Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00599/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Renni, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Marta Balestra, in Ancona, via Matteotti, 99;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare in data-OMISSIS-
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, -OMISSIS- dell’Arma dei Carabinieri, agisce in questa sede per conseguire l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza di rimborso delle spese di patrocinio legale, formulata ai sensi dell’art. 18 della L. n. 135/1997.
In punto di fatto va premesso che:
- nel periodo in cui era addetto presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di -OMISSIS- il ricorrente era stato coinvolto in un procedimento penale avviato a seguito di un evento accaduto in servizio. In sede penale il ricorrente era stato assolto già nella fase delle indagini preliminari;
- tuttavia, il soggetto privato che era stato coinvolto nell’incidente avviava una causa risarcitoria in sede civile nei riguardi del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e del ricorrente. Il -OMISSIS- si costituiva in giudizio e chiamava in causa in manleva la propria compagnia assicuratrice per la denegata ipotesi che la domanda risarcitoria venisse accolta. La compagnia, sulla base di una mera valutazione di opportunità e senza che ciò costituisse riconoscimento della responsabilità dell’assicurato, decideva di definire la lite in via transattiva, riconoscendo all’attore una somma inferiore di oltre dieci volte a quella pretesa nell’atto di citazione. Il processo civile veniva in seguito dichiarato estinto per inattività delle parti;
- pertanto, ritenendo che la vicenda giudiziaria fosse strettamente connessa ad attività di servizio e non essendo in grado di corrispondere agli avvocati che lo avevano assistito nella causa civile la somma da questi richiesta con la parcella, il -OMISSIS- presentava istanza di rimborso delle spese legali ai sensi dell’art. 18 della L. n. 135/1997;
- l’amministrazione, acquisito il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, rigettava la domanda, evidenziando che la condotta ascritta al -OMISSIS- non era inerente all’espletamento delle funzioni istituzionali del militare.
2. Il ricorrente contesta l’assunto del Ministero, evidenziando che:
- non si può dubitare del fatto che l’evento da cui sono scaturite dapprima le indagini penali e in seguito la causa civile era inerente all’espletamento delle funzioni istituzionali (si trattava infatti di un incidente avvenuto mentre il ricorrente ed un collega inseguivano una vettura rubata che non si era fermata ad un posto di blocco. Nell’inseguimento uno dei soggetti a bordo dell’auto rimaneva ferito da un colpo d’arma da fuoco);
- nella specie il processo civile si è concluso senza l’accertamento della sua responsabilità e, oltretutto, in conseguenza di una strategia processuale della compagnia assicuratrice sulla quale esso ricorrente non poteva in alcun modo interferire.
3. Costituendosi in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha anzitutto depositato il provvedimento con cui il Ministero della Difesa ha emendato l’errore materiale contenuto nel decreto del-OMISSIS- nella parte in cui l’amministrazione aveva escluso la connessione dell’incidente con l’attività di servizio, adducendo a sostegno del diniego la sola circostanza dell’assenza di una sentenza che abbia escluso la responsabilità del -OMISSIS- (si veda il decreto prot. n. -OMISSIS-).
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2025.
4. Il ricorso va respinto in quanto, seppure la vicenda odierna presenta i profili peculiari di cui si dirà infra , resta il fatto che l’art. 18 della L. n. 135/1997 prevede che il rimborso delle spese legali possa essere riconosciuto al dipendente solo se il processo per il quale l’attività difensionale è stata svolta si conclude con una sentenza che esclude la responsabilità del dipendente stesso ( ex multis , C.G.A.R.S., n. 579/2024).
Nella specie è indubbio che il processo civile si è concluso con una sentenza in rito, dalla quale non è dunque possibile desumere alcun elemento che militi nel senso di escludere una qualsivoglia responsabilità in capo al -OMISSIS-.
Con riguardo ai profili peculiari che connotano la vicenda che ha coinvolto il ricorrente va anzitutto dato atto della circostanza che il provvedimento impugnato conteneva un chiaro errore materiale, visto che il parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato prot. n. -OMISSIS- non faceva alcun riferimento alla mancata connessione della condotta con fatti di servizio. L’errore è stato emendato con il successivo decreto n. -OMISSIS-.
L’altra peculiarità consiste nel fatto che, a differenza di quanto accade nella gran parte delle cause che vertono sulla corretta applicazione dell’art. 18 della L. n. 135/1997, nella specie viene in rilievo l’esito del processo civile scaturito dalla vicenda penale, per cui si potrebbe a tutta prima ritenere che il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è detto in precedenza non sia applicabile al caso del -OMISSIS-.
Tuttavia, l’art. 18 non fa riferimento solo alla responsabilità penale, ma anche a quella civile e amministrativa, per cui anche laddove la richiesta di rimborso riguardi il patrocinio prestato per una controversia di cui conosce l’A.G.O., il G.A. o il Giudice contabile è necessaria una sentenza (o un altro provvedimento di analogo contenuto dispositivo) che escluda la responsabilità del dipendente.
5. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto.
Le spese del giudizio si possono però compensare, anche alla luce della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.