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'appello per intervenuta acquiescenza sulle questioni non sottoposte alla cognizione del
Giudice d'Appello, con conferma in ogni sua parte della sentenza n. 32/2023
emessa dal Tribunale di Vicenza;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: -
respingere i motivi di impugnazione sollevati dall'appellante e, per l'effetto,
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 32/2023 emessa dal Tribunale di
Vicenza; IN SUBORDINE: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'avverso motivo di gravame, l'odierna appellata insiste per l'accoglimento delle proprie conclusioni avanzate in primo grado, qui di seguito integralmente riportate: “In via pregiudiziale: - dichiarare l'estinzione del presente giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della
[...]
; - dichiarare la carenza di Controparte_7
legittimazione passiva in capo ad e di conseguenza Controparte_1
estrometterla dal presente giudizio. In via preliminare: - dichiarare la nullità
dell'atto di citazione notificato per indeterminatezza del petitum e della causa
10 petendi, ai sensi dell'art. 164, comma 4, cpc;
- dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione, in quanto il rapporto tra le parti è tuttora in essere;
-
accertare e dichiarare che l'attrice è decaduta da ogni contestazione in merito agli estratti conto del conto corrente di cui è causa, ai sensi degli artt. 1832 cc e 119,
comma 3, TUB. In via principale: - rigettare ogni pretesa avversaria, poiché
infondata per i motivi esposti in narrativa;
- confermare la validità del contratto di conto corrente n. 17/691917; - per l'effetto, dichiarare la legittimità degli addebiti effettuati dalla Banca nel conto corrente di cui è causa, confermando che la Banca
nulla deve all'attrice a titolo di somme illegittimamente addebitate e/o interessi anatocistici, usurari ovvero a qualunque altro titolo. In via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle avverse domande,
dichiarare compensate le somme oggetto di ripetizione con quelle che, all'esito del giudizio, risultassero a credito di parte convenuta. In ogni caso: - con vittoria di spese e compenso legale. In via istruttoria: - respingersi l'istanza di CTU
contabile, e l'istanza ex art. 210 cpc, per i motivi esposti in narrativa.” IN VIA
ISTRUTTORIA: - per i motivi esposti in narrativa, rigettare ogni richiesta istruttoria di controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato società intestataria del Parte_1
conto corrente n. 17/691917, acceso in data 8.1.2010, conveniva in causa
[...]
[...] [...]
[...] [
(di seguito, per brevità, solo , allora in bonis, Controparte_8 CP_9
eccependo la nullità del contratto per mancanza di forma scritta e la violazione del requisito della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c., chiedendo la sua condanna, in via principale, al pagamento della somma di euro 23.475,09, come quantificata nella perizia di parte, per interessi anatocistici, interessi debitori a tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura periodica ed interessi ultra soglia usuraria (in particolare, lamentando la presenza di usura sia oggettiva che soggettiva, oltre che sopravvenuta), nonché la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non per l'ammontare di euro 28.000,00.
In via istruttoria, parte attrice chiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di estratti conto scalari trimestrali, nonché l'ammissione di una CTU contabile.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.8.2016, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione notificatole CP_9
per indeterminatezza del petitum e della causa pretendi ex art. 164, co. 6, c.p.c.,
l'inammissibilità della domanda di ripetizione svolta dall'attrice, poiché il rapporto tra le due parti era ancora in essere, nonché la decadenza attorea dalla facoltà di contestazione degli estratti conto ex artt. 1832 c.c. e 119, comma 3,
T.U.B.; nel merito, eccepiva l'infondatezza delle censure attoree.
12 All'udienza del 26.10.2017, fissata in esito al deposito delle memorie ex art. 183,
comma 6, c.p.c., il giudice dichiarava l'interruzione del processo, in quanto CP_9
era stata ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Con provvedimento del 30.1.2018, il giudice fissava l'udienza del 15.6.2018 per la prosecuzione del giudizio;
l'attrice riassumeva il giudizio nei soli confronti di individuata quale cessionaria del rapporto controverso. Controparte_1
Si costituiva e spiegava intervento volontario la Controparte_1 [...]
, qualificatasi come titolare del rapporto Controparte_10
controverso.
Sia l'Istituto di credito convenuto in riassunzione che la società interveniente volontaria eccepivano pregiudizialmente sia l'estinzione del processo, in quanto lo stesso non era stato riassunto nei confronti sia il difetto di CP_11
Co legittimazione passiva in capo a , in quanto carente della titolarità del rapporto
Cont dedotto in causa, ceduto a .
Il primo giudice riteneva fondata la questione pregiudiziale relativa alla mancata riassunzione del processo nei confronti di e dichiarava l'estinzione del CP_9
giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307 c.p.c.
Sosteneva il primo giudice che l'anomala riassunzione del procedimento nei
Co confronti solo di e non anche della liquidazione coatta amministrativa
13 determinava l'estinzione del giudizio: “la notificazione del ricorso in riassunzione
Co nei soli confronti del successore particolare (nel caso di specie, ), quindi, non
consente di ritenere impedito l'effetto estintivo di cui all'art. 305 c.p.c., in quanto
la riassunzione del procedimento è stata compiuta nei confronti di un mero
litisconsorte facoltativo e, invece, non rispetto al contraddittore necessario,
rappresentato dalla parte originaria, ossia, nel caso di specie nei confronti della
liquidatela, subentrata alla precedente rappresentanza della società”.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello il quale censurava la Parte_1
sentenza per essere il primo giudice incorso in un errore procedurale posto che non vi è una disposizione normativa che prevede l'estinzione del giudizio in caso di omessa notifica ad un soggetto asseritamente non legittimato e che questa circostanza non potrebbe neppure inficiare la validità del ricorso depositato e rendere nullo l'intero procedimento.
Evidenziava l'appellante che nel giudizio di primo grado aveva chiesto al giudice che venisse ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della liquidazione coatta di che pertanto aveva errato il giudice che non aveva CP_9
provveduto in tal senso così violando gli artt. 102 e 331 c.p.c.
Si costituivano nel presente giudizio e Controparte_1 [...]
(già Controparte_13 Controparte_4
14 le quali eccepivano l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c. e la decadenza di controparte dalle domande proposte in primo grado e non riproposte;
nel merito chiedevano il rigetto dell'appello.
Co In particolare, affermava che la riassunzione svolta nei suoi confronti non aveva alcun effetto, non essendo un litisconsorte necessario, neppure quello di
Cont impedire l'estinzione del giudizio e che la , in quanto successore universale,
era l'unico soggetto nei cui confronti avrebbe dovuto essere riassunto il processo ex art. 110 c.p.c. ; ribadiva la propria carenza di legittimazione passiva –
trattandosi di attività esclusa dal perimetro della cessione, in quanto relativa a credito in sofferenza-, per essere titolare del rapporto controverso l'intervenuta in quanto cessionaria del credito. CP_3
Quest'ultima precisava che, in quanto cessionaria dei crediti dedotti in giudizio,
era tenuta a rispondere solo dei crediti stessi e nei limiti della loro esistenza e/o della loro compensabilità con altre poste che dovessero essere accertate a credito di controparte e che eventuali domande restitutorie o risarcitorie dovevano pertanto essere riferite alla cedente Controparte_7
.
[...]
La causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. – previo accoglimento dell'istanza di inibitoria svolta dall'appellante- all'udienza del
15 26.06.2025, con concessione alle parti dei termini perentori ivi previsti per il deposito di scritti conclusivi.
******
1.Con il primo e unico motivo l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per violazione degli artt. 111, 102, 112 e 331 c.p.c. e artt. 24 e 111 Cost. per avere il primo giudice erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio per non essere lo stesso, a seguito dell'interruzione intervenuta per la messa in liquidazione di stato riassunto nei confronti del già menzionato istituto di credito in CP_9
liquidazione coatta amministrativa.
Sosteneva l'appellante che la riassunzione si era perfezionata nel momento del deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza e che l'omessa notifica del ricorso nei confronti della liquidatela non poteva determinare l'estinzione del giudizio.
Precisava che all'udienza del 04.07.2018 aveva richiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa della n LCA e che, ciò nonostante, il primo giudice, pur CP_9
potendo ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, aveva dichiarato estinto il giudizio.
2. Preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. sollevata dalle appellate è infondata.
16 L'appello risulta formulato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito, ossia in modo tale da consentire una chiara individuazione delle parti della sentenza e della ratio decidendi che l'appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della Corte, in linea con i principi formulati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Va ulteriormente osservato che trattandosi di una questione attinente all'integrità
del contraddittorio, la stessa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi al di là dello specifico contenuto assunto dal relativo motivo di impugnazione, appartenendo oltretutto al patrimonio delle allegazioni sulle quali si è già svolto il contraddittorio tra le parti l'identificazione del soggetto che avrebbe dovuto partecipare al processo quale litisconsorte necessario.
Ancora in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., che le appellate hanno reiterato anche in sede di precisazione delle conclusioni, è da ritenersi superata sin dal momento in cui la Corte ha inteso dare corso ordinario al presente giudizio, disponendo il rinvio per la rimessione della causa in decisione.
3. L'appello è fondato per le ragioni di seguito esposte.
L'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice dichiarato l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso nei confronti della [...]
[...] [...]
[...] [
nonostante la richiesta da parte dell'attrice di Controparte_14
integrazione del contraddittorio.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, anche di recente (v. Cass.
29.12.2020, n. 29801), di ribadire quanto chiarito già nel 2008 (Cass. 20.3.2008,
n. 7611), ossia che in tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire;
ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della
"vocatio in ius", ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia. Il giudice, pertanto, ove la notifica sia viziata od inesistente o,
comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una erronea od incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la
18 rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'irrilevanza, ai fini dell'integrale perfezionamento della riassunzione del giudizio interrotto,
dell'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione (cfr. Cass. 29.7.2009, n. 17679, riguardo ad un'ipotesi di fusione per incorporazione fra società, seguita dalla cessione dell'azienda dalla società incorporante ad altro soggetto, ove si è affermata la sufficienza, ai fini della tempestività della riassunzione e per evitare l'estinzione del processo, del deposito,
presso la cancelleria del giudice, dell'atto di prosecuzione del giudizio, ancorché
questo fosse stato notificato soltanto nei confronti del cessionario dell'azienda e successore a titolo particolare nel diritto controverso, potendo l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società incorporante, successore a titolo universale;
Cass. 24.9.2013, n. 21869; Cass. 14.4.2015, n. 7661; Cass. 4.2.2016,
n. 2174, che ha riaffermato come non incida sulla tempestività della riassunzione,
ai sensi dell'art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto,
atta invece al ripristino del contraddittorio nel rispetto delle regole proprie della
vocatio in ius, sicchè, ove essa sia viziata o addirittura inesistente, o comunque
19 non correttamente compiuta “per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi”, il giudice sia tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non possa dichiarare l'estinzione del processo;
Cass.
16.1.2018 n. 9189; da ultimo, Cass. 11.3.2019 n. 6921, che ha chiarito che ove la notifica del ricorso e del decreto, ai fini della vocatio in ius, sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307 c.p.c., comma 3). Appare opportuno sottolineare che, con la decisione sopra richiamata (sentenza n. 29801/2020), la Suprema Corte
si è pronunciata proprio in relazione ad un caso sovrapponibile a quello qui in esame, e segnatamente sul ricorso proposto avverso la sentenza n. 2625/2018
emessa da questa stessa Corte d'Appello di VE (depositata in data 20
settembre 2018 in controversia promossa nei confronti della Controparte_6
al fine di ottenere la restituzione di somme indebitamente addebitate su
[...]
due conti correnti) di riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva a propria volta dichiarato l'estinzione del giudizio (già dichiarato interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della Controparte_15
[...] [...]
[...] [
in ragione della sua riassunzione nei soli confronti del successore a titolo
[...]
particolare ( quale cessionaria del ramo di azienda) e non anche Controparte_16
nei confronti della in L.C.A., quale successore Controparte_6
universale.
In particolare, i giudici d'appello, in accoglimento del gravame, avevano rilevato che, essendo stato tempestivamente eseguito il deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione, non rilevava l'eventuale errore nella esatta identificazione della controparte e che la notifica della riassunzione del giudizio nei soli confronti del successore a titolo particolare nel rapporto controverso non integrava una notificazione del tutto inesistente, "non potendo il destinatario dell'atto essere ritenuto del tutto diverso rispetto all'esatta identificazione del contraddittore",
potendo comunque l'incompletezza del contraddittorio essere sanata dal giudice attraverso l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura concorsuale. Su tali presupposti la Corte aveva dichiarato la nullità del giudizio,
rimettendo le parti al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
A tale orientamento il Collegio intende dare continuità, con conseguente declaratoria di nullità della impugnata sentenza n. 32/2023 del Tribunale di
Vicenza e rimessione del processo al giudice di primo grado, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 354, comma 1, seconda ipotesi, c.p.c. e non potendo questa Corte
21 decidere direttamente la causa, dovendo provvedersi all'integrazione del contraddittorio davanti al primo giudice non essendosi costituita la
[...]
, alla quale non è stata Controparte_7
peraltro neppure notificata la sentenza di primo grado.
Il processo è stato, invero, tempestivamente riassunto in primo grado dagli attori mediante deposito in cancelleria del ricorso in riassunzione nel termine di tre mesi decorrente dal provvedimento, adottato all'udienza del 26.10.2017, che ha dichiarato l'interruzione del processo (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 7 maggio 2021, n. 12154), non assumendo per contro rilievo, alla luce di quanto si è detto, l'accertata incompletezza della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al solo successore a titolo particolare
( ), bastando, per ritenere tempestiva la riassunzione del giudizio, Controparte_1
il deposito in cancelleria del ricorso, dovendo essere il giudice, in ipotesi di omessa notificazione al soggetto al quale spetta di proseguire il giudizio (e quindi, nella fattispecie, alla banca in L.C.A.), a disporre l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi sopra esposti, adempimento al quale il Tribunale di Vicenza si è
invece sottratto e questo nonostante che la difesa dell'appellante avesse formulato,
per il caso di ritenuta incompletezza della notificazione, specifica istanza di integrazione del contraddittorio.
22 4. Considerata la natura definitiva della presente sentenza, che chiude il processo davanti a questa Corte, vanno qui regolate le spese di lite (cfr. Cassazione, Sezioni
unite civili, sentenza 22.12.2015, n. 25774), che il Collegio ritiene di dover compensare integralmente nel doppio grado, considerato che l'attore riassumente aveva comunque avanzato al giudice di primo grado richiesta di adozione di provvedimento disponente l'integrazione del contraddittorio, che è poi stato erroneamente disatteso dal primo giudice.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di VE, definitivamente pronunciando, disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così
provvede:
a) dichiara la nullità della impugnata sentenza del Tribunale di Vicenza n. 32/2023
pubblicata il 05.01.2023, e, per l'effetto, rimette la causa al primo giudice
(Tribunale di Vicenza) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354, comma 1, c.p.c.;
b) dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado.
VE, così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina Guido Santoro
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