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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/09/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3636/2024 R.G., promossa con atto di citazione
DA
C.F. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 PartitaIVA_1
tante pro tempore, in nome e per conto di , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Francesco Lo Presti e Carlo Di Giorgi per mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- attrice appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Matteo Castioni per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- convenuta appellata -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 99/2024 del Giudice di Pace di Treviso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
- accertare e dichiarare inammissibile l'eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva
1 della società in quanto tardiva ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare Parte_1
e dichiarare la legittimazione passiva della società per i motivi spiegati nella comparsa Parte_1
conclusionale e negli scritti difensivi e verbali di causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in persona del legale rappre- CP_2
sentante pro-tempore, relativamente alla cancellazione, in assenza di circostanze eccezionali esimenti,
del volo aereo FR2607 tratta Treviso-Berlino in programma il giorno 16/09/2022 alle ore 21.00;
- accertare e dichiarare - anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussi-
stevano circostanze eccezionali - che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario
probatorio a carico del vettore aereo, di avere adottato ogni misura avvalendosi di tutti i mezzi di cui
disponeva (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie) per arginare gli effetti impe-
ditivi della circostanza e riuscire a contenere la cancellazione/ritardo entro i termini previsti dal Re-
golamento;
- per l'effetto, condannare l'appellata compagnia aerea al pagamento in favore dell'appellante della
somma di € 250,00 oltre interessi legali, a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione, in
assenza di circostanze eccezionali, del volo aereo FR2607 tratta Treviso-Berlino in programma il
giorno 16/09/2022 alle ore 21.00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento
Comunitario n. 261/2004.
Con illimitata salvezza delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare e assorbente:
accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale di di- Parte_1 Parte_2
chiarare l'inammissibilità dell'appello;
Nel merito:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 99/2024 emessa dal Giudice
di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da per la cancellazione del CP_2
volo FR2607 del 16.09.2022;
2 In ogni caso:
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre acces-
sori di legge”.
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di procuratrice Parte_1
e rappresentante di , ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1
di Treviso n. 99/2024, pubblicata in data 26/01/2024.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna di al pagamento della compensazione pecuniaria di Euro 250,00 CP_2
dovuta al passeggero per la cancellazione del volo FR2607 del 16/09/2022, tratta Controparte_1
Treviso (TSF)-Berlino (BER), cancellazione motivata dal fatto che il volo precedente FR2606 del
16/09/2022, tratta Berlino (BER)-Treviso (TSF), era stato dirottato sull'aeroporto di Verona (VRN).
Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva ritenuto che avesse provato, in via documentale, che CP_2
la cancellazione del volo era dipesa da cause di forza maggiore o da caso fortuito, per condizioni meteo avverse che avevano costretto al dirottamento su Verona del volo precedente, e che la compagnia aveva provveduto ad avvisare il cliente con riaccredito delle somme versate, escludendo pertanto il diritto alla compensazione.
Nel proporre appello, ha dedotto che la sentenza impugnata non abbia applicato Parte_1
correttamente i princìpi in materia di esenzione dalla responsabilità del vettore aereo in caso di can-
cellazione del volo.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che le condizioni meteo avverse non fossero di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, idoneo ad esimere il vettore dall'obbligo di compensazione, e che comun-
que non fossero state provate la relazione causale diretta tra dette condizioni e la cancellazione del volo e l'impossibilità di evitare l'evento con ogni ragionevole misura.
L'appellata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, eccependo, CP_2
in via preliminare, l'inammissibilità della medesima per “difetto di legittimazione processuale” della
3 società appellante.
Nel merito, ha riproposto le difese svolte nel giudizio di primo grado, allegando che la can- CP_2
cellazione del volo era stata determinata da circostanze eccezionali e inevitabili, non imputabili alla compagnia aerea, come ritenuto dal Giudice di Pace.
Dopo la prima udienza del 22/01/2025, la causa è stata rinviata al 17/07/2025 per essere trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 17/07/2025, svoltasi con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.,
la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Va respinta l'eccezione preliminare, sollevata dalla compagnia appellata, di difetto di legittimazione processuale dell'appellante . Parte_1
Quest'ultima società, invero, ha facoltà di agire in nome e per conto del passeggero P_
, essendo munita di pieni poteri di rappresentanza del medesimo sul piano sostanziale e sul piano
[...]
processuale, come risulta dalla procura speciale 02/08/2023 depositata in primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
La questione centrale, già oggetto del giudizio di primo grado, riguarda l'applicabilità della causa di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004, secondo cui il vettore aereo, in caso di cancellazione del volo, non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria di cui al successivo articolo 7 se può dimostrare (incombendo dunque sul vettore l'onere della prova) che la cancellazione è dipesa da “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Va innanzitutto osservato che i documenti prodotti dall'una e dall'altra parte forniscono evidenza del fatto che l'aeromobile Ryanair operante il volo FR2606 Berlino-Treviso avrebbe dovuto operare anche il successivo volo FR2607 Treviso-Berlino, poi colpito dalla cancellazione.
Infatti, ha prodotto in causa il documento “Daily Movement Sheet” da cui risulta che l'aero- CP_2
mobile “9H-QCF” era stato assegnato ad entrambi i voli (doc. 3 di primo grado) e Parte_1
4 ha, a sua volta, depositato il documento “Flight Status” dal quale si evince la medesima circostanza
(doc. 2 di primo grado).
Ciò detto, si deve osservare che non ha adeguatamente dimostrato, con documentazione uffi- CP_2
ciale proveniente da fonti esterne, le circostanze eccezionali che hanno provocato la cancellazione del volo.
Come insegna la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il vettore aereo che invoca l'esimente delle "circostanze eccezionali" (art. 5, par. 3, Reg. CE n. 261/2004) ha un onere probatorio particolarmente rigoroso.
Egli deve dimostrare non solo l'esistenza della circostanza eccezionale, ma anche il nesso di causalità
diretto e ineludibile tra tale circostanza e la cancellazione del volo.
In aggiunta, deve provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno al passeg-
gero.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da non è idonea ad assolvere il suddetto onere CP_2
probatorio.
invero, ha depositato un report di volo attestante il dirottamento sull'aeroporto di Verona del CP_2
precedente volo 2606, operato dall'aeromobile “9H-QCF”, e un report meteo che segnala condizioni avverse nella serata del 16/09/2022 (doc.
4-5 di primo grado), ma entrambe le fonti sono interne alla stessa compagnia aerea e prive di attestazioni esterne.
Identica considerazione vale per le altre produzioni operate dalla compagnia (il documento “Metar”,
il bollettino “Eurocontrol” e il documento “Air Safety Report”: doc. 6, 7 e 9) al fine di dimostrare la presenza di celle temporalesche intense sopra Treviso la sera del 16/09/2022.
Si tratta di documentazione che, oltre ad essere di difficile lettura, non è certificata né confermata da alcuna autorità pubblica.
In particolare, il documento Metar non è asseverato né accompagnato da alcuna attestazione ufficiale,
ma proviene da un sito internet (“Ogimet”) di cui non è nota l'affidabilità; il bollettino Eurocontrol
non è stato prodotto in forma ufficiale e l'Air Safety Report, pur dettagliato, non proviene da una fonte pubblica, bensì – per quanto è dato comprendere – dalla compagnia Air Malta.
5 Sotto altro profilo, va rilevato che, ove pure si ritenesse giustificato il dirottamento del volo 2606 delle ore 19.00, ciò non comporterebbe, necessariamente e automaticamente, l'impossibilità per di CP_2
operare regolarmente il successivo volo 2607 delle ore 21.00.
Non è stata, infatti, offerta la prova che le condizioni meteo fossero insuperabili e che fosse assoluta-
mente impossibile riprogrammare il volo, eventualmente utilizzando un aeromobile di riserva o ser-
vendosi di voli di altre compagnie.
Neppure è stata provata, da parte di l'impossibilità di procurare al passeggero un trasporto CP_2
alternativo, per raggiungere la destinazione finale o, in alternativa, per raggiungere l'aeroporto di Ve-
rona, sul quale il volo 2606 era stato dirottato.
Pertanto, non essendo stata data la prova rigorosa del rapporto causale tra le (pretese) condizioni ec-
cezionali e la cancellazione del volo, e non avendo il vettore dimostrato di avere adottato tutte le ra-
gionevoli misure alternative, la domanda di compensazione pecuniaria è fondata.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento della somma di Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per la cancel- CP_2
lazione del volo FR2607 del 16/09/2022 (volo rientrante nella fascia di distanza inferiore a 1.500 km ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera “a”, del citato Regolamento 261/2004).
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, trattan-
dosi di debito di valuta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate come in CP_2
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione respinta,
così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in totale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 99/2024 depositata il 26/01/2024, condanna l'appellata a pagare all'appellante , quale procuratrice e rappre- CP_2 Parte_1
sentante di , la somma di Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. Controparte_1
6 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, oltre interessi legali dal 05/10/2023 al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere ad le spese del giudizio di CP_2 Parte_1
primo grado, che liquida in Euro 43,00 per anticipazioni ed Euro 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge;
3) condanna altresì a rifondere ad “ le spese del presente CP_2 Parte_1 Parte_1
giudizio di appello, che liquida in Euro 64,50 per anticipazioni ed Euro 750,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Treviso, 22 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco
[Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario AUPP Dott. Carlo Calcaterra]
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
dott. Leonardo Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3636/2024 R.G., promossa con atto di citazione
DA
C.F. ), in persona del legale rappresen- Parte_1 PartitaIVA_1
tante pro tempore, in nome e per conto di , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_1
Francesco Lo Presti e Carlo Di Giorgi per mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- attrice appellante -
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Matteo Castioni per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
- convenuta appellata -
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 99/2024 del Giudice di Pace di Treviso.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice appellante:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
- accertare e dichiarare inammissibile l'eccezione preliminare del difetto di legittimazione passiva
1 della società in quanto tardiva ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, accertare Parte_1
e dichiarare la legittimazione passiva della società per i motivi spiegati nella comparsa Parte_1
conclusionale e negli scritti difensivi e verbali di causa;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di in persona del legale rappre- CP_2
sentante pro-tempore, relativamente alla cancellazione, in assenza di circostanze eccezionali esimenti,
del volo aereo FR2607 tratta Treviso-Berlino in programma il giorno 16/09/2022 alle ore 21.00;
- accertare e dichiarare - anche nella denegata e non temuta ipotesi che il Giudice ritenga che sussi-
stevano circostanze eccezionali - che il vettore aereo non ha dimostrato, in virtù del doppio binario
probatorio a carico del vettore aereo, di avere adottato ogni misura avvalendosi di tutti i mezzi di cui
disponeva (in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie) per arginare gli effetti impe-
ditivi della circostanza e riuscire a contenere la cancellazione/ritardo entro i termini previsti dal Re-
golamento;
- per l'effetto, condannare l'appellata compagnia aerea al pagamento in favore dell'appellante della
somma di € 250,00 oltre interessi legali, a titolo di compensazione pecuniaria per la cancellazione, in
assenza di circostanze eccezionali, del volo aereo FR2607 tratta Treviso-Berlino in programma il
giorno 16/09/2022 alle ore 21.00 ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del Regolamento
Comunitario n. 261/2004.
Con illimitata salvezza delle spese e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio”.
Per parte convenuta appellata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare e assorbente:
accertata e dichiarata la carenza di legittimazione processuale di di- Parte_1 Parte_2
chiarare l'inammissibilità dell'appello;
Nel merito:
Rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n. 99/2024 emessa dal Giudice
di Pace di Treviso, dichiarando in ogni caso che nulla è dovuto da per la cancellazione del CP_2
volo FR2607 del 16.09.2022;
2 In ogni caso:
Condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre acces-
sori di legge”.
§ § §
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di procuratrice Parte_1
e rappresentante di , ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Controparte_1
di Treviso n. 99/2024, pubblicata in data 26/01/2024.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto la domanda di condanna di al pagamento della compensazione pecuniaria di Euro 250,00 CP_2
dovuta al passeggero per la cancellazione del volo FR2607 del 16/09/2022, tratta Controparte_1
Treviso (TSF)-Berlino (BER), cancellazione motivata dal fatto che il volo precedente FR2606 del
16/09/2022, tratta Berlino (BER)-Treviso (TSF), era stato dirottato sull'aeroporto di Verona (VRN).
Il Giudice di Pace, in primo grado, aveva ritenuto che avesse provato, in via documentale, che CP_2
la cancellazione del volo era dipesa da cause di forza maggiore o da caso fortuito, per condizioni meteo avverse che avevano costretto al dirottamento su Verona del volo precedente, e che la compagnia aveva provveduto ad avvisare il cliente con riaccredito delle somme versate, escludendo pertanto il diritto alla compensazione.
Nel proporre appello, ha dedotto che la sentenza impugnata non abbia applicato Parte_1
correttamente i princìpi in materia di esenzione dalla responsabilità del vettore aereo in caso di can-
cellazione del volo.
In particolare, l'appellante ha sostenuto che le condizioni meteo avverse non fossero di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, idoneo ad esimere il vettore dall'obbligo di compensazione, e che comun-
que non fossero state provate la relazione causale diretta tra dette condizioni e la cancellazione del volo e l'impossibilità di evitare l'evento con ogni ragionevole misura.
L'appellata si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, eccependo, CP_2
in via preliminare, l'inammissibilità della medesima per “difetto di legittimazione processuale” della
3 società appellante.
Nel merito, ha riproposto le difese svolte nel giudizio di primo grado, allegando che la can- CP_2
cellazione del volo era stata determinata da circostanze eccezionali e inevitabili, non imputabili alla compagnia aerea, come ritenuto dal Giudice di Pace.
Dopo la prima udienza del 22/01/2025, la causa è stata rinviata al 17/07/2025 per essere trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 17/07/2025, svoltasi con le modalità di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.,
la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
Va respinta l'eccezione preliminare, sollevata dalla compagnia appellata, di difetto di legittimazione processuale dell'appellante . Parte_1
Quest'ultima società, invero, ha facoltà di agire in nome e per conto del passeggero P_
, essendo munita di pieni poteri di rappresentanza del medesimo sul piano sostanziale e sul piano
[...]
processuale, come risulta dalla procura speciale 02/08/2023 depositata in primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
La questione centrale, già oggetto del giudizio di primo grado, riguarda l'applicabilità della causa di esonero da responsabilità di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 261/2004, secondo cui il vettore aereo, in caso di cancellazione del volo, non è tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria di cui al successivo articolo 7 se può dimostrare (incombendo dunque sul vettore l'onere della prova) che la cancellazione è dipesa da “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque
potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Va innanzitutto osservato che i documenti prodotti dall'una e dall'altra parte forniscono evidenza del fatto che l'aeromobile Ryanair operante il volo FR2606 Berlino-Treviso avrebbe dovuto operare anche il successivo volo FR2607 Treviso-Berlino, poi colpito dalla cancellazione.
Infatti, ha prodotto in causa il documento “Daily Movement Sheet” da cui risulta che l'aero- CP_2
mobile “9H-QCF” era stato assegnato ad entrambi i voli (doc. 3 di primo grado) e Parte_1
4 ha, a sua volta, depositato il documento “Flight Status” dal quale si evince la medesima circostanza
(doc. 2 di primo grado).
Ciò detto, si deve osservare che non ha adeguatamente dimostrato, con documentazione uffi- CP_2
ciale proveniente da fonti esterne, le circostanze eccezionali che hanno provocato la cancellazione del volo.
Come insegna la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il vettore aereo che invoca l'esimente delle "circostanze eccezionali" (art. 5, par. 3, Reg. CE n. 261/2004) ha un onere probatorio particolarmente rigoroso.
Egli deve dimostrare non solo l'esistenza della circostanza eccezionale, ma anche il nesso di causalità
diretto e ineludibile tra tale circostanza e la cancellazione del volo.
In aggiunta, deve provare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare il danno al passeg-
gero.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta da non è idonea ad assolvere il suddetto onere CP_2
probatorio.
invero, ha depositato un report di volo attestante il dirottamento sull'aeroporto di Verona del CP_2
precedente volo 2606, operato dall'aeromobile “9H-QCF”, e un report meteo che segnala condizioni avverse nella serata del 16/09/2022 (doc.
4-5 di primo grado), ma entrambe le fonti sono interne alla stessa compagnia aerea e prive di attestazioni esterne.
Identica considerazione vale per le altre produzioni operate dalla compagnia (il documento “Metar”,
il bollettino “Eurocontrol” e il documento “Air Safety Report”: doc. 6, 7 e 9) al fine di dimostrare la presenza di celle temporalesche intense sopra Treviso la sera del 16/09/2022.
Si tratta di documentazione che, oltre ad essere di difficile lettura, non è certificata né confermata da alcuna autorità pubblica.
In particolare, il documento Metar non è asseverato né accompagnato da alcuna attestazione ufficiale,
ma proviene da un sito internet (“Ogimet”) di cui non è nota l'affidabilità; il bollettino Eurocontrol
non è stato prodotto in forma ufficiale e l'Air Safety Report, pur dettagliato, non proviene da una fonte pubblica, bensì – per quanto è dato comprendere – dalla compagnia Air Malta.
5 Sotto altro profilo, va rilevato che, ove pure si ritenesse giustificato il dirottamento del volo 2606 delle ore 19.00, ciò non comporterebbe, necessariamente e automaticamente, l'impossibilità per di CP_2
operare regolarmente il successivo volo 2607 delle ore 21.00.
Non è stata, infatti, offerta la prova che le condizioni meteo fossero insuperabili e che fosse assoluta-
mente impossibile riprogrammare il volo, eventualmente utilizzando un aeromobile di riserva o ser-
vendosi di voli di altre compagnie.
Neppure è stata provata, da parte di l'impossibilità di procurare al passeggero un trasporto CP_2
alternativo, per raggiungere la destinazione finale o, in alternativa, per raggiungere l'aeroporto di Ve-
rona, sul quale il volo 2606 era stato dirottato.
Pertanto, non essendo stata data la prova rigorosa del rapporto causale tra le (pretese) condizioni ec-
cezionali e la cancellazione del volo, e non avendo il vettore dimostrato di avere adottato tutte le ra-
gionevoli misure alternative, la domanda di compensazione pecuniaria è fondata.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello e l'integrale riforma della sentenza impugnata, con condanna di al pagamento della somma di Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria per la cancel- CP_2
lazione del volo FR2607 del 16/09/2022 (volo rientrante nella fascia di distanza inferiore a 1.500 km ai sensi dell'art. 7 comma 1, lettera “a”, del citato Regolamento 261/2004).
Sulla somma riconosciuta sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, trattan-
dosi di debito di valuta.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e sono liquidate come in CP_2
dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione o deduzione respinta,
così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in totale riforma della Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Treviso n. 99/2024 depositata il 26/01/2024, condanna l'appellata a pagare all'appellante , quale procuratrice e rappre- CP_2 Parte_1
sentante di , la somma di Euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. Controparte_1
6 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004, oltre interessi legali dal 05/10/2023 al saldo effettivo;
2) condanna a rifondere ad le spese del giudizio di CP_2 Parte_1
primo grado, che liquida in Euro 43,00 per anticipazioni ed Euro 200,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge;
3) condanna altresì a rifondere ad “ le spese del presente CP_2 Parte_1 Parte_1
giudizio di appello, che liquida in Euro 64,50 per anticipazioni ed Euro 750,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Treviso, 22 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Bianco
[Sentenza redatta con la collaborazione del Funzionario AUPP Dott. Carlo Calcaterra]
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