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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 19/09/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
1016 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1016 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CITTA' DI CASTELLO in data 06/11/2010 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a CITTÀ DI CASTELLO (PG) in [...]_1
13/07/1984, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MENGOZZI PAOLA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 08/05/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 30/12/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CITTA' DI CASTELLO in data
06/11/2010 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a CITTÀ DI CASTELLO (PG) in [...]_1
13/07/1984, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CITTA' DI
CASTELLO al n. 45, P. I, anno 2010; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
08/05/2024, che integralmente si riportano:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 06.11.2010 a
Città di Castello, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 45, P. I, anno 2010, con ordine al competente ufficio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con regime di affidamento Per_1
condiviso; i genitori, infatti, di comune accordo, per il benessere psicofisico della figlia minore, hanno deciso di continuare a condividere l'esercizio della
2 responsabilità genitoriale, di modo che entrambi abbiano la possibilità di seguirla e condividerne la crescita, l'educazione e l'istruzione. Le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e cura saranno sempre adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Le decisioni ordinarie saranno, invece, assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia. I genitori si dovranno tenere reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, su tutto quanto inerisca la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia.
3. Ciascun genitore terrà con sé la figlia a settimane alterne dalle ore 20,00 Per_1
della domenica sera sino alle ore 20,00 della domenica successiva, quando sarà onere del genitore presso il quale avrà trascorso la settimana accompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore. Ciascun genitore si impegna nella settimana in cui avrà con sé la figlia a farla incontrare con l'altro genitore, almeno una/due volte per il tempo che sarà, ogni volta, concordato anche con La minore trascorrerà i Per_1
giorni festivi (es. Pasqua, Natale, 1 Gennaio, ecc.) di anno in anno, alternativamente, con ciascun genitore. La minore avrà la residenza presso l'abitazione del padre, salvo diverso futuro accorso fra i genitori.
4. Il padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Controparte_1
corrisponderà entro il giorni 15 di ogni mese, alla SI , Per_1 Parte_1
l'importo di Euro 300,00, rivalutabile come per legge in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nel rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di
Forlì.
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Mauro Pascoli Via della Poesia
n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, fermo l'accordo sui beni mobili raggiunto in sede di separazione, resterà in uso al marito , mentre la Controparte_1
SI potrà rimanervi il tempo necessario a reperire altra Parte_1
abitazione e comunque per un tempo massimo di 24 mesi a decorrere dalla
3 sottoscrizione del presente ricorso per separazione e contestuale richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
6. Confermare che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano ad avanzare reciprocamente qualsivoglia richiesta economica.
7. Le parti, fatto salvo il buon esito dei sopra riportati accordi, dichiarano di avere definito ogni rapporto e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per l'intercorso rapporto di coniugio e per nessun altro titolo, ragione o causa fra loro intercorsa.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CITTA' DI CASTELLO per quanto di competenza.
Forlì, 19/09/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1016 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CITTA' DI CASTELLO in data 06/11/2010 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a CITTÀ DI CASTELLO (PG) in [...]_1
13/07/1984, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MENGOZZI PAOLA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 08/05/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 30/12/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CITTA' DI CASTELLO in data
06/11/2010 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a CITTÀ DI CASTELLO (PG) in [...]_1
13/07/1984, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CITTA' DI
CASTELLO al n. 45, P. I, anno 2010; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
08/05/2024, che integralmente si riportano:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 06.11.2010 a
Città di Castello, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 45, P. I, anno 2010, con ordine al competente ufficio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con regime di affidamento Per_1
condiviso; i genitori, infatti, di comune accordo, per il benessere psicofisico della figlia minore, hanno deciso di continuare a condividere l'esercizio della
2 responsabilità genitoriale, di modo che entrambi abbiano la possibilità di seguirla e condividerne la crescita, l'educazione e l'istruzione. Le decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e cura saranno sempre adottate da entrambi i genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Le decisioni ordinarie saranno, invece, assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la figlia. I genitori si dovranno tenere reciprocamente aggiornati, anche telefonicamente, su tutto quanto inerisca la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia.
3. Ciascun genitore terrà con sé la figlia a settimane alterne dalle ore 20,00 Per_1
della domenica sera sino alle ore 20,00 della domenica successiva, quando sarà onere del genitore presso il quale avrà trascorso la settimana accompagnarla presso l'abitazione dell'altro genitore. Ciascun genitore si impegna nella settimana in cui avrà con sé la figlia a farla incontrare con l'altro genitore, almeno una/due volte per il tempo che sarà, ogni volta, concordato anche con La minore trascorrerà i Per_1
giorni festivi (es. Pasqua, Natale, 1 Gennaio, ecc.) di anno in anno, alternativamente, con ciascun genitore. La minore avrà la residenza presso l'abitazione del padre, salvo diverso futuro accorso fra i genitori.
4. Il padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Controparte_1
corrisponderà entro il giorni 15 di ogni mese, alla SI , Per_1 Parte_1
l'importo di Euro 300,00, rivalutabile come per legge in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, nel rispetto del protocollo adottato dal Tribunale di
Forlì.
5. La dimora coniugale ubicata nel Comune di San Mauro Pascoli Via della Poesia
n. 15, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, fermo l'accordo sui beni mobili raggiunto in sede di separazione, resterà in uso al marito , mentre la Controparte_1
SI potrà rimanervi il tempo necessario a reperire altra Parte_1
abitazione e comunque per un tempo massimo di 24 mesi a decorrere dalla
3 sottoscrizione del presente ricorso per separazione e contestuale richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
6. Confermare che i coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano ad avanzare reciprocamente qualsivoglia richiesta economica.
7. Le parti, fatto salvo il buon esito dei sopra riportati accordi, dichiarano di avere definito ogni rapporto e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per l'intercorso rapporto di coniugio e per nessun altro titolo, ragione o causa fra loro intercorsa.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Prende atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare ai termini per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CITTA' DI CASTELLO per quanto di competenza.
Forlì, 19/09/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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