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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2024, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 4/07/2024, al n. 2488/2024 V.G. e promossa da nato a [...] il [...] e residente in [...] Parte_1
in via Tessara n. 19,
C.F. C.F._1
e ata a Vicenza il 2/07/1981 e residente in [...]
19,
C.F. C.F._2
Entrambi assistiti e difesi dagli Avv.ti Flavio De Zorzi e Marco Zuliani del Foro di Padova.
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi potranno vivere tra loro separati, fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno, fatto salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro coniuge concedendosi fin da ora reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valevole per l'espatrio.
2) La casa coniugale, di proprietà del sig. , verrà assegnata alla moglie la quale Parte_1 potrà abitarvi con la figlia minore e ciò fino a che quest'ultima non sarà economicamente Per_1
autosufficiente, ed a condizione che in tale immobile non vi abitino, neppure temporaneamente e/o occasionalmente, altre persone
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti.
4) La figlia minore sarà in affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
prevalente presso la madre, e potrà stare con il padre un fine settimana ogni quindici giorni a decorrere dal venerdì sera alla domenica sera, ed un pomeriggio, fino a dopo cena, un giorno alla settimana, indicativamente il mercoledì, salvo diversi accordi tra i coniugi. Inoltre la figlia minore potrà stare con il padre per una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante le vacanze pasquali e quindici giorni durante le vacanze estive, da concordare tra i coniugi
5) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso per il mantenimento della sola figlia minore
(essendo la figlia maggiorenne economicamente autosufficiente) e a decorrere dal Per_1 Per_2 mese di luglio 2024 la somma mensile di €.300,00 (trecento,00), entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2025 data del primo aggiornamento. Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
6) I coniugi chiedono l'omologazione della loro separazione alle condizioni di cui sopra
7) Ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della emananda sentenza al suo passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
Il P.M. conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che con ricorso depositato il 3/07/2024, esponendo di avere contratto matrimonio con rito concordatario in TO (VI) il 24/04/2004; di avere avuto le figlie in data 4/09/2004, Per_2
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e in data 13/11/2012, minorenne;
di Per_1
ritenere intollerabile la prosecuzione della convivenza e di non volersi riconciliare;
rilevato che e hanno chiesto che questo Tribunale omologhi la Parte_1 Parte_2 separazione personale ai sensi degli artt. 82, 150 e 158 c.c. e dell'art. 473 bis.51 c.p.c.; ritenuto che la domanda congiunta di separazione personale possa essere accolta;
rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie in data 4/09/2004, maggiorenne ed Per_2
economicamente autosufficiente e in data 13/11/2012, minorenne, e ritenuto che appaiono Per_1
conformi alle esigenze di tutela materiale e morale di quest'ultima le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che il padre corrisponda alla signora a titolo di contributo per il Pt_2 mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00, da versarsi entro il giorno 15 di Per_1
ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza; sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore di Parte_2
quale genitore convivente con la figlia minore Per_1
quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio; delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando nella causa n. 2488/2024 V.G., così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
suestese nella parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamate;
2) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente (Atto n° 2, Parte II, Serie A, Anno 2004).
Nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 15.10.2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello