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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/06/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Francesca Pastore presidente dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott. Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società RT
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Trani
[...]
alla via Superga n. 4 ( p.iva n. ) P.IVA_1
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 17.4.2025, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società RT cancellata dal Registro delle Imprese l'11.6.2024, a causa dell'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ed in particolare, € 32.404,68 nei confronti dell'Inail e in considerazione del conclamato stato di crisi, desumibile dalla circostanza che, pur avendo ceduto l'intero patrimonio immobiliare, per l'importo di € 328.138,00, dal bilancio finale di liquidazione risulterebbe un debito di € 269.425,00.
Si è costituita la Società debitrice la quale, a tacitazione della pretesa dell'Inail, ha offerto banco iudicis la somma di € 33.131,21 mediante assegno circolare di cui è stato disposto il deposito in cassaforte.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 29.5.2025, dopo la discussione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione. Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377).
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell' attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale ( crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 ( per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ( l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l' onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle risultanze delle indagini finanziarie, risulta il superamento di una delle tre soglie, ovvero, un'esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00. Dall'informativa della Guardia di Finanza risultano le seguenti voci di debito: - l'importo di euro 1.315.041,00 relativo a debito consolidato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
€ 32.202,00 nei confronti di . CP_2
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della Società debitrice anteriormente alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta l'11.6.2024. Va detto, con riferimento allo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale, che, quando la società è cessata, la valutazione dell'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto l'impresa in liquidazione ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e all'eventuale distribuzione del residuo ai soci (in tal senso, Cass., 7.12.2016, n.
25167). La prova della capienza dell'attivo rispetto ai debiti grava sull'imprenditore che non può limitarsi a produrre l'ultimo bilancio ma deve indicare compiutamente gli assets liquidabili del proprio patrimonio esponendo in modo realistico i possibili valori e tempi di realizzo in raffronto con un'esatta rappresentazione del passivo, comprensiva degli accessori. Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta soddisfatto, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi
IRES 2022 e 2023 si evince l'assenza di redditi della società. Ebbene, a fronte di tali evidenze non è possibile evincere dagli atti se gli elementi attivi del patrimonio sociale (costituiti da alcuni immobili di valore imprecisato) consentano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante, con sede legale in RT
Trani alla via Superga n 4;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Persona_1
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 7.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore comunichi la presente sentenza a;
CP_3
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 3 giugno
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Francesca Pastore presidente dott. Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott. Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della società RT
, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Trani
[...]
alla via Superga n. 4 ( p.iva n. ) P.IVA_1
*** RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE***
Con ricorso telematicamente depositato il 17.4.2025, il pubblico ministero ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società RT cancellata dal Registro delle Imprese l'11.6.2024, a causa dell'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ed in particolare, € 32.404,68 nei confronti dell'Inail e in considerazione del conclamato stato di crisi, desumibile dalla circostanza che, pur avendo ceduto l'intero patrimonio immobiliare, per l'importo di € 328.138,00, dal bilancio finale di liquidazione risulterebbe un debito di € 269.425,00.
Si è costituita la Società debitrice la quale, a tacitazione della pretesa dell'Inail, ha offerto banco iudicis la somma di € 33.131,21 mediante assegno circolare di cui è stato disposto il deposito in cassaforte.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I., all'udienza del 29.5.2025, dopo la discussione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione. Nulla quaestio neppure in relazione al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI, risultando debiti scaduti superiori alla soglia di € 30.000,00.
Mette conto osservare che la giurisprudenza di legittimità, già consolidatasi nel vigore della legge fallimentare, ha chiarito che, quanto al superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. di € 30.000,00 (oggi dell'art. 49 u.c. CCII), deve aversi riguardo non solo al credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di fallimento (oggi di apertura della liquidazione giudiziale), ma anche ai debiti non pagati emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare che documentano altrettanti debiti scaduti del cui pagamento spetta al debitore fornire la prova (cfr. Cass., ord., 18.3.2016, n. 5377).
In relazione alla ricorrenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato, sulla scorta dei bilanci dell'ultimo triennio anteriore alla proposizione della domanda, il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 let d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo, nei tre esercizi antecedenti il deposito dell' istanza, non superiore ad € 300.000,00. La consistenza dell' attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale ( crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti); b) ricavi lordi di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00 ( per l'individuazione dei ricavi lordi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall' art. 2425, lett. a), c.c.- cfr. Cass., 19.4.2016, n.
7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad € 500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ( l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell' imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti e appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub iudice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l' onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dalla documentazione in atti, ed in particolare dalle risultanze delle indagini finanziarie, risulta il superamento di una delle tre soglie, ovvero, un'esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00. Dall'informativa della Guardia di Finanza risultano le seguenti voci di debito: - l'importo di euro 1.315.041,00 relativo a debito consolidato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
€ 32.202,00 nei confronti di . CP_2
Risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della Società debitrice anteriormente alla data della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta l'11.6.2024. Va detto, con riferimento allo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia di liquidazione giudiziale, che, quando la società è cessata, la valutazione dell'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto l'impresa in liquidazione ha come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e all'eventuale distribuzione del residuo ai soci (in tal senso, Cass., 7.12.2016, n.
25167). La prova della capienza dell'attivo rispetto ai debiti grava sull'imprenditore che non può limitarsi a produrre l'ultimo bilancio ma deve indicare compiutamente gli assets liquidabili del proprio patrimonio esponendo in modo realistico i possibili valori e tempi di realizzo in raffronto con un'esatta rappresentazione del passivo, comprensiva degli accessori. Nel caso di specie, tale onere probatorio non risulta soddisfatto, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi
IRES 2022 e 2023 si evince l'assenza di redditi della società. Ebbene, a fronte di tali evidenze non è possibile evincere dagli atti se gli elementi attivi del patrimonio sociale (costituiti da alcuni immobili di valore imprecisato) consentano di assicurare il tempestivo, eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.,
e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
- della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi;
- della insussistenza di ulteriori incarichi conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno.
PQM
Letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
in persona del legale rappresentante, con sede legale in RT
Trani alla via Superga n 4;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA curatore il dott. , iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi Persona_1
d'impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla Società di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 7.11.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, c.c.i.i.; SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE che il Curatore comunichi la presente sentenza a;
CP_3
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 3 giugno
2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore