Articolo 61 della Legge 5 marzo 1961, n. 90
Articolo 60Articolo 62
Versione
29 marzo 1961
Art. 61. (Ammissione a pubblici concorsi degli operai di ruolo)

Gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di eta' a pubblici concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera delle Amministrazioni statali.
Entrata in vigore il 29 marzo 1961