Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 25/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 395/2024
REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
cosi composto: dott. Pierfilippo Mazzagreco Presidente dott. De Marco Alessandra Giudice dott.ssa Marta Sarnelli Giudice rel.
nell'ambito del giudizio tra
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
L'Aquila in via Monte Brancastello 6, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Vittorini che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Sulmona Via Sallustio n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Alessandra Baldassarre che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione;
- RESISTENTE - ha emesso la seguente SENTENZA
Con ricorso del 26.7.2024 ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento per la IA nonché una riduzione di quello per i Persona_1 figli e . Per_2 Per_3
A sostegno della pretesa il ricorrente ha dedotto che:
- con sentenza n. 74/2018, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto tra e Parte_1
; Controparte_1
- con la predetta sentenza veniva disposto, a carico del , il pagamento di Pt_1 un assegno di mantenimento per i tre figli di € 500 mensili da versare
1
- successivamente la sig.ra ha adito nuovamente il Tribunale per una CP_1 modifica di tale disposizione ottenendo, nel 2021, un aumento dell'assegno a 650 € mensili complessivi da rivalutarsi secondo ISTAT;
- ad oggi, l'assegno come rivalutato ammonterebbe ad € 733;
- sono sopraggiunti nuovi fatti e circostanza che giustificano una modifica dell'assegno di mantenimento per i figli e, in particolare: una riduzione della capacità reddituale del negli ultimi cinque anni;
l'autonomia Pt_1 economica della IA e della IA;
incremento delle Persona_1 Per_2 esigenze dei due figli del avuti da altra relazione. Pt_1
In seguito alla notifica del ricorso, si costituiva la resistente la quale oltre a contrastare l'esistenza dei presupposti per la riduzione dell'assegno di mantenimento, stante il totale disinteresse del padre, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio il quale, affetto da patologia, ha bisogno di continue cure e Per_3 attenzioni. A seguito della prima udienza di comparizione, con ordinanza del 14.10.2024 veniva disposta la riduzione dell'assegno di mantenimento ad € 450 mensili stante la contrazione del reddito del Fornaro, mentre veniva disposta l'audizione delle figlie della coppia nonché gli accertamenti in ordine alla percezione dell'assegno unico in capo all' CP_1
All'udienza del 5.11.2024, venivano sentite le figlie della coppia e, all'esito, veniva assegnato termine alle parti per il deposito di ulteriore documentazione. Con ordinanza del 20.12.2024 veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione al 18.2.2025 svoltasi mediante trattazione scritta. Tanto premesso si OSSERVA In primo luogo, va rigettata la richiesta di revoca integrale dell'assegno di mantenimento disposto in favore della IA . Per_1
Nel caso di specie, viene in rilievo la delicata questione delle modalità idonee a fare emergere nel processo la condizione di non indipendenza economica ovvero di incolpevolezza dei figli maggiorenni conviventi per il mancato raggiungimento di essa, quale presupposto del sorgere e, soprattutto, del venir meno del diritto al mantenimento. E' noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c. (v., oggi, gli artt. 315 bis, introdotto dal D.Lgs. 10 dicembre 2012, n. 219, e art. 316 bis c.c. introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013 cit.), non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi (v. gli artt. 155 quinquies e, oggi, art. 337 septies c.c.), ma il genitore che agisca nei confronti dell'altro genitore per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza
2 economica, che è condizione legittimante l'azione (v. Cass. n. 16612/2010) ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, è il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento che è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (v., tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006). L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno ch'essi siano con i genitori o con uno di essi, va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei lo-ro genitori sempre più anziani" (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993).
Se è vero che il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento, il genitore obbligato è tenuto ad allegare e,
^ ove sia contestato, a dimostrare (anche in via presuntiva) di averlo posto nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini, salva ovviamente la possibilità per il figlio di dimostrare le specifiche ragioni, di tipo personale o economico-sociale (riferite al settore professionale prescelto), che gli hanno impedito di inserirsi nel mondo del lavoro e che giustificano la sua richiesta di prolungamento dell'obbligo genitoriale. Il rigore del suddetto onere probatorio è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella
3 società. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, "tenendo conto"
(e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315 bis c.c., comma 1, "nel rispetto...") delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Come rilevato in dottrina, la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva fatta valere dal figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo, chieda il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti nei confronti dei genitori di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convivono con essa" (v. l'art. 315, il cui testo è stato riprodotto nel novellato art. 315 bis c.c., comma 4). Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 10/07/2014) 20-08-2014, n. 18076. Orbene, nel caso di specie, nonostante quanto dedotto dal anche in ordine al Pt_1 comportamento inerte della IA nella ricerca di un'autonomia economica, Per_1
l'istruttoria ha appurato che le due ragazze hanno svolto o svolgono lavori saltuari e non redditizi oppure stanno ancora studiando.
Del resto, per quanto il padre possa desiderare che le figlie conseguano al più presto un'indipendenza economica, è pur vero che queste hanno appena 23 e 20 anni e non si trovano ancora nella situazione in cui la giurisprudenza costante della Suprema Corte ravvisa una responsabilità colpevole dei figli ultra maggiorenni nel mancato raggiungimento di un'autonomia economica e lavorativa. Tuttavia, seppure non sussistono i presupposti per la revoca totale dell'assegno di mantenimento, è pur vero che vi sono diversi elementi che consentono di accogliere la richiesta di diminuzione dell'assegno di mantenimento disposto in favore dei figli. Invero, seppure il ha ammesso di aver ricominciato a lavorare a tempo pieno Pt_1
a decorrere da ottobre 2024, dalla sua busta paga risulta comunque una contrazione reddituale rispetto a quanto da lui percepito all'epoca della declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (da € 1600 a 1350 circa). Inoltre, sono sicuramente accresciute le esigenze dei due figli del avuti da Pt_1 successiva relazione. Pertanto, tenendo in considerazione tali aspetti nonché la circostanza che potrà essere riconosciuto integralmente l'assegno unico alla resistente la quale trascorre in maniera pressocché esclusiva il tempo quotidiano con i figli, l'assegno di mantenimento potrà essere stabilito definitivamente in € 550 mensili complessivi (€
4 250 per , € 150 per e € 150 per ) oltre rivalutazione Istat e spese Per_3 Per_2 Per_1 straordinarie al 50% per ciascun genitore.
Infine, la resistente, in sede di costituzione, ha chiesto che fosse disposto l'affido esclusivo di , allegando un sostanziale disinteresse del padre nella gestione del Per_3 minore. Com'è noto, non esistono criteri o canoni prestabiliti per l'adozione dei provvedimenti riguardanti i figli nel caso di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'art. 337ter c.c., infatti, dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità, il Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Nel caso di specie, l'adozione dei suddetti provvedimenti con riguardo alla prole, non può prescindere da quanto rilevato dalle parti ed emerso nel corso del presente giudizio. Sul punto, il Collegio osserva che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater c.c.). A tale proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc..
5 Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento sono emersi diversi elementi tali da legittimare un affidamento esclusivo del minore alla madre. In particolare, la madre, nel ricorso introduttivo, ha evidenziato la sostanziale assenza di qualsivoglia rapporto del padre con il figlio ormai da tempo e che lo stesso ha reso difficoltoso ogni contatto con la madre al fine di acquisire informazioni sul figlio e prendere, di comune accordo, ogni decisione rilevante nella vita del minore, venendo meno anche al pagamento delle spese straordinarie per la stessa.
Il resistente, nel corso del giudizio, nulla ha rilevato in ordine alla concreta frequentazione con o alla volontà di recuperare con lui un rapporto, Per_3 manifestando così un totale disinteresse per lo stesso. Del resto, altri elementi sintomatici della carenza di interesse del padre al recupero di un concreto rapporto con il figlio sono sicuramente la mancanza di qualsivoglia richiesta, in questo giudizio, di rimodulare il diritto di visita, di effettuare un percorso psicologico con il supporto dei servizi sociali volto al ripristino delle frequentazioni con il figlio, l'assenza di richieste alla madre in ordine alle necessità del minore di carattere straordinario o il rifiuto alle terapie del minore, il mancato pagamento del mantenimento. Tali circostanze costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della sostanziale inaffidabilità del ricorrente rispetto all'espletamento della sua responsabilità genitoriale. Per quanto esposto, il Collegio ritiene conforme all'interesse della minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente il figlio, provvedendo praticamente in via esclusiva al suo mantenimento, e assicurandone la crescita, confermando la collocazione del minore presso l'abitazione materna. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti il minore , con esclusione da tali scelte del padre, ad eccezione della Per_3 scelta sulla determinazione della residenza abituale del figlio. Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
P.Q.M.
visti l'art.316 e 337 bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 473bis11 ss. c.p.c., ogni altra domanda disattesa, così provvede:
- affida il figlio minore in via esclusiva alla madre Per_3 Controparte_1 attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale alla madre per tutte le questioni riguardanti la minore – istruzione, educazione, salute etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della IA, disponendo che solo il mutamento della residenza abituale della minore, qualora sia prospettato lo spostamento di residenza
6 abituale al di fuori del territorio del Comune ove attualmente risiede, debba essere deciso concordemente da entrambi i genitori;
- dispone che il figlio rimanga collocato presso la madre;
Per_3
- dispone a carico di , con decorrenza dalla presente decisione Parte_1
(fermo l'obbligo precedente) il pagamento di un assegno di mantenimento per i figli , e di € 550 mensili (€ 250 per , € 150 per Per_3 Per_2 Per_1 Per_3
ed € 150 per ) complessivi oltre rivalutazione ISTAT, da Per_1 Per_2 versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Controparte_1
- dispone a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Sulmona;
- assegna l'intero importo dell'assegno unico per i figli a;
Controparte_1
- compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti
Sulmona, così deciso nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Giudice relatore. Dott.ssa Marta Sarnelli
Il Presidente
Dott. Pierfilippo Mazzagreco
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