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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2025, n. 2063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2063 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Il Giudice in composizione monocratica, ER DI, applicata a distanza al
Tribunale di Cagliari ex art. 3, d.l. 117/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2368/2018 del Ruolo Generale
tra
e , rappresentati e difesi come da distinte Parte_1 Parte_2
procure alle liti in atti, dagli avv.ti Ferruccio Melis e Luigi Marcialis presso il quale in Cagliari Via Puccini n.70 eleggono domicilio come da procura alle liti in atti
-attori-
e
E-Distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Contini, giusta procura alle liti in atti e presso il cui studio in
Lanusei, Viale Europa n. 37 è elettivamente domiciliata
-convenuta-
OGGETTO: “risarcimento danni da incendio”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine dell'11.12.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Cagliari la soc. e-distribuzione
SpA, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare che i fatti indicati nella parte espositiva si sono verificati per fatto e colpa esclusivi della società convenuta e per l'effetto b) condannare la società e-distribuzione s.p.a.,
in persona del suo legale rappresentante p.t. , al risarcimento del danno patito dagli attori nella misura di € 28.800,00 o in quell'altra somma, maggiore e/o minore che verrà accertata nel corso del giudizio, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al saldo, con vittoria di spese ed onorari della fase stragiudiziale e di quella giudiziale”.
A fondamento della domanda gli attori deducono di essere proprietari di un terreno situato nell'agro di Nurri, località “Piras Olias”, in N.C.T. foglio 29, mappale 2398,
nel quale hanno impiantato un vivaio di piante di leccio e di olivo, che in data
15/06/2016, alle ore 16,30 circa, il terreno era stato percorso da un violento incendio che aveva avuto origine da un palo elettrico per il sostegno dei cavi di bassa tensione della convenuta ubicato in prossimità del muro di confine del terreno;
che l'evento avrebbe danneggiato 480 piante di leccio e 80 piante di olivo;
di avere sporto denuncia al Corpo Forestale di Isili;
di avere incaricato un tecnico di fiducia di stimare i danni, quantificati in € 28.800,00 che la società convenuta non ha tuttavia inteso risarcire nonostante invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita.
e-distribuzione SpA, in persona del legale rappresentante p.t. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 26.6.2018, deducendo l'infondatezza della domanda non provata nell'an e nel quantum e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
2 Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c, istruito il giudizio mediante ctu e prove testimoniali, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza dell'11.12.2025.
Riassegnato il fascicolo con decreto di variazione tabellare dell'8.10.2025
immediatamente esecutiva a questo giudice applicato a distanza al tribunale di
Cagliari secondo quanto previsto dall'art. 3 D.L. 117/2025, sostituita l'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da depositare nel termine assegnato dell'11.12.2025, alla scadenza del termine la causa viene decisa con le forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
***
La domanda è fondata.
Con riferimento alla titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio, le doglianze della società convenuta sono infondate.
è proprietario del terreno danneggiato dall'incendio, come Parte_2
documentato dall'atto pubblico di divisione e compravendita a rogito del Notaio
, del 18.1.1990, repertorio n. 1364 – raccolta n. 5336, prodotto in Persona_1
allegato alla prima memoria degli attori.
coniuge del è titolare insieme al marito dell'azienda Parte_1 Pt_2
florovivaistica, corrente in Nurri, che ha sede nella proprietà del come riferito Pt_2
dai testi e verificato dal ctu che ha riferito di piante ornamentali destinate alla vendita.
Gli attori hanno domandato il risarcimento dei danni riportati a piante ed alberi piantati sul terreno di proprietà del nell'agro di Nurri, località “Piras Olias”, Pt_2
in N.C.T. foglio 29, mappale 2398, in conseguenza dell'incendio divampato il
15.6.2016 alle ore 16.30 che aveva avuto origine da un palo elettrico per il sostegno dei cavi di bassa tensione della convenuta ubicato in prossimità del muro di confine
3 del terreno.
La convenuta ha respinto ogni addebito, deducendo la mancata prova che sarebbe stato onere degli attori fornire, della causa dell'incendio, oltre che della prova dei danni realmente subiti.
Espletata prova testimoniale, dall'esame dei testi è emerso che il 15.6.2016 una esplosione partì da un palo elettrico situato sul margine sinistro della strada confinante con il terreno degli attori, su cui si propagò l'incendio prima di essere domato.
All'esplosione hanno assistito il teste indifferente, che notò un cavo Tes_1
elettrico che ondeggiava e faceva scintille, il teste , addetto al servizio Tes_2
anti incendio del Comune di Nurri all'epoca dei fatti e il teste Testimone_3
indifferente (verbali 1.10.2020-10.12.2020).
I testi tutti indifferenti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno reso dichiarazioni univoche, coerenti, prive di contraddizioni e corrispondenti fra loro;
hanno concordemente riferito, per avervi assistito, che dal palo divampò un incendio espansosi velocemente sulla parte iniziale del terreno del che Pt_2
l'esplosione originata da un cavo del palo della corrente elettrica che ondeggiava ed emanava scintille, generò un incendio propagatosi al terreno del Pt_2
I testi hanno riferito che i tecnici Enel, giunti ad incendio domato, hanno riparato il cavo e tanto è stato confermato dai testi, e Testimone_4 [...]
operai dipendenti e-distribuzione spa che hanno riferito di essere Tes_5
intervenuti la sera del 15.6.2016 in agro di Nurri, in seguito ad una segnalazione dal sistema dei guasti;
sul posto abbiamo costatato che un cavo, relativo ad un'utenza elettrica, collegato alla linea passante un palo elettrico, presentava dei segni di incendio e che, quindi, era danneggiato ed aveva provocato l'interruzione della fornitura elettrica;
non ricordo chi fosse l'utente; non ricordo se il giorno in
4 questione abbiamo fatto solo una messa insicurezza o se abbiamo ripristinato la fornitura>.
Sulla scorta delle prove testimoniali la domanda risarcitoria è provata nell'an.
Non vi è dubbio che l'incendio che ha danneggiato parte della proprietà e le Pt_2
piante ornamentali commerciate dall'azienda vivaistica ivi esercitata dai coniugi, sia originato dal palo della corrente elettrica di proprietà e nella custodia della società
convenuta.
Tanto è stato direttamente e personalmente riscontrato dai testimoni oculari che hanno visto scintille da un cavo penzolante del palo della corrente elettrica, da cui è
scaturito l'incendio.
I tecnici enel hanno constatato il danneggiamento del cavo passante che presentava segni di incendio.
Il palo della corrente elettrica è incontestatamente nella custodia della convenuta.
In diritto, la Suprema Corte ha con orientamento consolidato affermato che ai fini
dell'attribuzione della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti
una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia e l'esistenza di un
effettivo potere fisico sulla stessa da parte del custode, tenuto al relativo controllo
onde evitare che produca danni a terzi, con la conseguenza che il custode convenuto
è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua
responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito (ovvero del fatto
estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di
imprevedibilità e di assoluta eccezionalità), mentre, in caso di persistenza
dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, resta a suo
carico il fatto ignoto, in quanto inidoneo ad eliminare il dubbio circa lo sviluppo
eziologico dell'accadimento> (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21317 del 25/07/2025).
Con particolare riferimento al caso di danni da cosa in custodia incendiatasi, non
5 occorre la dimostrazione che le fiamme abbiano avuto in tale "res" il loro innesco,
essendo sufficiente che essa abbia "contribuito concausalmente" alla loro diffusione,
ferma restando la possibilità di fornire la prova liberatoria del "caso fortuito" (che può essere costituita, oltre che da un fattore esterno che interviene sulla partecipazione della cosa all'evento, assorbendone interamente la causalità, anche dalla condotta di un terzo o dello stesso danneggiato), con la duplice precisazione che la sua allegazione non costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto (Cass.
Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 13005, Rv. 640385-01) e che la causa ignota dello sviluppo dell'incendio resta a carico del custode (Cass. 17980/2025).
A fortiori nella vicenda in parola, in cui testimoni oculari hanno assistito all'innesco dell'incendio, è provata la responsabilità da cose in custodia della società convenuta.
Tale responsabilità discende anche ove intenda ricondursi la fattispecie all'esercizio di attività pericolosa, ex art. 2050 c.c. nella quale è ricondotta l'attività di distribuzione e somministrazione di energia elettrica (cfr. Cass. Sez. 3 Civile,
Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32498).
In entrambe le ipotesi la convenuta non ha fornita alcuna prova del fatto liberatorio
- caso fortuito ovvero fatto di un terzo o dello stesso danneggiato-, cosicché la responsabilità dei danni al fondo degli attori, rimane a suo esclusivo carico.
In punto di quantum, il ctu incaricato, dott.agr. chiamato Persona_2
preliminarmente a verificare che nonostante il lasso di tempo trascorso, fosse ancora possibile individuare tracce dell'incendio, ha accertato che l'incendio ha interessato parte del fondo oggetto di causa, per una superficie di circa 3.450 mq, ventotto file di piante di leccio e di olivo sono state interessate dall'incendio, in particolare l'incendio ha interessato 513 piante di leccio e 65 piante di olivo, le piante in esame all'epoca dell'incendio, anno 2016, avevano circa 10 anni, le piante morte rappresentano circa il 90% del totale, mentre le restanti piante necessitano di cure,
6 la recinzione è stata anch'essa danneggiata dall'incendio, dalla visione dello stato dei luoghi, ed in particolare dall'attenta osservazione delle piante di olivo e di leccio e della recinzione è possibile rinvenire segni del passaggio dell'incendio. Infatti,
numerose piante presentano delle porzioni di fusto con segni di bruciature, alcune sono completamente morte e la recinzione è danneggiata in quanto ha perso, a seguito del passaggio dell'incendio, la zincatura e conseguentemente sono evidenti i segni della ruggine, le piante di leccio e di olivo presenti sul fondo degli attori erano destinate alla vendita come piante ornamentali, Al fine di stimare il valore delle piante morte è stato utilizzato come riferimento il prezzario del vivaio Persona_3
(Catalogo 2015), detratti i costi per le operazioni di espianto, invaso e trasporto,
stimati in €/cad. 27,90; il valore totale delle piante morte è pari ad € 16.025,27,
applicato il Prezzario Regionale dell'Agricoltura - Aggiornamento 2016
(Determinazioni del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale n. 10543/368 del 14.7.2016 e n. 1505/13 del 20.01.2017) il valore complessivo dei costi stimati per la pulizia del terreno e delle piante danneggiate è
pari a € 2.820,38, il valore complessivo dei costi stimati per la sostituzione della recinzione e per il conferimento in discarica della parte danneggiata è pari a €
1.232,40.
Le conclusioni rassegnate dal ctu, baste su attento esame dello stato dei luoghi, con precisi riferimenti alle fonti utilizzate, comprensive di adeguata valutazione replica alle osservazioni dei ctp, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, sono condivise dal giudicante che le pone a base della presente decisione.
Per sostenere la infondatezza dell'azione civile intrapresa dagli attori, la difesa di ha richiamato in questo giudizio i provvedimenti resi nel Controparte_1
procedimento penale nr. 6159/2020 Mod. 21 R.G., conclusosi con l'archiviazione della notizia di reato.
7 È sufficiente richiamare, nel senso della infondatezza della prospettazione della convenuta il principio di autonomia e separazione dei giudizi civile e penale,
stabilito dall'art. 75 c.p.p.
< Il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e
della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato
un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale
è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi
di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza
essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad
un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di
cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice
penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di
esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come
fonte del proprio convincimento> (Sez. 2 - , Ordinanza n. 42028 del 30/12/2021).
In conclusione, accertata l'esclusiva responsabilità di E-Distribuzione s.p.a. nella verificazione dell'incendio che il 15.6.2016 ha danneggiato parte del terreno situato nell'agro di Nurri, località “Piras Olias”, in N.C.T. foglio 29, mappale 2398, di proprietà di , la convenuta va condannata a risarcire il danno nella Parte_2
misura rimasta accertata all'esito di ctu, in € 20.078,05.
Trattandosi di debito di valore in ragione della natura risarcitoria della relativa obbligazione, sulla somma di € 20.078,05, devalutata alla data del sinistro
(15.6.2016) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, sono dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta,
sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. sulla intera somma fino
8 al saldo.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza della società convenuta, a carico della quale vanno anche posate le spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica - in persona del Giudice
ER DI – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2368/2018 del Ruolo
Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 20.078,05, oltre interessi come indicato in motivazione;
2. condanna parte convenuta alla rifusione in favore degli attori, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 5.077,00 per compenso professionale,
rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti ed oltre spese prenotate a debito da recuperarsi a cura della
Cancelleria;
3. pone le spese di ctu liquidate con decreto del 9.7.2020, definitivamente a carico della parte convenuta.
Cagliari, 12.12.2025
Il Giudice dott.ssa ER DI
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