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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 966/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 966/2022 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nata a Palermo (PA) il C.F._1 Parte_2
21/1/1982 (C.F. , rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Bisconti (PEC: e Federica Email_1
LO (PEC: giusta procura speciale in Notaio Email_2 Persona_1 di Siena del 10/5/2022 (Rep. 73983);
[...] appellanti contro
(C.F. ), in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (PEC: , presso i cui uffici è domiciliato ex lege; Email_3 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4927/2021 del 22/12/2021, pronunciata dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica;
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“ - in riforma dell'impugnata sentenza dire e dichiarare il diritto al risarcimento degli odierni appellanti non prescritto;
- conseguentemente, riformare integralmente l'impugnata sentenza pronunciata dal Giudice Unico del
Tribunale di Palermo, accogliendo le domande proposte dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e quindi;
[...] dire, ritenere e dichiarare il in persona del pro tempore responsabile per Controparte_1 CP_2
i danni causata al SI. ed alla SI.ra in conseguenza della Parte_1 Parte_2 contratta patologia virale da HCV per contagio dalla SI.ra , la quale, a sua volta, ha contratto Per_2 la menzionata patologia virale, a seguito di emotrasfusione presso l'Ospedale Civico e NF di
Palermo; quindi, condannare il in persona del Ministro pro tempore al risarcimento dei Controparte_1 danni non patrimoniali patiti dagli attori e al pagamento in favore del SI. della Parte_1 somma di Euro 47.000,00, o della diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e della somma di Euro 59.000,00, in favore della SI.ra Parte_2
, o della diversa maggiore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria.
Vinte le spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Palermo, contrariis rejectis:
- Ritenere e dichiarare infondato l'atto di appello avversario, per le ragioni esposte in parte motiva, ossia per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
per insussistenza del nesso causale tra il comportamento del e la contrazione del virus da parte degli Controparte_1 odierni appellanti;
- in subordine, valutare la condotta dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227 I e II comma c.c., disponendo inoltre lo scomputo, dalle somme liquidate in favore degli appellanti a titolo di indennizzo, nonché di quelle che verranno da esso percepite in futuro a tale titolo (con il criterio della capitalizzazione del rateo annuo riconosciuto agli interessati)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto di citazione notificato in data 21/07/2017 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il
[...] Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della patologia
[...] virale da HCV, contratta per contagio da (loro congiunta), la quale, Persona_3
a sua volta, aveva contratto la patologia virale dopo una trasfusione presso l'Ospedale Civico
e NF di Palermo.
1.1. Gli attori premettevano:
- di essere, rispettivamente, marito e figlia di , che aveva contratto la Persona_3 patologia da HCV a causa di emotrasfusione alla quale era stata sottoposta nel 1974 presso l'Ospedale Civico e NF di Palermo, a seguito di un ricovero;
- che il , con decreto del 22/12/2009, aveva accolto la domanda di Controparte_1 indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 presentata da , riconoscendo il Persona_3 nesso di causa tra l'emotrasfusione che le era stata praticata e la patologia da HCV contratta;
- che il virus dell'epatite C era stato a loro trasmesso da e che essi, in Persona_3 data 30/5/2013, avevano presentato due istanze per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 210/1992, entrambe accolte dal;
Controparte_1
- che, a seguito del contagio, avevano subito un danno biologico quantificabile in almeno il
10%.
2. Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli attori, e rilevando, nel merito, l'infondatezza delle domande spiegate, per “interruzione del nesso causale
e imprevedibilità delle conseguenze dannose”.
3. All'udienza di prima comparizione il Giudice, in accoglimento dell'istanza delle parti, assegnava i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie;
con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori, nel contestare le difese spiegate dall'Avvocatura dello Stato in comparsa di costituzione e nell'insistere per l'accoglimento delle domande da essi spiegati, chiedevano ammettersi c.t.u. medico legale, “per accertare, in base al criterio della probabilità prevalente, che il SI. e la SI.ra hanno contratto Parte_1 Parte_2
l'infezione da HCV per contagio della loro rispettivamente moglie e madre, SI.ra ”. Persona_3
4. Con ordinanza del 4/2/2019 Giudice disponeva procedersi a C.T.U.
Nelle relazioni, depositate il 22/9/2019, il consulente riconosceva sussistente il nesso causale tra le trasfusioni somministrate nel 1974 a e la successiva Persona_3 epatopatia da virus HCV ad essa diagnosticata;
inoltre, riteneva “verosimile” che gli attori avessero contratto l'infezione, l'uno in qualità di “coniuge contagiato” e l'altra nel corso della gestazione, in seguito a trasmissione materno-fetale. Il C.T.U. accertava un danno biologico, per entrambi gli attori, pari al 10%.
5. Con sentenza n. 4927/2021, pubblicata il 22/12/2021, il Tribunale Civile di Palermo, definendo il giudizio, rigettava le domande di e , Parte_1 Parte_2 che condannava al pagamento delle spese di C.T.U. e delle spese di giudizio in favore del
. CP_1
5.1. In particolare, il Tribunale rilevava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dal , evidenziando, in punto di fatto, Controparte_1 che e erano a conoscenza della loro condizione Parte_1 Parte_2 patologica già dal 2004 (anno in cui fu scoperta la patologia di da subito Persona_3 collegata alla trasfusione del 1974) e non, come sostenuto in giudizio, dal 30/05/2013 (anno in cui era stata presentata da entrambi la domanda di indennizzo ai sensi della legge n.
210/1992), e che tale circostanza non era stata oggetto di contestazione.
Conseguentemente, motivava il Tribunale, “nel caso di specie gli attori hanno scoperto nel 2004 di aver contratto l'epatite C, subito dopo aver riscontrato la presenza della malattia nella loro congiunta.
Sicché può ritenersi che già in quella data abbiano avuto contezza del contagio e quindi la consapevolezza della riconducibilità del loro stato morboso alla trasfusione subita dalla signora Per_3
. Pertanto da allora ha iniziato a decorrere la prescrizione quinquennale che, pertanto, si è
[...] completata nel 2009”.
6. Avverso la sentenza n. 4927/2021 del Tribunale di Palermo hanno proposto appello e , lamentandone l'erroneità nella ricostruzione Parte_1 Parte_2 dei fatti, nell'individuazione del momento iniziale della prescrizione e nella valutazione della documentazione medica, nonché la violazione della giurisprudenza di legittimità sull'exordium praescriptionis.
6.1. Le parti appellanti hanno concluso chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata, di dichiarare non prescritto il diritto al risarcimento e di condannare il
[...]
al pagamento di € 47.000,00 in favore di e di € 59.000,00 in CP_1 Parte_1 favore di , oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di entrambi i Parte_2 gradi di giudizio.
7. Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 10/10/2025, il Controparte_1 ha chiesto di ritenere e dichiarare infondato l'appello avversario, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito, nonché del nesso causale tra il comportamento del Controparte_1
e la contrazione del virus da epatite C da parte degli appellanti;
in subordine, il
[...]
ha chiesto di valutare la condotta dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227, commi 1 CP_1
e 2 c.c.
8. All'udienza in trattazione scritta del 15/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 19/10/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Con il primo motivo di appello e hanno dedotto Parte_1 Parte_2
l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale (che lo avrebbe indotto, poi, a ritenere prescritto il loro diritto).
9.1. In particolare, gli appellanti hanno esposto che l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, per aver contratto la patologia da epatite C a seguito dell'emotrasfusione cui era stata sottoposta nel 1974, è stato riconosciuto in favore di solo con decreto Persona_3 ministeriale del 22/12/2009; solo da tale data, pertanto, essi, quali familiari, avrebbero potuto collegare la loro patologia alla trasfusione subita dalla loro congiunta, e solo da tale data avrebbero potuto acquisire consapevolezza del “danno ingiusto”.
Di contro, il Tribunale ha ritenuto prescritto il loro diritto all'azione risarcitoria, avendo calcolato l'inizio della prescrizione a decorrere dal 2004.
10. Con il secondo motivo e terzo motivo gli appellanti hanno ribadito l'erroneità nell'individuazione del dies a quo della prescrizione, precisando che l'exordium praescriptionis, sulla base della documentazione medica e dell'analisi condotta dal C.T.U., andrebbe individuato, per entrambi, nell'anno 2009.
10.1. Hanno precisato, al riguardo, la necessità di tenere distinti il momento della acquisita consapevolezza della malattia, con la scoperta di valori epatici alti (avvenuta per Parte_1
a seguito dei controlli effettuati tra il 2011 e il 2014 presso l e per
[...] Controparte_3
tra il 2013 e il 2014, a seguito dei controlli effettuati presso la medesima Parte_2 da quello dell'acquisita consapevolezza della causa di tali valori epatici (ossia, il CP_3 legame tra la patologia contratta da e la trasfusione cui, nel 1974, era Persona_3 stata sottoposta la loro congiunta).
Gli appellanti hanno esposto che di tale distinzione era consapevole, altresì, il
[...]
, che, nel riconoscere l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, a seguito della CP_1 domanda da essi presentata in data 30/05/2013, aveva riconosciuto che la consapevolezza del nesso di causalità tra la trasfusione subita dalla loro congiunta nel 1974 e la patologia epatica da HCV si era avuta solo dopo il 2009.
10.2. Sulla base di tali premesse, gli appellanti hanno richiamato la giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la vittima percepisce il danno come ingiusto e non dalla mera scoperta della malattia, mentre
è onere del provare che la vittima era a conoscenza del nesso di Controparte_1 causalità già da prima.
11. Con il quarto e quinto motivo gli appellanti hanno reiterato le proprie difese in punto di sussistenza del nesso di causalità tra la patologia virale contratta da Persona_3
a seguito della trasfusione nel 1974 ed il loro successivo contagio da epatite C (accertato dal
C.T.U. nominato dal Tribunale) e di quantificazione del danno (chiedendo la liquidazione del danno biologico accertato dal C.T.U., per entrambi, nella misura del 10%), reiterando le contestazioni avverso la richiesta del di detrarre dal quantum Controparte_1 eventualmente dovuto a titolo di risarcimento le somme da essi percepite a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 (per non avere il fornito alcuna prova CP_1 circa l'importo effettivamente corrisposto).
12. Il ha resistito a tutti i motivi di appello, reiterando l'eccezione di prescrizione CP_1 del diritto vantato dagli appellanti e contestando, anche nel merito, la fondatezza della domanda.
13. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
13.1. Va premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 576 del
2008, hanno chiarito che «la responsabilità del per i danni conseguenti ad Controparte_1 infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa
o lesioni colpose plurime)», precisando poi: «ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)». Assume rilievo, dunque, il momento in cui il danneggiato, venuto a conoscenza della malattia, ha consapevolezza del collegamento del proprio stato di salute con il fatto doloso o colposo del terzo. Questo momento è da rintracciare con certezza con la richiesta di indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, evincendosi da essa la piena presa di coscienza del collegamento tra la trasfusione di sangue e l'infezione da HCV. Tuttavia, può anche essere dimostrata l'anteriorità della cennata “presa di coscienza”; la Cassazione (Ordinanza n.
27757 del 22/11/2017) è chiara sul punto quando afferma che «in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla L. n. 210 del 1992, attesta l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni
e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato». E più recentemente (v. Cass., Sez. VI, ordinanza n. 10190 del 30/03/2022) ha ulteriormente chiarito che, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza,
l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". In presenza della domanda di indennizzo è, dunque, onere del dimostrare una conoscenza pregressa in capo al danneggiato CP_1 utile al decorso del termine di prescrizione.
13.2. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione medica in atti versata in atti dagli stessi appellanti (le cui risultanze non sono state contestate) che e Parte_1
pur avendo presentato la domanda per il riconoscimento Parte_2 dell'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 in data 30/5/2013, hanno avuto conoscenza della positività al virus dell'epatite C e consapevolezza di aver contratto la malattia dalla propria congiunta ben prima di tale data.
Ed invero, dalla documentazione citata risulta che a sono state Parte_1 riscontrate la positività all'anti HCV in data 6/10/2004 e la positività all'HCV-RNA in data
28/2/2005, confermata poi in data 16/5/2006 (cfr. verbale della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 4/8/2014 e decreto del
[...]
del 23/9/2015; cfr. anche pagg.
4-5 della relazione di C.T.U. depositata il CP_1
23/9/2015).
È incontestato, inoltre, che abbia presentato una prima domanda di Parte_1 indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992, in data 22/2/2007, «reiterata il 30.5.2013 per motivi amministrativi in quanto la prima richiesta mancava della copia del riconosciuto indennizzo ottenuto dalla moglie» (cfr. pag. 2 del decreto del Ministero della Salute del 23/9/2015).
Quanto a , la conoscenza della malattia risale al 15/2/2001, e ciò Parte_2 emerge con certezza dall'«esame obiettivo» del verbale della Commissione Medica del
Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 4/8/2014 [“(…) dalla documentazione agli atti la patologia risulta nota dal 2001”] e dal decreto del Controparte_1
del 23/9/2014.
[...]
Ciò posto, considerato che alla congiunta degli appellanti, la Persona_3 patologia fu diagnosticata il 7/1/2004, e che tale patologia fu messa in relazione, nell'immediatezza, alla trasfusione cui essa era stata sottoposta nel 1974 (tanto che Pt_3 presentò la domanda di indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992 in data 7/1/2005, come risultante dal verbale della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina
Legale di Firenze del 22/6/2007), la sentenza di primo grado è immune da censure laddove ha evidenziato: « (…) può affermarsi che entrambi gli attori sapevano fin dal 2004 di essere affetti dall'epatite C esattamente come la signora (la cui patologia fu scoperta nel gennaio 2004 Persona_3 ed immediatamente ricollegata alle trasfusioni del 1974) di talché gli attori devono ritenersi al corrente
- dalla stessa data- anche della possibile o probabile causa del loro contagio» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Prive di rilevanza, di contro, sono le motivazioni dei decreti del del Controparte_1
23/9/2015 (richiamati dagli appellanti a sostegno del gravame), con cui, in accoglimento del ricorso presentato dagli odierni appellanti avverso le decisioni della Commissione
Medica del 4/8/2014, è stato riconosciuto a e Parte_1 Parte_2
l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, sulla base degli accertamenti strumentali ed ematochimici eseguiti nel 2013 e 2014 presso la e della ritenuta tempestività della CP_3 domanda di indennizzo – presentata in data 30/5/2013 – rispetto al riconoscimento del medesimo indennizzo in favore della loro congiunta in data 22/12/2009, avuto riguardo, da un lato, ai diversi presupposti e termini di decadenza dell'indennizzo in questione, e, dall'altro, alla comprovata conoscenza del «danno ingiusto», nei termini sopra spiegati, sin dal 2004, per entrambe le parti.
11.3. Tanto premesso, i primi tre motivi di appello devono ritenersi infondati, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi spiegati.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, come in dispositivo.
13. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 4927/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data 22/12/2021;
- condanna gli appellanti al pagamento in solido, in favore del , delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 3 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 966/2022 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e , nata a Palermo (PA) il C.F._1 Parte_2
21/1/1982 (C.F. , rappresentati e difesi, congiuntamente e C.F._2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Pietro Bisconti (PEC: e Federica Email_1
LO (PEC: giusta procura speciale in Notaio Email_2 Persona_1 di Siena del 10/5/2022 (Rep. 73983);
[...] appellanti contro
(C.F. ), in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (PEC: , presso i cui uffici è domiciliato ex lege; Email_3 appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4927/2021 del 22/12/2021, pronunciata dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica;
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“ - in riforma dell'impugnata sentenza dire e dichiarare il diritto al risarcimento degli odierni appellanti non prescritto;
- conseguentemente, riformare integralmente l'impugnata sentenza pronunciata dal Giudice Unico del
Tribunale di Palermo, accogliendo le domande proposte dai sig.ri e Parte_1 Parte_2
e quindi;
[...] dire, ritenere e dichiarare il in persona del pro tempore responsabile per Controparte_1 CP_2
i danni causata al SI. ed alla SI.ra in conseguenza della Parte_1 Parte_2 contratta patologia virale da HCV per contagio dalla SI.ra , la quale, a sua volta, ha contratto Per_2 la menzionata patologia virale, a seguito di emotrasfusione presso l'Ospedale Civico e NF di
Palermo; quindi, condannare il in persona del Ministro pro tempore al risarcimento dei Controparte_1 danni non patrimoniali patiti dagli attori e al pagamento in favore del SI. della Parte_1 somma di Euro 47.000,00, o della diversa somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
e della somma di Euro 59.000,00, in favore della SI.ra Parte_2
, o della diversa maggiore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
[...] monetaria.
Vinte le spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori”; per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Palermo, contrariis rejectis:
- Ritenere e dichiarare infondato l'atto di appello avversario, per le ragioni esposte in parte motiva, ossia per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno;
per insussistenza del nesso causale tra il comportamento del e la contrazione del virus da parte degli Controparte_1 odierni appellanti;
- in subordine, valutare la condotta dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227 I e II comma c.c., disponendo inoltre lo scomputo, dalle somme liquidate in favore degli appellanti a titolo di indennizzo, nonché di quelle che verranno da esso percepite in futuro a tale titolo (con il criterio della capitalizzazione del rateo annuo riconosciuto agli interessati)”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con atto di citazione notificato in data 21/07/2017 e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, il
[...] Controparte_1
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della patologia
[...] virale da HCV, contratta per contagio da (loro congiunta), la quale, Persona_3
a sua volta, aveva contratto la patologia virale dopo una trasfusione presso l'Ospedale Civico
e NF di Palermo.
1.1. Gli attori premettevano:
- di essere, rispettivamente, marito e figlia di , che aveva contratto la Persona_3 patologia da HCV a causa di emotrasfusione alla quale era stata sottoposta nel 1974 presso l'Ospedale Civico e NF di Palermo, a seguito di un ricovero;
- che il , con decreto del 22/12/2009, aveva accolto la domanda di Controparte_1 indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 presentata da , riconoscendo il Persona_3 nesso di causa tra l'emotrasfusione che le era stata praticata e la patologia da HCV contratta;
- che il virus dell'epatite C era stato a loro trasmesso da e che essi, in Persona_3 data 30/5/2013, avevano presentato due istanze per il riconoscimento dei benefici previsti dalla l. n. 210/1992, entrambe accolte dal;
Controparte_1
- che, a seguito del contagio, avevano subito un danno biologico quantificabile in almeno il
10%.
2. Si costituiva in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli attori, e rilevando, nel merito, l'infondatezza delle domande spiegate, per “interruzione del nesso causale
e imprevedibilità delle conseguenze dannose”.
3. All'udienza di prima comparizione il Giudice, in accoglimento dell'istanza delle parti, assegnava i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. per il deposito delle memorie;
con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori, nel contestare le difese spiegate dall'Avvocatura dello Stato in comparsa di costituzione e nell'insistere per l'accoglimento delle domande da essi spiegati, chiedevano ammettersi c.t.u. medico legale, “per accertare, in base al criterio della probabilità prevalente, che il SI. e la SI.ra hanno contratto Parte_1 Parte_2
l'infezione da HCV per contagio della loro rispettivamente moglie e madre, SI.ra ”. Persona_3
4. Con ordinanza del 4/2/2019 Giudice disponeva procedersi a C.T.U.
Nelle relazioni, depositate il 22/9/2019, il consulente riconosceva sussistente il nesso causale tra le trasfusioni somministrate nel 1974 a e la successiva Persona_3 epatopatia da virus HCV ad essa diagnosticata;
inoltre, riteneva “verosimile” che gli attori avessero contratto l'infezione, l'uno in qualità di “coniuge contagiato” e l'altra nel corso della gestazione, in seguito a trasmissione materno-fetale. Il C.T.U. accertava un danno biologico, per entrambi gli attori, pari al 10%.
5. Con sentenza n. 4927/2021, pubblicata il 22/12/2021, il Tribunale Civile di Palermo, definendo il giudizio, rigettava le domande di e , Parte_1 Parte_2 che condannava al pagamento delle spese di C.T.U. e delle spese di giudizio in favore del
. CP_1
5.1. In particolare, il Tribunale rilevava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria sollevata dal , evidenziando, in punto di fatto, Controparte_1 che e erano a conoscenza della loro condizione Parte_1 Parte_2 patologica già dal 2004 (anno in cui fu scoperta la patologia di da subito Persona_3 collegata alla trasfusione del 1974) e non, come sostenuto in giudizio, dal 30/05/2013 (anno in cui era stata presentata da entrambi la domanda di indennizzo ai sensi della legge n.
210/1992), e che tale circostanza non era stata oggetto di contestazione.
Conseguentemente, motivava il Tribunale, “nel caso di specie gli attori hanno scoperto nel 2004 di aver contratto l'epatite C, subito dopo aver riscontrato la presenza della malattia nella loro congiunta.
Sicché può ritenersi che già in quella data abbiano avuto contezza del contagio e quindi la consapevolezza della riconducibilità del loro stato morboso alla trasfusione subita dalla signora Per_3
. Pertanto da allora ha iniziato a decorrere la prescrizione quinquennale che, pertanto, si è
[...] completata nel 2009”.
6. Avverso la sentenza n. 4927/2021 del Tribunale di Palermo hanno proposto appello e , lamentandone l'erroneità nella ricostruzione Parte_1 Parte_2 dei fatti, nell'individuazione del momento iniziale della prescrizione e nella valutazione della documentazione medica, nonché la violazione della giurisprudenza di legittimità sull'exordium praescriptionis.
6.1. Le parti appellanti hanno concluso chiedendo di riformare integralmente la sentenza impugnata, di dichiarare non prescritto il diritto al risarcimento e di condannare il
[...]
al pagamento di € 47.000,00 in favore di e di € 59.000,00 in CP_1 Parte_1 favore di , oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di entrambi i Parte_2 gradi di giudizio.
7. Costituitosi in giudizio, con comparsa depositata il 10/10/2025, il Controparte_1 ha chiesto di ritenere e dichiarare infondato l'appello avversario, per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito, nonché del nesso causale tra il comportamento del Controparte_1
e la contrazione del virus da epatite C da parte degli appellanti;
in subordine, il
[...]
ha chiesto di valutare la condotta dei danneggiati ai sensi dell'art. 1227, commi 1 CP_1
e 2 c.c.
8. All'udienza in trattazione scritta del 15/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e questa Corte, con ordinanza del 19/10/2025, ha posto la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
9. Con il primo motivo di appello e hanno dedotto Parte_1 Parte_2
l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale (che lo avrebbe indotto, poi, a ritenere prescritto il loro diritto).
9.1. In particolare, gli appellanti hanno esposto che l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, per aver contratto la patologia da epatite C a seguito dell'emotrasfusione cui era stata sottoposta nel 1974, è stato riconosciuto in favore di solo con decreto Persona_3 ministeriale del 22/12/2009; solo da tale data, pertanto, essi, quali familiari, avrebbero potuto collegare la loro patologia alla trasfusione subita dalla loro congiunta, e solo da tale data avrebbero potuto acquisire consapevolezza del “danno ingiusto”.
Di contro, il Tribunale ha ritenuto prescritto il loro diritto all'azione risarcitoria, avendo calcolato l'inizio della prescrizione a decorrere dal 2004.
10. Con il secondo motivo e terzo motivo gli appellanti hanno ribadito l'erroneità nell'individuazione del dies a quo della prescrizione, precisando che l'exordium praescriptionis, sulla base della documentazione medica e dell'analisi condotta dal C.T.U., andrebbe individuato, per entrambi, nell'anno 2009.
10.1. Hanno precisato, al riguardo, la necessità di tenere distinti il momento della acquisita consapevolezza della malattia, con la scoperta di valori epatici alti (avvenuta per Parte_1
a seguito dei controlli effettuati tra il 2011 e il 2014 presso l e per
[...] Controparte_3
tra il 2013 e il 2014, a seguito dei controlli effettuati presso la medesima Parte_2 da quello dell'acquisita consapevolezza della causa di tali valori epatici (ossia, il CP_3 legame tra la patologia contratta da e la trasfusione cui, nel 1974, era Persona_3 stata sottoposta la loro congiunta).
Gli appellanti hanno esposto che di tale distinzione era consapevole, altresì, il
[...]
, che, nel riconoscere l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, a seguito della CP_1 domanda da essi presentata in data 30/05/2013, aveva riconosciuto che la consapevolezza del nesso di causalità tra la trasfusione subita dalla loro congiunta nel 1974 e la patologia epatica da HCV si era avuta solo dopo il 2009.
10.2. Sulla base di tali premesse, gli appellanti hanno richiamato la giurisprudenza della
Suprema Corte, secondo cui il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la vittima percepisce il danno come ingiusto e non dalla mera scoperta della malattia, mentre
è onere del provare che la vittima era a conoscenza del nesso di Controparte_1 causalità già da prima.
11. Con il quarto e quinto motivo gli appellanti hanno reiterato le proprie difese in punto di sussistenza del nesso di causalità tra la patologia virale contratta da Persona_3
a seguito della trasfusione nel 1974 ed il loro successivo contagio da epatite C (accertato dal
C.T.U. nominato dal Tribunale) e di quantificazione del danno (chiedendo la liquidazione del danno biologico accertato dal C.T.U., per entrambi, nella misura del 10%), reiterando le contestazioni avverso la richiesta del di detrarre dal quantum Controparte_1 eventualmente dovuto a titolo di risarcimento le somme da essi percepite a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210/1992 (per non avere il fornito alcuna prova CP_1 circa l'importo effettivamente corrisposto).
12. Il ha resistito a tutti i motivi di appello, reiterando l'eccezione di prescrizione CP_1 del diritto vantato dagli appellanti e contestando, anche nel merito, la fondatezza della domanda.
13. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
13.1. Va premesso che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n. 576 del
2008, hanno chiarito che «la responsabilità del per i danni conseguenti ad Controparte_1 infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa
o lesioni colpose plurime)», precisando poi: «ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)». Assume rilievo, dunque, il momento in cui il danneggiato, venuto a conoscenza della malattia, ha consapevolezza del collegamento del proprio stato di salute con il fatto doloso o colposo del terzo. Questo momento è da rintracciare con certezza con la richiesta di indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992, evincendosi da essa la piena presa di coscienza del collegamento tra la trasfusione di sangue e l'infezione da HCV. Tuttavia, può anche essere dimostrata l'anteriorità della cennata “presa di coscienza”; la Cassazione (Ordinanza n.
27757 del 22/11/2017) è chiara sul punto quando afferma che «in tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla L. n. 210 del 1992, attesta l'esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni
e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l'avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato». E più recentemente (v. Cass., Sez. VI, ordinanza n. 10190 del 30/03/2022) ha ulteriormente chiarito che, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza,
l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle "praesumptiones de praesumpto". In presenza della domanda di indennizzo è, dunque, onere del dimostrare una conoscenza pregressa in capo al danneggiato CP_1 utile al decorso del termine di prescrizione.
13.2. Nel caso di specie, emerge dalla documentazione medica in atti versata in atti dagli stessi appellanti (le cui risultanze non sono state contestate) che e Parte_1
pur avendo presentato la domanda per il riconoscimento Parte_2 dell'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992 in data 30/5/2013, hanno avuto conoscenza della positività al virus dell'epatite C e consapevolezza di aver contratto la malattia dalla propria congiunta ben prima di tale data.
Ed invero, dalla documentazione citata risulta che a sono state Parte_1 riscontrate la positività all'anti HCV in data 6/10/2004 e la positività all'HCV-RNA in data
28/2/2005, confermata poi in data 16/5/2006 (cfr. verbale della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 4/8/2014 e decreto del
[...]
del 23/9/2015; cfr. anche pagg.
4-5 della relazione di C.T.U. depositata il CP_1
23/9/2015).
È incontestato, inoltre, che abbia presentato una prima domanda di Parte_1 indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992, in data 22/2/2007, «reiterata il 30.5.2013 per motivi amministrativi in quanto la prima richiesta mancava della copia del riconosciuto indennizzo ottenuto dalla moglie» (cfr. pag. 2 del decreto del Ministero della Salute del 23/9/2015).
Quanto a , la conoscenza della malattia risale al 15/2/2001, e ciò Parte_2 emerge con certezza dall'«esame obiettivo» del verbale della Commissione Medica del
Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 4/8/2014 [“(…) dalla documentazione agli atti la patologia risulta nota dal 2001”] e dal decreto del Controparte_1
del 23/9/2014.
[...]
Ciò posto, considerato che alla congiunta degli appellanti, la Persona_3 patologia fu diagnosticata il 7/1/2004, e che tale patologia fu messa in relazione, nell'immediatezza, alla trasfusione cui essa era stata sottoposta nel 1974 (tanto che Pt_3 presentò la domanda di indennizzo ai sensi della l. n. 210/1992 in data 7/1/2005, come risultante dal verbale della Commissione Medica del Dipartimento Militare di Medicina
Legale di Firenze del 22/6/2007), la sentenza di primo grado è immune da censure laddove ha evidenziato: « (…) può affermarsi che entrambi gli attori sapevano fin dal 2004 di essere affetti dall'epatite C esattamente come la signora (la cui patologia fu scoperta nel gennaio 2004 Persona_3 ed immediatamente ricollegata alle trasfusioni del 1974) di talché gli attori devono ritenersi al corrente
- dalla stessa data- anche della possibile o probabile causa del loro contagio» (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
Prive di rilevanza, di contro, sono le motivazioni dei decreti del del Controparte_1
23/9/2015 (richiamati dagli appellanti a sostegno del gravame), con cui, in accoglimento del ricorso presentato dagli odierni appellanti avverso le decisioni della Commissione
Medica del 4/8/2014, è stato riconosciuto a e Parte_1 Parte_2
l'indennizzo di cui alla l. n. 210/1992, sulla base degli accertamenti strumentali ed ematochimici eseguiti nel 2013 e 2014 presso la e della ritenuta tempestività della CP_3 domanda di indennizzo – presentata in data 30/5/2013 – rispetto al riconoscimento del medesimo indennizzo in favore della loro congiunta in data 22/12/2009, avuto riguardo, da un lato, ai diversi presupposti e termini di decadenza dell'indennizzo in questione, e, dall'altro, alla comprovata conoscenza del «danno ingiusto», nei termini sopra spiegati, sin dal 2004, per entrambe le parti.
11.3. Tanto premesso, i primi tre motivi di appello devono ritenersi infondati, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi spiegati.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, come in dispositivo.
13. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 4927/2021 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data 22/12/2021;
- condanna gli appellanti al pagamento in solido, in favore del , delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, il 3 dicembre 2025
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c.