Art. 61. (Ammissione a pubblici concorsi degli operai di ruolo)
Gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di eta' a pubblici concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera delle Amministrazioni statali.
Gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di eta' a pubblici concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera delle Amministrazioni statali.