Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 15 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 20/07/2022, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2022
N. 00734/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2022, proposto da
ILIAD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;
contro
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
A.R.P.A. Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 9477 del 21/4/2022, con il quale il Comune di Carovigno - Area 3 Sportello Unico per l'Edilizia - ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata il 15/12/2021 e ordinato a ILIAD Italia S.p.A. di sospendere i lavori di installazione di una Stazione Radio Base per telefonia mobile in Carovigno, Via Martiri di Bologna s.n.c., N.C.E.U. foglio 51, p.lla 507 sub. 2, nonché dell'art. 61 Regolamento Edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale del 10 agosto 2020 n. 13 e di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto. nonchè per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell'art. 87, comma 9, D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., sull'istanza di autorizzazione presentata da ILIAD Italia S.p.A. il 15 dicembre 2021 relativa all'installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile presso il Comune di Carovigno, via Martiri di Bologna, 5A, e del conseguente diritto di ILIAD Italia S.p.A. all'installazione ed utilizzo della stessa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito per la parte ricorrente l’ avv.to L. Ancora in sostituzione dell'avv.to V. Mosca;
Considerato che, a una sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso appare fondato.
Invero, da un lato, sembra essersi formato nella specie il silenzio assenso, in quanto:
- parte ricorrente ha presentato l’istanza di autorizzazione de qua, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm., il 15.12.2021, mentre il Comune di Carovigno solo il 21 aprile 2022 ha trasmesso il provvedimento di diniego odiernamente impugnato, adottato oltre il termine di 90 giorni previsto dall’art. 87, comma 9, del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.;
inoltre, relativamente alla motivazione del diniego rappresentata dal mancato inserimento del sito nel “Programma stralcio annuale di installazione” previsto dall’art. 7 della L.R. n.5/2002, tale circostanza appare incidere solo, ai sensi del successivo articolo 8, sulla possibilità di proporre, in luogo dell'autorizzazione, la Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), mentre nella fattispecie, la Società ricorrente ha proposto domanda di autorizzazione e, comunque, tale incombente non rientra tra i documenti previsti dall’All. 13 Modello A” indicato dal citato art. 87 del D. Lgs. n. 259/2003;
-del pari ininfluente, ai fini della formazione del silenzio - assenso appare il preventivo parere dell’Ufficio Patrimonio dell’Ente da richiedersi ai sensi art. 61 del Regolamento Edilizio del Comune resistente (attestante l’assenza di immobili od aree pubbliche su cui in via prioritaria rispetto alle aree private, dovranno essere installate queste infrastrutture), trattandosi di incombente non previsto dalla normativa statale citata e costituente un illegittimo aggravamento del procedimento autorizzatorio; in ogni caso, tali adempimenti avrebbero potuto essere richiesti dall’Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di 15 giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione de qua;
-analogamente, relativamente alla presunta assenza di adeguate certificazioni relative alla
conformità edilizio/urbanistica dell’immobile ospitante ed all’idoneità statico/strutturale dello stesso, da un lato anche tale incombente poteva essere richiesto entro il termine di giorni 15 dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione e, dall’altro, il rilievo oltre che generico e non espressamente previsto legislatore non impedisce il formarsi del silenzio assenso, potendo comunque il Comune procedere autonomamente ad ogni accertamento edilizio;
-l’impugnato diniego non risulta neppure essere stato preceduto da alcun preavviso di diniego;
-infine, quanto alla presunta incongruenza o irregolarità nella sottoscrizione della comunicazione di inizio lavori del 19 aprile 2022 e della comunicazione di inizio lavori strutturali del 19 aprile 2022, da un lato le stesse recano la firma digitale del Direttore dei Lavori, Ing.Vicenzo Alfonso (indicato anche nell’intestazione) e, dall’altro tale incongruenza, che appare incidente solo sulla regolarità formale (e non sostanziale) dell’istanza, ben poteva essere oggetto di richiesta di regolarizzazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare formulata dalla Società ricorrente e per l'effetto:
a) sospende l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati;
b) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2023.
Dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO