Sentenza 3 settembre 1999
Massime • 1
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo, eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita. (Detti criteri la S.C. ha ritenuto non esattamente applicati dai giudici di merito nella fattispecie, in cui due dei soci di una cooperativa edilizia, che avevano avuta assegnata una villetta, avevano stipulato con l'amministratore della cooperativa ed altro soggetto una clausola penale per il caso di ritardo nell'adempimento della cancellazione dell'ipoteca di cui l'immobile era gravato entro il termine convenuto: il Tribunale prima,e la Corte d'appello poi, avevano ritenuto che l'ammontare della penale non fosse stato pattuito in misura manifestamente eccessiva alla stregua del rapporto tra valore dell'immobile ed entità del credito garantito dall'ipoteca. La S.C. ha, invece, rilevato che essendo stata la penale pattuita non per il caso che l'immobile andasse perduto nell'espropriazione promossa dal creditore, ma per il caso che ne rimanesse ostacolata la libera commerciabilità, la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta ponendo l'entità della penale in rapporto con il valore di assegnazione dell'immobile, in modo da stabilire se la somma convenuta potesse esprimere in modo equo, ragionevole e non eccessivo il pregiudizio che le parti avrebbero potuto risentire ove avessero inteso rivendere il bene).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/09/1999, n. 9298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9298 |
| Data del deposito : | 3 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesca DI NANNI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato LANIA ALDO LUCIO, che lo difende unitamente all'avvocato IEZIO CRESPI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE TO PP, RU SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato RODA RANIERI, difesi dagli avvocati RANIERI RODA, FORTUNATO TAGLIORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NA PP;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 17488/97 proposto da:
NA PP, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTÀ 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAROLEO, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO ALBÈ, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
ID TO PP, RU SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E TAZZOLI 2, presso lo studio dell'avvocato RANIERI RODA, difesi dagli avvocati ALFREDO ARIA, FORTUNATO TAGLIORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
LA NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 3100/96 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 17/4/1996 depositata il 08/11/96; RG.2365/92, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/99 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato FRANCESCO CAROLEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Svolgimento del processo.
1. - PP De VI e IU UG convenivano in giudizio NO AN e PP TI e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Milano, notificata il 25 e 27.5.1985, ne chiedevano la condanna solidale al pagamento della somma di L. 50 milioni con gli interessi e la rivalutazione a decorrere dal 30.6.1984.
Esponevano che, soci d'una cooperativa edilizia, con atto del 9.7.1983 avevano avuto assegnata una villetta. La cooperativa, nell'atto di assegnazione, aveva garantito la libertà da trascrizioni ipotecarie pregiudizievoli ad eccezione d'una che si era obbligata a cancellare nel più breve tempo possibile. Con scrittura privata della stessa data PP TI, amministratore della cooperativa, e NO AN, entrambi in proprio, s'erano impegnati a provvedere entro il 30.6.1984 alla cancellazione dell'ipoteca ed avevano convenuto che, in caso di mancata cancellazione nel termine, avrebbero corrisposto, a titolo di penale, la somma di 50 milioni. Scaduta la data del 30.6.198.4 l'ipoteca era ancora iscritta e nonostante il sollecito rivolto alle parti non era stata cancellata. 2. - NO AN e PP TI si costituivano in giudizio e resistevano all'accoglimento della domanda: esponevano che il 16.4.1985 era stato estinto il debito garantito dall'ipoteca, anche se non era stata ancora eseguita la cancellazione. Chiedevano, in subordine che la penale fosse equamente ridotta:
sia perché la principale obbligazione, ovverosia l'estinzione del mutuo assistito dall'ipoteca, era stata adempiuta sia perché l'ammontare della penale era eccessivo avuto riguardo all'interesse patrimoniale dei creditori all'esecuzione dell'obbligazione. 3. - Il tribunale accoglieva la domanda e, nella sentenza del 27.1.1992, esponeva le seguente motivazione. La clausola penale era stata stipulata per il caso di ritardo nell'adempimento, che v'era stato, perché il credito assistito dall'ipoteca era stato pagato il 16.4.1985 e solo il 22.10.1987 il creditore aveva prestato assenso alla cancellazione. La penale non poteva essere ridotta.
Il ritardo s'era protratto per lungo tempo oltre il termine iniziale pattuito e perciò non poteva ritenersi che vi fosse stato un adempimento parziale.
L'ammontare non ne era stato pattuito in misura eccessiva. Il bene degli attori era rimasto per lungo tempo assoggettato ad un'ipoteca capace di assorbirne l'intero valore di 70 milioni, visto che il credito garantito era di 195 milioni. D'altra parte non poteva esser preso in considerazione l'assunto che i proprietari non avevano risentito. concretamente alcun pregiudizio. Tale indagine non è ammessa quando le parti predeterminano in modo forfettario l'entità del futuro risarcimento, che è allora dovuto indipendentemente dall'esistenza e dalla prova del danno.
La decisione veniva confermata dalla corte d'appello, con sentenza dell'8.11.1996. 4. - NO AN ha proposto ricorso per cassazione con atto notificato a PP De VI e IU UG il 14.7.1997 ed a PP TI il 15.7.1997.
PP De VI e IU UG hanno resistito con controricorso.
5. - PP TI ha a sua volta proposto ricorso per cassazione con atto notificato alle altre parti il 22.12.1997. I signori De VI e UG, nel resistere con controricorso, hanno chiesto che i due ricorsi siano riuniti è che quello proposto da PP TI sia dichiarato inammissibile.
6. Sono state presentate memorie.
Motivi della decisione
1. - I ricorsi proposti separatamente da NO AN e PP TI debbono essere riuniti perché le due impugnazioni riguardano la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). 2.1. - Il ricorso TI è inammissibile.
2.2. - I resistenti hanno eccepito che PP TI, proponendo ricorso per cassazione con l'atto notificato il 22.12.1997, non ha osservato il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza (artt. 325, secondo comma, e 326 cod. proc. civ.). Espongono che, su loro istanza, la sentenza gli è
stata notificata il 4.7.1991 presso l'Avv. Mario Savanco, difensore da cui era stato rappresentato nel giudizio di appello. Questa eccezione non è fondata.
Prevenendola, il ricorrente ha fatto rilevare che, sebbene da atti del giudizio di appello e dalla stessa sentenza risulti il contrario, egli non ha conferito una nuova procura ad altri difensori, dopo che il difensore che l'aveva sin li rappresentato, l'Avv. PP Cannalire, aveva dal canto suo rinunciato alla procura. Solo il consorte di lite, NO AN, aveva proseguito il giudizio assistito dai difensori Avv.ti Ezio e Mario Crespi e Mario Savanco.
L'esame degli atti del giudizio d'appello prodotti dalle parti e di quelli esistenti nel fascicolo di ufficio non consente in effetti di ritenere provato che PP TI abbia anch'egli conferito nuova procura agli Avv.ti Crespi e Savanco, pur dichiaratisi suoi difensori lungo tutto il corso del giudizio d'appello seguito alla rinuncia da parte dell'Avv. Cannalire.
La comparsa di costituzione di quegli avvocati, di cui esiste copia nel fascicolo di ufficio della corte d'appello, presenta a margine la procura e, secondo quanto ne risulta, essa appare seguita da una sola sottoscrizione leggibile e che può leggersi come AN NO.
2.3.1. - Il ricorrente, tuttavia, avrebbe dovuto osservare un diverso termine, che è venuto a scadenza prima del 22.12.1997. L'altro consorte di lite, come si è riferito nell'esporre lo svolgimento del processo, proponendo ricorso nel termine per lui decorrente dalla notificazione della sentenza, lo ha notificato anche all'attuale ricorrente: questo il 15.7.1997.
PP TI avrebbe allora dovuto proporre ricorso per cassazione, nelle forme del ricorso incidentale od anche principale, però osservando il termine acceleratorio preveduto per l'impugnazione incidentale dall'art. 333 cod. proc. civ., quindi nel termine di quaranta giorni dal giorno in cui il ricorso gli era stato notificato (artt. 369, 370 e 371 cod. proc. civ.). Tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali (art. 1 L. 7 ottobre 1969, n. 742), il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 9.10.1997.
2.3.2. - Quanto si è affermato deriva dal l'applicazione dell'art. 333 cod. proc. civ., il quale dispone che "Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo". La sentenza impugnata è stata pronunciata in causa scindibile, qual è la causa cui dà luogo la domanda proposta da uno o più creditori in confronto di debitori solidali.
In queste cause, se l'iniziativa di proporre l'impugnazione è assunta da uno solo tra i debitori rimasti soccombenti, egli può notificarla anche agli altri, sebbene non la rivolga contro di loro, ma contro il creditore. Se egli manchi di farlo spontaneamente, sino a tanto che impugnare la sentenza sia possibile anche agli altri debitori, il giudice deve ordinare che l'impugnazione già proposta sia loro notificata (art. 332, primo comma, cod. proc. civ.). Scopo della disposizione dettata dall'art. 332 è quello di evitare che all'unica decisione resa in un precedente grado del processo possano corrispondere più e differenti decisioni nel giudizio di impugnazione.
Perciò, se la notificazione ordinata dal giudice non è eseguita, il giudizio cui ha dato luogo l'impugnazione deve restare sospeso sino a tanto che ulteriori impugnazioni non siano precluse. Quando invece la notificazione sia stata eseguita, sin dall'inizio, a norma dell'art. 330 ovvero, a seguito dell'ordine del giudice, a norma dell'art. 332 cod. proc. civ., dalla sua data prende a decorrere, anche in confronto dei coobbligati, come già in confronto della controparte contro cui l'originaria impugnazione sia stata rivolta, il termine per le impugnazioni cui abbiano interesse, termine che è quello stabilito per le impugnazioni incidentali, nelle cui forme vanno proposte.
Ed in tal modo resta realizzato lo scopo della norma, di rendere possibile la concentrazione delle diverse impugnazioni della medesima sentenza in unico processo.
Questa interpretazione dell'art. 333 cod. proc. civ. è stato più volte affermata dalla Corte, che ha anche espressamente avvertito come, ai fini dell'applicazione dell'art. 333, non si distingua tra parti che , abbiano interessi contrastanti e parti che abbiano interessi coincidenti con quella che ha assunto per prima l'iniziativa di impugnare la sentenza (Cass. 9 giugno 1990 n. 5601;
Sez. Un. 13 novembre 1997 n. 11219). 2.3.3. - Si è detto sin qui che l'impugnazione è stata notificata a PP TI.
In realtà lo è stata a costui presso l'Avv. Cannarile. Ma tale notificazione è stata validamente eseguita, in conformità dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., giacché, acquisito che dopo la rinuncia da parte sua questo difensore non è stato sostituito, la rinuncia non ha prodotto alcuna modificazione nella posizione del procuratore della parte in rapporto alle altre parti del giudizio (art. 85 cod. proc. civ.). 3.1. - Il ricorso AN, che è ammissibile, contiene un motivo.
Il motivo è di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione su punto decisivo (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1382 e 1384 cod. civ.). 3.2. - La corte d'appello, nel respingere la richiesta di riduzione dell'ammontare della penale, ha osservato: - "È pacifico che l'ipoteca, posta a presidio di un credito di L. 195.000.000 (oltre accessori) "non era iscritta sulla sola villetta degli appellati ma . . . sull'intero immobile, costituito dall'area e dalle soprastanti 15 villette". Nondimeno, contrariamente all'assunto degli appellanti, da ciò non può affatto inferirsi una "sproporzione circa l'entità della penale", dato che la villetta degli attuali appellati, ipotecata pur sempre nel suo intero valore, era aggredibile dalla banca creditrice, volendo, non già pro quota, ma totalmente - a tacere, s'intende, della pratica incommerciabilità del bene, nell'assai lungo periodo di persistenza dell'iscrizione dell'ipoteca. Appare più pertinente, semmai, il rilievo che la cancellazione dell'ipoteca, seppure in ritardo, v'era stata e che i paventati danni, in concreto, non s'erano prodotti. Ma la circostanza, innegabile, che la penale fosse stata pattuita per il ritardo e la circostanza ulteriore che, ciò malgrado, il ritardo si fosse protratto al di là di ogni ragionevole limite (il pagamento garantito era intervenuto, infatti, solo dopo la citazione a giudizio ed a distanza di oltre un anno dal termine pattiziamente fissato, mentre la cancellazione dell'ipoteca era intervenuta, addirittura, a distanza di oltre tre anni dal termine testè menzionato) giustificano ampiamente il rigetto di ogni ipotesi di riduzione dell'entità della penale - rivelatasi, nel segnalato contesto, del tutto congrua e confacente alla funzione sanzionatoria (ancor prima che risarcitoria) assegnata alla misura in questione". 3.3. - Il ricorrente, richiamando precedenti decisioni di questa Corte, osserva che, ai fini della riduzione della penale, il giudice non deve valutare la prestazione in sè, bensì l'interesse che la parte, secondo le circostanze, ha al suo esatto adempimento, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle contrapposte prestazioni e dell'incidenza che ha avuto sulla situazione contrattuale concreta.
Considera che l'interesse principale degli acquirenti si appuntava non tanto sulla cancellazione dell'ipoteca, quanto sull'estinzione del credito che ne era assistito;
che, non prospettandosi nella situazione concreta un interesse degli acquirenti ad una più o meno immediata rivendita dell'immobile, neppur poteva prospettarsi un loro effettivo interesse ad una pronta cancellazione dell'ipoteca ne' che dalla mancata osservanza del termine fosse derivato un qualche danno;
che l'ammontare della penale non aveva proporzione con il prezzo pagato per l'acquisto della villetta e che si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che la cancellazione dell'ipoteca era in definitiva avvenuta e che ciò valeva a configurare una situazione analoga a quella dell'adempimento parziale.
Il motivo, per le ragioni di seguito esposte, è parzialmente fondato.
3.4. - L'art. 1384 cod. civ. dispone che "La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento".
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale è, secondo la giurisprudenza della Corte, quello richiamato dal ricorrente (lo si può desumere, attraverso enunciazioni reiterate in un lungo arco di tempo, dalle sentenze 4 dicembre 1982 n. 6643 e 26 marzo 1997 n. 2655). Il giudice di merito, richiesto di ridurre la penale, deve dunque in primo luogo individuare la prestazione, al cui non esatto adempimento, le parti hanno ricollegato la sanzione della penale e così l'interesse che attraverso il suo esatto adempimento ne risulta tipicamente soddisfatto;
deve poi valutare l'incidenza che l'inadempimento ha in concreto avuto sulla realizzazione dell'interesse della parte, riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a quello in cui la prestazione attesa è stata sia pure in ritardo eseguita o è definitivamente rimasta ineseguita.
Ciò, si intende, in funzione di un risultato finale che deve consistere nello stabilire non se l'ammontare della penale corrisponda al danno risentito dalla parte che ha subito l'inadempimento, ma se esso non si presenti manifestamente eccessivo in relazione al pregiudizio che la stessa potrebbe aver risentito. La decisione del giudice, che nega la riduzione o l'accordi, è d'altra parte suscettibile di sindacato, attraverso il ricorso per cassazione, non per il suo risultato finale, ma per il fatto d'essere stato o no il potere esercitato nel rispetto dei criteri appena indicati (Cass. 9 novembre 1994 n. 9304). 3.5. - La motivazione della sentenza mostra che i giudici di merito non hanno fatto un'esatta applicazione dell'art. 1384 cod. civ. La corte d'appello, come il tribunale, hanno ritenuto che l'obbligazione di pagare la penale era stata assunta per il caso che l'ipoteca iscritta sull'immobile non fosse stata cancellata decorso un certo tempo dalla stipula dell'atto di assegnazione. Poiché la cancellazione veniva così promessa non dal titolare del credito garantito, ma da terzi, costoro, dal patto, erano risultati obbligati a tenere il comportamento costituito dall'estinguere il debito, da ciò sorgendo a carico del creditore quello di prestare il consenso alla cancellazione.
Ma, come hanno ritenuto i giudici di merito, la penale era stata stipulata per il caso di ritardo.
L'interesse degli assegnatari, destinato a risultare soddisfatto dall'obbligazione di cancellare l'ipoteca entro un certo termine, era quindi sia quello di delimitare nel tempo il rischio che il creditore avviasse sull'immobile un procedimento di espropriazione sia quello che l'immobile non restasse assoggettato all'iscrizione per un più lungo tempo, perché l'iscrizione per il solo fatto d'esserci intralcia la libera commerciabilità del bene.
Non era per contro quello a non perdere l'immobile in un'eventuale espropriazione, ché l'ammontare della penale sarebbe stato altrimenti fissato in misura superiore e non inferiore al valore di assegnazione.
Il ragionamento svolto dai giudici di merito è dunque conforme a diritto ed esente da vizi logici là dove individua la prestazione che gli obbligati avrebbero dovuto tenere e l'interesse che gli assegnatari avevano all'adempimento di tale prestazione. Restava da valutare l'incidenza che il ritardato adempimento aveva avuto in rapporto all'interesse degli assegnatari. E questo con riguardo sia alla durata del ritardo sia all'ammontare della penale.
Esaminando il primo aspetto i giudici di merito hanno considerato che il ritardo da parte degli obbligati s'era protratto per lungo tempo e che da questo punto di vista una riduzione della penale non era ammissibile.
Questa valutazione è anch'essa conforme a diritto.
Quando la penale è stipulata per il ritardo, la parte, attraverso la sua pattuizione, certamente manifesta di avere un particolare interesse alla puntuale esecuzione della prestazione, e però essa mantiene l'interesse all'adempimento (può infatti domandare sia questo che la penale: art. 1384, primo comma, cod. civ.), almeno sino a quando il ritardo non assume tale consistenza da farlo venire meno.
La penale, se è stabilita in misura fissa, viene allora a porsi in rapporto non con la sola inosservanza del primo termine, ma con il protrarsi del ritardo.
In questo caso, la misura del tempo per cui il ritardo si protrae è elemento che va valutato, nella prospettiva di adeguare - la sanzione alla violazione dell'obbligo e l'entità della penale al pregiudizio concretamente arrecato.
Ma, costituisce logica valutazione quella per cui mano a mano che il ritardo si protrae viene meno la ragione di un intervento riduttivo del giudice.
Nell'esame del secondo aspetto, i giudici di merito non sono invece giunti a svolgere un ragionamento conforme a diritto. La considerazione che l'ammontare della penale non fosse stato pattuito in misura manifestamente eccessiva è stata fondata sul rapporto tra valore dell'immobile ed entità del credito garantito dall'ipoteca.
Si è però già osservato che la penale era stata pattuita non per il caso che l'immobile fosse andato perduto nell'espropriazione promossa dal creditore, ma per il caso che, per essere mancata l'estinzione del credito entro un certo tempo, ne fosse rimasta ostacolata la libera commerciabilità, a causa di un'esecuzione intrapresa (ma poi non compiuta) od anche solo per il fatto del permanere nel tempo dell'iscrizione ipotecaria.
Ed allora la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta ponendo l'entità della penale in rapporto col valore di assegnazione, sì da stabilire se una somma di 50 milioni poteva esprimere in modo equo, ragionevole e non eccessivo il pregiudizio che le parti avrebbero potut0o risentire qualora avessero inteso rivendere, ad un anno d distanza dall'assegnazione e per il tempo in cui il ritardo s'era protratto, il bene che appariva essere loro costato 70 milioni. 4. - Il ricorso AN è accolto nei termini che risultano dall'esame del motivo.
La sentenza impugnata, per il capo che riguarda da un lato NO AN dall'altro PP De VI e IU UG, è cassata con rinvio.
Il giudice di rinvio è indicato in diversa sezione della corte d'appello di Milano;
si uniformerà ai principi di diritto enunciati al punto 3.4. e rinnoverà il giudizio sul punto se l'ammontare della penale fosse o no manifestamente eccessivo.
È rimesso al giudice di rinvio di provvedere sulle spese di questo giudizio e su quelle del giudizio di appello tra tutte le parti, compreso PP TI.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso TI, accoglie per quanto di ragione il ricorso AN, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione della corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 1999, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 1999