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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/11/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. NI Parte_1 C.F._1 ES, dell'avv. NI VI e dell'avv. NOCCO LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
[...]
, con il patrocinio dell'avv. NI Parte_2 C.F._2 ES, dell'avv. NI VI e dell'avv. NOCCO LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore NI ES
), con il patrocinio dell'avv. NI ES, Parte_3 C.F._3 dell'avv. NI VI e dell'avv. NOCCO LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore NI ES
Parte ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio il , per l'accertamento del diritto di Controparte_1 ciascuna, e la conseguente condanna del convenuto, all'attivazione della Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione ex art. 1, commi 121-124, l. 107/2015, con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, le ricorrenti hanno dedotto di aver prestato e di prestare servizio come docenti alle dipendenze del , in virtù di contratti a tempo determinato con Controparte_1 scadenza al termine delle attività didattiche con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche:
• quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Pt_1 • quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, essendo poi stata Pt_2 immessa in ruolo a decorrere dal 25.9.2023;
• quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, essendo stata poi assunta a tempo Pt_3
indeterminato dal 29.9.2023.
Le ricorrenti hanno rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbiano prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fossero gravate dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento loro riservato a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per l'odierna udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 22.10.2025 resa all'esito di udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.11.2025.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere integralmente accolto, con riferimento alle domande di ciascuna ricorrente.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1 che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche. Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto di ciascuna ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutte le annualità oggetto di domanda. In particolare, ha assunto incarichi di docenza a tempo determinato con Pt_1 scadenza al termine dell'anno scolastico per tutte le annualità scolastiche dedotte (cfr. doc. 1 ricorso); ha prestato servizio in forza di contratti sino al termine delle attività didattiche (a.s. 2019/2020) Pt_3
e al termine dell'anno scolastico (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022) (cfr. doc. 5 ricorso).
Quanto a risulta essere stata titolare di incarichi di docenza con cessazione al 30 giugno per Pt_2 gli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022, al 31 agosto per l'a.s. 2022/2023, ed infine con cessazione al 10 giugno nell'anno 2020/2021.
Con riferimento a quest'ultima annualità, vale la pena evidenziare che in merito al riconoscimento del bonus economico di cui si discute anche ai docenti titolari di contratti di supplenza breve, si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza pubblicata in data 3 luglio
2025, nella causa C- 268/24. Con tale arresto, la CGUE ha affermato l'astratta incompatibilità con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE di una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall'accesso alla Carta del docente per il solo fatto che l'attività di docenza a questi assegnata non sia destinata a perdurare sino al termine dell'annualità scolastica (“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente “una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile
a quella dei docenti di ruolo” alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo […] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”. Ha dunque affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”, aggiungendo, peraltro, che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua”. Ha, infine, dichiarato: “Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”. In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Nel caso di specie, con riguardo all'annualità 2020/2021, all'esito di una valutazione in concreto, non vi possono essere dubbi sulla sostanziale equiparabilità tra l'incarico della docente e quello Pt_2 assunto dai docenti di ruolo, in virtù del fatto che il tipo di attività richiesta alla ricorrente risulta in tutto equiparabile a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato, l'incarico, quantunque terminato il 10 giugno, si è svolto senza alcuna soluzione di continuità dal mese di ottobre per una durata quasi del tutto coincidente con quella delle attività didattiche, né vi sono elementi dai quali possa desumersi il ricorrere di ragioni obiettive diverse dalla mera brevità della supplenza svolta dalla ricorrente che potessero giustificare l'esclusione di quest'ultima dalla fruizione della Carta docenti.
Tanto più che la natura dell'incarico (i.e. supplenza breve) induce a ritenere ancor più necessario – come riconosciuto dalla CGUE nella citata pronuncia – per la docente l'accesso al bonus di cui trattasi per i presumibili maggiori bisogni formativi da soddisfare per acquisire maggiore professionalità.
Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alle docenti ricorrenti risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e tenuto conto delle indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, le ricorrenti hanno diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi come da domanda.
Ciascuna di esse ha, difatti, provato di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, come da documentazione allegata in atti, da cui si evince che tutte e tre le ricorrenti sono state assunte in ruolo (cfr. doc. 3 allegato al ricorso quanto a doc. 5 allegato al ricorso quanto a doc. Pt_2 Pt_3
28 prodotto con le note dell'1.10.2025 quanto a ). Di talché la pretesa da ciascuna vantata potrà Pt_1 essere soddisfatta in via di adempimento in forma specifica, in forza dei princìpi di diritto enucleati da
Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore dei difensori antistatari delle ricorrenti – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, già aumentate in forza della pluralità delle ricorrenti patrocinate dal medesimo procuratore.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_2
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_3 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.319,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526/2024 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. NI Parte_1 C.F._1 ES, dell'avv. NI VI e dell'avv. NOCCO LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
[...]
, con il patrocinio dell'avv. NI Parte_2 C.F._2 ES, dell'avv. NI VI e dell'avv. NOCCO LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore NI ES
), con il patrocinio dell'avv. NI ES, Parte_3 C.F._3 dell'avv. NI VI e dell'avv. NOCCO LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore NI ES
Parte ricorrente contro
) Controparte_1 P.IVA_1 Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno convenuto in giudizio il , per l'accertamento del diritto di Controparte_1 ciascuna, e la conseguente condanna del convenuto, all'attivazione della Carta elettronica per CP_1
l'aggiornamento e la formazione ex art. 1, commi 121-124, l. 107/2015, con vittoria di spese, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
In particolare, le ricorrenti hanno dedotto di aver prestato e di prestare servizio come docenti alle dipendenze del , in virtù di contratti a tempo determinato con Controparte_1 scadenza al termine delle attività didattiche con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche:
• quanto a , per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; Pt_1 • quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, essendo poi stata Pt_2 immessa in ruolo a decorrere dal 25.9.2023;
• quanto a per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, essendo stata poi assunta a tempo Pt_3
indeterminato dal 29.9.2023.
Le ricorrenti hanno rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbiano prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fossero gravate dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento loro riservato a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Il non si è costituito in giudizio per l'odierna udienza di Controparte_1 discussione. Verificata la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 22.10.2025 resa all'esito di udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.11.2025.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere integralmente accolto, con riferimento alle domande di ciascuna ricorrente.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1 che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche. Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni, si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto di ciascuna ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutte le annualità oggetto di domanda. In particolare, ha assunto incarichi di docenza a tempo determinato con Pt_1 scadenza al termine dell'anno scolastico per tutte le annualità scolastiche dedotte (cfr. doc. 1 ricorso); ha prestato servizio in forza di contratti sino al termine delle attività didattiche (a.s. 2019/2020) Pt_3
e al termine dell'anno scolastico (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022) (cfr. doc. 5 ricorso).
Quanto a risulta essere stata titolare di incarichi di docenza con cessazione al 30 giugno per Pt_2 gli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022, al 31 agosto per l'a.s. 2022/2023, ed infine con cessazione al 10 giugno nell'anno 2020/2021.
Con riferimento a quest'ultima annualità, vale la pena evidenziare che in merito al riconoscimento del bonus economico di cui si discute anche ai docenti titolari di contratti di supplenza breve, si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza pubblicata in data 3 luglio
2025, nella causa C- 268/24. Con tale arresto, la CGUE ha affermato l'astratta incompatibilità con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE di una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall'accesso alla Carta del docente per il solo fatto che l'attività di docenza a questi assegnata non sia destinata a perdurare sino al termine dell'annualità scolastica (“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente “una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile
a quella dei docenti di ruolo” alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo […] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”. Ha dunque affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”, aggiungendo, peraltro, che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua”. Ha, infine, dichiarato: “Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”. In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Nel caso di specie, con riguardo all'annualità 2020/2021, all'esito di una valutazione in concreto, non vi possono essere dubbi sulla sostanziale equiparabilità tra l'incarico della docente e quello Pt_2 assunto dai docenti di ruolo, in virtù del fatto che il tipo di attività richiesta alla ricorrente risulta in tutto equiparabile a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato, l'incarico, quantunque terminato il 10 giugno, si è svolto senza alcuna soluzione di continuità dal mese di ottobre per una durata quasi del tutto coincidente con quella delle attività didattiche, né vi sono elementi dai quali possa desumersi il ricorrere di ragioni obiettive diverse dalla mera brevità della supplenza svolta dalla ricorrente che potessero giustificare l'esclusione di quest'ultima dalla fruizione della Carta docenti.
Tanto più che la natura dell'incarico (i.e. supplenza breve) induce a ritenere ancor più necessario – come riconosciuto dalla CGUE nella citata pronuncia – per la docente l'accesso al bonus di cui trattasi per i presumibili maggiori bisogni formativi da soddisfare per acquisire maggiore professionalità.
Proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alle docenti ricorrenti risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e tenuto conto delle indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, le ricorrenti hanno diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda, oltre interessi come da domanda.
Ciascuna di esse ha, difatti, provato di essere ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, come da documentazione allegata in atti, da cui si evince che tutte e tre le ricorrenti sono state assunte in ruolo (cfr. doc. 3 allegato al ricorso quanto a doc. 5 allegato al ricorso quanto a doc. Pt_2 Pt_3
28 prodotto con le note dell'1.10.2025 quanto a ). Di talché la pretesa da ciascuna vantata potrà Pt_1 essere soddisfatta in via di adempimento in forma specifica, in forza dei princìpi di diritto enucleati da
Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore dei difensori antistatari delle ricorrenti – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza, già aumentate in forza della pluralità delle ricorrenti patrocinate dal medesimo procuratore.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge Parte_1
n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Controparte_1
Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_2
107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 Parte_3 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo Controparte_1 nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 2.319,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 14 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.