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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000714/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000714/2013 di R.G. ex Sezione Distaccata di Altamura promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Casareale, presso il cui studio sito in Parte_1
Gravina in Puglia (Ba) alla via Giovanni Verga n. 106 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Perrucci, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via
Centonze n. 36 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 645/2012 del 16.11.2012 (depositata il 21.11.2012), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al R.G. n. 38/11/C. CP_1
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2010, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di il per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_1 conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051 c.c., del convenuto , in persona del suo sindaco pro tempore, quanto all'evento Controparte_1
verificatosi in data 03.04.2010, sulla via Vecchia Buon Cammino, strada di sua proprietà; B) CP_ Condannare, per l'effetto, l' convenuto al pagamento, in favore dell'attore e per le causali tutte in premessa indicate, della somma di €. 945,90 ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, danni da svalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo e danni da fermo tecnico, da liquidarsi, quest'ultimi, in via equitativa, il tutto entro la competenza ratione valoris del giudice adito;
C) Condannare il convenuto a rifondere le spese, diritti, onorari e spese generali di giudizio, secondo il principio della soccombenza processuale, in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Più in dettaglio, l'attore esponeva in fatto che, in data 03.04.2010, alle ore 23:30 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Renault Megane tg. BZ969PF di proprietà di , nel Parte_2
percorrere via Vecchia Buon Cammino in in direzione del santuario ivi presente, giunto CP_1 all'incirca a 600 mt. dal passaggio a livello installato sul predetto percorso, finiva in una buca - ubicata sul margine destro della carreggiata, a ridosso di una curva - lunga 160 cm, larga 90 cm e profonda
17 cm, non visibile e non segnalata in alcun modo, situata in una via priva di illuminazione pubblica, perciò costituente un'insidia, non visibile e non prevedibile;
in conseguenza del sinistro, l'autovettura da egli condotta riportava la rottura degli pneumatici e dei cerchi, anteriori e posteriori destri, nonché danni alla parte meccanica, la cui riparazione comportava una spesa complessiva pari ad €. 945,90, oltre al danno da fermo tecnico.
In ragione di tanto, l'attore, con lettera raccomandata a.r. del 13.04.2010, chiedeva al
[...]
il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di proprietà di , ma CP_1 Parte_2
l'Ente comunale, dopo aver riscontrato la suddetta missiva richiedendo all'istante l'integrazione documentale necessaria all'istruzione della pratica, non provvedeva a corrispondere il risarcimento richiesto, sicché si determinava ad adire l'A.G., rassegnando le conclusioni di cui Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.01.2011, si costituiva in giudizio il il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
, in quanto non proprietario dell'auto danneggiata (di proprietà di ); Parte_1 Parte_2
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo come, in riferimento alla buca in questione, non potessero riscontrarsi i requisiti dell'insidia, considerata la visibilità della rottura del manto stradale (data la dimensione della stessa) per l'utente della strada con condotta di guida attenta e prudente, nei limiti di velocità previsti in quel tratto di strada urbano (50 km/h).
Nello specifico, l'Ente convenuto contestava all'attore una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi, ben oltre i limiti di velocità previsti, condotta di guida che era stata l'unica causa dell'incidente denunciato, in quanto non aveva consentito al conducente dell'autovettura di avvedersi per tempo della presenza della rottura del manto stradale e, quindi, di schivarla, evitando in tal modo i danni lamentati.
Il rilevava, inoltre, l'incompatibilità dei danni richiesti in risarcimento Controparte_1 con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, contestandone altresì l'esorbitanza.
La parte convenuta, dunque, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Parte attrice sollevava, dal canto proprio, eccezione di nullità della procura conferita dall'Ente convenuto al procuratore costituitosi in giudizio;
pertanto, alla prima udienza del 25.01.2011 il difensore del esibiva copia della determina dirigenziale del Controparte_1 Controparte_1 datata 13.01.2011, relativa alla nomina del difensore esterno all'Ente, individuato nell'avvocato effettivamente costituitosi in giudizio per il convenuto e, come ordinato dal Giudice di Pace, all'udienza del 26.04.2011 depositava la memoria del 30.03.2011, con conferimento, a margine, di una nuova procura, in sostituzione della precedente (dalla quale non era possibile evincere la qualifica del soggetto che aveva conferito la procura né il suo nominativo).
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale a mezzo dei testi di parte attrice, , coniuge dell'attore, e , legale rappresentante della Testimone_1 Testimone_2
società F.lli Giannini S.r.l..
Con l'epigrafata sentenza n. 645/2012 del 16.11.2012 (depositata il 25.11.2012), resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 38/11/C, il Giudice di Pace di così decideva: CP_1
1) rigetta la domanda, anche per non essere stata fornita alcuna prova sul nesso di causalità tra evento e danni lamentati;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, CP_1 che liquida in €. 900,00 per compenso, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”.
Il Giudice di primo grado riteneva applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2051
c.c. ma, al contempo, rilevava la totale carenza di prova circa il verificarsi dell'evento dannoso e, dunque, del nesso eziologico tra l'evento e i danni contestati, in quanto la prova testimoniale espletata in corso di causa era stata incentrata esclusivamente sull'acquisto dei pezzi di ricambio dell'autovettura danneggiata.
Inoltre, il Giudice di prime cure sosteneva che la tipologia dei danni lamentati dall'attore facesse propendere per una condotta di guida imprudente del , oltre i limiti di Parte_1
velocità consentiti in quel tratto di strada comunale.
Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva , proponendo il gravame Parte_1
introduttivo del presente giudizio, con atto di appello notificato in data 21.05.2013.
L'appellante affidava le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi: 1) nullità del mandato alle liti conferito dal al proprio difensore costituitosi in giudizio;
2) errata Controparte_1 applicazione, alla fattispecie dedotta in giudizio, dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c.; 3) errata valutazione, ai fini probatori, della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice;
4) errata ricostruzione dei fatti di causa;
5) vizio di motivazione della sentenza impugnata.
In tesi di parte appellante, il Giudice di Pace di aveva omesso di pronunciarsi CP_1 sull'eccezione di nullità del mandato apposto a margine della comparsa di costituzione e risposta del
15.01.2011 e della memoria del 30.03.2011, depositate agli atti del giudizio dal appellato, CP_1 ritenendo che la nullità eccepita non fosse stata sanata, neanche a seguito dell'ordinanza del
21.03.2011, non risultando pertanto giustificato il potere di rappresentanza processuale dell'Ente, poiché, se corrispondeva al vero che il Sindaco avrebbe potuto conferire direttamente il mandato alle liti, nella fattispecie - non essendo il procuratore costituito per il un avvocato interno CP_1 all'Ufficio legale dell'Ente - era da considerarsi necessaria la delibera della Giunta comunale di conferimento dell'incarico al difensore esterno all'Amministrazione.
L'appellante deduceva, inoltre, che il Giudice di primo grado non avesse proceduto alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, basando la propria decisione sull'applicazione dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2051 c.c. (invocato dalla parte attrice), che rappresentava un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui configurazione sarebbe stato sufficiente provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità potenziale della cosa oggetto di custodia, mentre il custode, allo scopo di sottrarsi alla responsabilità nella causazione del sinistro, avrebbe dovuto provare di essere stato diligente nella custodia della cosa e che l'evento fosse imputabile ad un caso fortuito, idoneo a recidere il nesso eziologico.
Assumeva la parte appellante che il Giudice di Pace di Altamura non avesse valutato correttamente la documentazione, anche fotografica, allegata al fascicolo di parte attrice - che non era stata oggetto di contestazione da parte del odierno appellato e che risultava fondamentale CP_1
allo scopo di provare il nesso causale - nonché il comportamento processuale dell'Ente convenuto, il quale non aveva fornito la prova dell'incidenza del caso fortuito nel verificarsi dell'evento dannoso, esimente la responsabilità ex art. 2051 c.c.; riteneva il che il Giudice di prime cure Parte_1 avrebbe dovuto applicare il dettato normativo dell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale il fatto non contestato avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente dal giudicante.
L'appellante concludeva, quindi, in accoglimento del gravame proposto, per la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, per l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro del 03.04.2010, con condanna del Controparte_1 appellato al risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo condotto dell'appellante, per CP_1 la somma complessiva di €. 945,90 o di quell'altra somma, minore o maggiore, accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno da fermo tecnico, da liquidarsi in via equitativa, il tutto nei limiti di valore del Giudice adito in primo grado, con vittoria spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.10.2013, si costituiva nel giudizio di appello il il quale contestava le avverse istanze e deduzioni, instando Controparte_1 per il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
L'Ente appellato, con riferimento al motivo di impugnazione inerente la nullità della procura alle liti conferita al difensore esterno all'Ufficio legale del ne rilevava Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza, in ragione del fatto che, durante il giudizio di primo grado, all'udienza del 25.01.2011, il difensore dell'Ente aveva esibito copia della Determina dirigenziale del
13.01.2011, presupposta alla nomina del difensore poi costituitosi in giudizio per il CP_1
tanto che il Giudice di Pace aveva sciolto la riserva sull'eccezione di nullità sollevata
[...] dall'attore invitando il convenuto unicamente a regolarizzare la procura alle liti, considerato CP_1 che da quella agli atti non si evinceva la qualità del soggetto che l'aveva conferita né il suo nominativo;
il motivo di appello, sosteneva l'appellato, era in ogni caso da ritenersi inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., allorché, all'udienza del 25.01.2011, il procuratore dell'attore aveva rinunciato a detta eccezione, alla luce del deposito della citata determina dirigenziale del Controparte_1
come risultava da quanto riportato nel verbale di udienza.
Quanto al motivo di appello concernente l'errata applicazione al caso di specie, da parte del
Giudice di primo grado, dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2051 c.c., il appellato CP_1
evidenziava che, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, era evincibile, inequivocabilmente, come il Giudice di primo grado avesse applicato alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dalla parte appellante.
In ordine alla mancata contestazione dei fatti dedotti in giudizio, rilevata dall'attore, l'Ente convenuto precisava che il sin dal primo atto difensivo in primo grado, aveva Controparte_1 contestato tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dall'attore con l'atto di citazione e che, solo al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia insorta ed evitare un lungo e dispendioso processo, in via stragiudiziale l'Ente aveva aperto l'istruttoria sul sinistro richiedendo la documentazione necessaria all'istante, compresa una dichiarazione testimoniale, mai pervenuta al ad ogni modo, rappresentava il appellato, l'attore aveva l'onere di Controparte_1 CP_1 provare in giudizio il verificarsi dell'evento nonché il nesso eziologico tra evento e danni, onere di allegazione totalmente disatteso, come rilevato dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata.
Con ordinanza resa all'udienza del 24.10.2013, il precedente Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni esclusivamente in riferimento all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. - sollevata dal - del primo motivo di appello, concernente la nullità Controparte_1 della procura alle liti conferita al difensore dell'appellato.
La causa, ritenuta matura per la decisione, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del 27.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Previamente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla parte appellata, sulla quale il precedente Giudice, all'udienza di prima comparizione del 24.10.2013, aveva invitato le parti a prendere posizione tramite il deposito di note autorizzate, rinviando la causa all'udienza del 22.05.2014 (poi tenutasi il 29.05.2014) per la discussione. Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit.).
Il successivo art. 348-ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Nella fattispecie, il precedente Giudice, all'esito dell'udienza del 29.05.2014 (fissata per la discussione sull'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.), dopo aver esaminato le argomentazioni esposte dalle parti sul punto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, rigettando implicitamente l'eccezione proposta dalla parte appellata (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
Deve ora essere esaminata l'eccezione sul difetto di ius postulandi in capo all'Ente appellato, sollevata con il primo motivo di appello dall'appellante; l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
La parte appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della procura alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2011 e della memoria del 30.03.2011, depositate agli atti del giudizio dal CP_1
odierno appellato, ritenendo che la nullità eccepita non fosse stata sanata neanche a seguito dell'ordinanza del Giudice di Pace del 21.03.2011, non risultando pertanto giustificato il potere di rappresentanza processuale dell'Ente, poiché - non essendo il procuratore costituito per il un CP_1 avvocato interno all'Ufficio legale comunale - per il conferimento dell'incarico al difensore esterno all'Amministrazione sarebbe stata necessaria l'emissione di una delibera di Giunta comunale, a prescindere dal potere del Sindaco di conferite direttamente il mandato alle liti.
Il appellato ha dedotto che, alla luce dell'eccezione di nullità della procura conferita CP_1 dall'Ente, il proprio difensore, alla prima udienza l'udienza del 25.01.2011, aveva esibito copia della
Determina dirigenziale del del 13.01.2011, relativa alla nomina del difensore Controparte_1 esterno all'Ente; il Giudice di Pace, riservandosi sull'eccezione di nullità attorea, aveva sciolto la riserva ordinando al convenuto di regolarizzare la procura alle liti (dalla quale il Giudice di CP_1 prime cure non aveva potuto evincere la qualifica del soggetto che aveva conferito la procura né il suo nominativo) e, in ossequio alla suddetta ordinanza, all'udienza del 26.04.2011 l'Ente comunale aveva depositato la memoria del 30.03.2011, con conferimento, a margine, di una nuova procura, in sostituzione della precedente, ritenendo superata la questione insorta.
La parte appellata ha ritenuto il motivo di appello de quo, oltre che infondato per le ragioni suddette, improponibile, in quanto, all'udienza del 25.01.2011, il procuratore dell'attore aveva rinunciato all'eccezione di nullità a seguito del deposito della citata Determina dirigenziale del come risultava da quanto riportato nel verbale di udienza (“L'Avv. Casareale Controparte_1 prende atto del deposito della determina dirigenziale e rinuncia alla proposta eccezione”; cfr. pag.
n. 5 del verbale di udienza del 25.01.2011).
Orbene, occorre premettere che la rappresentanza processuale - inscindibile dall'esistenza di poteri rappresentativi di natura sostanziale - rientra nel novero delle condizioni di esistenza del potere di azione giudiziaria e, pertanto, la sua verifica è ammessa anche quando al riguardo non siano sorte contestazioni nei precedenti gradi della causa, essendo preclusa solo nelle ipotesi in cui al riguardo si sia formato il giudicato esplicito.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno determinato la natura del giudicato idoneo ad impedire l'esame della questione relativa alla rappresentanza processuale, precisando come, a precludere il rilievo dell'eventuale vizio (incidente sulla cd. legittimazione ad processum), occorra una decisione esplicita e la conseguente formazione del giudicato sulla stessa, in quanto la rappresentanza processuale va ricompresa nel novero delle questioni insuscettibili di pronuncia implicita, perché volte a salvaguardare l'ordinamento dal disvalore costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae. Di qui la rilevabilità del vizio in ogni stato e grado del processo (salva l'espressa pronuncia sul punto, passata in giudicato), con il correttivo della sua ampia sanabilità retroattiva attraverso idonea produzione documentale anche in sede di legittimità, mancando la quale
– peraltro – tutti gli atti del giudizio sono travolti dalla nullità derivante dal difetto di valido impulso originario dell'azione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 4248/2016).
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito la differenza tra la procura e il contratto di patrocinio: la procura ad litem ha una propria autonomia rispetto al rapporto di patrocinio (cfr.
Cass. Civ., n. 14276/2017) e costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio;
il mandato sostanziale, invece, “costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte” (cfr. Cass. Civ., 10454/2002; Cass. Civ., n. 18450/2014; Cass. Civ., n. 13927/2015). Ciò detto, deve ritenersi legittimità la procura alle liti rilasciata dal Sindaco a margine della comparsa di costituzione in giudizio, risultando concluso un valido contratto di patrocinio (cfr. Cass.
Civ., n. 1571/2024).
La procura, d'altro canto, non necessita - se conferita dal Sindaco - né di previa determina dirigenziale né di autorizzazione della Giunta perché, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco;
la delibera della
Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (cfr. Cass. Civ.,
n. 11516/2007; Cass. Civ., n. 5802/2016; Cass. Civ., n. 16457/2018).
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, che riproduce l'art. 36 comma 1, l.n. 142/1990, il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; sez.
IV, 26 marzo 2013 n. 1700; sez. V, sentenza 11 novembre 2011, n. 5961; 18 ottobre 2011, n. 5584;
21 gennaio 2009, n. 280; 26 ottobre 2006, n. 6399). Ed infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete al Sindaco, senza alcuna necessità di delibera della Giunta Comunale, conferire la procura alle liti al difensore del essendo allo stesso attribuita la rappresentanza CP_1 dell'Ente, salva espressa e diversa statuizione dello Statuto comunale (cfr. T.a.r. Molise,
Campobasso, I 18 luglio 2007, n. 611; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516; T.a.r. Sardegna,
Cagliari, sez. I, 7 luglio 2008, n. 1342)” (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 19/02/2019, n. 56).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del l'autorizzazione alla lite da parte della giunta CP_1
comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione: salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (L. n. 142 del 1990, “ex” art. 36 e 35; D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) – di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia: Cass. sez. un. 12868/2005;
186/2001)” (cfr. Cass. Civ., n. 6555/2014).
Dunque, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente,
l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. “Quest'ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5^ della
Parte 2″ della Costituzione dalla Legge Costituzionale 3/2001 nonché di quelle introdotte dalla L. n.
131 del 2003 con ripercussioni anche sull'impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente (ex multis Corte di Cassazione sentenza n. 21330/06)” (cfr. Cass. Civ. n.
24996/2015).
La delibera di Giunta comunale o la Determina dirigenziale di nomina del difensore esterno costituiscono atti amministrativi tecnico-gestionali meramente interni all'Ente, suscettibili di controllo da parte della Corte dei Conti circa i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione pubblica può intendersi legittimata a conferire incarichi esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.
Lgs. 30.03.2001 n. 165, come dai successivi commi 5 bis, 6 bis, 6 ter e 6 quater della stessa norma, nell'ottica del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, in base al principio dell'autosufficienza; per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l'incarico esterno dev'essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico- finanziaria dell'ente (ai sensi dell'art. art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti), la cui mancanza
“costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (ex art. 1, comma 42, L. n.
311/2004).
L'eccezione di nullità della procura alle liti conferita al difensore dell'Ente convenuto deve, dunque, essere rigettata.
Passando al merito della controversia, l'appello proposto da è infondato e Parte_1
merita la sorte del rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
L'appellante ha dedotto in giudizio elementi di fatto che possono comportare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. ovvero della disciplina di cui all'art. 2043 c.c., benché, in punto di qualificazione giuridica, abbia espressamente dichiarato di invocare la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia) e, in effetti, sulla scorta delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dall'appellante, l'azione va ricondotta nello specifico campo di applicazione di tale norma, sussistendone tutti i presupposti di operatività, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, l'elaborazione giurisprudenziale sull'argomento è ormai giunta all'approdo che la presunzione di responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero con riferimento a danni causati da beni di ampie dimensioni o comunque destinati ad uso pubblico da parte della generalità dei consociati, ribadendo - anche in riferimento a questa specifica fattispecie - che, per l'affermazione della responsabilità aquiliana prevista da tale norma, non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico.
Invero, dovendosi il rapporto di custodia configurare come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, per invocare la responsabilità in questione ciò che rileva è unicamente che, al momento dell'evento, la cosa fonte di danno potesse o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico, proprietario o gestore, di esercitare sul bene un effettivo potere di controllo, di neutralizzazione di situazioni di pericolo insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa, trattandosi di una questione di fatto, da accertarsi alla stregua delle risultanze del caso concreto.
In giurisprudenza, sono stati introdotti alcuni temperamenti all'applicabilità dell'art. 2051
c.c., distinguendo tra pericoli strutturali, connessi alla struttura della cosa, e pericoli causati da un uso dell'utente o da una repentina e non prevedibile alterazione della cosa, tale da esplicare la loro potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode: “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per
i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione -sulla quale incombe il relativo onere- dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15042/2008; Cass. Civ. n. 20427/2008; Cass. Civ. n. 8157/2009).
In altri termini, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cass. Civ. n. 21508/2011; Cass. Civ. ord. n. 7805/2017; Cass. Civ. n.
6101/2013; Cass. Civ. n. 8935/2013). Ne consegue che questo tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Con specifico riferimento al caso fortuito consistente nel fatto del danneggiato, il suo rilievo dev'essere valutato tenendo conto della possibilità che questi abbia avuto, in concreto, di percepire o prevedere con l'uso dell'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass.
Civ. n. 287/2015; Cass. Civ. n. 23919/2013).
Quindi, il caso fortuito può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi - imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza - sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. Civ. n. 24419/2009).
Sull'argomento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito che “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. Civ. n.
10938/2018).
Sulla scorta dei sopra riportati principi di diritto, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., l'attore ha l'onere di provare, oltre al verificarsi dell'evento dannoso,
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Fatta questa breve premessa, nel caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che, nella fase istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado, non sono stati escussi testimoni oculari del sinistro, che potessero fornire prova del verificarsi dell'evento lesivo;
in ragione di ciò, le allegazioni di parte appellante, in ordine al concretarsi dell'evento dannoso e alla sua dinamica nonché al rapporto eziologico tra l'evento e i danni lamentati, risultano privi di qualsivoglia supporto probatorio.
La parte appellante ha ritenuto che la dichiarazione testimoniale, allegata all'atto di citazione, sottoscritta dalla coniuge dell'attore, , potesse supplire alla mancata escussione in Testimone_1 giudizio della stessa teste sulle circostanze inerenti al verificarsi dell'evento dannoso e alla sua dinamica, nonché al rapporto eziologico tra l'evento e i danni lamentati, essendo stata la deposizione del teste riferita esclusivamente ai danni subiti dal veicolo.
Sul punto, va rimarcato che le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. Civ., ord. n. 24976/2017).
Sotto ulteriore profilo, anche l'assunto secondo il quale si sia configurata la non contestazione del fatto da parte del convenuto si palesa priva di fondamento.
La “non contestazione” consiste in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio;
l'onere di contestazione trova il suo alveo naturale e fisiologico nel processo, dove, infatti, viene ad essere espressamente regolato dall'art. 115 c.p.c..
È chiaro, dunque, come vi sia una dicotomia tra fase pregiudiziale (delle trattative) e fase processuale (del giudizio): nel procedimento civile non rileva (ai fini dell'art. 115 c.p.c.) il contegno serbato dalla parte nel momento della concertazione bonaria.
Il odierno appellato, come evincibile dalla comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in primo grado, aveva contestato in giudizio sia l'effettivo verificarsi dell'evento, rilevando che le foto prodotte dall'attore avrebbero ritratto l'auto in un luogo differente da quello del sinistro, sia la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto di citazione, dubitando anche della corrispondenza degli pneumatici montati sull'automobile con quelli fotografati dopo lo smontaggio degli stessi.
In definitiva, non avendo l'odierno appellante assolto all'onere probatorio imposto a suo carico, la domanda risarcitoria deve essere rigettata;
parte appellante, infatti, non ha offerto la prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. Nondimeno, anche il mancato intervento in loco degli agenti di pubblica sicurezza, affinché constatassero il verificarsi del sinistro, determina la carenza di prova documentale proveniente da terzi qualificati, attestante l'esistenza e l'attendibilità del sinistro nonché la sua dinamica.
Orbene, se è vero, come sostiene parte appellante, che il sinistro avveniva alle ore 23,30, in una zona limitrofa al centro cittadino, e che la buca era visibilmente di grosse dimensioni e profonda, va da sé che sarebbero state più che sufficienti queste rilevanti circostanze ad imporre al conducente una maggiore prudenza nella condotta di guida, finalizzata ad evitare di porsi deliberatamente in condizioni di pericolo.
Peraltro, le regolari caratteristiche plano-altimetriche tendenzialmente rettilinee pianeggianti del tratto percorso, così come risultante dai rilievi fotografici prodotti in giudizio in primo grado dall'appellante, nonché i dispositivi di illuminazione di cui l'autovettura era munita, consentono di sostenere che qualunque conducente, con condotta di marcia prudente e diligente, avrebbe avuto un'adeguata percezione dello spazio antistante.
Si ritiene, dunque, che l'accaduto sia da imputare all'esclusiva condotta di guida del Parte_1
, che procedeva ad una velocità di marcia non adeguata alle condizioni del luogo, tale da
[...] porlo in una non corretta relazione con l'evitabilità dell'evento, creando egli stesso le condizioni per il suo verificarsi.
Si sottolinea, in proposito, come l'utente della strada, in coerenza con il principio dell'“autoresponsabilità”, sia gravato da un onere di attenzione, che nel caso di specie è stato disatteso.
Inoltre, è verosimile che la rottura del manto stradale possa essersi verificata soltanto poco tempo prima dell'incidente e per ragioni sulle quali l'Ente preposto è tenuto a compiere indagini con una tempistica che non consente di poter attuare una qualsivoglia prevenzione.
L'evento, quindi, non appare riconducibile ad un comportamento commissivo od omissivo da parte del quanto piuttosto ad una condotta abnorme dell'utente della strada, Controparte_1
condotta che esclude la responsabilità della P.A..
Dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, si evince chiaramente che la buca, ubicata nel margine destro della carreggiata, era apprezzabile ad occhio nudo, in quanto rilevabile dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso adiacente e, di conseguenza, evitabile.
Nella fattispecie, si ritiene che si sia verificato un comportamento colposo del danneggiato che abbia inciso sul nesso causale, dal momento che, se l'odierno appellante avesse usato l'ordinaria diligenza nella conduzione del veicolo, lo stesso avrebbe evitato la rottura del manto stradale e, di conseguenza, il sinistro, avvenuto su un tratto di strada facilmente visibile. Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che, nella fattispecie per cui
è causa, si sia concretizzato il cd. caso fortuito, ovvero un caso esimente della responsabilità della
P.A., giacché la nozione oggettiva di caso fortuito comprende, per consolidata giurisprudenza, il fatto naturale (cd. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato (condotta imprudente ed imperita), che si configura quando si accerti un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza e la concreta possibilità per lo stesso utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., n. 287/2015).
Per le suesposte ragioni, l'appello proposto da deve essere rigettato, con Parte_1
conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore effettivo della causa in base allo scaglione di riferimento (da fino a €. 1.101,00), sulla base dei valori medi applicabili ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato;
l'art. 1, co.
17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di appello notificato il 21.05.2013 nei confronti del ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza n. 645/2012 del 16.11.2012 (depositata il 21.11.2012), resa dal Giudice di Pace di CP_1
nel giudizio iscritto al R.G. n. 38/11/C; 2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio di appello in favore della parte appellata che liquida in €. 332,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, il 04.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Merra pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000714/2013 di R.G. ex Sezione Distaccata di Altamura promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Casareale, presso il cui studio sito in Parte_1
Gravina in Puglia (Ba) alla via Giovanni Verga n. 106 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Perrucci, presso il cui studio sito in Altamura (Ba) alla via
Centonze n. 36 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 645/2012 del 16.11.2012 (depositata il 21.11.2012), resa dal Giudice di Pace di nel giudizio iscritto al R.G. n. 38/11/C. CP_1
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note di trattazione c.d. scritta depositate dalle parti costituite in vista dell'udienza del 27.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi, che si intendono interamente richiamati.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2010, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di il per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 Controparte_1 conclusioni: “A) Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2051 c.c., del convenuto , in persona del suo sindaco pro tempore, quanto all'evento Controparte_1
verificatosi in data 03.04.2010, sulla via Vecchia Buon Cammino, strada di sua proprietà; B) CP_ Condannare, per l'effetto, l' convenuto al pagamento, in favore dell'attore e per le causali tutte in premessa indicate, della somma di €. 945,90 ovvero di quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, danni da svalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo e danni da fermo tecnico, da liquidarsi, quest'ultimi, in via equitativa, il tutto entro la competenza ratione valoris del giudice adito;
C) Condannare il convenuto a rifondere le spese, diritti, onorari e spese generali di giudizio, secondo il principio della soccombenza processuale, in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario, ex art. 93 c.p.c.”.
Più in dettaglio, l'attore esponeva in fatto che, in data 03.04.2010, alle ore 23:30 circa, mentre era alla guida dell'autovettura Renault Megane tg. BZ969PF di proprietà di , nel Parte_2
percorrere via Vecchia Buon Cammino in in direzione del santuario ivi presente, giunto CP_1 all'incirca a 600 mt. dal passaggio a livello installato sul predetto percorso, finiva in una buca - ubicata sul margine destro della carreggiata, a ridosso di una curva - lunga 160 cm, larga 90 cm e profonda
17 cm, non visibile e non segnalata in alcun modo, situata in una via priva di illuminazione pubblica, perciò costituente un'insidia, non visibile e non prevedibile;
in conseguenza del sinistro, l'autovettura da egli condotta riportava la rottura degli pneumatici e dei cerchi, anteriori e posteriori destri, nonché danni alla parte meccanica, la cui riparazione comportava una spesa complessiva pari ad €. 945,90, oltre al danno da fermo tecnico.
In ragione di tanto, l'attore, con lettera raccomandata a.r. del 13.04.2010, chiedeva al
[...]
il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo di proprietà di , ma CP_1 Parte_2
l'Ente comunale, dopo aver riscontrato la suddetta missiva richiedendo all'istante l'integrazione documentale necessaria all'istruzione della pratica, non provvedeva a corrispondere il risarcimento richiesto, sicché si determinava ad adire l'A.G., rassegnando le conclusioni di cui Parte_1
in premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.01.2011, si costituiva in giudizio il il quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
, in quanto non proprietario dell'auto danneggiata (di proprietà di ); Parte_1 Parte_2
nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, deducendo come, in riferimento alla buca in questione, non potessero riscontrarsi i requisiti dell'insidia, considerata la visibilità della rottura del manto stradale (data la dimensione della stessa) per l'utente della strada con condotta di guida attenta e prudente, nei limiti di velocità previsti in quel tratto di strada urbano (50 km/h).
Nello specifico, l'Ente convenuto contestava all'attore una condotta di guida non adeguata allo stato dei luoghi, ben oltre i limiti di velocità previsti, condotta di guida che era stata l'unica causa dell'incidente denunciato, in quanto non aveva consentito al conducente dell'autovettura di avvedersi per tempo della presenza della rottura del manto stradale e, quindi, di schivarla, evitando in tal modo i danni lamentati.
Il rilevava, inoltre, l'incompatibilità dei danni richiesti in risarcimento Controparte_1 con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, contestandone altresì l'esorbitanza.
La parte convenuta, dunque, concludeva per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Parte attrice sollevava, dal canto proprio, eccezione di nullità della procura conferita dall'Ente convenuto al procuratore costituitosi in giudizio;
pertanto, alla prima udienza del 25.01.2011 il difensore del esibiva copia della determina dirigenziale del Controparte_1 Controparte_1 datata 13.01.2011, relativa alla nomina del difensore esterno all'Ente, individuato nell'avvocato effettivamente costituitosi in giudizio per il convenuto e, come ordinato dal Giudice di Pace, all'udienza del 26.04.2011 depositava la memoria del 30.03.2011, con conferimento, a margine, di una nuova procura, in sostituzione della precedente (dalla quale non era possibile evincere la qualifica del soggetto che aveva conferito la procura né il suo nominativo).
La causa veniva istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale a mezzo dei testi di parte attrice, , coniuge dell'attore, e , legale rappresentante della Testimone_1 Testimone_2
società F.lli Giannini S.r.l..
Con l'epigrafata sentenza n. 645/2012 del 16.11.2012 (depositata il 25.11.2012), resa nel giudizio iscritto al R.G. n. 38/11/C, il Giudice di Pace di così decideva: CP_1
1) rigetta la domanda, anche per non essere stata fornita alcuna prova sul nesso di causalità tra evento e danni lamentati;
2) condanna l'attore al pagamento in favore del convenuto delle spese processuali, CP_1 che liquida in €. 900,00 per compenso, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27”.
Il Giudice di primo grado riteneva applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2051
c.c. ma, al contempo, rilevava la totale carenza di prova circa il verificarsi dell'evento dannoso e, dunque, del nesso eziologico tra l'evento e i danni contestati, in quanto la prova testimoniale espletata in corso di causa era stata incentrata esclusivamente sull'acquisto dei pezzi di ricambio dell'autovettura danneggiata.
Inoltre, il Giudice di prime cure sosteneva che la tipologia dei danni lamentati dall'attore facesse propendere per una condotta di guida imprudente del , oltre i limiti di Parte_1
velocità consentiti in quel tratto di strada comunale.
Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva , proponendo il gravame Parte_1
introduttivo del presente giudizio, con atto di appello notificato in data 21.05.2013.
L'appellante affidava le proprie doglianze in appello ai seguenti motivi: 1) nullità del mandato alle liti conferito dal al proprio difensore costituitosi in giudizio;
2) errata Controparte_1 applicazione, alla fattispecie dedotta in giudizio, dell'art. 2043 c.c. in luogo dell'art. 2051 c.c.; 3) errata valutazione, ai fini probatori, della documentazione allegata al fascicolo di parte attrice;
4) errata ricostruzione dei fatti di causa;
5) vizio di motivazione della sentenza impugnata.
In tesi di parte appellante, il Giudice di Pace di aveva omesso di pronunciarsi CP_1 sull'eccezione di nullità del mandato apposto a margine della comparsa di costituzione e risposta del
15.01.2011 e della memoria del 30.03.2011, depositate agli atti del giudizio dal appellato, CP_1 ritenendo che la nullità eccepita non fosse stata sanata, neanche a seguito dell'ordinanza del
21.03.2011, non risultando pertanto giustificato il potere di rappresentanza processuale dell'Ente, poiché, se corrispondeva al vero che il Sindaco avrebbe potuto conferire direttamente il mandato alle liti, nella fattispecie - non essendo il procuratore costituito per il un avvocato interno CP_1 all'Ufficio legale dell'Ente - era da considerarsi necessaria la delibera della Giunta comunale di conferimento dell'incarico al difensore esterno all'Amministrazione.
L'appellante deduceva, inoltre, che il Giudice di primo grado non avesse proceduto alla corretta qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, basando la propria decisione sull'applicazione dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2051 c.c. (invocato dalla parte attrice), che rappresentava un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui configurazione sarebbe stato sufficiente provare la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità potenziale della cosa oggetto di custodia, mentre il custode, allo scopo di sottrarsi alla responsabilità nella causazione del sinistro, avrebbe dovuto provare di essere stato diligente nella custodia della cosa e che l'evento fosse imputabile ad un caso fortuito, idoneo a recidere il nesso eziologico.
Assumeva la parte appellante che il Giudice di Pace di Altamura non avesse valutato correttamente la documentazione, anche fotografica, allegata al fascicolo di parte attrice - che non era stata oggetto di contestazione da parte del odierno appellato e che risultava fondamentale CP_1
allo scopo di provare il nesso causale - nonché il comportamento processuale dell'Ente convenuto, il quale non aveva fornito la prova dell'incidenza del caso fortuito nel verificarsi dell'evento dannoso, esimente la responsabilità ex art. 2051 c.c.; riteneva il che il Giudice di prime cure Parte_1 avrebbe dovuto applicare il dettato normativo dell'art. 115 c.p.c., in virtù del quale il fatto non contestato avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente dal giudicante.
L'appellante concludeva, quindi, in accoglimento del gravame proposto, per la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, per l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità esclusiva del nella causazione del sinistro del 03.04.2010, con condanna del Controparte_1 appellato al risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo condotto dell'appellante, per CP_1 la somma complessiva di €. 945,90 o di quell'altra somma, minore o maggiore, accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo, nonché al risarcimento del danno da fermo tecnico, da liquidarsi in via equitativa, il tutto nei limiti di valore del Giudice adito in primo grado, con vittoria spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 17.10.2013, si costituiva nel giudizio di appello il il quale contestava le avverse istanze e deduzioni, instando Controparte_1 per il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
L'Ente appellato, con riferimento al motivo di impugnazione inerente la nullità della procura alle liti conferita al difensore esterno all'Ufficio legale del ne rilevava Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza, in ragione del fatto che, durante il giudizio di primo grado, all'udienza del 25.01.2011, il difensore dell'Ente aveva esibito copia della Determina dirigenziale del
13.01.2011, presupposta alla nomina del difensore poi costituitosi in giudizio per il CP_1
tanto che il Giudice di Pace aveva sciolto la riserva sull'eccezione di nullità sollevata
[...] dall'attore invitando il convenuto unicamente a regolarizzare la procura alle liti, considerato CP_1 che da quella agli atti non si evinceva la qualità del soggetto che l'aveva conferita né il suo nominativo;
il motivo di appello, sosteneva l'appellato, era in ogni caso da ritenersi inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., allorché, all'udienza del 25.01.2011, il procuratore dell'attore aveva rinunciato a detta eccezione, alla luce del deposito della citata determina dirigenziale del Controparte_1
come risultava da quanto riportato nel verbale di udienza.
Quanto al motivo di appello concernente l'errata applicazione al caso di specie, da parte del
Giudice di primo grado, dell'art. 2043 c.c. anziché dell'art. 2051 c.c., il appellato CP_1
evidenziava che, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, era evincibile, inequivocabilmente, come il Giudice di primo grado avesse applicato alla fattispecie in esame la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., contrariamente a quanto infondatamente sostenuto dalla parte appellante.
In ordine alla mancata contestazione dei fatti dedotti in giudizio, rilevata dall'attore, l'Ente convenuto precisava che il sin dal primo atto difensivo in primo grado, aveva Controparte_1 contestato tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dall'attore con l'atto di citazione e che, solo al fine di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia insorta ed evitare un lungo e dispendioso processo, in via stragiudiziale l'Ente aveva aperto l'istruttoria sul sinistro richiedendo la documentazione necessaria all'istante, compresa una dichiarazione testimoniale, mai pervenuta al ad ogni modo, rappresentava il appellato, l'attore aveva l'onere di Controparte_1 CP_1 provare in giudizio il verificarsi dell'evento nonché il nesso eziologico tra evento e danni, onere di allegazione totalmente disatteso, come rilevato dal Giudice di prime cure nella sentenza appellata.
Con ordinanza resa all'udienza del 24.10.2013, il precedente Giudice invitava le parti a precisare le proprie conclusioni esclusivamente in riferimento all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. - sollevata dal - del primo motivo di appello, concernente la nullità Controparte_1 della procura alle liti conferita al difensore dell'appellato.
La causa, ritenuta matura per la decisione, a seguito di taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, in assenza di attività istruttoria, veniva rinviata all'udienza del 27.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo il seguente ordine logico-giuridico.
Previamente, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dalla parte appellata, sulla quale il precedente Giudice, all'udienza di prima comparizione del 24.10.2013, aveva invitato le parti a prendere posizione tramite il deposito di note autorizzate, rinviando la causa all'udienza del 22.05.2014 (poi tenutasi il 29.05.2014) per la discussione. Va rammentato che, eccezionalmente, l'art. 348 bis, comma 1, c.p.c., assegna al Giudice di appello il potere di negare il giudizio di appello e di definire il processo con un'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione, quando questa non abbia una ragionevole probabilità di essere accolta, salvo che non sussistano le cause di inapplicabilità di tale disposizione previste dal comma 2 dello stesso articolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914, cit.).
Il successivo art. 348-ter, comma 1, c.p.c. prevede espressamente che tale eccezionale potere possa essere esercitato (con la conseguenza di determinare, l'altrettanto eccezionale, ricorribilità per cassazione del provvedimento di primo grado), dopo avere sentito le parti sul punto, immediatamente dopo la verifica della loro regolare costituzione e prima di procedere alla trattazione;
una volta iniziata la trattazione, il Giudice di appello perde ope legis il potere di negare alle parti il giudizio di appello e di decidere il merito dell'impugnazione con l'ordinanza in argomento (cfr. Cass. Civ., n.
15786/2021).
Nella fattispecie, il precedente Giudice, all'esito dell'udienza del 29.05.2014 (fissata per la discussione sull'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.), dopo aver esaminato le argomentazioni esposte dalle parti sul punto, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, rigettando implicitamente l'eccezione proposta dalla parte appellata (il cui vaglio rimane in ogni caso precluso in questa fase del giudizio, come innanzi precisato).
Deve ora essere esaminata l'eccezione sul difetto di ius postulandi in capo all'Ente appellato, sollevata con il primo motivo di appello dall'appellante; l'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
La parte appellante ha sostenuto che il Giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità della procura alle liti apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta del 15.01.2011 e della memoria del 30.03.2011, depositate agli atti del giudizio dal CP_1
odierno appellato, ritenendo che la nullità eccepita non fosse stata sanata neanche a seguito dell'ordinanza del Giudice di Pace del 21.03.2011, non risultando pertanto giustificato il potere di rappresentanza processuale dell'Ente, poiché - non essendo il procuratore costituito per il un CP_1 avvocato interno all'Ufficio legale comunale - per il conferimento dell'incarico al difensore esterno all'Amministrazione sarebbe stata necessaria l'emissione di una delibera di Giunta comunale, a prescindere dal potere del Sindaco di conferite direttamente il mandato alle liti.
Il appellato ha dedotto che, alla luce dell'eccezione di nullità della procura conferita CP_1 dall'Ente, il proprio difensore, alla prima udienza l'udienza del 25.01.2011, aveva esibito copia della
Determina dirigenziale del del 13.01.2011, relativa alla nomina del difensore Controparte_1 esterno all'Ente; il Giudice di Pace, riservandosi sull'eccezione di nullità attorea, aveva sciolto la riserva ordinando al convenuto di regolarizzare la procura alle liti (dalla quale il Giudice di CP_1 prime cure non aveva potuto evincere la qualifica del soggetto che aveva conferito la procura né il suo nominativo) e, in ossequio alla suddetta ordinanza, all'udienza del 26.04.2011 l'Ente comunale aveva depositato la memoria del 30.03.2011, con conferimento, a margine, di una nuova procura, in sostituzione della precedente, ritenendo superata la questione insorta.
La parte appellata ha ritenuto il motivo di appello de quo, oltre che infondato per le ragioni suddette, improponibile, in quanto, all'udienza del 25.01.2011, il procuratore dell'attore aveva rinunciato all'eccezione di nullità a seguito del deposito della citata Determina dirigenziale del come risultava da quanto riportato nel verbale di udienza (“L'Avv. Casareale Controparte_1 prende atto del deposito della determina dirigenziale e rinuncia alla proposta eccezione”; cfr. pag.
n. 5 del verbale di udienza del 25.01.2011).
Orbene, occorre premettere che la rappresentanza processuale - inscindibile dall'esistenza di poteri rappresentativi di natura sostanziale - rientra nel novero delle condizioni di esistenza del potere di azione giudiziaria e, pertanto, la sua verifica è ammessa anche quando al riguardo non siano sorte contestazioni nei precedenti gradi della causa, essendo preclusa solo nelle ipotesi in cui al riguardo si sia formato il giudicato esplicito.
Infatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno determinato la natura del giudicato idoneo ad impedire l'esame della questione relativa alla rappresentanza processuale, precisando come, a precludere il rilievo dell'eventuale vizio (incidente sulla cd. legittimazione ad processum), occorra una decisione esplicita e la conseguente formazione del giudicato sulla stessa, in quanto la rappresentanza processuale va ricompresa nel novero delle questioni insuscettibili di pronuncia implicita, perché volte a salvaguardare l'ordinamento dal disvalore costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae. Di qui la rilevabilità del vizio in ogni stato e grado del processo (salva l'espressa pronuncia sul punto, passata in giudicato), con il correttivo della sua ampia sanabilità retroattiva attraverso idonea produzione documentale anche in sede di legittimità, mancando la quale
– peraltro – tutti gli atti del giudizio sono travolti dalla nullità derivante dal difetto di valido impulso originario dell'azione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 4248/2016).
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito la differenza tra la procura e il contratto di patrocinio: la procura ad litem ha una propria autonomia rispetto al rapporto di patrocinio (cfr.
Cass. Civ., n. 14276/2017) e costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio;
il mandato sostanziale, invece, “costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte” (cfr. Cass. Civ., 10454/2002; Cass. Civ., n. 18450/2014; Cass. Civ., n. 13927/2015). Ciò detto, deve ritenersi legittimità la procura alle liti rilasciata dal Sindaco a margine della comparsa di costituzione in giudizio, risultando concluso un valido contratto di patrocinio (cfr. Cass.
Civ., n. 1571/2024).
La procura, d'altro canto, non necessita - se conferita dal Sindaco - né di previa determina dirigenziale né di autorizzazione della Giunta perché, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco;
la delibera della
Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (cfr. Cass. Civ.,
n. 11516/2007; Cass. Civ., n. 5802/2016; Cass. Civ., n. 16457/2018).
Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, che riproduce l'art. 36 comma 1, l.n. 142/1990, il Sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 luglio 2013, n. 3934; sez.
IV, 26 marzo 2013 n. 1700; sez. V, sentenza 11 novembre 2011, n. 5961; 18 ottobre 2011, n. 5584;
21 gennaio 2009, n. 280; 26 ottobre 2006, n. 6399). Ed infatti, nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, compete al Sindaco, senza alcuna necessità di delibera della Giunta Comunale, conferire la procura alle liti al difensore del essendo allo stesso attribuita la rappresentanza CP_1 dell'Ente, salva espressa e diversa statuizione dello Statuto comunale (cfr. T.a.r. Molise,
Campobasso, I 18 luglio 2007, n. 611; Cass. civ., sez. I, 17 maggio 2007, n. 11516; T.a.r. Sardegna,
Cagliari, sez. I, 7 luglio 2008, n. 1342)” (cfr. TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 19/02/2019, n. 56).
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato che “nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del l'autorizzazione alla lite da parte della giunta CP_1
comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione: salva restando la possibilità per lo statuto comunale competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (L. n. 142 del 1990, “ex” art. 36 e 35; D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) – di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia: Cass. sez. un. 12868/2005;
186/2001)” (cfr. Cass. Civ., n. 6555/2014).
Dunque, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente,
l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco. “Quest'ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al Titolo 5^ della
Parte 2″ della Costituzione dalla Legge Costituzionale 3/2001 nonché di quelle introdotte dalla L. n.
131 del 2003 con ripercussioni anche sull'impianto del D.Lgs. n. 267 del 2000, il cui art. 50 indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza dell'ente (ex multis Corte di Cassazione sentenza n. 21330/06)” (cfr. Cass. Civ. n.
24996/2015).
La delibera di Giunta comunale o la Determina dirigenziale di nomina del difensore esterno costituiscono atti amministrativi tecnico-gestionali meramente interni all'Ente, suscettibili di controllo da parte della Corte dei Conti circa i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione pubblica può intendersi legittimata a conferire incarichi esterni, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.
Lgs. 30.03.2001 n. 165, come dai successivi commi 5 bis, 6 bis, 6 ter e 6 quater della stessa norma, nell'ottica del necessario contenimento dei costi e della valorizzazione delle risorse interne alle amministrazioni pubbliche, in base al principio dell'autosufficienza; per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il provvedimento con cui è conferito l'incarico esterno dev'essere corredato del parere obbligatorio (ma non vincolante) dell'organo di revisione economico- finanziaria dell'ente (ai sensi dell'art. art. 1, comma 42, della L. n. 311/2004, che impone tetti di spesa e la trasmissione degli atti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti), la cui mancanza
“costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale” (ex art. 1, comma 42, L. n.
311/2004).
L'eccezione di nullità della procura alle liti conferita al difensore dell'Ente convenuto deve, dunque, essere rigettata.
Passando al merito della controversia, l'appello proposto da è infondato e Parte_1
merita la sorte del rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.
L'appellante ha dedotto in giudizio elementi di fatto che possono comportare l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. ovvero della disciplina di cui all'art. 2043 c.c., benché, in punto di qualificazione giuridica, abbia espressamente dichiarato di invocare la responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per danni da cose in custodia) e, in effetti, sulla scorta delle allegazioni, in fatto e in diritto, svolte dall'appellante, l'azione va ricondotta nello specifico campo di applicazione di tale norma, sussistendone tutti i presupposti di operatività, anche alla luce dei più recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione.
Infatti, l'elaborazione giurisprudenziale sull'argomento è ormai giunta all'approdo che la presunzione di responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c., trova applicazione anche nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni arrecati da beni demaniali, ovvero con riferimento a danni causati da beni di ampie dimensioni o comunque destinati ad uso pubblico da parte della generalità dei consociati, ribadendo - anche in riferimento a questa specifica fattispecie - che, per l'affermazione della responsabilità aquiliana prevista da tale norma, non rileva la natura giuridica del bene che ha causato il danno, né la qualifica soggettiva del proprietario e nemmeno le modalità di uso da parte del pubblico.
Invero, dovendosi il rapporto di custodia configurare come relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, per invocare la responsabilità in questione ciò che rileva è unicamente che, al momento dell'evento, la cosa fonte di danno potesse o meno costituire oggetto di custodia, intesa, quest'ultima, come possibilità per l'ente pubblico, proprietario o gestore, di esercitare sul bene un effettivo potere di controllo, di neutralizzazione di situazioni di pericolo insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa, trattandosi di una questione di fatto, da accertarsi alla stregua delle risultanze del caso concreto.
In giurisprudenza, sono stati introdotti alcuni temperamenti all'applicabilità dell'art. 2051
c.c., distinguendo tra pericoli strutturali, connessi alla struttura della cosa, e pericoli causati da un uso dell'utente o da una repentina e non prevedibile alterazione della cosa, tale da esplicare la loro potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode: “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per
i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione -sulla quale incombe il relativo onere- dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.” (cfr.
Cass. Civ. n. 15042/2008; Cass. Civ. n. 20427/2008; Cass. Civ. n. 8157/2009).
In altri termini, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (cfr. Cass. Civ. n. 21508/2011; Cass. Civ. ord. n. 7805/2017; Cass. Civ. n.
6101/2013; Cass. Civ. n. 8935/2013). Ne consegue che questo tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Con specifico riferimento al caso fortuito consistente nel fatto del danneggiato, il suo rilievo dev'essere valutato tenendo conto della possibilità che questi abbia avuto, in concreto, di percepire o prevedere con l'uso dell'ordinaria diligenza la situazione di pericolo: quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cass.
Civ. n. 287/2015; Cass. Civ. n. 23919/2013).
Quindi, il caso fortuito può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi - imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti, nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza - sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno (cfr. Cass. Civ. n. 24419/2009).
Sull'argomento, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente ribadito che “allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (cfr. Cass. Civ. n.
10938/2018).
Sulla scorta dei sopra riportati principi di diritto, qualora agisca per il risarcimento del danno ai sensi del citato art. 2051 c.c., l'attore ha l'onere di provare, oltre al verificarsi dell'evento dannoso,
l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Fatta questa breve premessa, nel caso di specie, occorre anzitutto evidenziare che, nella fase istruttoria espletata durante il giudizio di primo grado, non sono stati escussi testimoni oculari del sinistro, che potessero fornire prova del verificarsi dell'evento lesivo;
in ragione di ciò, le allegazioni di parte appellante, in ordine al concretarsi dell'evento dannoso e alla sua dinamica nonché al rapporto eziologico tra l'evento e i danni lamentati, risultano privi di qualsivoglia supporto probatorio.
La parte appellante ha ritenuto che la dichiarazione testimoniale, allegata all'atto di citazione, sottoscritta dalla coniuge dell'attore, , potesse supplire alla mancata escussione in Testimone_1 giudizio della stessa teste sulle circostanze inerenti al verificarsi dell'evento dannoso e alla sua dinamica, nonché al rapporto eziologico tra l'evento e i danni lamentati, essendo stata la deposizione del teste riferita esclusivamente ai danni subiti dal veicolo.
Sul punto, va rimarcato che le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. Civ., ord. n. 24976/2017).
Sotto ulteriore profilo, anche l'assunto secondo il quale si sia configurata la non contestazione del fatto da parte del convenuto si palesa priva di fondamento.
La “non contestazione” consiste in un contegno processuale, non potendo concorrere ad integrarla atteggiamenti assunti dalla parte prima e al di fuori del giudizio;
l'onere di contestazione trova il suo alveo naturale e fisiologico nel processo, dove, infatti, viene ad essere espressamente regolato dall'art. 115 c.p.c..
È chiaro, dunque, come vi sia una dicotomia tra fase pregiudiziale (delle trattative) e fase processuale (del giudizio): nel procedimento civile non rileva (ai fini dell'art. 115 c.p.c.) il contegno serbato dalla parte nel momento della concertazione bonaria.
Il odierno appellato, come evincibile dalla comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in primo grado, aveva contestato in giudizio sia l'effettivo verificarsi dell'evento, rilevando che le foto prodotte dall'attore avrebbero ritratto l'auto in un luogo differente da quello del sinistro, sia la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica dell'incidente descritta nell'atto di citazione, dubitando anche della corrispondenza degli pneumatici montati sull'automobile con quelli fotografati dopo lo smontaggio degli stessi.
In definitiva, non avendo l'odierno appellante assolto all'onere probatorio imposto a suo carico, la domanda risarcitoria deve essere rigettata;
parte appellante, infatti, non ha offerto la prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria. Nondimeno, anche il mancato intervento in loco degli agenti di pubblica sicurezza, affinché constatassero il verificarsi del sinistro, determina la carenza di prova documentale proveniente da terzi qualificati, attestante l'esistenza e l'attendibilità del sinistro nonché la sua dinamica.
Orbene, se è vero, come sostiene parte appellante, che il sinistro avveniva alle ore 23,30, in una zona limitrofa al centro cittadino, e che la buca era visibilmente di grosse dimensioni e profonda, va da sé che sarebbero state più che sufficienti queste rilevanti circostanze ad imporre al conducente una maggiore prudenza nella condotta di guida, finalizzata ad evitare di porsi deliberatamente in condizioni di pericolo.
Peraltro, le regolari caratteristiche plano-altimetriche tendenzialmente rettilinee pianeggianti del tratto percorso, così come risultante dai rilievi fotografici prodotti in giudizio in primo grado dall'appellante, nonché i dispositivi di illuminazione di cui l'autovettura era munita, consentono di sostenere che qualunque conducente, con condotta di marcia prudente e diligente, avrebbe avuto un'adeguata percezione dello spazio antistante.
Si ritiene, dunque, che l'accaduto sia da imputare all'esclusiva condotta di guida del Parte_1
, che procedeva ad una velocità di marcia non adeguata alle condizioni del luogo, tale da
[...] porlo in una non corretta relazione con l'evitabilità dell'evento, creando egli stesso le condizioni per il suo verificarsi.
Si sottolinea, in proposito, come l'utente della strada, in coerenza con il principio dell'“autoresponsabilità”, sia gravato da un onere di attenzione, che nel caso di specie è stato disatteso.
Inoltre, è verosimile che la rottura del manto stradale possa essersi verificata soltanto poco tempo prima dell'incidente e per ragioni sulle quali l'Ente preposto è tenuto a compiere indagini con una tempistica che non consente di poter attuare una qualsivoglia prevenzione.
L'evento, quindi, non appare riconducibile ad un comportamento commissivo od omissivo da parte del quanto piuttosto ad una condotta abnorme dell'utente della strada, Controparte_1
condotta che esclude la responsabilità della P.A..
Dalla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, si evince chiaramente che la buca, ubicata nel margine destro della carreggiata, era apprezzabile ad occhio nudo, in quanto rilevabile dalla pavimentazione in conglomerato bituminoso adiacente e, di conseguenza, evitabile.
Nella fattispecie, si ritiene che si sia verificato un comportamento colposo del danneggiato che abbia inciso sul nesso causale, dal momento che, se l'odierno appellante avesse usato l'ordinaria diligenza nella conduzione del veicolo, lo stesso avrebbe evitato la rottura del manto stradale e, di conseguenza, il sinistro, avvenuto su un tratto di strada facilmente visibile. Pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che, nella fattispecie per cui
è causa, si sia concretizzato il cd. caso fortuito, ovvero un caso esimente della responsabilità della
P.A., giacché la nozione oggettiva di caso fortuito comprende, per consolidata giurisprudenza, il fatto naturale (cd. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato (condotta imprudente ed imperita), che si configura quando si accerti un comportamento del danneggiato non conforme alle regole della prudenza e la concreta possibilità per lo stesso utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo, tanto da incidere sul dinamismo causale della cosa, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'Ente e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ., n. 287/2015).
Per le suesposte ragioni, l'appello proposto da deve essere rigettato, con Parte_1
conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore effettivo della causa in base allo scaglione di riferimento (da fino a €. 1.101,00), sulla base dei valori medi applicabili ai giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 50%, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato;
l'art. 1, co.
17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con Parte_1
atto di appello notificato il 21.05.2013 nei confronti del ogni diversa istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto da e, per l'effetto, CONFERMA la Parte_1
sentenza n. 645/2012 del 16.11.2012 (depositata il 21.11.2012), resa dal Giudice di Pace di CP_1
nel giudizio iscritto al R.G. n. 38/11/C; 2) CONDANNA l'appellante alla rifusione delle spese del presente Parte_1 giudizio di appello in favore della parte appellata che liquida in €. 332,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico della parte appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bari, il 04.02.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra