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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/06/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere rel.ed est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 18 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ) avente sede legale in Via Controparte_1 P.IVA_1
Santa Maria della Valle n°1 Scanno (Aq), in persona del rappresentante legale pro-tempore
Ing. (c.f. ) - nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._1
residente in Via Domenico Di Rienzo snc Scanno (Aq) - elettivamente domiciliata in Via
Montenero n°40 Sulmona (Aq), presso studio legale dell'Avv. Tricarico Maria Assunta del
Foro di Perugia (c.f. ), fax 0864773075 pec CodiceFiscale_2
da cui è rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente Email_1
all'Avv. Gianni Bertuccini (c.f. ) del Foro di Arezzo (telefax C.F._3
057526808 p.e.c. , presso i quali (alle indicate utenze) Email_2
dichiara di volere ricevere gli avvisi e comunicazioni;
-Appellante-
Contro
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, n. C.F. Controparte_3
, in persona del rappresentante legale, e per essa, quale mandataria, giusta P.IVA_2
procura speciale autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio del 25.01.2018, Persona_1 - 2 -
rep. n. 297185 e racc. n. 30921, la ad unico Controparte_4 socio con sede legale in San TO NE, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva rea n. , in persona della dott.ssa P.IVA_3 P.IVA_4 Controparte_5
(c.f. , che la rappresenta in virtù di procura autenticata dal Notaio C.F._4
in data 31.07.2018, Rep. n. 18551 e Racc. n. 8917, rilasciata dal Dott. Persona_2 Per_3
munito dei necessari poteri in forza della delibera del consiglio di Amministrazione
[...] del 25.09.2017, rappresentata e difesa, dall'Avv. Gaetano Biocca (C.F.:
), con studio in Teramo (TE), Via Stazio n. 22, telefax 0861/244260, il C.F._5
quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli avvisi e le notificazioni all'indirizzo P.E.C. Email_3
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 152/2023 emessa dal Tribunale di Sulmona e pubblicata in data 06.06.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Voglia l'adìta Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila – Sezione Civile, riformare la sentenza
n°152/2023 R.S. del 03.06.2023 (pubblicata il 06.06.2023) del Tribunale Civile di Sulmona in esito al giudizio n°874/2020 R.G. (riunito al n°867/2020 R.G., promosso dai garanti) promosso dalla debitrice principale in opposizione al decreto ingiuntivo n°178/2020 R.D.I.
(n°529/2020 R.G.) del Tribunale di Sulmona del 12.09.2020, nei capi impugnati (ove il
Giudice “rigetta l'opposizione proposta dalla società (RG Controparte_1
874/20) e per l'effetto conferma nei confronti della società il decreto ingiuntivo opposto
n.178/20 e lo dichiara esecutivo” e “condanna la società al Controparte_1 pagamento in favore della opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 26.404,00 per compensi professionali, oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfettario (15%) come per legge” e dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo telematico n°178/2020 R.D.I. (n°529/2020 R.G.) reso dal Tribunale di Sulmona 12.09.2020 - poiché:
I N R I T O
1) emesso a favore di tramite la mandataria Controparte_3 Controparte_4
(rappresentata dalla procuratrice Dr. , soggetto privo di
[...] Controparte_5
legittimazione attiva e/o di titolarità del lato attivo del credito, nonché queste ultime agenti in - 3 -
forza di procure nulle per indeterminabilità dell'oggetto e mancanza del potere di spendita del nome del soggetto rappresentato;
2) emesso in mancanza di valida prova scritta del credito vantato, in quanto non validamente formate e sottoscritte le attestazioni ex art.50 T.U.B. addotte sia perché sottoscritte da soggetto non identificabile sia perché provenienti da Banca (Unione delle Banche Italiane
s.p.a.) mai “interessata” al detto credito;
I N M E R I T O
3) in quanto non fornita dalla ricorrente valida prova del credito richiesto, qui disconosciuto nella sua fondatezza, debenza e quantificazione dalla ingiunta;
4) in quanto il credito richiesto è, in tutto o in parte, non dovuto poiché frutto di errati e/o illegittimi addebiti ed applicazione di interessi (sia in termini di t.a.n. che di t.a.e.g.) e/o di pattuizioni difformi da quelle contrattualmente previste e illegittime, quantificato in applicazione di interessi e capitalizzazione anatocistica, comprensivo di commissione di massimo scoperto vietata e poste non previste e/o non consentite dalla legge;
nonché dovuto in base a patti o contratti nulli poiché imposti da Banca delle Marche s.p.a quale condizione dell'erogazione di mutuo, pur se aventi oggetto diverso dal finanziamento;
5) in quanto è richiesto il saldo del credito a seguito di contratto di mutuo di scopo affetto da nullità per mancanza di effettiva erogazione (traditio rei) e in violazione della finalità prevista per l'erogazione, per diversa destinazione data alle somme concesse unilateralmente attuata da Banca delle Marche s.p.a. a suo esclusivo favore;
nonché per nullità ed indeterminatezza della clausola di fissazione del tasso di interesse applicato, dunque in applicazione di tasso d'interesse effettivo illegittimo e/o differente da quello negozialmente pattuito e per l'applicazione di capitalizzazione di interessi e di commissioni illegittime e/o non validamente pattuite (quali: “CMS” commissioni massimo scoperto - “CDF” commissioni di fido - “CIV” commissioni istruttoria veloce);
I N I P O T E S I
6) provvedendo – tramite ricostruzione e rielaborazione ed in applicazione di clausole legittime e/o interessi ritenuti per legge o dietro istruttoria acclarati, a quantificare la minor somma a saldo del credito di cui al decreto ingiuntivo in questa sede opposto, provvedendo a depurarlo di interessi, capitalizzazioni e commissioni illegittime perciò indebite, acclarando come effettivamente dovute a saldo: in relazione al conto corrente n°2250, il minor saldo a debito pari ad € 9.533,28; in relazione al conto corrente n°2251, il minor saldo a debito di €
1.296.963,47; o, per i suddetti casi, quale altra somma sia comunque ritenuta di giustizia e per istruttoria all'esito del giudizio;
- 4 -
I N V I A R I C O N V E N Z I O N A L E
7) provvedere a ricostruire legittimo, corretto andamento dei rapporti bancari di conto corrente e finanziamento e mutuo fatti oggetto di giudizio intercorsi tra Controparte_1
e Banca delle Marche s.p.a. (ed i suoi aventi causa) quantificando il coretto
[...]
saldo dovuto ed in conseguenza la somma che sia ritenuta dovuta in restituzione alla correntista mutuataria all'esito del computo dei pagamenti in Controparte_1
rimessa o ad altro titolo effettuati e al netto delle pretese della creditrice attuate in violazione di legge;
quindi, in particolare, acclarando come effettivamente dovute minori somme: in relazione al conto corrente n°2250, il minor saldo a debito pari ad € 9.533,28; in relazione al conto corrente n°2251, il minor saldo a debito di € 1.296.963,47; o, per detti casi, quale altra somma sia ritenuta di giustizia e dietro istruttoria;
8) dichiarare nullo il mutuo fondiario condizionato stipulato per atto pubblico 29.06.2009
Notaio (rep.711 racc.531) e il conseguente vincolo ipotecario ed ogni Persona_4
garanzia connessa e/o acquisita (comprese le fidejussorie), per mancanza della consegna effettiva della somma (traditio rei) e per l'utilizzo del finanziamento da parte della Banca per finalità diverse da quelle ivi previste, condizioni imposte quali essenziali e vincolanti per iniziativa della stessa Banca;
nonché per applicazione di tasso di interesse effettivo illegittimo e comunque differente da quello negozialmente pattuito, nonché per l'applicazione illecita rilevata nel rapporto di mutuo detto di capitalizzazione di interessi maturati;
C O M U N Q U E
9) dichiarare, per tutti i motivi esposti, comunque non dovute le spese e le competenze liquidate ed addebitate alla ingiunta con detto decreto ingiuntivo quivi opposto, e dunque revocare ed annullare lo stesso anche in parte qua;
10) con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio in primo ed in secondo grado, con oneri e accessori di legge e con quanto ritenuto dovuto per spese di c.t.u. e di
c.t.p.;
I N O L T R E
11) dichiarare improcedibile l'azione svolta dalla ingiungente e dunque revocare o annullare il D.I. opposto ed estinguere ogni relativa azione giudiziale, non avendo l'attrice sostanziale
e parte ingiungente con ricorso per D.I. aderito alla procedura di mediazione promossa né essendo ivi regolarmente intervenuta né comparsa (per mancanza di valida procura sostanziale ai soggetti ivi comparsi;
Per l'appellata:
“Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, voglia: - 5 -
1. rigettare integralmente l'appello ed ogni ulteriore, diversa o nuova domanda con esso proposta e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
2. condannare la parte appellante, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge dovute.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 06.06.2023 il Tribunale di Sulmona, pronunciandosi sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 178/2020 con il quale era stato ingiunto a
[...] di provvedere al pagamento dell'importo di €. 3.627.372,00, in solido Controparte_1 con i garanti e , ciascuno limitatamente alla somma di €. Controparte_2 Controparte_6
200.000,00, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di mancato adempimento di plurimi contratti bancari, a seguito della riunione dei procedimenti di opposizione separatamente proposti dagli ingiunti avverso il suddetto decreto ingiuntivo, accoglieva,
l'opposizione proposta dai e revocando nei loro Parte_1 Controparte_6
confronti il decreto ingiuntivo emesso e rigettava, invece, l'opposizione proposta dalla
[...]
confermando nei suoi confronti il decreto ingiuntivo emesso dal Controparte_1
Tribunale di Sulmona e condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
In particolare, la con la propria opposizione, chiedeva la revoca CP_1 Controparte_1
del decreto ingiuntivo opposto e proponeva, in via riconvenzionale, domanda di restituzione delle somme dovute all'esito del computo dei pagamenti effettuati ed al netto delle pretese illegittime nonché di accertamento della nullità del mutuo fondiario condizionato stipulato per atto pubblico e del conseguente vincolo ipotecario e ogni altra garanzia connessa o acquisita per utilizzo del finanziamento da parte della Banca erogante per finalità diverse da quelle previste.
1.1. A sostegno della propria opposizione la suddetta eccepiva:
- la carenza di legittimazione attiva in capo a e alla mandataria CP_3 [...] non essendo dimostrata l'inclusione dei crediti oggetto di causa nella Controparte_4
cessione in blocco intervenuta in favore della società ingiungente;
- il difetto di legittimazione attiva per nullità delle procure rese da e Controparte_3 [...]
non essendo specificato né l'ambito né i crediti per i quali opera, Controparte_4
senza neppure spendere il nome della mandante Controparte_3 - 6 -
- l'incompetenza territoriale del Giudice adito essendo prevista convenzionalmente la competenza, alternativa, dei fori di Ancona, Macerata o Pesaro, dovendosi, inoltre, individuare solo in quello di Ancona il Tribunale competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.;
- il mancato deposito della documentazione relativa ai crediti di mutuo e conto corrente, non essendo neppure stata depositata tramite valida certificazione ex art. 50 T.U.B., essendo la sottoscrizione di entrambe le attestazioni illeggibile;
- profili di illiceità nella instaurazione e nella conduzione dei rapporti da parte della banca e in danno della CP_1 Controparte_1
1.2 Si costituiva in giudizio la eccependo la improcedibilità della domanda Controparte_3 stante il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5 D.Lgs.
28/2010 e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'opposizione per infondatezza della stessa, sia in fatto che in diritto.
1.3 A fondamento della propria decisione, il primo giudice, rigettava le eccezioni preliminari proposte di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di incompetenza per territorio e di carenza di legittimazione attiva della opposta , accertando inoltre la validità della procura conferita all'opposta dalla CP_3
ritenendo l'oggetto della stessa determinato. CP_4
Disattendeva poi l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dai garanti per frazionamento della domanda ritenendo che la lesione lamentata allo stato dei fatti fosse solo potenziale e non concreta, non sussistendo al momento litispendenza con altre cause analoghe aventi ad oggetto lo stesso rapporto.
Rigettava l'eccezione proposta dalla relativa all'insufficienza Controparte_1 probatoria del credito azionato e, nel merito, la doglianza di illegittimità dell'applicazione dei costi sostenuta dalla società debitrice, valutando le censure sollevate estremamente generiche ed in ogni caso infondate.
Nello specifico, il primo giudice rigettava le eccezioni proposte ritenendo:
- la sussistenza del contratto di conto corrente n. 2250 debitamente depositato in atti dalla opposta;
- L'estrema genericità della contestazione sollevata in punto di anatocismo, non essendo stati evidenziati addebiti illegittimi, ma essendo stata evidenziata soltanto la differenza tra i tassi applicati;
- La validità ed efficacia della determinazione del tasso con rinvio al tasso RI 6 mesi, ovvero un tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee, avendo le parti stabilito puntualmente il tasso applicabile e non avendo parte - 7 -
opponente provato l'esistenza di una rilevante differenza tra l'applicazione dei due tassi specificati, di cui, peraltro, non è stata data prova della applicazione nel mercato;
- la determinatezza e validità della commissione di massimo scoperto essendo nel contratto specificato che la commissione di massimo scoperto sarà calcolata, in presenza di affidamento, applicando la percentuale sopra indicata (a pagina 1 del contratto) “al massimo saldo debitore puntualmente registrato, anche per valuta, nell'ambito di un periodo continuativo di almeno 30 giorni di saldo a debito”;
- che il piano di ammortamento di cui al mutuo è contenuto nel contratto ove sono specificate il numero delle rate e la composizione di ciascuna rata e che, in difetto di prova contraria, il metodo di ammortamento alla c.d. francese non implica automaticamente anatocismo.
Sulla base di tali motivazioni rigettava il motivo di opposizione e conseguentemente la domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente.
Rigettava, poi, le eccezioni di nullità delle fideiussioni prestate dai garanti per violazione dell'art. 2 della l. n. 287/1990 accertando l'insussistenza, nel caso di specie, delle clausole che secondo i dettami della Suprema Corte Sez. Unite 41994/2021, determinerebbero la nullità parziale del contratto.
Rigettava, altresì, l'eccezione relativa alla nullità della fideiussione, genericamente sollevata per violazione di norme imperative e per indeterminatezza e indeterminabilità dell'obbligazione garantita, ritenendo la fideiussione omnibus prestata connotata da un oggetto determinabile consistente nell'importo massimo di euro 680,000,00 e dunque accertandone la validità.
Esclusa, poi, la natura di contratto autonomo di garanzia delle garanzie prestate, essendo connotate da accessorietà delle stesse con le obbligazioni principali assunte dalla società garantita, riteneva che fossero state prestate fideiussioni, sicché accertava l'intervenuta decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo lo stesso rispettato il termine semestrale previsto dalla norma.
Per tali ragioni, in conclusione, rigettava l'opposizione proposta dalla società debitrice
[...]
e accoglieva invece quella sollevata dai garanti e Controparte_1 Controparte_2
, così revocando nei confronti di questi ultimi il decreto ingiuntivo opposto Controparte_6
mentre lo confermava nei confronti della società debitrice che condannava inoltre al pagamento delle spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto parzialmente appello la Controparte_1
prestando acquiescenza relativamente ai capi della sentenza decidenti l'accoglimento
[...] - 8 -
dell'opposizione proposta dai fideiussori, contestando per la restante parte la decisione del primo giudice e chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Censure in merito all'irregolarità e non debenza dei crediti.
Con il primo motivo di gravame la società appellante censura l'impugnata sentenza per aver ritenuto documentalmente provato il credito azionato in monitorio dalla società opposta.
A riguardo, l'appellante ha contestato la documentazione prodotta dall'appellata a sostegno probatorio del credito azionato, in particolare deducendo la mancata produzione del contratto relativo al c./c. n. 2250, l'assenza di valida certificazione ai sensi dell'art. 50 TUB relativamente al suddetto credito, nonché la mancata produzione di tutti gli estratti conto relativi ai rapporti azionati, e dunque sostenendo il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'allora opposta.
Ha lamentato, poi, l'appellante l'omessa pronuncia da parte del primo giudice relativamente alle contestazioni svolte in sede di opposizione in merito alla regolarità del credito azionato e al computo dello stesso effettuato dalla Banca.
Ha sostenuto che dalla perizia di parte depositata in atti sarebbe emersa la nullità del tasso convenzionale stabilito per indeterminatezza nonché della clausola relativa alle CMS e l'elusione del divieto di anatocismo in riferimento al contratto di conto corrente n. 2251, oltre che la nullità del contratto di mutuo ipotecario del 29.06.2009 per mancanza di prova della traditio rei e della clausola relativa al tasso convenzionale applicato.
Nello specifico, ha dedotto che dalla rideterminazione operata dal consulente di parte emergerebbe per il conto corrente n. 2250 un saldo a debito della correntista di euro 9.533,28
a fronte di quello sostenuto di euro 165.999,48 e per il conto corrente n. 2251 un saldo a debito della correntista di 1.296,963,47 a fronte del saldo richiesto di euro 2.229.017,28.
Sul punto l'appellante è doluta dell'impugnata sentenza per non aver ritenuto assolto il proprio onere probatorio e per non aver disposto il relativo accertamento tecnico d'ufficio, contestando la motivazione della sentenza per genericità dei motivi a sostegno della decisione di rigetto.
2.2. Sulle eccezioni preliminari e in rito svolte in giudizio.
Con tale motivo di gravame l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per non aver accolto le eccezioni preliminari sollevate in sede di opposizione riproponendole parzialmente in questa sede.
In particolare, l'appellante ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della
[...] sostenendo che la stessa non abbia dato prova dell'inclusione dei Controparte_7
crediti oggetto di causa nelle cessioni effettuate, deducendo la mancata produzione - 9 -
dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale nonché la sua inefficacia ai fini probatori dell'avvenuta cessione.
Ha dedotto, poi, la carenza di legittimazione della mandataria per assenza di valida CP_4 procura speciale in quanto indeterminata nell'oggetto con conseguente difetto di rappresentanza e carenza di legittimazione attiva di quest'ultima.
Sempre in via preliminare ha riproposto l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento di valido tentativo di mediazione obbligatoria facendo rilevare, anche in tal caso, l'assenza di valida procura sostanziale da parte della società opposta e dunque la carenza della propria partecipazione all'incontro di mediazione e con conseguente invalidità dello stesso e improcedibilità della domanda.
2.3. Le ulteriori eccezioni di merito avanzate dall'opponente.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza per non aver esaminato ulteriori eccezioni di merito dalla stessa proposte in sede di opposizione.
Ha contestato nel merito il saldo azionato dalla Banca sostenendo che lo stesso sarebbe derivato dalla illegittima applicazione di interessi che deduce aver debitamente contestato in via stragiudiziale nonché la nullità del mutuo di scopo stipulato per aver la banca utilizzato le somme per una finalità diversa da quella pattuita.
3. Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la e per essa CP_3
la in qualità di mandataria della , contestando quanto Controparte_4 CP_3
dedotto ed eccepito da controparte e riproponendo l'eccezione di prescrizione della domanda restitutoria già sollevata in primo grado. Ha chiesto il rigetto dell'appello proposto con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado di lite.
4. All'udienza del 08.04.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate e all'esito dei termini già assegnati, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 Questa Corte ritiene di esaminare in via preliminare, per motivi di ordine logico, le eccezioni di rito riproposte dall'appellante con il secondo motivo di gravame, consistenti nell'improcedibilità della domanda per invalidità del procedimento di mediazione esperito e nella carenza di legittimazione attiva della società mandataria per difetto di procura, le quali devono essere entrambe disattese.
5.1.1. In via pregiudiziale va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda riproposta dall'appellante con la quale tale parte sostiene l'invalidità del procedimento di mediazione espletato, con conseguente mancato avveramento della condizione di procedibilità, a causa - 10 -
dell'intervento all'incontro di mediazione di soggetti in rappresentazione della società opposta non muniti di idonea procura sostanziale autenticata e dunque non legittimati a stipulare validi accordi.
In particolare, l'appellante sostiene che l'Avv. De Luca non fosse munito di procura sostanziale essendo stato delegato meramente ad assistere e difendere la CP_4
e che la procura sostanziale conferita invece all'Avv. Di Pasquale non fosse
[...]
valida in quanto non munita di autentica e conferita dalla procuratrice della parte (Dott.ssa che , però, deduce non essere stata delegata a delegare a sua volta altri Controparte_5
soggetti dalla . CP_4
In via generale giova richiamare l'art. 8 del d.lgs. 28/2010 che, al primo comma, prevede che
“al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura di mediazione, le parti devono partecipare con l'assistenza del difensore” e, al successivo quarto comma, che
“le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto
a verbale”.
Si sancisce, dunque, la necessità che la parte sia personalmente presente durante gli incontri di mediazione, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al contributo unificato per il giudizio. Tuttavia, la stessa parte, in presenza di giustificati motivi, può delegare un terzo, tra i quali non è dato escludere neppure il proprio difensore, a partecipare in sua rappresentanza.
Tale rappresentanza ha quale presupposto il valido rilascio di apposita procura, di natura sostanziale, contente la delega a disporre dei diritti sostanziali che sono oggetto della procedura di mediazione.
In sostanza, “il potere di sostituire a sè stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale” (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 27 marzo 2019, n. 8473; Cass. civ., Sez. III, 17 luglio 2023, n. 20643)
Ciò posto, viene in esame la questione, tra l'altro controversa in giurisprudenza, sulla forma che tale procura sostanziale speciale debba rivestire e, in particolare, se sia richiesta una procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale.
A riguardo, deve rilevarsi che, se una parte iniziale della giurisprudenza di merito e di legittimità ha sostenuto la tesi più rigorosa della necessità dell'autentica a mezzo notaio, di - 11 -
recente si è contrapposta una tesi che ha escluso l'obbligatorietà di tale autenticazione che si ritiene di preferire in base ad un'applicazione sistematica della disciplina prevista a riguardo.
In primo luogo, occorre evidenziare che, al di fuori delle ipotesi per le quali il legislatore prevede che gli atti debbano farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, l'art. 1350 c.c. sancisce in via generale il principio di libertà delle forme degli atti negoziali, sicchè per quello che qui interessa occorre verificare se in relazione al conferimento del potere di rappresentanza ex art. 1387 c.c., il legislatore prescriva una forma in particolare.
Secondo quanto previsto dall'art. 1392 c.c., “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”, prevedendo, quindi, un tipico esempio di forma per relationem, la quale comporta che la validità della procura conferita al rappresentante dovrà essere valutata in base alla forma prevista per l'atto negoziale che il rappresentante ha il potere di concludere, dovendone questa rivestire la stessa forma.
Orbene, in tema di mediazione, il legislatore, in relazione alla sottoscrizione dell'accordo di mediazione, non ha previsto una particolare forma, specificando soltanto che questo “testo” sia “allegato” all'accordo, quindi che sia redatto in forma scritta.
In virtù di tale considerazione, pertanto, deve ritenersi che non sia sempre richiesto che la procura sia corredata dall'autentica notarile, a meno che “l'atto o meglio il diritto sul quale la procedura di mediazione deve incidere soggiace (si pensi alla materia delle divisioni immobiliari) al rispetto del requisito di forma” (cfr. Corte di Appello di L'Aquila, 23 luglio
2024, n. 990; Corte di Appello di L'Aquila, 26 giugno 2024, n. 884; si v., conformemente,
Corte di Appello di Catania, Sez. I, 30 ottobre 2024, n. 1593).
Venendo al caso in esame, ai sensi dell'art. 1350 c.c., deve ritenersi che i contratti bancari non rientrino tra quelli rispetto ai quali il legislatore espressamente prescrive la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, neppure analizzando, ex art. 1350, primo comma, n. 13 c.c., la disciplina speciale prevista dall'art. 117 TUB, che prescrive soltanto che
“i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”.
Nessun requisito di autenticazione è, pertanto, richiesto in relazione ai contratti bancari, tra i quali rientra anche quello oggetto di controversia.
Per tali ragioni, questa Corte, aderendo all'orientamento di recente sviluppatosi nella menzionata giurisprudenza di merito, non ritiene che la procura sostanziale speciale con la quale una parte deleghi un terzo a partecipare in nome e per suo conto agli incontri di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010 necessiti della autenticazione del notaio quando l'eventuale accordo vada a incidere sul controverso contratto bancario. - 12 -
Nel caso in esame, in virtù di quanto sin qui richiamato, deve condividersi quanto ritenuto sul punto dal primo giudice circa la validità dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria dovendo rilevarsi che, seppur la procura conferita all'Avv. De Luca non possa ritersi valida ai fini della corretta rappresentanza nel procedimento di mediazione, la parte opposta risulta essere stata comunque rappresentata tramite la procura conferita dalla procuratrice della mandataria all'Avv. Di Pasquale la quale deve ritenersi valida allo CP_4
scopo.
La procura conferita all'Avv. Di Pasquale risulta, infatti, aver espressamente conferito poteri di natura sostanziale relativamente al procedimento di mediazione instaurato, il quale risulta essere stato debitamente determinato ed identificato, dovendo inoltre rilevarsi l'infondatezza della censura relativa all'assenza di potere della procuratrice di conferire la procura all'Avv.
Di Pasquale in qualità di mandataria.
Sul punto deve, infatti, ritenersi, che il potere di delega sia stato espressamente conferito alla
Dott. come da procura in atti, la quale ha a sua volta agito, nella veste Controparte_5
di procuratrice speciale della quale mandataria della , Controparte_4 CP_3 avendo quest'ultima espressamente conferito con atto notarile il mandato speciale del 25 gennaio 2018 alla (il “Soggetto Delegato” o la “Società Controparte_4
Procuratrice”), affinché la suddetta Società Procuratrice, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti e procuratori regolarmente autorizzati - nonché in persona degli avvocati che verranno di volta in volta nominati dalla società procuratrice stessa quando necessario o opportuno in relazione alla natura degli atti da eseguirsi - procura ad agire in nome e per conto della Società, in relazione a tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti di titolarità della Società” comprensivo del potere di rappresentare la parte in mediazione (punto n. 25) e specificando al punto due di conferire il potere di compiere tutti gli atti giuridici necessari allo scopo di intrattenere rapporti con i creditori morosi.
La parte pertanto risulta essere stata validamente rappresentata nella procedura di mediazione esperita con conseguente validità della stessa e rigetto dell'eccezione di improcedibilità.
Consegue da ciò anche l'infondatezza della richiesta di non porre a suo carico le spese della fase monitoria, che peraltro non possono scisse dalla valutazione del globale esito della lite.
Per tali ragioni la doglianza deve essere disattesa.
5.1.2 Parimenti disattesa deve essere la censura relativa alla carenza di legittimazione attiva della società cessionaria con la quale l'appellante sostiene l'assenza di prova da parte - 13 -
dell'opposta odierna appellata dell'inclusione dei crediti oggetto di causa nelle cessioni effettuate.
Deduce l'appellante l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in giudizio ai fini della prova dell'inclusione dei crediti oggetto di causa nella cessione in blocco intervenuta in favore della società appellata, deducendo in particolare la mancata produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale nonché la sua inefficacia ai fini probatori dell'avvenuta cessione.
La doglianza è priva di fondamento.
Sul punto questa Corte ritiene di condividere l'orientamento recentemente formatosi a riguardo avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. 5617/2020) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco e dunque non esonera colui che si afferma successore della parte originaria ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dall'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. Cass. 4116/2016).
Infatti, in caso di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., a fronte dell'eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o di agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a riprodurre il contenuto dell'avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, ciò in quanto una cosa è l'avviso di cessione – necessario ai fini dell'efficacie – altro è la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, non essendo, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pur se pacifico, sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Sul punto, la Corte di Cassazione anche recentemente ha affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, ha l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) … e - 14 -
a maggior ragione ove sia in contestazione, fin dall'inizio del giudizio, la legittimazione sostanziale della parte che abbia azionato il credito” (cfr. Cass. 24798/2020).
La stessa Corte, inoltre, con l'Ordinanza n. 5478/2024, confermando quanto già precedentemente chiarito con la sentenza n. 17944/2023, ha ribadito che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità”.
Ebbene nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado, l'onere probatorio posto in essere in capo alla società cessionaria deve ritenersi dalla stessa assolto, avendo prodotto documentazione sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione dei crediti azionati in monitorio.
La società appellata in sede di opposizione ha infatti integrato la documentazione probatoria producendo, oltre che l'avviso in Gazzetta Ufficiale, anche certificazione notarile (All. n. 6 del fascicolo di primo grado della società opposta) con la quale esplicitamente si attesta l'inclusione dei crediti oggetto di causa nella cessione del 15.06.2017 intervenuta in favore di nonché i titoli sui quali si fonda la pretesa creditoria consistenti nei due Controparte_3
contratti di apertura di credito e nel contratto di mutuo, il cui possesso e disponibilità da parte della società appellata risulta essere elemento ad ulteriore sostegno in via presuntiva dell'avvenuta cessione dei crediti.
Per tali ragioni deve ritenersi dimostrata la legittimazione attiva e titolarità dei crediti azionati in capo alla cessionaria con conseguente rigetto della eccezione sollevata. CP_3
Infondata risulta essere anche l'eccepita carenza di legittimazione della per assenza di CP_4 procura sostanziale dovendo in merito rilevarsi l'infondatezza dell'eccepita nullità della procura conferita in favore di quest'ultima per indeterminatezza dell'oggetto.
Dall'esame della documentazione depositata ed in particolare del mandato speciale conferito alla dalla cessionaria emerge chiaramente come l'oggetto della procura CP_4 CP_3
conferita debba ritenersi determinato o determinabile avendo espressamente la CP_3 delegato alla mandataria “Nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione realizzata CP_4 dalla Società (l'Operazione) ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la Legge sulla
Cartolarizzazione) società per azioni con sede in San Controparte_4
TO NE (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A- 6/B, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di ZA
, ha assunto il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei P.IVA_3 - 15 -
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla Legge sulla Cartolarizzazione e al prospetto informativo relativo all'Operazione con
l'incarico di svolgere, in qualità di Soggetto Delegato, l'attività di amministrazione, gestione, recupero e riscossione dei crediti dei quali la Società è o sarà titolare (ciascuno un
“Credito”, congiuntamente i “Crediti”)”, includendo dunque tutti i crediti di cui la società mandante è divenuta titolare in forza dell'operazione di cartolarizzazione effettuata e non residuando, pertanto, margini di incertezza circa l'inclusione dei crediti oggetto di causa.
Anche tale doglianza deve essere per tali ragioni respinta.
5.3. Passando all'esame nel merito delle censure proposte con la presente impugnazione anche il primo motivo di appello non merita accoglimento.
5.3.1 In primo luogo, l'appellante contesta la sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona nella parte in cui ha ritenuto provato il credito azionato in monitorio dalla società cessionaria, sebbene la produzione documentale offerta in monitorio non fosse sufficiente a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Nello specifico ritiene che l'ingiungente non aveva prodotto il contratto n. 2250, né valida certificazione ex art. 50 TUB non essendo stata allegata l'intera documentazione attinente ai rapporti dare/avere di tale contratto, bensì una produzione degli estratti conto solo parziale.
Pertanto, sostiene l'appellante che, in assenza di tale produzione in sede monitoria, il primo giudice avrebbe dovuto accogliere l'opposizione poiché legittimamente proposta e revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di valida prova scritta.
La doglianza è priva di pregio in quanto non considera la pacifica natura sommaria della procedura monitoria la cui opposizione comporta l'instaurazione di un procedimento a cognizione piena al quale viene devoluto l'accertamento della fondatezza della domanda basato sulla documentazione prodotta in monitorio nonché sui mezzi istruttori eventualmente ammessi e assunti nel corso del giudizio.
È infatti in tale sede che le parti hanno l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ossia l'esistenza e la misura della pretesa creditoria azionata.
In altre parole, è a tale momento processuale che al giudice di merito è devoluta la valutazione della documentazione probatoria ed è pertanto in base ai mezzi probatori prodotti in quella sede che deve aversi riguardo al fine di valutare l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del convenuto opposto.
Nel caso in esame, infatti, la società opposta in sede di giudizio di opposizione ha integrato la documentazione prodotto in monitorio con successiva documentazione dalla quale risulta dimostrata la sussistenza del credito azionato. - 16 -
In particolare, come correttamente accertato dal primo giudice, risultano prodotti i titoli negoziali fondanti il diritto di credito e nello specifico: il contratto di apertura di credito n.
2251, il contratto n. 2250, il quale risulta prodotto con deposito nella seconda memoria di cui all'art. 183 c.p.c. e il contratto di mutuo.
Risulta essere inoltre stata altresì integrata, all'atto della costituzione in giudizio, la produzione degli estratti conto integrali relativi a entrambi i rapporti di conto corrente azionati in monitorio dai quali può desumersi la regolarità della intera pretesa creditoria azionata.
Relativamente alle contestazioni che l'appellante sostiene di aver sollevato sugli estratti conto prodotti deve ritenersi che in assenza di analitiche e specifiche deduzioni le contestazioni non possono che ritenersi generiche e dunque inidonee ad impedire l'operatività del principio di non contestazione.
Per tali ragioni la pretesa attorea della società appellata deve ritenersi dimostrata in giudizio con assolvimento da parte dell'odierno appellante dell'onere probatorio posto a suo carico.
5.3.2 Va inoltre disattesa anche la doglianza relativa alla irregolarità del computo del credito dovuto, con la quale l'appellante sostiene l'illegittima applicazione di costi non dovuti da parte della società appellata.
Questa Corte ritiene di confermare il rigetto statuito dal primo giudice in virtù dell'estrema genericità delle deduzioni sollevate dall'appellante.
La società correntista, infatti, contesta l'impugnata sentenza sostenendo che il primo giudice non abbia motivato il rigetto delle doglianze proposte e contestando la sentenza laddove non ha ritenuto assolto il proprio onere allegatorio e probatorio in merito, a suo dire adempiuto tramite il deposito della perizia di parte, dei decreti ministeriali succedutesi nel tempo relativi ai tassi soglia del periodo di riferimento nonché tramite la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio.
La doglianza è infondata.
Risulta infatti evidente che il primo giudice abbia rigettato le contestazioni di merito sollevate dalla società opponente ritenendole estremamente generiche e comunque infondate nel merito motivando pertanto compiutamente la decisione di rigetto.
Questa Corte ritiene di condividere quanto statuito dal primo giudice.
A riguardo occorre ricordare che, per consolidato orientamento condiviso da questa Corte, il correntista, il quale ritenga di aver subito degli addebiti illegittimi ha l'onere di indicare in modo chiaro e specifico tutti gli elementi di fatto e le circostanze dalle quali risulti l'illegittimità dedotta. - 17 -
In particolare, in tema di usura, è onere della parte che intende valersene allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso “soglia”; nello specifico, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue deduzioni.
È infatti onere del cliente, il quale deduca l'applicazione da parte della banca di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia,
a prescindere dalla produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati.
In particolare, egli ha l'onere di allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché di indicare e dimostrare specificamente le ragioni della presunta illegittimità.
Sul punto la Corte di cassazione ha confermato il principio, affermando che: “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto Ministeriale di riferimento”. (da ultimo Cass. S.U. n. 19597/2020).
La società appellante, tuttavia, si è limitata, in citazione, così come in appello, a riportare quanto riferito nella perizia di parte affermando genericamente ed in termini del tutto vaghi:
“che in relazione al conto corrente n.2250, asseriva di non avere elementi minimi indispensabili per poter procedere all'analisi della correttezza della pretesa;
Al riguardo preme pure evidenziare che pur volendo considerare anche l'integrazione della consulenza di parte redatta dopo la produzione del contratto di conto corrente n.2250, cui parte appellante fa riferimento nel proprio atto di impugnazione, la stessa nell'analisi del rapporto muove da presupposti del tutto astratti, non calzanti con le condizioni pattuite, né
l'appellante si confronta con le stesse statuizioni della sentenza di primo grado (ad es. in relazione alla corretta pattuizione della CMS su cui non viene spesa alcuna ulteriore argomentazione).
- in relazione al conto corrente n.2251, lamentando carenza di documenti (non erano prodotti estratti/conto) tuttavia, da prima analisi dei documenti forniti, ipotizzava (salvo approfondimenti) che “il tasso convenzionale è nullo per una sorta di rinvio agli usi e/o per indeterminatezza” e che” è stato eluso il divieto di anatocismo ed è nulla la clausola relativa alle CMS”.
Anche sul punto, peraltro, pur volendo esaminare il merito della CTP si evidenzia che non vi
è elusione del divieto di anatocismo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 aprile 2024, n. 11014) nella - 18 -
pattuizione di un tasso creditorio inferiore a quello debitorio, che peraltro nel caso di specie non è neppure prossimo allo zero;
inoltre la contestazione relativa alla illegittimità del tasso parametrato all'RI , al di là delle proclamazioni di principio, non è condivisibile alla luce dell'attuale quadro giurisprudenziale di riferimento cui aderisce questo Collegio (cfr.
Cass.12007/24) né viene offerta alcuna indicazione sull'effettivo riscontro dell'applicazione della base divisore 365 rispetto a quella 360 (più favorevole al correntista) tale da legittimare l'interesse alla contestazione;
non ricorre alcuna indeterminatezza della c.m.s. individuata quanto ai criteri applicativi nella nota contenuta a pag.2 del contratto;
non si considera a fronte della contestazione della incompletezza dell'estratto di saldaconto posto a base del procedimento monitorio, la effettiva produzione di tutti gli estratti conto;
- in relazione al mutuo ipotecario del 29.06.2009, pur lamentando carenza di documenti (non sono prodotti estratti/conto comprensivi dei versamenti), da prima analisi ipotizzava che “il contratto di mutuo non può ritenersi validamente concluso per mancanza della prova dell'avvenuta traditio rei. È nulla la clausola relativa al tasso convenzionale, conseguente alla sua parametrazione all'RI e/o per mancata specificazione se si tratti di RI360 oppure RI365”(p.10 atto di appello) nonché che: “Circa il mutuo ipotecario
29.06.2009, nella relazione integrativa 15.02.2022 (doc.16) il consulente concludeva
(rilevando la perdurante mancanza di prova): “1) il piano d'ammortamento, ossia l'oggetto del contratto non è determinato né determinabile;
2) conseguentemente il contratto è nullo per indeterminatezza dell' oggetto;
3) il piano d'ammortamento adottato è alla francese;
4) il piano d'ammortamento alla francese comporta capitalizzazione d'interessi; 5) conseguenza della capitalizzazione è un tasso di interesse superiore al tasso convenzionale pattuito, quindi la clausola riguardante detta pattuizione è nulla;
6) è nulla la clausola relativa al tasso convenzionale, conseguente alla sua parametrazione all'RI e/o per mancata specifica- zione se si tratti di RI/360 o RI/365; 7) conseguentemente alla nullità del contratto
e/o della clausola relativa al tasso convenzionale, trova applicazione l'art. 117 comma 7 del
T.U.B.; 8) non è dimostrata l'effettiva erogazione del mutuo;
9) non è dimostrato che il credito corrisponde a quello azionato col decreto ingiuntivo”.
Pure su tali censure, di cui va confermata la assoluta genericità, va rilevato passando all'esame del merito della contestazione, anche alla luce della CTP prodotta, fermo quanto sopra già esposto con riferimento alla validità del parametro RI, che comunque nel caso di specie è anche individuato nel divisore (pari a 360) nel documento di sintesi, che la sentenza motiva espressamente sulla mancanza di decisività della consulenza di parte, nella misura in cui esclude che non vi sia rispetto a tale contratto un piano di ammortamento - 19 -
(evincibile invece dalla esatta determinazione dei tassi, della durata e delle modalità di calcolo) e nega rilevanza in sé alla generica affermazione dell'incidenza della modalità di calcolo -mutuo alla francese- ai fini della determinazione di fenomeno anatocistico, in modo conforme ad orami consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale (cfr.
Cass.SS.UU.15130/24 per i mutui a tasso fisso e Cass. 7382/25 e 8322/25 per i mutui a tasso variabile). Né sul punto nell'atto di appello viene dedotto alcunché di diverso e specifico inerente alla fattispecie dedotta in giudizio
Conclusivamente, dunque, non si rinviene, quindi, la specifica indicazione degli elementi necessari al fine di una compiuta allegazione in concreto circa l'illegittimità degli addebiti, né può a tal fine ritenersi esauriente la mera produzione della perizia di parte.
Al riguardo deve osservarsi che la consulenza di parte non può considerarsi né autonoma fonte di prova né supplire alla insufficiente allegazione e deduzione effettuata da parte attrice negli atti introduttivi, che di per sé devono necessariamente contenere un'allegazione dei fatti sufficientemente compiuta e determinata.
Come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Torino, “Le allegazioni difensive generiche non possono essere colmate mediante il mero rinvio alla consulenza tecnica allegata all'atto di citazione, la quale può servire a chiarire od integrare un atto introduttivo di per sé autosufficiente quanto meno nei contenuti essenziali, ma non a supplire alla carenza dell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda” (Trib. Di Torino sent. N. 5154/2018).
Invero, la società appellante avrebbe dovuto allegare ed individuare compiutamente con l'atto introduttivo i fatti costitutivi delle censure dalla stessa sollevate in particolare specificando gli elementi di fatto da cui rilevare in giudizio la fondatezza della domanda.
Anche la Suprema Corte ha infatti confermato che: “non risulta sufficiente ad assolvere
l'onere probatorio richiesto la mera produzione in atti della perizia di parte atteso che la stessa non ha di per sé autonomo valore probatorio, costituendo una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (cfr. da ultimo Cass. n.
27297/2020). Né può ritenersi che alla genericità e al difetto di prova della domanda, possa supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, come è noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e, conseguentemente, deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
È infatti pacifico il convincimento, in materia di usura, che la CTU non sia un mezzo istruttorio in senso proprio e dev'essere pertanto legittimamente negata dal giudice qualora la - 20 -
parte tenda a supplire alla inadeguatezza delle proprie allegazioni ovvero sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La consulenza tecnica d'ufficio presuppone infatti che siano stati addotti dalla parte interessata concreti e specifici elementi a fondamento della propria domanda per cui non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze e fatti la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio della parte stessa ossia per supplire alla carenza delle proprie allegazioni (cfr., ex plurimis, Cass. 7 marzo 2001, n. 3343;
Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 3 maggio 2007, n.
10182).
In virtù del principio suesposto, si ritiene, pertanto, che l'appellante non abbia adempiuto al proprio onere probatorio atteso che non si rinviene negli atti di parte l'indicazione compiuta e specifica relativa alle illegittimità sostenute, le quali, stante la genericità di deduzione non possono trovare accoglimento.
La sentenza emessa dal Tribunale di Sulmona deve dunque ritenersi immune da censure sul punto con conseguente rigetto del motivo di gravame.
5.3.3. Per le medesime ragioni, anche le ulteriori eccezioni di merito sollevate dall'appellante con il terzo motivo di gravame non possono trovare accoglimento.
Invero, l'appellante con le eccezioni denominate “per le garanzie reali, - per la riduzione dell'ipoteca, - per addebiti di interessi non pattuiti” lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice ritenendo inoltre non motivato il rigetto implicito delle stesse.
La doglianza è priva di pregio.
Deve infatti ritenersi che, consistendo le eccezioni suddette in mere esposizioni di fatti attinenti alla ricostruzione dei rapporti tra le parti, il primo giudice abbia debitamente rigettato le stesse per genericità, ritenendole non sufficienti alla contestazione del credito azionato.
Questa Corte ritiene di condividere il rigetto statuito dal primo giudice, dovendo sul punto rilevarsi l'insufficienza di tali contestazioni di fatto, peraltro non contenenti richieste specifiche in merito, a fornire prova contraria dell'insussistenza del credito della società appellata per tutte le motivazioni di diritto già espresse al punto precedente.
Le suddette “eccezioni”, infatti, sembrerebbero tese a dimostrare l'illegittimità del computo del credito azionato al fine di ottenere il ricalcolo dei corretti rapporti dare/avere tra le parti, senza tuttavia assolvere in merito il preciso onere di allegazione e probatorio posto a carico della correntista per tutte le ragioni innanzi esposte.
Per quanto attiene invece alla eccepita nullità del mutuo ipotecario deve rilevarsi che l'appellante sostiene che l'erogazione della somma da parte dell'istituto di credito sia - 21 -
avvenuto per finalità diverse da quelle pattuite nel contratto e che, trattandosi di mutuo di scopo, lo stesso sarebbe nullo per difetto di causa.
Nello specifico sostiene l'appellante che l'erogazione sarebbe stata effettuata al fine di ripianare la situazione debitoria sussistente nei confronti dell'istituto di credito ponendo a fondamento della propria tesi il fatto che la somma di euro 1.200.000,00 sia stata addebitata sul conto corrente n. 2251.
Sul punto deve considerarsi che il contratto di mutuo stipulato tra le parti non prevedeva l'erogazione della somma in uno specifico conto allo scopo destinato, essendo stato esclusivamente previsto all'art. 2 del contratto di mutuo l'addebito sul conto credito n. 791 esclusivamente per l'erogazione della prima rata di euro 800.000,00 e altresì disponendo successivamente l'estinzione dello stesso.
In particolare, l'art. 2 del suddetto contratto stabilisce: “La parte mutuataria dichiara, e ne rilascia ampia quietanza, di ricevere dalla Banca a titolo di primo versamento rateale in preammortamento la somma di euro 800.000, mediante l'accredito di pari importo, al netto delle spese e delle imposte di cui al successivo articolo 10, effettuato in suo favore dalla
Banca sul “conto creditori” numero 791 alla stessa parte mutuataria intestato presso la filiale di Giulianova della banca medesima.
La parte mutuataria riconsegna alla Banca la predetta somma, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso quest'ultima a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima parte mutuataria dal presente contratto e relativi allegati.
Allo scopo, la parte mutuataria riconsegna alla Banca la somma in questione autorizzandola
a prelevarla dal suddetto conto creditori, estinguendolo, e a versarla in apposito deposito cauzionale intestato alla parte mutuataria”.
Risulta, dunque, che l'avvenuto accredito della ulteriore somma di euro 1.200.000,00 sul conto corrente della mutuataria n. 2251 sia pienamente legittimo non risultando inoltre dagli estratti conto allegati un utilizzo dello scoperto del suddetto conto alla data dell'erogazione della somma.
Invero, dall'analisi della p. 205 del Doc n. 8 del fascicolo di parte appellata di primo grado risulta che alla data dell'erogazione (29.06.2009) vi sia stata una disposizione in uscita pari alla predetta somma.
Tale operazione pur essendo contestuale non dimostra di per sé che la somma oggetto del contratto di mutuo di cui l'appellante deduce la nullità sia stata erogata per ripianare la situazione debitoria della mutuataria, non dovendo pertanto ritenersi dimostrata la diversa finalità sostenuta dall'appellante, atteso che lo stesso non ha addotto ulteriori elementi a - 22 -
dimostrazione della inutilizzabilità della somma allo scopo previsto nel contratto di mutuo stipulato.
Per tali ragioni anche tale doglianza deve essere disattesa.
6. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, l'appello deve essere rigettato con conferma integrale della sentenza emessa dal
Tribunale di Sulmona.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante secondo la liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
8. Trova, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti della che liquida in complessivi € 14.643,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_3
generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 04.06.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono