Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 04/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1412/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 28/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 26/03/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato FRANCESCA Parte_1 C.F._1
LORENZETTI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), via G.Garibaldi n.22, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
LEONARDO FRANCESCONI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lido di
Camaiore (LU), via Montecastrese n.9, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica in Massarosa (LU), Fraz. Piano di
Mommio (LU), Via del Rio n. 215/C.
2. La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abitale della figlia minore, saranno assunte di comune accordo dai medesimi, tenendo conto delle Pers capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale
1
- nei fine settimana di propria spettanza (il primo ed il terzo di ogni mese), il padre nel periodo scolastico prenderà la figlia il venerdì alle ore 18:30 e la riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina e nel periodo extrascolastico prenderà la figlia il venerdì alle ore 18:30 e la riaccompagnerà dalla madre la domenica entro le ore 22:00;
- infrasettimanalmente: - quando la figlia trascorrerà il fine settimana con la madre (il secondo ed il quarto fine settimana di ogni mese), il padre nel periodo scolastico la prenderà il martedì dalle ore
18:30 e la riaccompagnerà a scuola la mattina del mercoledì e la riprenderà il giovedì dalle ore
18:30 alle ore 22:00 quando la riaccompagnerà dalla madre, nel periodo extrascolastico la prenderà il martedì dalle ore 18:30 alle ore 22:00 quando la riaccompagnerà dalla madre e il giovedì dalle ore 18:30 alle ore 22:00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
- quando la figlia trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo nel periodo scolastico la prenderà il mercoledì dalle ore 18:30 e la riaccompagnerà a scuola la mattina del giovedì e nel periodo extrascolastico la prenderà il mercoledì dalle ore 18:30 alle ore 22:00 quando la riaccompagnerà dalla madre;
Tenuto conto delle esigenze e dei desideri della figlia, nonché delle esigenze lavorative dei genitori, questi ultimi, potranno concordare una diversa distribuzione dei giorni, sempre nel rispetto del calendario di cui sopra e sempre con un congruo preavviso. Per quanto riguarda le principali festività (natalizie, pasquali ecc.) verrà seguito il criterio dell'alternanza. In particolare, i ricorrenti danno atto che per l'anno in corso, la minore resterà con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il giorno di Pasquetta, il quale la preleverà presso la casa della madre entro le ore 10:00 e la riaccompagnerà presso la residenza entro le ore 22:00 , con la madre la Vigilia di Natale e con il padre il giorno di Natale fino al successivo giorno di Santo Stefano quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre entro le ore 12:00 mentre trascorrerà Capodanno con la madre e il primo di gennaio con il padre. Fatti salvi diversi accordi tra i genitori e secondo i desideri e le esigenze della figlia minore. Una volta l'anno, da concordare con congruo anticipo (entro la fine del mese di
Giugno di ogni anno), la figlia trascorrerà con ognuno dei genitori un periodo prolungato di almeno due settimane anche non consecutive: in tal senso, il padre, nel periodo feriale (Agosto) comunicherà alla madre, entro la fine del mese di Giugno, le settimane in cui si troverà a riposo dal lavoro in modo tale da poter tenere con sé la figlia per una settimana consecutivamente.
Per i restanti periodi vale, pur modificandolo anche in base alla crescita della figlia, il calendario di cui sopra.
4. I genitori, in ogni caso, si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi e con le rispettive famiglie di provenienza. Pers
5. Il sig. provvederà a concorrere al mantenimento della figlia in forma indiretta, Pt_2 mediante il versamento in favore della SI.ra della somma mensile di euro € 300,00 da Pt_1 corrispondere entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico sulla Poste Pay intestata alla SI.ra Pt_1
avente IBAN [...]; tale importo sarà annualmente rivalutato
[...] secondo gli indici ISTAT.
6. I genitori concordano, inoltre, che l'assegno unico e universale erogato dall'INPS per la figlia a carico, in deroga alla previsione di cui all'art. 6 comma 4 del d.lgs n. 230/2021, e/o ogni altro beneficio equipollente previsto dalla legge, sarà integralmente percepito dalla sig.ra . Pt_1
2 7. I ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese straordinarie
– nelle quali di comune accordo hanno ricompreso anche le spese relative alla mensa scolastica - Pers che dovranno sostenere nell'interesse di fino alla sua piena indipendenza economica secondo le previsioni del protocollo vigente presso codesto Tribunale, che i medesimi si danno reciprocamente atto di aver letto e compreso in ogni sua parte, con particolare riferimento alla modalità di rimborso al genitore anticipatario;
tali spese sono così qualificate:
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori;
a.1) Spese mediche sanitarie:
Spese mediche urgenti e necessarie;
trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche, acustiche), tickets e spese farmaceutiche;
a.2) Spese scolastiche:
Tasse e imposte scolastiche e universitarie di istituti pubblici di ogni ordine e grado;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche didattiche organizzate anche se solo in ambito giornaliero;
spese per trasporto pubblico (tessera abbonamento, autobus, treno e/o carburante mezzo locomozione del figlio – es motorino); spese per progetti curriculari indetti dalla scuola a.3) spese extrascolastiche:
Tempo prolungato pre-scuola, dopo-scuola; spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o autocarrozzeria) relativa mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasioni di feste di compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del previo accordo tra i genitori b. 1) Spese sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
Cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti di comune accordo da entrambi i genitori;
b.2) Spese scolastiche:
Lezioni private (ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero, spese per alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private;
b.3) Spese extra scolastiche:
Viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia;
attività sportiva anche non agonistica, compresa dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); cellulare;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private.
3 9. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, dovranno essere debitamente documentate. Il rimborso sarà dovuto, pro quota, al genitore che le avrà anticipate e avrà fornito all'altro idonea documentazione giustificativa a copertura delle stesse. Inoltre, ciascun genitore potrà effettuare la richiesta di rimborso al termine di ogni mese, previo riepilogo di tutte le spese straordinarie sostenute nel corso dello stesso, con la previsione che il relativo rimborso da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni a decorrere dalla richiesta.
11. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo del documento di identità e/o passaporto, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto».
MOTIVI DELLA DECISIONE Pers Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, le parti - genitori di nata fuori dal matrimonio il 19/12/2018 - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni dalle medesime concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i genitori hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta delle parti può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) DICHIARA interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Lucca, il 28/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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